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Indennità Covid-19 (decreto Sostegni 2021)

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Pubblicazione: 21 aprile 2021 Ultimo aggiornamento: 7 dicembre 2021

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni), in ragione del protrarsi dello stato di emergenza dovuta al Covid-19, ha previsto ulteriori misure di sostegno attraverso indennità di 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori.  

 

Le indennità sono previste per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:

  • stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati di vendita a domicilio;
  • subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Coloro che hanno già ricevuto l’indennità prevista dal decreto Ristori (articoli 15 e 15-bis, decreto legge 137/2020) hanno diritto a una ulteriore indennità di 2.400 euro, senza necessità di presentare una nuova domanda (messaggio 8 aprile 2021, n. 1452e messaggio 25 marzo 2021, n. 1275). 

Come funziona l'indennità covid-19

Incumulabilità

Nel caso in cui un soggetto rientri in due o più delle categorie di lavoro sopra esposte, spetta comunque una sola indennità.

L’indennità Covid-19 del 2021non è cumulabile con:

  • l’indennità erogata dalla società “Sport e salute”;
  • l’indennità a favore dei lavoratori domestici;
  • l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • il Reddito di Emergenza (anche se fruito precedentemente nel corso del 2021, da un qualunque componente il nucleo familiare);
  • l’indennità di funzione (che non sia semplice gettone di presenza) prevista per alcune cariche, come nel caso dei parlamentari. 

 

Nel caso degli stagionali e dei somministrati del turismo e degli stabilimenti termali l’indennità non è cumulabile neanche con la NASpI. 

Riguardo al Reddito di Cittadinanza, ferma restando la non cumulabilità, è possibile integrarne la misura fino al valore di 2.400 euro.

Cumulabilità

L’indennità Covid-19 del 2021 è cumulabile con:

  • l’assegno ordinario di invalidità;
  • la NASpI (ad eccezione di stagionali e somministrati del turismo);
  • la DIS-COLL;
  • le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro e tirocini professionali;
  • i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
  • i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
  • le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Chi può inoltrare la domanda

Stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali 

 

  • Il rapporto di lavoro stagionale o in somministrazione deve essere cessato tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, con almeno 30 giorni lavorati;
  • alla data nel 23 marzo 2021, non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto, della indennità di disoccupazioneNASpI o di un rapporto di lavoro subordinato. 

È ammessa – successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro stagionale o in somministrazione – l’instaurazione di un altro rapporto di lavoro subordinato, purché sia già cessato alla data del 23 marzo 2021.

Stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali 

  • Il rapporto di lavoro stagionale o in somministrazione deve essere cessato tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, con almeno 30 giorni lavorati;
  • non si deve essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità. 

Intermittenti

  • La prestazione lavorativa deve essere stata svolta nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente (con o senza indennità di disponibilità), per almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021; 
  • non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, alla data di presentazione della domanda.

Autonomi occasionali

  • Si deve essere titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non si deve avere un contratto di lavoro autonomo occasionale alla data del 24 marzo 2021; 
  • si deve avere l’accredito di almeno un contributo mensile tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 nella Gestione Separata dell’INPS, dovuto alla attività da autonomo occasionale;
  • non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, alla data di presentazione della domanda.

Incaricati alle vendite a domicilio 

  • Si deve avere per il 2019 un reddito annuo – derivante dalle vendite a domicilio – superiore a 5.000 euro e si deve essere titolari di partita IVA attiva con iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS alla data del 23 marzo 2021;
  • non si deve essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, alla data di presentazione della domanda.

Subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali 

  • Si devono avere tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 uno o più rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giorni;
  • si devono avere nel corso del 2018 almeno 30 giorni di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • non si deve essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23 marzo 2021 o di rapporto di lavoro subordinato alla data del 24 marzo 2021.

Lavoratori dello spettacolo 

  • Si devono avere almeno 30 contributi giornalieri versati al fondo previdenziale INPS dello spettacolo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, ed un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro; in alternativa si devono avere almeno 7 contributi nel medesimo periodo, ed un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro;
  • non si deve essere titolari alla data del 23 marzo 2021 di un trattamento pensionistico diretto, né alla data del 24 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità.  

Chi ha fruito dell’indennità prevista dal decreto Ristori (decreto legge 137/2020) non deve presentare una nuova domanda per accedere al sostegno di 2.400 euro. 

 

Chi non ha beneficiato della precedente indennità ed è in possesso dei requisiti ha potuto richiedere questa indennità entro il 31 maggio 2021. 

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65 ed il messaggio INPS 30 aprile 2021, n. 1764

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. 

 

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.