Aiuto
Cliccando su 'aggiungi ai preferiti' il servizio viene salvato all'interno della pagina 'i tuoi preferiti' all'interno della tua area personale raggiungibile cliccando sul tuo nome in alto a destra.
Attenzione
L'inserimento nei preferiti non è al momento disponibile. Riprovare più tardi.
Ti trovi in
Familiari superstiti- Amministrazioni, Enti e Aziende
-
-
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2021
Cos'è
In caso di decesso dell’iscritto in attività di servizio (articolo 2122 del Codice civile) il TFR maturato fino a quel momento spetta ai familiari.
A chi è rivolto
L'indennità spetta al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
Come funziona
Quando non vi è accordo tra gli aventi diritto, il TFR è ripartito secondo il bisogno di ciascuno, in base a quanto disposto dal Giudice al quale si è fatto ricorso. In assenza di tali beneficiari, il TFR è attribuito agli eventuali eredi testamentari o, se non c'è testamento, agli eredi legittimi.
In caso l'iscritto deceda dopo la cessazione dal servizio, la somma maturata a titolo di TFR, come ogni altro bene, entra a far parte dell’asse ereditario e deve essere corrisposta agli eredi testamentari o legittimi secondo le norme che regolano la successione.
L'indennità non può essere richiesta ed è liquidata d'ufficio senza bisogno di domanda.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.