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Decreto Ristori per le aziende
Pubblicazione: 03 marzo 2021 Ultimo aggiornamento: 03 marzo 2021
La legge 18 dicembre 2020, n. 176, con la quale è stato convertito il decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) e che ha abrogato il decreto Ristori-bis (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) prevede ulteriori misure di sostegno ai settori produttivi più colpiti dai contraccolpi economici e sociali derivanti dall’epidemia da Covid-19. Con la circolare INPS 7 dicembre 2020, n. 139 l’Istituto illustra le nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (Cassa Integrazione, ordinaria e in deroga, e assegno ordinario) connessi all’emergenza Covid-19 per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario
Il decreto Ristori ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO) di 6 settimane. Tale ulteriore periodo può essere richiesto sia dai datori di lavoro cui siano state autorizzate le 18 settimane (9+9) previste dal decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), sia dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle chiusure o limitazioni delle attività economiche e produttive nell’ultima parte del 2020 e a gennaio 2021. In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.
I trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 137/2020 (6 settimane) trovano applicazione anche ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Ristori bis) purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti - secondo quanto espressamente indicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - avvenga nel rispetto della disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto Agosto.
Termini di trasmissione delle domande
Le domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro il 31 dicembre 2020.