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Assegno d'integrazione salariale per dipendenti di aziende iscritte ai fondi di solidarietà

Il servizio permette di presentare la domanda per l’assegno d’integrazione salariale per i dipendenti di aziende iscritte ai fondi di solidarietà in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 2 marzo 2023

Cos'è

Fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, hanno la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non rientranti nell'ambito di applicazione dell’articolo 10 dello stesso decreto, una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa.

I Fondi di solidarietà, inoltre, possono prevedere altre prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori, in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro (elencate all’art. 26, comma 9, d. lgs. 148/2015).

A seguito della riforma in materia di ammortizzatori sociali, dal 1° gennaio 2022, in sostituzione dell’Assegno ordinario, i Fondi di solidarietà assicurano l’analoga prestazione di Assegno di integrazione salariale (art. 30, comma 1-bis, d. lgs. 148/2015), di importo e durata almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa (e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto). All'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

A chi è rivolto

Per effetto della legge di bilancio 2022 (legge di riforma 234/2021), dal 1° gennaio 2022 la costituzione dei Fondi di solidarietà è prevista per i datori di lavoro che operano in settori non coperti dall’integrazione salariale ordinaria (art. 10, d.lgs. 148/2015) ed è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, con previsione di adeguamento dei Fondi già costituiti entro il 30 giugno 2023.

Inoltre, le province autonome di Trento e Bolzano hanno istituito Fondi di solidarietà territoriali intersettoriale a cui, fatte salve le normative specifiche, si applica la stessa disciplina (art. 40 del decreto).

I Fondi di solidarietà alternativi (art. 27 del decreto), costituiscono, invece, una gestione esterna all’Istituto e comprendono i datori di lavoro appartenenti ai settori dell’artigianato (FSBA) e del lavoro in somministrazione (Forma.Temp). 

I Fondi di solidarietà assicurano la prestazione di Assegno di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti di tutte le tipologie e i lavoratori a domicilio, con l’esclusione dei dirigenti (se non diversamente specificato nella normativa di riferimento dei singoli Fondi), a seguito di apposita istanza presentata all’Istituto dai datori di lavoro la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione a causali previste cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro, così come disciplinate dalla normativa in materia di Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria (artt. 11 e 21 del d.lgs. 148/2015).

Per alcuni Fondi, i lavoratori a cui spettano le prestazioni d'integrazione salariale devono avere, alla data di presentazione della domanda, un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è stata presentata la domanda, di almeno 30 giorni (Fondo Trentino) o 90 giorni (Fondo Bolzano, Fondo Attività professionali).

Come funziona

DURATA

L’Assegno di integrazione salariale prevede (art. 30 comma 1-bis) una copertura temporale almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata.

Pertanto, i singoli Fondi di solidarietà possono prevedere nei propri decreti istitutivi durate diversificate della prestazione nell’arco temporale del biennio mobile, anche in relazione ai requisiti dimensionali posseduti dai datori di lavoro, in accordo alle durate previste dalla normativa e rispettando i limiti massimi di durata nel biennio mobile (prescritti dagli articoli 12 e 22 del d.lgs. 148/2015), fermo restando l’ulteriore vincolo normativo della durata massima complessiva nel quinquennio mobile (art. 4 dello stesso decreto).

L'integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell'attività produttiva interrotta. L'intervento è finalizzato a supportare sia situazioni di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia situazioni di crisi aziendali a lungo termine e legate a un ridimensionamento produttivo.

QUANTO SPETTA

La misura della prestazione almeno è pari a quanto garantito dalla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), ossia all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con applicazione di un unico massimale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento (art. 3 comma 5-bis del d. lgs. 148/2015, circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 18).

Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la Cassa Integrazione Guadagni per l'industria. Per il 2023 l’importo è stato rideterminato ed è pari a 1.321,53 euro (circolare INPS 3 febbraio 2023, n. 14).

Per alcuni Fondi è applicabile all’importo lordo della prestazione una riduzione del 5,84% (prevista dall’articolo 26, legge 28 febbraio 1986, n. 41): in questo caso l’importo della riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.

