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Prestazione di accompagnamento alla pensione

Il servizio permette di presentare la domanda per l’accompagnamento alla pensione dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e dirigenti in esubero a seguito di processi come ristrutturazione o riorganizzazione aziendale per datori di lavoro.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 2 agosto 2023

Cos'è

La legge prevede che nell'ambito di processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, possano essere erogate prestazioni di accompagnamento alla pensione a totale carico del datore di lavoro.

A chi è rivolto

Secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche, la prestazione di accompagnamento alla pensione è rivolta ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e ai dirigenti in esubero, tenendo conto di specifici requisiti.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L'accordo aziendale è efficace dopo la validazione dell'INPS, che rilascia al datore di lavoro un prospetto con l'informazione sull'onere stimato mensile del programma di esodo annuale, ai fini della stipula della fideiussione bancaria.

La prestazione di esodo è liquidata dal mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della prestazione non deve sussistere soluzione di continuità.

QUANTO SPETTA

La prestazione di esodo viene calcolata come la pensione alla data della cessazione del rapporto di lavoro, esclusa la contribuzione correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.

Il pagamento è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall'INPS, in rate mensili anticipate.

Il regime fiscale della prestazione è quello della tassazione ordinaria.

Le modalità di gestione della prestazione di esodo sono state illustrate con le circolari INPS 1° agosto 2013, n. 119 (prestazione a favore dei lavoratori iscritti alle gestioni pensionistiche private), 11 luglio 2014, n. 63 (prestazione a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici) e 6 dicembre 2014, n. 90 (prestazione a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione dello spettacolo e degli sportivi professionisti).

DECADENZA

Il pagamento della prestazione cessa alla scadenza e non è prevista la trasformazione automatica in pensione. L'interessato deve, quindi, presentare in tempo utile la domanda di pensione.

Domanda

REQUISITI

Per accedere alla prestazione, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato devono maturare i requisiti minimi contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione (la più prossima tra anticipata, vecchiaia o secondo i requisiti previsti dal comma 15-bis, articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214), entro massimo sette anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (articolo 1, comma 160, legge 27 dicembre 2017, n. 205; messaggio 17 gennaio 2018, n. 201).

La prestazione, a totale carico del datore di lavoro, prevede accordi aziendali stipulati, nei casi di eccedenza di personale, tra i datori di lavoro che impieghino mediamente oltre 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Sono ammessi alla prestazione anche i dirigenti in esubero dopo un processo di riduzione di personale conclusosi con un accordo firmato da un'associazione sindacale per la stipula di un contratto collettivo di lavoro della categoria.

Il datore di lavoro deve provvedere alla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità degli obblighi assunti nei confronti dei lavoratori e dell'INPS, che includono il versamento della provvista per la prestazione e per la contribuzione correlata, redatta secondo lo schema allegato al messaggio 20 gennaio 2016, n. 216.

In caso di mancato versamento della provvista mensile, l'INPS notifica un avviso di pagamento e, se necessario, procede all'escussione della fideiussione.

Il datore di lavoro è liberato dall'obbligo di prestare la fideiussione, se decide di effettuare il versamento della provvista in unica soluzione, impegnandosi a sostenere l'eventuale maggiore costo della prestazione a seguito della liquidazione definitiva.

L'INPS provvede a:

  • verificare la sussistenza dei requisiti previsti in capo al datore di lavoro;
  • attribuire il codice di accreditamento al datore di lavoro;
  • rilasciare al datore di lavoro esodante le credenziali per l'accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione;
  • accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi del lavoratore;
  • validare l'accordo aziendale e il programma di esodo annuale;
  • verificare la decorrenza pensionistica ed effettuare il calcolo importo della prestazione;
  • quantificare l'onere della fideiussione o del versamento della provvista in unica soluzione;
  • comunicare l'accettazione della fideiussione al datore di lavoro esodante e alla banca garante;
  • aprire una posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione correlata;
  • quantificare mensilmente il costo per ciascuna azienda esodante e richiedere la provvista anticipata per l'erogazione dell'isopensione ai lavoratori;
  • erogare mensilmente la prestazione ai lavoratori;
  • effettuare e certificare le ritenute erariali.

QUANDO FARE DOMANDA

Per richiedere la prestazione, il datore di lavoro deve innanzitutto presentare alla sede INPS dove assolve i propri obblighi contributivi la richiesta di accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione (articolo 4, commi da 1 a 7-ter, legge 28 giugno 2012, n. 92), compilando il modulo SC77, che deve includere il programma annuale di esodo, l'elenco dei lavoratori interessati e il relativo accordo aziendale.

COME FARE DOMANDA

A seguito della comunicazione di accettazione della garanzia fideiussoria, il datore di lavoro presenta alla sede INPS di competenza (di residenza del lavoratore o sede polo, se esistente) le domande di prestazione per ciascun lavoratore.

La domanda di prestazione di esodo (isopensione), sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell'azienda, deve essere redatta utilizzando il  modulo AP97.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.