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Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
L’assegno di natalità è stato istituito con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 (cfr. l’articolo 1, commi da 125 a 129). Le prime istruzioni operative per la disciplina del beneficio sono state fornite con la circolare n. 93/2015.
Il beneficio è stato poi riconosciuto dal legislatore per le successive annualità, con alcune differenze (cfr. l’articolo 1, commi 248 e 249, della legge n. 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136) ed è stato confermato, da ultimo, con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (cfr. l’articolo 1, comma 340).
In virtù del principio universalistico a cui si ispira la legge n. 160/2019, per gli eventi (nascite, adozioni, affidamenti preadottivi) del 2020 il beneficio viene riconosciuto, nella misura minima, anche in assenza di un ISEE in corso di validità, purché sussistano tutti gli altri requisiti e fatta salva la possibilità di effettuare eventuali integrazioni a seguito di successiva presentazione dell’ISEE (cfr. la circolare n. 26/2020 e il messaggio n. 3104/2020).
Invece, per le domande riferite agli eventi avvenuti nel 2017 e nel 2019, per i quali la prestazione è ancora in godimento nel 2020 per effetto, rispettivamente, della sua durata triennale e annuale, continua ad applicarsi integralmente la normativa di riferimento, ossia la legge n. 190/2014 e il decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018, nonché i relativi messaggi e circolari pubblicati in materia dall’Istituto.
Da ciò deriva che per gli eventi avvenuti nel 2017 e nel 2019 - come per quelli del 2015, del 2016 e del 2018 per cui ad oggi è terminata la durata del beneficio - per poter richiedere l’assegno si è reso necessario presentare, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), secondo le regole introdotte dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, ove siano ricompresi nel nucleo familiare (quadro A) anche i dati del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo per il quale si richiede il beneficio.
In base alla normativa vigente, le DSU hanno validità dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre (cfr., da ultimo, il messaggio n. 3418/2019).
Ne discende che, sebbene la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il richiedente l’assegno rinnovi la DSU, ai fini della verifica dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio.
Tanto rappresentato, da una verifica nei sistemi informativi dell’Istituto è risultato che molti utenti, avendo presentato a suo tempo domanda di assegno per eventi avvenuti nel 2019 - ai sensi del decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018 - non hanno ancora provveduto alla presentazione della DSU utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2020. Ciò ha comportato, per questi ultimi, la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso che, stante la durata annuale della prestazione, potrebbe essere ancora corrisposto.
Analogamente, è risultato che molti utenti che hanno presentato domanda di assegno per eventi avvenuti nel 2017 - ai sensi della legge n. 190/2014 - non hanno ancora provveduto alla presentazione della DSU utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2020. Anche per questi ultimi ciò ha comportato la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso che, stante la durata triennale della prestazione, potrebbe essere ancora corrisposto.
Affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle mensilità sospese, e ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è necessario che gli utenti che non abbiano provveduto ancora a tale adempimento, presentino la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2020,ai fini del rilascio dell’ISEE minorenni 2020.
Più in generale, si rammenta che la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è stata (per gli eventi degli anni 2015, 2016 e 2018) ed è tutt’ora (per gli eventi degli anni 2017 e 2019) un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato periodicamente, sia per la spettanza del diritto sia per la determinazione della sua misura.
La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2020 (per gli eventi del 2017 e del 2019) e il conseguente mancato possesso di un ISEE in corso di validità hanno infatti, come conseguenza, la perdita delle mensilità di competenza del 2020 e la decadenza della domanda di assegno inizialmente presentata.
All’eventuale verificarsi della decadenza, l’utente che abbia a suo tempo presentato domanda ai sensi della legge n. 190/2014 (per gli eventi del 2017), non potrà più presentare una nuova domanda di assegno nel 2021, in quanto l’arco temporale di possibile fruizione del beneficio si concluderà il 31 dicembre 2020, per espressa disposizione della citata legge n. 190/2014, istitutiva dell’assegno.
Analogamente, in caso di decadenza della domanda, per mancato rinnovo dell’ISEE nel 2020, riferita ad eventi avvenuti nel 2019 ai sensi del decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018, non sarà più possibile ripresentare una nuova domanda nel 2021, stante la durata annuale della prestazione prevista da tale legge.
A titolo esemplificativo si riporta la seguente ipotesi.
Nascita del figlio avvenuta a maggio 2019. Si ipotizza che l’utente abbia presentato la DSU a giugno 2019 e la domanda di assegno di natalità ai sensi del decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018, a luglio 2019 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno da maggio 2019 fino a dicembre 2019 (cfr. la circolare n. 85/2019).
Nel 2020, il medesimo utente non ha ancora presentato la DSU per il 2020 e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2020.
Sulla base di quanto sopra specificato si possono verificare i seguenti due casi:
- l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2020: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno con pagamento anche delle mensilità arretrate del 2020. La DSU presentata entro dicembre 2020 ha validità fino al 31 dicembre 2020 e consente quindi l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2020;
- l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2020: la domanda di assegno presentata nel 2019 decade e le mensilità dell’anno 2020 non possono più essere liquidate dall’Istituto.
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |
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