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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto, all’articolo 3, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria o in deroga e assegno ordinario) introdotti dall’articolo 1 del medesimo decreto-legge.
L’Istituto ha provveduto a fornire le indicazioni operative, per la fruizione dell’esonero in oggetto, con la circolare n. 105/2020 del 18 settembre 2020 e i messaggi n. 4254 del 13 novembre 2020 e n. 30 del 5 gennaio 2021.
Come indicato nella citata circolare n. 105/2020, possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Come già precisato nella sopra richiamata circolare, possono accedere alla misura in discorso i datori di lavoro che abbiano richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Ciò premesso, si evidenzia che, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà c.d. alternativi, di cui all’articolo 27 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 (settori dell’Artigianato e della Somministrazione), la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 18/2020, e successive modificazioni, non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.
Per tale ragione, in riferimento ai suddetti trattamenti di integrazione salariale, è necessario, ai fini della riconoscibilità o meno dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, individuare la loro precisa decorrenza temporale rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da COVID-19.
Al riguardo, alla luce delle interlocuzioni avute con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si chiarisce che, in ragione del regime di alternatività tra l’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 e i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del medesimo decreto-legge, possono accedere al suddetto esonero i datori di lavoro che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti disposti dai decreti-legge n. 18/2020 e n. 34/2020 (9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020) per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni in ordine alle modalità con cui le Strutture territoriali dovranno effettuare i controlli circa la corretta fruizione dell’esonero in parola.
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |
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