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Il servizio consente di richiedere il posticipo del pensionamento per lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile, scelgono di proseguire l’attività lavorativa.
Rivolto a:
Categorie
Cittadini
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 6 novembre 2023 Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2025

Cos'è

La legge di bilancio 2025 ha prorogato l'incentivo al posticipo del pensionamento a favore dei lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa e ha esteso la possibilità di chiedere l’incentivo al posticipo ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Per usufruire di questo incentivo i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2025.

L’incentivo consiste nella possibilità di rinunciare all’accredito contributivo e ottenere in cambio l’importo in busta paga.

A chi è rivolto

Possono chiedere l’incentivo i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • a forme sostitutive ed esclusive della stessa.

Come funziona

I lavoratori possono rinunciare all’accredito dei contributi a loro carico. In cambio, gli importi corrispondenti alla quota dei contributi vengono erogati direttamente in busta paga.

Le somme così corrisposte non sono imponibili né ai fini fiscali, per i soli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima, né ai fini contributivi.

Il datore di lavoro viene sollevato dall’obbligo di versamento dei contributi a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà dell’incentivo al posticipo del pensionamento.

È sempre obbligato, invece, a versare i contributi della quota a carico del datore di lavoro. 

DECORRENZA E DURATA

L’obbligo di versamento dei contributi della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata, in caso di presentazione della domanda di rinuncia in data antecedente alla prima decorrenza utile.

Per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata flessibile negli anni 2024 e 2025, il relativo trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

  • sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi.
  • nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per i requisiti della pensione anticipata flessibile maturati nel mese di gennaio 2025, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente:

  • 1° agosto 2025, per i lavoratori dipendenti privati;
  • 1° ottobre 2025, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata nel 2025, il relativo trattamento pensionistico decorre trascorsi:

  • tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo;
  • quattro mesi dalla maturazione del requisito contributivo per i lavoratori la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG.

Nel caso in cui la domanda venga presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’esonero al versamento contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà di incentivo.

L’incentivo decade nei seguenti casi:

  • revoca della facoltà di rinuncia, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
  • raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
  • conseguimento di una pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Domanda

REQUISITI

I lavoratori devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2025, i seguenti requisiti.

  • Per la pensione anticipata flessibile:
    • un'età anagrafica di almeno 62 anni;
    • un'anzianità contributiva minima di 41 anni
  • Per la pensione anticipata:
    • un'anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi per le donne;
    • un'anzianità contributiva minima di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata tramite:

  • servizio online;
  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • patronati e intermediari dell'Istituto.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento

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