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Quesiti vari in materia di trattamento di famiglia.
Allo scopo di assicurare la necessaria uniformita' di indirizzi si fa seguito alla circolare n. 189 del 17 luglio 1991 per divulgare le risposte nel frattempo fornite ai quesiti di maggior rilievo pervenuti in materia di trattamenti di famiglia. Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti di lavoro e degli Enti di patronato i chiarimenti forniti con la presente circolare. 1) ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - REDDITO FAMILIARE 1.1) Redditi di partecipazione in societa' di persone o imprese familiari E' stato chiesto di conoscere se, per il diritto e la determinazione dell'assegno per il nucleo familiare, il reddito derivante al lavoratore da una compartecipazione ad una societa' di persone, che risulta negativo per perdite di gestione, debba essere detratto da quello derivante da lavoro dipendente ovvero cio' non possa avvenire e debba essere considerato solo il predetto reddito da lavoro dipendente. Il caso rientra nella ipotesi di cui al secondo e terzo capoverso del punto 4.1) della circolare n. 12 del 12 gennaio 1990 (reddito complessivo inferiore al reddito da lavoro dipendente), sempreche' le perdite di esercizio connesse ad una attivita' di lavoro autonomo o di impresa, svolta nell'anno in aggiunta a quella di lavoro dipendente, derivino dalla partecipazione ad una societa' di persone che operi fiscalmente in regime ordinario (normalmente previsto per le impresa con ricavi superiori ai 360 milioni) o che abbia optato per detto regime. Cio' in quanto i redditi imponibili derivanti dalle singole categorie di reddito (di lavoro, di impresa, fondiari, di capitale, etc.) vanno sommati algebricamente ai fini della determinazione del reddito complessivo del soggetto d'imposta e quindi le perdite derivanti da una attivita' di lavoro autonomo o di impresa esercitate in regime ordinario vanno a diminuire il totale dei redditi a diverso titolo conseguiti. Non potrebbe rientrarvi, invece, ove si trattasse di partecipazione ad una societa' di persone che operi fiscalmente in regime forfettario o in regime semplificato, in quanto in tali casi le eventuali perdite di esercizio sono comunque irrilevanti, dovendosi presumere, a norma di legge, che il relativo reddito imponibile sia comunque positivo. Del pari non potrebbe rientrarvi ove si trattasse di partecipazione ad una impresa familiare, in quanto i familiari collaboratori non partecipano alle eventuali perdite dell'impresa (ma solo ai relativi utili) e oltretutto devono prestare in modo continuativo e prevalente la loro attivita' di lavoro nell'impresa stessa (circostanza difficilmente realizzabile da un lavoratore occupato alle dipendenze di terzi). La circostanza che si tratti di partecipazione ad una societa' di persone operante in regime ordinario puo', se del caso, essere rilevata dalla copia del prospetto di ripartizione degli utili (o delle perdite) sottoscritto dal legale rappresentante della societa' (che deve essere allegato al quadro H del mod. 740 del dichiarante) o dalle indicazioni apposte al rigo H 1, casella 4, ed al rigo H 9 dello stesso quadro H del predetto mod. 740. 1.2) Reddito da impresa soggetta al regime di contabilita' semplificata Sono stati chiesti chiarimenti in merito ai redditi da conteggiare ai fini dell'assegno per il nucleo familiare ed in particolare se il reddito del coniuge, titolare di impresa soggetta alla determinazione fiscale del reddito in regime di contabilita' semplificata, debba essere dichiarato nell'importo risultante al quadro G, rigo G 53, del mod. 740 (reddito di impresa minore, corrispondente alla differenza tra componenti positive e negative) ovvero nell'importo risultante al quadro N, rigo N 8 6, (reddito imponibile, corrispondente alla differenza tra il reddito complessivo e gli oneri deducibili). Al riguardo si rammenta che i redditi vanno dichiarati nel loro intero ammontare teoricamente assoggettabile ad imposta, vale a dire al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta. Pertanto, il reddito assoggettabile all'IRPEF conseguito dal coniuge del lavoratore richiedente e da dichiarare ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, e' costituito non dal reddito imponibile di cui al rigo N 8, effettivamente assoggettato ad imposta, ne' dal reddito da impresa di cui al rigo G 53, calcolato in base ai dati contabili esposti al quadro G del mod. 740, bensi' dal reddito complessivo esposto al rigo N 1 e corrispondente, nello specifico caso (in assenza di quote imputabili a collaboratori nella impresa familiare), al reddito di impresa imponibile risultante al rigo G 54, che costituisce, secondo la discrezionale valutazione legislativa, il reddito minimo da impresa assoggettabile a imposizione fiscale. 