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Il servizio permette di presentare l'istanza di rimborso o la compensazione del saldo relativo alla denuncia passiva mensile UNIMENS a credito dell'azienda. Il servizio è rivolto ai datori di lavoro.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2021

Cos'è

Nell'ipotesi in cui il saldo della denuncia passiva mensile UNIEMENS sia a credito dell’azienda, il relativo importo può essere richiesto a rimborso o posto in compensazione, in tutto o in parte.

A chi è rivolto

Il rimborso delle somme a credito avviene dietro istanza inviata dal datore di lavoro all'INPS.

Domanda

L’istanza di rimborso deve essere inviata attraverso il Cassetto previdenziale mediante il servizio online, sul sito INPS.

 

 

Il modulo di richiesta contiene i dati identificativi del richiedente, i dati dell’azienda beneficiaria, la prevista dichiarazione di responsabilità attestante che l’importo non sia stato già chiesto a rimborso o portato in compensazione a mezzo di modello F24 e i dati necessari per l'accredito bancario o postale.

Una volta avviata correttamente la procedura, viene rilasciato il protocollo di avvenuta trasmissione.

Questi dati vengono successivamente prelevati dalla procedura debiti presente nella Gestione contributiva per le successive fasi elaborative di rimborso.

La compensazione può essere effettuata con modello F24 a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della denuncia, da cui emerge il credito contributivo, ed entro i 12 mesi dalla stessa.

Qualora sia decorso il termine di 12 mesi senza che l’importo del credito sia stato interamente compensato, la restante parte dovrà essere chiesta a rimborso all’INPS oppure potrà essere oggetto di compensazione legale secondo la normativa ordinaria.

Per esporre il credito posto in compensazione, i datori di lavoro devono compilare le righe della sezione INPS del modello F24 con le seguenti modalità:

  • codice sede: codice della sede INPS presso la quale è aperta la matricola aziendale;
  • causale contributo: DM10P;
  • matricola INPS: matricola aziendale;
  • periodo di riferimento “da”: il mese e l’anno di competenza della denuncia mensile a credito (es: 072016);
  • periodo di riferimento “a”: il campo non deve essere compilato;
  • importi a debito versati: il campo non deve essere compilato;
  • importi a credito compensati: l’importo del credito.

È utile ricordare che, se per effetto della compensazione il saldo è pari a zero, il modello F24 va comunque compilato e presentato.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

 

 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.