-
Percorso di navigazione
Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.
-
Il menu di sezione
In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.
-
I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA
Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.
-
Filtrare i risultati
In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.
A partire dalla Legge 241/90 la normativa italiana ha più volte disciplinato la materia che stabilisce i termini entro i quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a concludere i procedimenti con provvedimenti espressi.
Fatti salvi termini diversi, previsti da regolamenti interni alle amministrazioni o dalla legge stessa, viene indicato un termine generale di 30 giorni per la conclusione del procedimento, stabilendo anche una specifica responsabilità in capo all’amministrazione nel caso di mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti.
Per quanto concerne i tempi medi di erogazione dei servizi si rimanda alla sottosezione monitoraggio tempi procedimentali
In data 2 luglio 2010, con determinazione del Presidente n. 47, l’Inps ha definito il proprio regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti e la relativa tabella raggiungibili dai seguenti collegamenti.
- Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti
- Tabella dei termini di conclusione dei procedimenti