1.3) Valutazione dei redditi dei braccianti agricoli Da parte di alcune Sedi e' stato chiesto se, per la definizione delle domande di assegno per il nucleo familiare presentate dai braccianti agricoli, potessero provvedere a determinare il relativo reddito familiare prendendo a base la dichiarazione resa dai singoli lavoratori interessati ed aggiungendovi gli emolumenti (ove non inclusi nei redditi dichiarati) derivanti dalle prestazioni previdenziali erogate nell'anno di riferimento ai componenti il nucleo familiare, nonche' quelli scaturenti da lavoro autonomo desunti dalla consultazione degli archivi dei lavoratori autonomi. Le predette Sedi, infatti, per quanto concerne la valutazione dei redditi da lavoro agricolo dipendente, avevano qualche perplessita' sulla applicabilita', in materia di determinazione del reddito familiare, della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 135 del 20 giugno 1980, concernente la valutazione dei redditi da lavoro agricolo dipendente ai fini dell'ammissione al diritto agli assegni familiari per le persone a carico. Al riguardo giova premettere che, stante la consistenza del livello minimo di reddito cui e' correlato l'importo massimo dell'assegno per il nucleo familiare il problema di una esatta quantificazione del reddito familiare eccedente l'anzidetto limite si pone solo per i lavoratori "abituali" ovvero per gli "occasionali" il cui coniuge (o altro familiare componente il nucleo) sia anch'esso occupato come "occasionale" o in altra attivita' di lavoro autonomo o dipendente di consistenza economica superiore a quella riferibile ai lavoratori agricoli "eccezionali". Cio' stante e fermo restando che per la valutazione dei redditi effettivamente percepiti debba farsi riferimento ai redditi dichiarati, salvo naturalmente a verificarne la veridicita' (cfr., in materia di prestazioni pensionistiche, il paragrafo 2.5 della circolare n. 211 del 24 ottobre 1990), si ritiene che nei predetti casi in cui il problema concretamente si pone, in presenza di dubbi sulla veridicita' o comunque sulla esattezza della dichiarazione resa, il criterio di cui alla citata deliberazione n. 135 del 20 giugno 1980 possa essere proficuamente utilizzato per pervenire ad una congrua valutazione del reddito da considerare. Infatti non si ha motivo di dubitare che tale criterio (valutazione del reddito da lavoro agricolo dipendente sulla base del relativo salario medio convenzionale), tuttora validamente utilizzabile ai fini del calcolo del reddito dei singoli familiari a carico (per le fattispecie in cui tale valutazione debba continuare ad essere effettuata), non possa essere del pari utilizzato ai fini del calcolo del reddito dei singoli componenti il nucleo familiare, essendone identici i termini di riferimento (redditi percepiti da lavoratori occupati in agricoltura). Ovviamente, per i lavoratori agricoli cui, in relazione alle provvidenze previste per i dipendenti da aziende agricole delle zone colpite da calamita' naturali o eccezionali avversita' atmosferiche, sia stato attribuito negli elenchi di rilevamento un numero di giornate lavorative non inferiore a quello dell'anno precedente, occorrera' prendere in considerazione, ai fini della quantificazione del reddito da lavoro, non il predetto numero di giornate attribuito negli elenchi, ma (se inferiore) quello delle giornate effettivamente lavorate, che viene indicato nella colonna "Note" dei predetti elenchi. Ai fini della valutazione della attendibilita' o meno delle dichiarazioni rese dagli interessati e da verificare, va altresi' tenuto presente che un certo scostamento dalla valutazione desunta dal salario medio convenzionale potrebbe essere plausibile in relazione alla circostanza che la retribuzione contrattuale, spettante ai lavoratori in relazione alla qualifica rivestita, non coincide esattamente con il predetto salario medio convenzionale, che, come noto, e' determinato sulla base di una media ponderata delle retribuzioni contrattuali previste per le diverse qualifiche. Ne' va trascurata la considerazione che in determinate zone o in particolari situazioni (eccedenza di manodopera bracciantile, difficolta' operative dei pubblici poteri, ecc.) possa assumere