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Il servizio permette di inviare la domanda per accedere alla Rete del lavoro agricolo di qualità per imprese agricole che sono in possesso di specifici requisiti.
Rivolto a:
Categorie
Agricoli- Aziende agricole
Cassa di appartenenza
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Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2024

Cos'è

La Rete del lavoro agricolo di qualità è stata istituita presso l'INPS al fine di selezionare imprese agricole e altri soggetti indicati dalla normativa vigente che, su presentazione di apposita istanza, si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

A chi è rivolto

Possono accedere alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole, come definite dall’articolo 2135 del codice civile (pdf 171KB) e secondo quanto specificato nella circolare INPS n. 94 del 20 giugno 2019.

L’articolo 6, comma 1, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (pdf 341KB), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e novellato con l'articolo 8, legge 29 ottobre 2016, n. 199, stabilisce che possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole in possesso dei seguenti requisiti:

  • non abbiano riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale;
  • non siano state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Tale disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia;
  • siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
  • applichino i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • non siano controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di legge fin qui indicati.

Ai commi 1 bis e 7 bis dello stesso articolo, si precisa che possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, anche altri soggetti (sportelli unici per l'immigrazione, istituzioni locali, centri per l'impiego, enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, ecc.).

Imprese non agricole con dipendenti iscritti, ai fini previdenziali, come lavoratori agricoli

Non possono aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, in quanto non sono imprese agricole ai sensi dell’art. 2135, le imprese che pur avendo come oggetto principale o esclusivo attività di natura diversa da quella agricola e le cui percentuali dei ricavi caratteristici (derivanti per l’appunto dall’attività principale), rappresentino la totalità o la gran parte dei ricavi totali, hanno iscritto, ai sensi dell’articolo 6, legge 31 marzo 1979, n. 92 (pdf 5KB), gli operai assunti a tempo determinato o indeterminato alla previdenza dei lavoratori agricoli dipendenti (cfr. circolare INPS 16 dicembre 2009, n. 126, par. 4.2) (pdf 171KB)

Come funziona

Per entrare a far parte della Rete del lavoro agricolo di qualità è necessario presentare la domanda online attraverso il servizio dedicato.

L’iscrizione alla Rete viene ufficializzata con la pubblicazione dell’elenco aziende ammesse (pdf 2,27 MB), in continuo aggiornamento.

Per effettuare la ricerca di un'azienda:

1. cliccare su aziende ammesse;

2. pigiare contemporaneamente il tasto "Ctrl" e il tasto "F" della tastiera, in modo da visualizzare la funzione “Trova”;

3. scrivere il codice fiscale dell’azienda nell’apposito spazio;

4. cliccare sul bottone “Avanti”.

 

La Rete del lavoro agricolo di qualità è monitorata da una Cabina di regia che:

  • delibera sulle istanze di partecipazione;
  • esclude le imprese agricole che perdono i requisiti di legge necessari per l’adesione;
  • redige, aggiorna e pubblica su questo sito l’elenco delle aziende ammesse;
  • promuove la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 bis e 7 bis dell’articolo 6, d.l. 91/2014, convertito dalla l. 116/2014 e novellato dall’articolo 8, l. 199/2016.

Domanda

Come fare domanda

Per far parte della Rete del lavoro agricolo di qualità occorre presentare domanda online attraverso il servizio dedicato. 

È, inoltre, necessario essere dotati di una PEC, il cui indirizzo verrà indicato, confermato o modificato nella procedura di gestione del servizio.

Cliccando sul pulsante “Conferma” si passa alla maschera che consente di selezionare l'azienda agricola o altro soggetto previsto dalla normativa, per cui si intende compilare e inviare la domanda di iscrizione. Tramite l'apposita funzione di caricamento il sottoscrittore dell'istanza deve allegare copia di un proprio valido documento di riconoscimento. 

Il richiedente può verificare in qualsiasi momento lo stato della domanda, segnalato con appositi simboli grafici: “Compila modulo”, “Trasmessa”, “Presa in carico”, “Accolta”, “Accolta con riserva” (se è in corso un supplemento di istruttoria che prevede ulteriori verifiche) e “Respinta”.

Al termine della compilazione, il corretto invio e la ricezione da parte dell'INPS sono confermati dalla possibilità di visualizzare e stampare copia datata dell'istanza. L'esito dell'istanza verrà comunicato tramite l'indirizzo PEC indicato dal richiedente.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.