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Prestazioni "inesportabili"
Informazioni che riguardano alcune prestazioni inesportabili negli Stati membri dell'Unione europea. Si tratta di prestazioni che devono essere erogate solo nello Stato membro in cui la persona interessata risiede.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2024
In base ai Regolamenti UE di sicurezza sociale, alcune prestazioni sono inesportabili negli Stati membri dell'UE e negli altri Stati che applicano tali Regolamenti. Queste prestazioni devono essere erogate solo nello Stato membro in cui la persona interessata risiede e in base ai criteri stabiliti dalla legislazione di questo Stato (circolare INPS 2 luglio 2010, n. 88).
Prestazioni non esportabili per l'Italia
Per l'Italia sono inesportabili le seguenti prestazioni:
- pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge 30 aprile 1969, n. 153);
- pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi 30 marzo 1974, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18 e 23 novembre 1988, n. 508);
- pensioni e indennità ai sordomuti (leggi 26 maggio 1970, n. 381 e 23 novembre 1988, n. 508);
- pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi 27 maggio 1970, n. 382 e 23 novembre 1988, n. 508);
- integrazione della pensione minima (leggi 4 aprile 1952, n. 218, 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1990, n. 407);
- integrazione dell'assegno d'invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222);
- assegno sociale (legge 8 agosto 1995, n. 335);
- maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e successive modifiche).
Il trasferimento in un paese che applica i regolamenti UE di sicurezza sociale, comporta la perdita del diritto alla relativa prestazione.
Ai titolari di prestazione pensionistica italiana residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 si continua ad applicare il Regolamento (CE) n. 883/2004, che prevede l’inesportabilità dell’integrazione al trattamento minimo e della maggiorazione sociale (cfr. circolare INPS 6 aprile 2021, n. 53).