rilevanza anche quanto asserito dalle organizzazioni sindacali di categoria circa una certa inosservanza della contrattazione collettiva, non ipotizzabile peraltro per quanto concerne i dipendenti da datori di lavoro che ( ad es. Consorzi di Bonifica od altre Amministrazioni pubbliche) non potrebbero sottrarsi alla piena osservanza della predetta contrattazione. E' da tener presente, comunque, che sia per i lavoratori agricoli "abituali" che per quelli "occasionali" potrebbero essere acquisiti altrimenti utili elementi di prova dei relativi redditi di lavoro, in quanto i predetti lavoratori, in relazione alla diversa fonte di provenienza dei redditi conseguiti (salario e prestazioni previdenziali), sarebbero tenuti a produrre al Fisco la dichiarazione reddituale mod. 740 e comunque, in relazione all'ammontare complessivo lordo dei redditi da lavoro percepiti, dovrebbero ricevere dai datori di lavoro il certificato reddituale mod. 101. E' da ritenere che utili elementi di prova possano del pari essere costituiti da apposite dichiarazioni rilasciate dai datori di lavoro, opportunamente identificati con l'indicazione anche del codice contributivo SCAU, attestanti il numero delle giornate retribuite e l'ammontare complessivo dei salari corrisposti. In mancanza degli anzidetti elementi di prova e sempreche', ovviamente, sia dubbia l'attendibilita' delle dichiarazioni rese, si ritiene che possa essere effettuata una valutazione d'ufficio dei redditi da lavoro agricolo basata sul numero di giornate retribuite e sull'importo del relativo salario, che in assenza di piu' precisi elementi non potrebbe che essere determinato nella misura corrispondente al salario medio convenzionale. Concludendo, puo' essere confermata, in sede di verifica dell'attendibilita' delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati e di valutazione dei relativi redditi, in mancanza di diversi attendibili elementi di prova, l'applicabilita' dei criteri di cui alla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 135 del 20 giugno 1980, circa la valutazione convenzionale dei redditi da lavoro agricolo dipendente. 2) ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - QUESITI VARI 2.1) Procedimento di separazione legale in corso E' stato chiesto se il diritto all'assegno per il nucleo familiare possa essere riconosciuto al coniuge, cui siano affidati i figli, anche nel caso in cui il procedimento di separazione legale sia in corso. Al riguardo si osserva che, in caso di procedimento di separazione giudiziale non ancora conclusosi con l'emissione della relativa sentenza, la mancanza di una formale pronuncia di separazione legale non consentirebbe l'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 2.2 (esclusione del coniuge legalmente separato dal nucleo familiare) e 8.1 (aumento dei livelli reddituali per le famiglie monoparentali) della circolare n. 12 del 12 gennaio 1990. Tuttavia il caso puo' essere risolto positivamente affidamento dei figli minori emesso a norma dell'art. 708 c.p.c. in quanto, ai fini che interessano, lo stato di separazione dei coniugi risulta comprovato, sia pure in via provvisoria, dal predetto provvedimento di affidamento e la effettivita' della separazione dei coniugi puo' ritenersi verificata per tutto il periodo di durata del procedimento stesso. Pertanto al coniuge affidatario che ne faccia richiesta potra' essere rilasciata l'autorizzazione, ovviamente con decorrenza non anteriore alla data del provvedimento di affidamento e con validita' annuale, rinnovabile su richiesta del coniuge affidatario stesso che attesti la permanenza dell'affidamento dei minori. Di contro, nel caso di procedimenti di separazione consensuale, lo stato di separazione dei coniugi acquista efficacia (e puo' essere comprovato) solo con il decreto di omologazione (art. 715 c.p.c.), senza il quale la separazione resta una semplice separazione di fatto priva di effetti giuridici. Ne consegue che l'autorizzazione al coniuge affidatario deve essere accordata solo a far tempo dalla data del decreto di omologazione, in mancanza di qualsiasi provvedimento giudiziale anteriore circa l'affidamento dei figli. 