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Trattamento speciale di disoccupazione legge 23 luglio 1991, n. 223 del 1991 e legge 19 luglio 1994, n. 451

Intervento a sostegno del reddito dei lavoratori licenziati da aziende edili ubicate in zone con crisi occupazionale dovuta al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche accertate dal Ministero del Lavoro.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Disoccupati, inoccupati e lavoratori sospesi
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2021

Cos'è

Il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia è un intervento a sostegno del reddito dei lavoratori licenziati da aziende edili che si trovano in zone con grave crisi dell’occupazione dovuta al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni e accertate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’intervento è stato abrogato dal 1° gennaio 2017 dall’articolo 2, comma 71, lettera c) e f).

A chi è rivolto

Il trattamento speciale è rivolto:

  • ai lavoratori licenziati da aziende operanti in aree con grave crisi dell’occupazione dovuta al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni e accertate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • ai lavoratori licenziati dopo un avanzamento dei lavori superiore al 70%;
  • ai lavoratori residenti nell’area in cui sono completati i lavori ma in circoscrizioni che presentano livelli di disoccupazione superiori alla media nazionale.

Ai lavoratori che hanno già usufruito del programma di trattamento speciale di Integrazione Salariale previsto dall’articolo 4 della legge n. 223 del 1991 si applica la legge n. 451 del 1994.

In ogni caso la prestazione è erogata solo per i lavoratori licenziati fino al 30 dicembre 2016.

Come funziona

Decorrenza e durata

Il trattamento è corrisposto per un massimo di 18 mesi, elevato a 27 nelle aree del Mezzogiorno e comunque mai oltre il limite massimo dello stato di crisi definito dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il trattamento decorre dalla data di iscrizione nelle liste di mobilità che avviene di norma il giorno successivo al licenziamento ovvero il primo giorno di disoccupazione e di inizio trattamento speciale. 

Quanto spetta

L'importo è pari al 100% del trattamento straordinario di Integrazione Salariale previsto, entro il limite stabilito annualmente dalla rivalutazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo e dall’individuazione della fascia di appartenenza.

La retribuzione globale lorda, percepita dal lavoratore con la paga mensile immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, deve prendere come base di calcolo le sole voci non legate alla presenza in servizio e i ratei di tredicesima e quattordicesima.

L’importo dell’indennità è così ricavato:

  • si individua la retribuzione di riferimento;
  • si stabilisce la fascia di appartenenza e il relativo massimale. Le fasce di appartenenza sono due e il valore della retribuzione e dei massimali vengono rivalutati annualmente;
  • se l’importo calcolato risulta inferiore al massimale si ricava l’80% della retribuzione mentre se risulta superiore si eroga il massimale.

L’importo ricavato spetta al 100% per i primi 12 mesi ridotto del 5,84% e successivamente all’80% dell’importo corrisposto nei primi 12 mesi ma senza la riduzione del 5,84%.

A partire dal 31 dicembre 2000 i periodi di fruizione del trattamento sono automaticamente riconosciuti utili per il conseguimento del diritto e della misura della pensione di vecchiaia e anzianità. Precedentemente i periodi erano validi solo per il diritto alla pensione di vecchiaia e per il calcolo della misura del trattamento pensionistico.

Quando previsto, i lavoratori che beneficiano del trattamento hanno anche diritto all’assegno per il nucleo familiare, presentando la domanda alla struttura INPS competente con il modello ANF/PREST COD. SR32.

Decadenza

Durante il trattamento se i lavoratori accettano un’offerta di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato mantengono l’iscrizione nella lista di mobilità ma la prestazione viene sospesa. Lo stesso è previsto anche per i relativi periodi di prova e, in caso di insuccesso, i lavoratori sono riscritti per massimo tre volte nelle liste di mobilità mantenendo il diritto alla parte residua di trattamento.

Il trattamento e l’iscrizione nelle liste decadono se i lavoratori che si rioccupano non ne danno comunicazione alla competente struttura INPS entro cinque giorni.

Il trattamento decade inoltre in tutti i seguenti casi:

  • fruizione del beneficio per la durata massima stabilita dalla legge;
  • rifiuto all’avvio o frequenza irregolare di un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione;
  • rifiuto di un’offerta di lavoro che sia professionalmente equivalente o che presenta omogeneità anche intercategoriale, nonostante sia rispettoso dei contratti collettivi nazionali di lavoro e inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
  • rifiuto in mancanza di un lavoro con le caratteristiche del punto precedente all’impiego in opere o servizi di pubblica utilità;
  • percezione dell’indennità in un’unica soluzione;
  • espatrio per la ricerca di occupazione;
  • assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato e in tutti i casi di perdita dello stato di disoccupazione.

Domanda

Requisiti

Per ottenere il trattamento speciale di disoccupazione il lavoratore deve risultare alle dipendenze di una o più aziende edili da almeno 18 mesi. Tale requisito può prendere in considerazione più rapporti di lavoro, anche se prestati con più datori di lavoro ma devono tutti risultare in aree di grave crisi dell’occupazione accertata.

La legge n. 451 del 1994 richiede invece un’anzianità aziendale di almeno 36 mesi di cui 24 di affettivo lavoro presso l’azienda che ha provveduto al licenziamento. 

Come fare domanda

La domanda per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.