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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 17 settembre 2026
Cos'è
È la procedura che consente di comunicare all’INPS i dati identificativi delle unità operative o produttive dell’azienda in cui sono impiegati i lavoratori.
Con il principio dell’unicità della posizione contributiva, l’azienda utilizza un’unica posizione contributiva e non deve più richiedere nuove posizioni per ogni sede o stabilimento, né successivi accentramenti contributivi.
Resta obbligatorio comunicare all’INPS i dati di ogni nuova unità operativa o produttiva.
La comunicazione avviene tramite la procedura online, che assegna a ciascuna unità un numero progressivo che deve essere indicato nel flusso Uniemens per ogni lavoratore assegnato a quella specifica unità.
A chi è rivolto
La comunicazione dell’unità operativa o produttiva deve essere effettuata da:
- datori di lavoro;
- rappresentanti legali dell’azienda;
- intermediari autorizzati.
La comunicazione va inserita nell’anagrafica aziendale tramite la Procedura Iscrizione e Variazione azienda, per registrare o aggiornare i dati delle unità operative/produttive in cui sono impiegati i lavoratori.
Come funziona
I datori di lavoro, direttamente o tramite intermediari autorizzati, devono comunicare all’INPS i dati identificativi delle unità operative e, dove previsto, delle unità produttive in cui sono impiegati i lavoratori, utilizzando la Procedura Iscrizione e Variazione azienda (circolare INPS 31 dicembre 2010, n. 172).
La procedura consente di:
- registrare e aggiornare i dati delle unità operative/produttive;
- indicare, se necessario, il periodo di validità dell’unità;
- gestire eventuali richieste relative all’accentramento contributivo;
- associare a ciascuna unità un identificativo da utilizzare nelle denunce contributive.
La comunicazione può essere effettuata anche mediante caricamento massivo tramite file XML, secondo quanto indicato dall’INPS:
- nel documento tecnico (pdf 130KB) per la compilazione del flusso XML;
- nello schema di validazione (XSD);
- nel Manuale istruzioni (pdf 386KB);
- nel messaggio 21 marzo 2012, n. 4999;
- nella circolare 172/2010;
- nel Manuale tecnico della Procedura di Iscrizione e Variazione azienda su web – Internet (pdf 2168KB).
Negli anni la normativa ha introdotto e definito il concetto di unità produttiva, distinguendolo da quello di unità operativa:
- circolare INPS 2 dicembre 2015 (punto 1.4), n. 197;
- circolare INPS 19 gennaio 2017 (punto 2.1), n. 9;
- circolare INPS 8 marzo 2017 (punti 4.1 e 4.2), n. 56;
- messaggio 31 marzo 2017, n. 1444.
I datori di lavoro sono tenuti a censire entrambe quando previsto, con obblighi analoghi di comunicazione e aggiornamento dei dati.
L’INPS ha inoltre aggiornato le funzionalità della procedura online (messaggio 3 gennaio 2020, n. 11 punto 2.4) per la gestione delle Unità Operative (UO) e delle Unità Produttive (UP), comprese le funzionalità relative alle comunicazioni retrodatate e alla relativa validazione.
Al messaggio è allegato il Manuale validazione UO-UP retrodatate aggiornato (pdf 356KB).
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