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CAF- Pensionati- Intermediari e consulenti
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Pubblicazione: 15 maggio 2019 Ultimo aggiornamento: 17 luglio 2023
Cos’è
Per i contribuenti residenti nelle aree colpite dai fenomeni sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, è stata prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari fino al 31 dicembre 2017.
La legge di bilancio 2019 ha previsto che la ripresa dei versamenti delle ritenute fiscali sospese avvenga senza applicazione di interessi e di sanzioni, entro il 1° giugno 2019.
Pertanto, i contribuenti che hanno richiesto e ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali devono versare gli importi dei tributi sospesi:
- in un’unica soluzione;
- in alternativa, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo.
A chi è rivolto
Su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere eseguita anche dal sostituto d'imposta.
I destinatari della ripresa dell’obbligo di versamento delle ritenute sospese sono:
- pensionati;
- dipendenti INPS per i quali l’Istituto è sostituto d’imposta.
Come funziona
La procedura online prevede la richiesta di ripresa dei versamenti con precompilazione degli importi per singola tipologia di ritenuta certificata nella Certificazione Unica 2018, se sospesi dall’Istituto, che l’interessato provvederà, con effetto dichiarativo, a compilare e confermare ovvero compilare ex novo.
In caso di ritenute sospese da altro sostituto d’imposta, è necessario indicare il numero delle rate.
L’interessato può servirsi della documentazione attestante la propria situazione reddituale e/o patrimoniale, ossia:
- CU;
- modelli 730;
- redditi PF.
Domanda
Il pensionato può presentare la domanda online, accedendo con le proprie credenziali al servizio dedicato.
Il personale dipendente dell’INPS accede direttamente dalla Intranet.
La domanda può essere presentata dal 2 maggio dal beneficiario della sospensione e riguarderà:
- le ritenute fiscali sospese nel 2017;
- le ritenute sospese in tutto o in parte da sostituto d’imposta diverso dall’INPS.
L’interessato riceverà poi una comunicazione di accoglimento o di rigetto, con invito a versare autonomamente.
Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare il messaggio 29 aprile 2019, n. 1662.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.