2.2) Figli legittimi nati in costanza di separazione legale E' stato chiesto se una lavoratrice, legalmente separata, abbia titolo all'assegno per il nucleo familiare anche per una figlia, nata dopo la separazione e riconosciuta come propria dal marito separato, che non risulti a lei formalmente affidata. In merito va premesso che la nascita di un figlio di due coniugi separati non puo' di per se' determinare la perdita di efficacia del provvedimento di separazione legale e che a tal fine devono concorrere elementi certi che attestino la ripresa non sporadica ma continuativa della vita familiare. Se tali elementi non vengono rilevati, si puo' ritenere che il certificato di stato di famiglia esibito dalla richiedente, dal quale si rileva che del nucleo familiare non fa parte il coniuge non affidatario, attesti, fino a prova contraria, la permanenza della separazione. Per quanto riguarda poi la mancanza nella fattispecie in esame del provvedimento formale di affidamento di cui all'art. 155 c.c., si rileva che il provvedimento medesimo non avrebbe potuto aver luogo, dato lo svolgimento degli eventi, contestualmente alla pronuncia della separazione legale, come normalmente avviene, e dovrebbe quindi essere richiesto dall'affidataria di fatto. Cio', peraltro, non ostacola la possibilita' di attribuire rilievo, ai fini dell'accoglimento della richiesta, allo stesso certificato di stato di famiglia, con l'attribuibilita', quindi, dell'assegno per il nucleo familiare alla madre in quanto affidataria di fatto. Deve infatti supporsi che l'inserimento dell'ultima figlia nel certificato di famiglia della madre, costituisca quanto meno la premessa per una ulteriore formalizzazione da parte del giudice dei provvedimenti di competenza atti a costituire ratifica delle conseguenze giuridiche prodottesi in virtu' di una situazione di fatto quale quella rappresentata. In conclusione, in mancanza dell'affidamento formale della figlia all'uno o all'altro dei genitori legalmente separati, si puo' in linea di massima ritenere accordabile l'assegno per il nucleo familiare, in virtu' del criterio dell'apparenza del diritto, al genitore nel cui certificato di stato di famiglia e' inclusa la figlia stessa. Peraltro, nelle more della emissione da parte del giudice del provvedimento formale di affidamento, l'autorizzazione non puo' che essere concessa con validita' annuale. Del motivo della anzidetta limitazione deve essere informata l'interessata, cui deve essere precisato che ad ogni richiesta di rinnovo, in mancanza del predetto provvedimento formale, deve essere prodotto un nuovo certificato di stato di famiglia aggiornato ed essere inoltre dichiarata la persistenza dello stato di effettiva separazione dal coniuge. 2.3) Matrimonio di figlio inabile contitolare di pensione ai superstiti E' stato chiesto se il matrimonio di un figlio inabile superstite, contitolare della relativa pensione, possa consentire il diritto sulla pensione stessa all'assegno per il nucleo familiare commisurato alla nuova famiglia. Al riguardo si precisa che l'assegno per il nucleo familiare su pensione puo' essere commisurato al nucleo del pensionato coniugato solo in caso di pensione "diretta" e non di pensione indiretta o ai superstiti. Infatti, la tutela familiare per i superstiti, cosi' come la titolarita' della pensione, e' riferita al nucleo del "de cuius" e non e' suscettibile di estensione a persone che entrino a far parte della famiglia successivamente alla morte del medesimo. Va considerato, inoltre, che ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, i figli ed equiparati coniugati non possono piu' far parte del nucleo familiare del genitore (da cui derivano la pensione) perche' con il matrimonio hanno conseguito uno "status" che di per se' e' capace di generare, alle condizioni prescritte, il diritto all'assegno per il proprio nucleo familiare (circ. n. 12 del 12.10.90 punto 2.2.c). Pertanto, l'inabile, contitolare della pensione ai superstiti, che si sposa non puo' continuare a far parte del nucleo familiare relativo alla pensione stessa. Correlativamente, viene meno anche il diritto all'assegno per la vedova il cui unico figlio inabile contragga matrimonio. 2.4) Richiesta in caso di decesso del lavoratore o pensionato E' stato chiesto se in caso di mancata domanda di assegno per il nucleo familiare da parte del lavoratore o pensionato poi deceduto, questa possa essere proficuamente avanzata da uno dei soggetti all'epoca componenti il nucleo (coniuge non separato legalmente, figli minori, figlio maggiorenne inabile). In merito va premesso che l'assegno e' destinato al nucleo familiare attraverso il canale rappresentato dal soggetto (genitore, coniuge) che dispone della posizione tutelata. Pertanto la mancata tempestiva presentazione della relativa domanda da parte di tale soggetto, successivamente deceduto, non puo' sottrarre al nucleo, di cui faceva parte, la prestazione relativa ai periodi per i quali il diritto non e' stato, ma poteva ancora essere esercitato (nei limiti della prescrizione). La prestazione, per i periodi in cui il de cuius era vivente, va rapportata, quindi, al nucleo in concreto esistente nei periodi stessi. Le dichiarazioni reddituali devono essere rilasciate dal richiedente che esercita il diritto in luogo del defunto e che, in genere, e' lo stesso che ha proceduto alla denuncia di successione. Per i periodi successivi al decesso, ovviamente, il nucleo assume una nuova connotazione ed in rapporto ad essa potra' sorgere un nuovo diritto all'assegno. 