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Rimborso contributi non dovuti per collaboratori lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata

Il servizio permette di inviare domanda di rimborso dei contributi non dovuti in caso di superamento di massimale, per collaboratori lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata.
Rivolto a:
Categorie
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Amministrazioni, Enti e Aziende- Patronati- Intermediari e consulenti
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2025

Cos'è

È la domanda di rimborso presentata per contribuzione indebitamente versata dal collaboratore per la quota a proprio carico, in caso di superamento di massimale, e pari a 1/3 per i parasubordinati.

A chi è rivolto

Si rivolge ai collaboratori lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata.

Domanda

REQUISITI 

Secondo il comma 31, articolo 2, della legge 8 agosto 1996, n. 335 i collaboratori che raggiungono il massimale annuo previsto dal comma 18 dello stesso articolo non sono più tenuti al pagamento della contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata. 

Devono dare notizia ai propri committenti.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata:

  • dal collaboratore;
  • da un suo intermediario delegato.

Deve contenere necessariamente la modalità di rimborso con indicazione del proprio codice IBAN.

La richiesta può essere:

  • accolta, in presenza dei requisiti;
  • accolta parzialmente per presenza di debiti (esempio: la contribuzione richiesta copre il debito e il residuo è liquidato al soggetto oppure la contribuzione richiesta copre il debito senza residuo e non sussiste rimborso da liquidare);
  • rifiutata, in assenza dei requisiti.

La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, è possibile rivolgersi a:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.