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Prestiti: rimborso quota assicurativa non goduta ai pensionati Fondo Rischi

Il servizio permette di presentare domanda di rimborso di parte della quota versata al Fondo Rischi per i pensionati ex INPDAP e INPS che hanno sottoscritto prestiti con banche o finanziarie convenzionate con gli stessi istituti previdenziali.
Rivolto a:
Categorie
Banche e intermediari finanziari- Pensionati
Cassa di appartenenza
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Età
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Documenti

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2021

Cos'è

La prestazione consiste nel rimborso di parte della quota versata al Fondo Rischi, per l’assicurazione del rischio premorienza, dai pensionati (ex INPDAP e INPS) in occasione della sottoscrizione di un prestito con banche o finanziarie convenzionate con gli stessi istituti previdenziali, qualora venga estinto anticipatamente il prestito sottoscritto entro il 31 maggio 2013.

 

A chi è rivolto

I pensionati iscritti a una delle gestioni previdenziali dell’ex INPDAP e dell’INPS che hanno sottoscritto un prestito con un istituto bancario o con una finanziaria, convenzionati con l’INPS, e che hanno avuto garantito il rischio assicurativo relativo alla premorienza dal Fondo di Previdenza e Credito dell’ex INPDAP (Fondo Rischi), qualora estinguano anticipatamente il prestito, possono richiedere il rimborso della quota parte del premio assicurativo.

Infatti, al fine di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle di mercato (art. 8, decreto ministeriale 27 dicembre 2006, n. 313 “Regolamento di attuazione dell’art. 13 bis, decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50), al momento della sottoscrizione del finanziamento, qualora l’aliquota del Fondo rischi fosse risultata meno onerosa rispetto ai costi di mercato della polizza premorienza, l’operatore finanziario era tenuto ad avvalersi della copertura Fondo Rischi, versando al Fondo la quota assicurativa trattenuta al pensionato al momento dell’erogazione del prestito nella misura riportata nella tabella delle aliquote Fondo Rischi approvata con delibera del Consiglio di amministrazione del 10 maggio 2007, n. 473.

I finanziamenti sottoscritti dopo la data del 31 maggio 2013 non sono garantiti dal Fondo Rischi e pertanto, a decorrere dal 1° giugno 2013 la copertura del rischio premorienza del pensionato viene assicurata esclusivamente da compagnie presenti sul mercato.

Come funziona

Quanto Spetta

La misura del rimborso è determinata dalla misura del premio di assicurazione pagato e dal periodo di garanzia non goduto (art. 38 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180).

Domanda

Quanto Spetta

I pensionati iscritti a una delle gestioni previdenziali dell’ex INPDAP e quelli INPS che, entro il 31 maggio 2013 hanno sottoscritto un prestito con un istituto bancario o con una finanziaria, convenzionati con l’INPS, che hanno avuto garantito il rischio assicurativo relativo alla premorienza dal Fondo di Previdenza e Credito dell’ex INPDAP (Fondo Rischi),  qualora estinguano anticipatamente il prestito, per  richiedere il rimborso della quota parte del premio assicurativo non goduto devono presentare domanda.

La domanda di rimborso può essere presentata all’INPS compilando il modulo disponibile accedendo al servizio online.

Una volta compilato deve essere firmato e inviato tramite:

L’area Prestazioni Creditizie, della Direzione centrale Credito, welfare e strutture sociali, potrà istruire la domanda di rimborso solo quando la banca o l’istituto finanziario avrà trasmesso, la documentazione attestante l’effettiva anticipata estinzione del prestito alla sede INPS territorialmente competente e il prestito verrà chiuso.

Per informazioni sulla prestazione è a disposizione il numero 06 59058585, attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.

Ogni comunicazione potrà essere inviata all’indirizzo

Welfare.fondorischi@inps.it o
dc.creditowelfareestrutturesociali@postacert.inps.gov.it.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.