Per il periodo di erogazione dell’Assegno viene versata la contribuzione correlata alla gestione pensionistica a cui è iscritto il beneficiario. La contribuzione correlata è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura. Il calcolo si effettua sulla base dell’aliquota di finanziamento vigente nella gestione assicurativa obbligatoria del lavoratore beneficiario.

Inoltre, i Fondi di solidarietà (come previsto dall’articolo 39 del d. lgs. 148/2015, nel testo integrato dalla legge 234/2021), erogano ai beneficiari dell’Assegno di integrazione salariale, l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), in rapporto al periodo di paga adottato e alle stesse condizioni dei lavoratori a orario normale.

Dal 1° marzo 2022, la tutela è riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in virtù delle novità contenute nel d. lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, in materia di Assegno unico e universale.

I Fondi sono finanziati dalla contribuzione ordinaria versata dai datori di lavoro, calcolata sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui due terzi sono a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore. Il contributo ordinario varia tra lo 0,20% e lo 0,50% a seconda del Fondo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (esclusi o inclusi i dirigenti come da normativa di riferimento). Il datore di lavoro che accede alla prestazione deve versare, inoltre, un contributo addizionale, calcolato nella misura del 1,5% della retribuzione persa dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni di assegno di integrazione salariale.

Per alcuni Fondi (Fondo Trentino, Fondo Bolzano, Fondo Attività professionali) il contributo addizionale è previsto nella misura del 4%. Inoltre, per alcuni Fondi e per espressa disposizione dei decreti istitutivi, è prevista la verifica del requisito del cd. “tetto aziendale”, parametrato sulla contribuzione dovuta al Fondo, che determina la disponibilità di risorse a disposizione del singolo datore di lavoro per le prestazioni di integrazione salariale erogabili (messaggio 20 settembre 2017, n. 3617).

Le prestazioni sono autorizzate con delibera da parte del Comitato amministratore del Fondo a seguito della delibera del Comitato è rilasciata la relativa autorizzazione di pagamento che è necessaria per l'erogazione del trattamento economico ai lavoratori interessati. La delibera e l’autorizzazione sono notificate all’azienda e rese disponibili all’interno del cassetto bidirezionale.

Il pagamento delle prestazioni ai lavoratori beneficiari è anticipato dal datore lavoro e rimborsato o conguagliato dall'INPS, secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Il conguaglio della prestazione di integrazione salariale deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i Fondi di solidarietà il giorno di inizio della decorrenza dei sei mesi questa data coincide con la data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto.

Il pagamento diretto della prestazione ai beneficiari può essere autorizzato dai Comitati Amministratori esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, comprovate dalla presentazione della documentazione di cui, circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197 (allegato 2).

Il datore di lavoro è tenuto, inoltre, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione notifica del provvedimento di autorizzazione.

Domanda

REQUISITI

Per fruire dell’Assegno di integrazione salariale devono essere rispettati, da parte del datore di lavoro richiedente, gli obblighi di informazione e consultazione sindacale (art 14 del d.lgs. 148/2015). Per alcuni Fondi, è condizione necessaria di accesso alla prestazione che le procedure sindacali avviate si concludano con un accordo aziendale.

L’Assegno può essere richiesto per le causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie (artt. 11 e 21, d. lgs. 148/2015), che ricomprendono:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
  • crisi aziendale ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
  • contratto di solidarietà.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda di Assegno di integrazione salariale, a prescindere dalla causale invocata, deve essere presentata dal datore di lavoro non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il mancato rispetto di questi termini non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. In caso di presentazione tardiva l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (ovvero dal lunedì della settimana precedente).

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata all'INPS, esclusivamente online attraverso il servizio dedicato, dal datore di lavoro o dai consulenti e intermediari abilitati.

La domanda verrà presa in esame dal Comitato amministratore del Fondo di riferimento secondo l’ordine cronologico di presentazione e le relative disponibilità finanziarie (circolare INPS 17 giugno 2015, n. 122 e circolare INPS 16 dicembre 2015, n. 201).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. L’Istituto ha stabilito con apposito Regolamento i termini previsti per l’erogazione delle prestazioni (circolare INPS 8 aprile 2021 n. 55).

In alcuni casi la norma può prevedere termini diversi, in applicazione delle disposizioni contenute nei regolamenti dei singoli Fondi.