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Come reso noto con il messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021, l’articolo 1, commi 20-22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. La norma citata demanda la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero all’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, il cui iter di pubblicazione è in corso di definizione.
L’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al medesimo decreto-legge, riconosce l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L’esonero è riferito anche alla contribuzione relativa al mese di febbraio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura.
Gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni, prevedono la concessione di un esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’allegato 3 del medesimo decreto-legge, relativamente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
L’esonero inizialmente previsto per il mese di novembre 2020 è stato prima esteso al mese di dicembre 2020 e, da ultimo, è stato esteso dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, al mese di gennaio 2021.
L’esonero riguarda anche i lavoratori autonomi in agricoltura con riferimento alla contribuzione relativa ai medesimi mesi.
In relazione alla necessità di consentire che l’iter di attuazione delle normative sopra indicate venga completato e a seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si comunica che sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:
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delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef per l’anno di imposta 2021 dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
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delle somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
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delle somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con scadenza il 16 luglio 2021;
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dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;
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dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata sono differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021. Per i lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per la quarta rata con l’emissione 2020 con scadenza 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021 dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
Le indicazioni del precedente messaggio n. 2263 dell’11 giugno 2021 sono integrate dalle indicazioni del presente messaggio.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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