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Pubblicazione: 22 aprile 2024 Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2024
La legge di bilancio 2024 ha modificato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, disponendo l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio, o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento. Per il solo 2024, l’elevazione dell’indennità di congedo parentale, per l’ulteriore mese, è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%).
L’ulteriore mese di congedo si aggiunge alla mensilità che, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2023, già prevedeva un’indennità all’80% della retribuzione. Nel 2024 sono quindi previsti due mesi di congedo parentale indennizzati all'80%.
Possono fruire dell’ulteriore mese di congedo alternativamente i genitori, lavoratori dipendenti, che terminano il congedo di maternità o di paternità obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2023. Per il 2025 l’importo del secondo mese scenderà al 60%.
Con la circolare INPS 18 aprile 2024, n. 57 l’Istituto fornisce tutte le istruzioni amministrative e operative.
Il messaggio 26 aprile 2024, n. 1629, inoltre, fornisce i chiarimenti ai datori di lavoro sulla gestione degli arretrati connessi all’elevazione dell’indennità di congedo parentale, ovvero le modalità operative per il conguaglio delle prestazioni, con integrazione all’80% sui flussi di maggio e giugno 2024.