Ti trovi in:

Addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili

Il servizio permette la riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili per gestori di servizi aeroportuali che devono comunicare gli importi versati dalle singole compagnie aeree.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 7 settembre 2021

Cos'è

L'articolo 2, commi 47 e seguenti, legge 28 giugno 2012, n. 92 ha innovato la normativa in materia di riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11, legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 6-quater, comma 2, decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Le disposizioni normative sopra indicate sono state, nel tempo modificate per rendere più efficace il processo di riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Tali somme costituiscono fonti di finanziamento per il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (Fondo Trasporto Aereo) e, altresì, per la Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).

A chi è rivolto

I gestori di servizi aeroportuali devono comunicare all’INPS, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, gli importi versati dalle singole compagnie aeree (circolare INPS 25 luglio 2013, n. 112).

Come funziona

L’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, quantificato dal comma 2, articolo 6-quater, decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 nell’importo di 3 euro a passeggero, a decorrere dal 1° luglio 2013 (legge 28 giugno 2012, n. 92), è stato ulteriormente incrementato di 2 euro a passeggero imbarcato.

La trasmissione di dati, a decorrere dalle riscossioni effettuate nel mese di luglio 2013, avviene online sul sito INPS, attraverso il servizio dedicato.

Le disposizioni di cui all’articolo 26, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 hanno previsto, per il 2019, in via transitoria, una nuova ripartizione della misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri, di cui all’articolo 6-quater, comma 2, decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 e s.m.i..

Nello specifico, per gli imbarchi relativi ai periodi decorrenti da gennaio 2019 a dicembre 2019, le società di gestione aeroportuale hanno riversato all’INPS gli importi riscossi dai vettori aerei a titolo di incremento dell’addizionale passeggeri pari a 5 euro a passeggero (1,5 euro per il finanziamento del Fondo Trasporto Aereo e 3,5 euro destinati alla GIAS).

Dal 1° gennaio 2020, terminato il periodo transitorio, il gettito addizionale derivante dal predetto incremento è stato interamente destinato alla GIAS (circolare INPS 15 febbraio 2019, n. 28).

Ulteriori novità sono state introdotte dall’articolo 204, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha ulteriormente modificato, dal 1° luglio 2021, la ripartizione della misura dell’incremento in oggetto. È stato disposto, in particolare, che le maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco (pari a 3 euro), siano riversate nella misura del 50% alla GIAS e nella restante misura del 50% siano destinate ad alimentare il Fondo Trasporto Aereo.

Pertanto, per gli imbarchi relativi ai periodi decorrenti dal 1° luglio 2021, le società di gestione aeroportuale riverseranno all’INPS gli importi riscossi dai vettori aerei a titolo di incremento dell’addizionale passeggeri pari a 5 euro a passeggero (3,5 euro destinati alla GIAS e 1,5 euro per il finanziamento del Fondo Trasporto Aereo) (circolare INPS 15 luglio 2021, n. 108).

Con la circolare INPS 25 luglio 2013, n. 112 e, da ultimo, con la circolare INPS 15 febbraio 2019, n. 28 e la circolare INPS 15 luglio 2021, n. 108 sono state fornite le istruzioni per l'indicazione sul flusso UNIEMENS degli importi dovuti a titolo di incremento dell’addizionale comunale per i diritti di imbarco e per il versamento mediante modello F24 delle somme ricevute dalle compagnie aeree.