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Messaggio numero 375 del 28-01-2021

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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 94 del 9 dicembre 2020. Addendum all’Accordo tra la Regione del Veneto e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 29 luglio 2020, per l’erogazione della misura di sostegno regionale integrativa dell’indennità prevista a livello nazionale dall’articolo 84, comma 8, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 29 luglio 2020 è stato adottato lo schema di accordo che regolamenta la corresponsione da parte dell’INPS, per conto della Regione del Veneto, della misura regionale integrativa di quella nazionale, per il sostegno ai lavoratori dello spettacolo beneficiari delle indennità previste dall’articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall’articolo 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L’Accordo è stato successivamente sottoscritto digitalmente dalle Parti in data 6 agosto 2020 e il suo contenuto illustrato con il messaggio n. 3328 del 14 settembre 2020.

In sede di conversione in legge, al decreto-legge n. 34/2020 sono state apportate modifiche che, tra gli altri, hanno anche interessato l’articolo 84, comma 8, lettera b), del medesimo decreto-legge.

In particolare, nel citato articolo, in favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, è prevista l’erogazione di una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020. A seguito delle citate modifiche, nello stesso articolo, è stato previsto che per i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non beneficiari del trattamento di integrazione salariale, l’accesso all’indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10 del medesimo articolo, che prevede che agli stessi lavoratori è corrisposta la sola indennità di cui all’articolo 84, comma 8, lettera b).

In conseguenza della citata modifica, la Giunta regionale del Veneto, con la deliberazione n. 1258 del 1° settembre 2020, ha stanziato ulteriori risorse finanziarie per la tutela dei lavoratori intermittenti dello spettacolo come sopra individuati.

Pertanto, con lo schema di addendum in oggetto, approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 94 del 9 dicembre 2020 (Allegato n. 1), si prevede che l’INPS proceda, per conto della Regione del Veneto, anche al pagamento di un importo individuale pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, residenti nella Regione del Veneto, e già beneficiari delle misure nazionali erogate dall’INPS sulla base dei requisiti di cui all’articolo 84, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

L’addendum si è perfezionato in data 17 dicembre 2020 a seguito della sottoscrizione digitale di entrambe le Parti.

Le modalità inerenti all’individuazione dei soggetti beneficiari e all’erogazione della misura a questi ultimi, gli adempimenti delle Parti con riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e quanto previsto per la fatturazione e per il contenzioso sono confermati così come descritti nel citato messaggio n. 3328/2020, cui si rinvia anche per la disciplina contabile.

 Il Direttore Generale 
 Gabriella Di Michele