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Assegno per il nucleo familiare ai lavoratori domestici

Il servizio permette di presentare la domanda per l’Assegno per il Nucleo Familiare rivolto ai lavoratori domestici e domestici somministrati a condizione che il nucleo familiare sia composto da più persone e che il reddito rispetti i limiti.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Lavoratori domestici
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 15 marzo 2018 Ultimo aggiornamento: 26 aprile 2023

Cos'è

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di:

  • lavoratori domestici;
  • lavoratori domestici somministrati.

A chi è rivolto

L’ANF spetta ai lavoratori domestici e domestici somministrati che hanno effettuato i dovuti versamenti contributivi, a condizione che il nucleo familiare sia composto da più persone e che il reddito sia al di sotto dei limiti stabiliti per legge ogni anno.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Gli ANF sono erogati dall’INPS, nella misura di tanti assegni giornalieri per quanti ne risultano dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultante dalla contribuzione complessiva versata o dovuta nel trimestre (da uno o da eventuali più datori di lavoro domestico presso i quali si svolge l’attività di collaboratore familiare), in favore del lavoratore domestico ed entro un massimo di sei assegni giornalieri per ogni settimana in cui risulti versata o dovuta contribuzione (articolo 14, d.p.r. 1403/71).

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi precedenti, gli arretrati spettanti vengono corrisposti per i periodi precedenti nel limite dei cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

L’attività svolta come domestico, così come l’attività agricola, non può essere sommata con il lavoro part time di diversa tipologia (circolare INPS 67/1989).

Se il lavoratore svolge altre attività lavorative con diritto al trattamento di famiglia, non vengono concessi gli Assegni.

La prestazione familiare viene corrisposta dall’Istituto per semestri posticipati.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’Assegno è calcolato in base:

  • alla tipologia del nucleo familiare;
  • al numero dei componenti;
  • al reddito complessivo del nucleo familiare.

La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

Gli importi sono pubblicati dall’INPS ogni anno, in tabelle valide dal 1° luglio fino al 30 giugno dell’anno seguente (messaggio 17 giugno 2021, n. 2331 e circolare INPS 30 maggio 2022, n. 65).

Verranno presi in considerazione solamente i redditi sottoposti a IRPEF, al lordo di:

  • detrazioni d'imposta;
  • oneri deducibili;
  • ritenute erariali.

Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Verranno considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Se la richiesta riguarda:

  • periodi compresi nel primo semestre (da gennaio a giugno) i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima;
  • periodi compresi nel secondo semestre (da luglio a dicembre) i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.

Esempi:

Se la domanda è stata presentata il 1° febbraio 2021, relativamente al periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2020, si considerano:

  • il reddito familiare del 2018 per le prestazioni relative al primo semestre 2020 (1° gennaio 2020-30 giugno 2020);
  • il reddito familiare 2019 per le prestazioni relative al secondo semestre 2020 (1° luglio 2020-31 gennaio 2020).

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e/o assimilato.

L'INPS effettua il pagamento tramite accredito su IBAN di conto corrente bancario o postale, se indicato nella domanda.

DECADENZA

Il diritto termina alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso.

 

Domanda

REQUISITI

Di seguito sono elencati i requisiti per le richieste relative ai periodi:

Per richieste attinenti al periodo fino al 28 febbraio 2022, il nucleo familiare può essere così composto:

  • il richiedente l’Assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • la parte di unione civile, non sciolta da unione civile, ai sensi dell’articolo 1, legge 20 maggio 2016, n. 76;
  • i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni;
  • i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per problemi fisici o mentali, nella assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Per richieste attinenti ai periodi successivi al 1° marzo 2022, il nucleo familiare può essere così composto:

  • il richiedente l’Assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o la parte di unione civile non sciolta da unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti in linea collaterale del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Se il richiedente è extracomunitario, può includere nel proprio nucleo i familiari:

  • che risiedono in Italia;
  • che non risiedono in Italia se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE;
  • che risiedono in Paese terzo se il richiedente è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno (circolare INPS 2 agosto 2022, n. 95).

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto.

Qualsiasi variazione nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

COME FARE DOMANDA

La domanda per l’ANF, riferita al periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, va presentata all’INPS esclusivamente:

  • attraverso il servizio online dedicato;
  • tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Documenti da allegare

È necessario allegare la specifica documentazione per particolari tipologie di nucleo familiare, quali:

  • nuclei con genitori separati/divorziati/sciolti da unione civile o genitori naturali;
  • nuclei con componenti inabili, per i quali è prevista la maggiorazione dei livelli reddituali.

Altre informazioni

La prestazione ANF è disciplinata dalla legge 153/1988, il riepilogo e il coordinamento dei criteri normativi sono riportati nella circolare INPS 12 gennaio 1990, n. 12.

L’Assegno per il Nucleo Familiare non è compatibile con l'Assegno temporaneo di cui all'articolo 1, decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito dalla legge 112/2021.

Alla luce del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 che, all’art.1, ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, a partire dal 1° marzo 2022, l’Assegno per il Nucleo Familiare è abrogato limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili.

Infatti, è previsto che “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.

I lavoratori domestici e domestici somministrati possono presentare le domande ANF per l’intero nucleo familiare, figli inclusi, per i mesi di gennaio e febbraio 2022.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali, a partire dal 1° marzo 2022 potrà essere riconosciuta esclusivamente nel caso di familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro diversi dai figli, ossia il coniuge del richiedente, fratelli, sorelle e nipoti in linea collaterale.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento, è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990.

Nella tabella (pdf 391KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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