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Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata

Il servizio permette di presentare la domanda di iscrizione alla Gestione Separata ai cittadini che hanno attivato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o figure similari.
Rivolto a:
Categorie
Intermediari e consulenti- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 5 novembre 2024

Cos'è

È un Fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati della Gestione Separata.

A chi è rivolto

L’iscrizione  è rivolta alle seguenti categorie di lavoratori parasubordinati:

  • titolari di cariche sociali quali Presidente del CdA, amministratori di società, sindaci e revisori di società o enti pubbliche e privati;
  • componenti di collegi e commissioni;
  • i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (disciplinati dall’art. 409 c.p.c.) ;
  • i venditori a domicilio con reddito superiore a 5mila euro;
  • gli spedizionieri doganali non dipendenti (da gennaio 1998); 
  • i titolari di assegni di ricerca;
  • i titolari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; 
  • gli amministratori locali;
  • i titolari di reddito da lavoro autonomo occasionale superiore a 5mila euro annui; 
  • gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro fino al 31 dicembre 2015;
  • i medici con contratto di formazione specialistica;
  • i prestatori di lavoro occasionale accessorio;
  • i magistrati onorari confermati non esclusivisti;
  • i collaboratori coordinati e continuativi del settore sportivo dilettantistico.

 

Come funziona

La domanda va presentata online all’INPS, attraverso il servizio “Domanda Iscrizione Parasubordinati (art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Dopo l’accesso al servizio con le proprie credenziali:

  • selezionare il modulo d’iscrizione alla Gestione Separata;
  • compilare i campi richiesti;
  • nella seconda parte selezionare la voce "collaboratore o altra attività";
  • confermare l’iscrizione e completare la registrazione;
  • stampare la ricevuta.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l'emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.