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Autorizzazione al versamento di contribuzione aggiuntiva per mandato sindacale

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Il servizio permette di accedere a una contribuzione aggiuntiva, integrativa di quella obbligatoria, che viene riconosciuta a lavoratori in aspettativa sindacale non retribuita e/o in distacco retribuito. Il termine per la definizione è di 85 giorni.
Rivolto a:
Categorie
Associazioni di categoria e sindacati- Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2022

Cos'è

La contribuzione aggiuntiva è una contribuzione di natura facoltativa, contemplata dall’articolo 3, commi 5 e 6, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, destinata a integrare la contribuzione obbligatoria versata a favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato, che siano dirigenti sindacali o componenti degli organismi direttivi statutari delle confederazioni e organizzazioni sindacali, aventi il requisito della rappresentatività nel comparto o nell’area di riferimento.

A chi è rivolto

La contribuzione aggiuntiva è riconosciuta ai lavoratori collocati in aspettativa sindacale non retribuita e/o in distacco retribuito, iscritti alle Gestioni Private e Pubbliche dell’Istituto.

La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore.

Ai sensi del comma 5 del d.lgs. 564/1996, a favore dei lavoratori collocati in aspettativa, può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa, di cui all’articolo 8, comma 8, legge 23 aprile 1981, n. 155.

Ai sensi del successivo comma 6, la facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.

Come funziona

Decorrenza e durata

A decorrere dal 1° dicembre 1996, può essere versata facoltativamente dall’organizzazione sindacale una contribuzione aggiuntiva.

Quanto spetta

Nell’ipotesi di aspettativa senza assegni, l’imponibile contributivo è quello risultante dall'eventuale differenza tra l’imponibile previdenziale e la retribuzione virtuale corrispondente a quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in base ai contratti collettivi di categoria, esclusi gli emolumenti collegati all’effettiva prestazione lavorativa o condizionati da una determinata produttività, gli incrementi retributivi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell’anzianità di servizio.

In questa ipotesi di aspettativa, è evidente che l’autorizzazione possa essere rilasciata solo qualora il differenziale dia luogo a un importo positivo.

Nel caso di distacco sindacale, la retribuzione corrisposta dall’organizzazione sindacale è destinata, invece, interamente a integrare la retribuzione principale ed è dunque commisurata all’intera indennità corrisposta.

In entrambe le fattispecie – aspettativa e distacco sindacale – la contribuzione aggiuntiva deve coesistere con una contribuzione principale, sia essa figurativa (aspettativa sindacale) o effettiva (distacco sindacale), e non dà luogo a un aumento di anzianità, ma solo a un incremento della retribuzione pensionabile. Si ricorda che la contribuzione aggiuntiva non può essere riconosciuta per i periodi di aspettativa riscattati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, d.lgs. 564/1996.

Va precisato che solamente la retribuzione aggiuntiva fissa e continuativa, erogata sulla base dei tetti retributivi disposti dagli atti regolamentari delle stesse organizzazioni, rientra nella previsione di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, d.lgs. 564/1996.

Per il calcolo della contribuzione da versare, l’aliquota di finanziamento da applicare è quella prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza dell’interessato.

Decadenza

La contribuzione aggiuntiva va versata, per espressa previsione normativa di cui all’articolo 3, commi 3, 5 e 6, d.lgs. 564/1996, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio la corresponsione della retribuzione aggiuntiva, a pena di decadenza.

Qualora il provvedimento autorizzatorio non venga notificato dal competente ufficio entro il prescritto 30 settembre, i versamenti devono essere effettuati entro il successivo termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica.

Domanda

Le organizzazioni sindacali dovranno inoltrare annualmente la richiesta di autorizzazione per ogni lavoratore per il quale si intenda versare contribuzione aggiuntiva, indipendentemente dalla gestione previdenziale (Gestione Pubblica, Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Fondi speciali) alla quale risulta iscritto il lavoratore interessato.

A tal fine, le organizzazioni sindacali dovranno allegare alla richiesta di autorizzazione la seguente documentazione:

  • regolamento vigente adottato dall’organizzazione sindacale;
  • atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento ovvero verbale di approvazione) - con indicazione della durata e dell’importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato - ricoperto dai lavoratori ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo in commento, con specificazione della relativa carica, nonché delle norme statutarie di riferimento;
  • eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità, ovvero di corrispondere un importo inferiore rispetto a quello indicato dallo stesso Regolamento per lo svolgimento dell’incarico sindacale;
  • Certificazione Unica;
  • per i dipendenti pubblici, certificazione attestante la retribuzione virtuale presa a base per il calcolo dell’imponibile contributivo, nei casi di aspettativa non retribuita.

La domanda di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva va inoltrata dall’organizzazione sindacale in tempo utile a consentire la completa istruttoria da parte dell’Istituto e comunque nella considerazione del termine previsto per il relativo versamento (fissato, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. 564/1996, entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3, ossia entro e non oltre il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l’aspettativa o il distacco sindacale).

Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare la circolare INPS 4 ottobre 2019, n. 129.

Avvertenze: la presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella (PDF 205Kb) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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