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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 14 settembre 2021
Cos'è
L'introduzione del principio, poi divenuto obbligo, dell'unicità della posizione contributiva non fa venir meno l’obbligo in capo al datore di lavoro della comunicazione dei dati identificativi dell'unità operativa/produttiva nella quale sono occupati i dipendenti dell'azienda.
In questi casi non occorrerà più richiedere nuove posizioni contributive per poi richiedere un eventuale accentramento contributivo, ma sarà sufficiente registrare nella procedura online i dati del nuovo stabilimento, al quale sarà assegnato un numero progressivo da riportare per ciascun lavoratore occupato nel flusso Uniemens.
A chi è rivolto
La comunicazione dell'unità operativa/produttiva va effettuata dai datori di lavoro, dai rappresentanti legali e dagli intermediari autorizzati e deve essere effettuata nell’anagrafica aziendale, all’interno della Procedura Iscrizione e Variazione azienda.
Come funziona
La circolare INPS 31 dicembre 2010, n. 172 ha illustrato ai datori di lavoro, direttamente o tramite gli intermediari istituzionali, le procedure per la comunicazione dei dati identificativi dell'unità operativa dove sono occupati i dipendenti dell'azienda ed eventualmente anche la sua durata.
La comunicazione può ora essere effettuata con un caricamento massivo tramite un file XML. L'INPS ha rilasciato il documento tecnico (pdf 130KB) per la compilazione del flusso XML, lo schema di validazione (XSD) e un breve Manuale istruzioni (pdf 386KB).
Per maggiori approfondimenti si possono consultare il messaggio 21 marzo 2012, n. 4999, la circolare 172/2010 e, soprattutto, le istruzioni impartire con il Manuale tecnico della Procedura di Iscrizione e Variazione azienda su web – Internet (pdf 2168KB), inerenti anche all’accentramento contributivo.
Inoltre, negli ultimi anni è stato introdotto il concetto di unità produttiva: in merito al concetto di unità produttiva e alle differenze con quello di unità operativa, si richiamano in particolare le indicazioni fornite al punto 1.4 della circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197, le precisazioni fornite nel punto 2.1 della circolare INPS 19 gennaio 2017, n. 9 e nei punti 4.1 e 4.2 della circolare INPS 8 marzo 2017, n. 56. Nelle circolari sono contenute anche le relative istruzioni operative.
Si ricorda che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare i dati relativi alle unità produttive (l’obbligo di censimento è analogo a quanto già evidenziato per le unità operative).
Infine, con il messaggio 3 gennaio 2020, n. 11 (che ha apportato parziali modifiche alla circolare INPS 19 gennaio 2017, n. 9. Si veda, in particolare, il punto 2.4), sono state effettuate le necessarie implementazioni procedurali in ambiente Internet/Intranet, relative alla funzionalità delle Unità Operative (UO)/Unità Produttive (UP) all’interno della Procedura Iscrizione e Variazione azienda. Al messaggio è allegato il Manuale validazione UO-UP retrodatate aggiornato (pdf 356KB).