2.5) Pluralita' di soggetti inabili E' stato chiesto se l'aumento (di lire dieci milioni) dei livelli di reddito familiare previsto, in caso di presenza nel nucleo di soggetti inabili, ai fini della determinazione del diritto all'assegno e della relativa misura, debba essere calcolato una sola volta ovvero possa essere cumulato in relazione alla presenza nel nucleo familiare di due soggetti (coniuge e figlio minore) entrambi inabili. Al riguardo si precisa che, stando alla formulazione dell'art. 2, comma 2, della legge 13 maggio 1988, n. 153 ("I livelli di reddito ... sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovano a causa di infermita' o di difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'"), l'aumento dei livelli reddituali puo' essere calcolato una sola volta, quale che sia il numero dei soggetti inabili presenti nel nucleo medesimo. 2.6) Autorizzazioni per figli di coniugi separati o divorziati E' stata lamentata la mancata erogazione dell'assegno per il nucleo familiare a favore di un coniuge legalmente separato, ma non affidatario dei figli, per i quali egli corrisponde il contributo di mantenimento stabilito dal Tribunale. La soluzione negativa adottata e' conforme alle disposizioni di cui alla circolare n. 48 del 13 febbraio 1992. Si coglie l'occasione per precisare, ad integrazione delle disposizioni impartite sull'argomento, che le prestazioni familiari eventualmente percepite a far tempo dal 1' gennaio 1988 per effetto delle autorizzazioni rilasciate ai coniugi legalmente separati o ex coniugi divorziati, non affidatari dei figli, ed ai genitori non conviventi con figli naturali riconosciuti, prima della sospensiva delle autorizzazioni disposta per tali casi con circolare n. 39 del 23 febbraio 1989 (punto 3.1), potranno essere recuperate ove intervenga una definitiva interpretazione confermativa dell'attuale orientamento. A tal fine dovra' essere tenuta una apposita evidenza di tali autorizzazioni fino a nuove disposizioni. Si precisa inoltre che la riserva di eventuali recuperi da inserire nelle autorizzazioni di nuova emanazione, rilasciate o da rilasciare a coniugi affidatari, e' necessaria solo nei casi in cui essi non siano titolari di propria posizione tutelata. 3) ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE 3.1) Matrimonio all'estero di lavoratori extracomunitari. Documentazione A norma dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante "norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine", ai lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed alle loro famiglie e' garantita parita' di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. Pertanto, spetta l'assegno per congedo matrimoniale ai lavoratori extracomunitari che contraggano matrimonio all'estero, qualora il lavoratore, oltre ad aver prestato la propria attivita' lavorativa presso l'azienda, risulti regolarmente residente in Italia, da prima del matrimonio, ed aver acquisito anche in Italia, a seguito di tale atto, lo stato di coniugato. Al fine di documentare quest'ultima circostanza si ritiene sufficiente che dalla certificazione anagrafica rilasciata dal comune di residenza risulti che il lavoratore sia coniugato con la persona di cui al certificato di matrimonio prodotto, rilasciato dalla Autorita' estera. L'esibizione di quest'ultimo e', intanto, da considerare interruttiva del termine di presentazione della anzidetta documentazione anagrafica comprovante l'avvenuto matrimonio, cosi' come, per i cittadini italiani, il certificato dell'Autorita' religiosa. Va, infine, tenuto presente, se il lavoratore e' cittadino di Stato che ammette la poligamia, che la normativa italiana prevede la corresponsione di un solo assegno per congedo matrimoniale, salvo i casi di successivi matrimoni a seguito di morte del coniuge o divorzio. IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA