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Circolare numero 190 del 22-7-1992

Dettaglio

 

      Direzione
 Centrale Prestazioni
      Temporanee
 

 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
   e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
   e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
 

Quesiti vari in materia di trattamento di famiglia.

        Allo scopo di assicurare la necessaria uniformita'
di indirizzi si fa seguito alla circolare n. 189 del 17
luglio 1991 per divulgare le risposte nel frattempo fornite
ai quesiti di maggior rilievo pervenuti in materia di
trattamenti di famiglia.
         Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei
datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria,
dei consulenti di lavoro e degli Enti di patronato i
chiarimenti forniti con la presente circolare.
1)  ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - REDDITO FAMILIARE
1.1) Redditi di partecipazione in societa' di persone o
     imprese familiari
         E' stato chiesto di conoscere se, per il diritto e
la determinazione dell'assegno per il nucleo familiare, il
reddito derivante al lavoratore da una compartecipazione ad
una societa' di persone, che risulta negativo per perdite di
gestione, debba essere detratto da quello derivante da
lavoro dipendente ovvero cio' non possa avvenire e debba
essere considerato solo il predetto reddito da lavoro
dipendente.
         Il caso rientra nella ipotesi di cui al secondo e
terzo capoverso del punto 4.1) della circolare n. 12 del 12
gennaio 1990 (reddito complessivo inferiore al reddito da
lavoro dipendente), sempreche' le perdite di esercizio
connesse ad una attivita' di lavoro autonomo o di impresa,
svolta nell'anno in aggiunta a quella di lavoro dipendente,
derivino dalla partecipazione ad una societa' di persone che
operi fiscalmente in regime ordinario (normalmente previsto
per le impresa con ricavi superiori ai 360 milioni) o che
abbia optato per detto regime.
         Cio' in quanto i redditi imponibili derivanti dalle
singole categorie di reddito (di lavoro, di impresa,
fondiari, di capitale, etc.) vanno sommati algebricamente ai
fini della determinazione del reddito complessivo del
soggetto d'imposta e quindi le perdite derivanti da una
attivita' di lavoro autonomo o di impresa esercitate in
regime ordinario vanno a diminuire il totale dei redditi a
diverso titolo conseguiti.
         Non potrebbe rientrarvi, invece, ove si trattasse
di partecipazione ad una societa' di persone che operi
fiscalmente in regime forfettario o in regime semplificato,
in quanto in tali casi le eventuali perdite di esercizio
sono comunque irrilevanti, dovendosi presumere, a norma di
legge, che il relativo reddito imponibile sia comunque
positivo.
         Del pari non potrebbe rientrarvi ove si trattasse
di partecipazione ad una impresa familiare, in quanto i
familiari collaboratori non partecipano alle eventuali
perdite dell'impresa (ma solo ai relativi utili) e
oltretutto devono prestare in modo continuativo e prevalente
la loro attivita' di lavoro nell'impresa stessa (circostanza
difficilmente realizzabile da un lavoratore occupato alle
dipendenze di terzi).
         La circostanza che si tratti di partecipazione ad
una societa' di persone operante in regime ordinario puo',
se del caso, essere rilevata dalla copia del prospetto di
ripartizione degli utili (o delle perdite) sottoscritto dal
legale rappresentante della societa' (che deve essere
allegato al quadro H del mod. 740 del dichiarante) o dalle
indicazioni apposte al rigo H 1, casella 4, ed al rigo H 9
dello stesso quadro H del predetto mod. 740.
1.2) Reddito da impresa soggetta al regime di contabilita'
     semplificata
         Sono stati chiesti chiarimenti in merito ai redditi
da conteggiare ai fini dell'assegno per il nucleo familiare
ed in particolare se il reddito del coniuge, titolare di
impresa soggetta alla determinazione fiscale del reddito in
regime di contabilita' semplificata, debba essere dichiarato
nell'importo risultante al quadro G, rigo G 53, del mod. 740
(reddito di impresa minore, corrispondente alla differenza
tra componenti positive e negative) ovvero nell'importo
risultante al quadro N, rigo N 8 6, (reddito imponibile,
corrispondente alla differenza tra il reddito complessivo e
gli oneri deducibili).
         Al riguardo si rammenta che i redditi vanno
dichiarati nel loro intero ammontare teoricamente
assoggettabile ad imposta, vale a dire al lordo degli oneri
deducibili e delle detrazioni di imposta.
         Pertanto, il reddito assoggettabile all'IRPEF
conseguito dal coniuge del lavoratore richiedente e da
dichiarare ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, e'
costituito non dal reddito imponibile di cui al rigo N 8,
effettivamente assoggettato ad imposta, ne' dal reddito da
impresa di cui al rigo G 53, calcolato in base ai dati
contabili esposti al quadro G del mod. 740, bensi' dal
reddito complessivo esposto al rigo N 1 e corrispondente,
nello specifico caso (in assenza di quote imputabili a
collaboratori nella impresa familiare), al reddito di
impresa imponibile risultante al rigo G 54, che costituisce,
secondo la discrezionale valutazione legislativa, il reddito
minimo da impresa assoggettabile a imposizione fiscale.
1.3) Valutazione dei redditi dei braccianti agricoli
         Da parte di alcune Sedi e' stato chiesto se, per la
definizione delle domande di assegno per il nucleo familiare
presentate dai braccianti agricoli, potessero provvedere a
determinare il relativo reddito familiare prendendo a base
la dichiarazione resa dai singoli lavoratori interessati ed
aggiungendovi gli emolumenti (ove non inclusi nei redditi
dichiarati) derivanti dalle prestazioni previdenziali
erogate nell'anno di riferimento ai componenti il nucleo
familiare, nonche' quelli scaturenti da lavoro autonomo
desunti dalla consultazione degli archivi dei lavoratori
autonomi.
         Le predette Sedi, infatti, per quanto concerne la
valutazione dei redditi da lavoro agricolo dipendente,
avevano qualche perplessita' sulla applicabilita', in
materia di determinazione del reddito familiare, della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 135 del 20
giugno 1980, concernente la valutazione dei redditi da
lavoro agricolo dipendente ai fini dell'ammissione al
diritto agli assegni familiari per le persone a carico.
         Al riguardo giova premettere che, stante la
consistenza del livello minimo di reddito cui e' correlato
l'importo massimo dell'assegno per il nucleo familiare il
problema di una esatta quantificazione del reddito familiare
eccedente l'anzidetto limite si pone solo per i lavoratori
"abituali" ovvero per gli "occasionali" il cui coniuge (o
altro familiare componente il nucleo) sia anch'esso occupato
come "occasionale" o in altra attivita' di lavoro autonomo o
dipendente di consistenza economica superiore a quella
riferibile ai lavoratori agricoli "eccezionali".
         Cio' stante e fermo restando che per la valutazione
dei redditi effettivamente percepiti debba farsi riferimento
ai redditi dichiarati, salvo naturalmente a verificarne la
veridicita' (cfr., in materia di prestazioni pensionistiche,
il paragrafo 2.5 della circolare n. 211 del 24 ottobre
1990), si ritiene che nei predetti casi in cui il problema
concretamente si pone, in presenza di dubbi sulla
veridicita' o comunque sulla esattezza della dichiarazione
resa, il criterio di cui alla citata deliberazione n. 135
del 20 giugno 1980 possa essere proficuamente utilizzato per
pervenire ad una congrua valutazione del reddito da
considerare.
         Infatti non si ha motivo di dubitare che tale
criterio (valutazione del reddito da lavoro agricolo
dipendente sulla base del relativo salario medio
convenzionale), tuttora validamente utilizzabile ai fini del
calcolo del reddito dei singoli familiari a carico (per le
fattispecie in cui tale valutazione debba continuare ad
essere effettuata), non possa essere del pari utilizzato ai
fini del calcolo del reddito dei singoli componenti il
nucleo familiare, essendone identici i termini di
riferimento (redditi percepiti da lavoratori occupati in
agricoltura).
         Ovviamente, per i lavoratori agricoli cui, in
relazione alle provvidenze previste per i dipendenti da
aziende agricole delle zone colpite da calamita' naturali o
eccezionali avversita' atmosferiche, sia stato attribuito
negli elenchi di rilevamento un numero di giornate
lavorative non inferiore a quello dell'anno precedente,
occorrera' prendere in considerazione, ai fini della
quantificazione del reddito da lavoro, non il predetto
numero di giornate attribuito negli elenchi, ma (se
inferiore) quello delle giornate effettivamente lavorate,
che viene indicato nella colonna "Note" dei predetti
elenchi.
         Ai fini della valutazione della attendibilita' o
meno delle dichiarazioni rese dagli interessati e da
verificare, va altresi' tenuto presente che un certo
scostamento dalla valutazione desunta dal salario medio
convenzionale potrebbe essere plausibile in relazione alla
circostanza che la retribuzione contrattuale, spettante ai
lavoratori in relazione alla qualifica rivestita, non
coincide esattamente con il predetto salario medio
convenzionale, che, come noto, e' determinato sulla base di
una media ponderata delle retribuzioni contrattuali previste
per le diverse qualifiche.
         Ne' va trascurata la considerazione che in
determinate zone o in particolari situazioni (eccedenza di
manodopera  bracciantile, difficolta' operative dei pubblici
poteri, ecc.) possa assumere rilevanza anche quanto asserito
dalle organizzazioni sindacali di categoria circa una certa
inosservanza della contrattazione collettiva, non
ipotizzabile peraltro per quanto concerne i dipendenti da
datori di lavoro che ( ad es. Consorzi di Bonifica od altre
Amministrazioni pubbliche) non potrebbero sottrarsi alla
piena osservanza della predetta contrattazione.
         E' da tener presente, comunque, che sia per i
lavoratori agricoli "abituali" che per quelli "occasionali"
potrebbero essere acquisiti altrimenti utili elementi di
prova dei relativi redditi di lavoro, in quanto i predetti
lavoratori, in relazione alla diversa fonte di provenienza
dei redditi conseguiti (salario e prestazioni
previdenziali), sarebbero tenuti a produrre al Fisco la
dichiarazione reddituale mod. 740 e comunque, in relazione
all'ammontare complessivo lordo dei redditi da lavoro
percepiti, dovrebbero ricevere dai datori di lavoro il
certificato reddituale mod. 101.
         E' da ritenere che utili elementi di prova possano
del pari essere costituiti da apposite dichiarazioni
rilasciate dai datori di lavoro, opportunamente identificati
con l'indicazione anche del codice contributivo SCAU,
attestanti il numero delle giornate retribuite e l'ammontare
complessivo dei salari corrisposti.
         In mancanza degli anzidetti elementi di prova e
sempreche', ovviamente, sia dubbia l'attendibilita' delle
dichiarazioni rese, si ritiene che possa essere effettuata
una valutazione d'ufficio dei redditi da lavoro agricolo
basata sul numero di giornate retribuite e sull'importo del
relativo salario, che in assenza di piu' precisi elementi
non potrebbe che essere determinato nella misura
corrispondente al salario medio convenzionale.
         Concludendo, puo' essere confermata, in sede di
verifica dell'attendibilita' delle dichiarazioni reddituali
rese dagli interessati e di valutazione dei relativi
redditi, in mancanza di diversi attendibili elementi di
prova, l'applicabilita' dei criteri di cui alla citata
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 135 del 20
giugno 1980, circa la valutazione convenzionale dei redditi
da lavoro agricolo dipendente.
2) ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - QUESITI VARI
2.1) Procedimento di separazione legale in corso
         E' stato chiesto se il diritto all'assegno per il
nucleo familiare possa essere riconosciuto al coniuge, cui
siano affidati i figli, anche nel caso in cui il
procedimento di separazione legale sia in corso.
         Al riguardo si osserva che, in caso di procedimento
di separazione giudiziale non ancora conclusosi con
l'emissione della relativa sentenza, la mancanza di una
formale pronuncia di separazione legale non consentirebbe
l'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 2.2
(esclusione del coniuge legalmente separato dal nucleo
familiare) e 8.1 (aumento dei livelli reddituali per le
famiglie monoparentali) della circolare n. 12 del 12 gennaio
1990.
         Tuttavia il caso puo' essere risolto positivamente
affidamento dei figli minori emesso a norma dell'art. 708
c.p.c. in quanto, ai fini che interessano, lo stato di
separazione dei coniugi risulta comprovato, sia pure in via
provvisoria, dal predetto provvedimento di affidamento e la
effettivita' della separazione dei coniugi puo' ritenersi
verificata per tutto il periodo di durata del procedimento
stesso.
         Pertanto al coniuge affidatario che ne faccia
richiesta potra' essere rilasciata l'autorizzazione,
ovviamente con decorrenza non anteriore alla data del
provvedimento di affidamento e con validita' annuale,
rinnovabile su richiesta del coniuge affidatario stesso che
attesti la permanenza dell'affidamento dei minori.
         Di contro, nel caso di procedimenti di separazione
consensuale, lo stato di separazione dei coniugi acquista
efficacia (e puo' essere comprovato) solo con il decreto di
omologazione (art. 715 c.p.c.), senza il quale la
separazione resta una semplice separazione di fatto priva di
effetti giuridici.
         Ne consegue che l'autorizzazione al coniuge
affidatario deve essere accordata solo a far tempo dalla
data del decreto di omologazione, in mancanza di qualsiasi
provvedimento giudiziale anteriore circa l'affidamento dei
figli.
2.2) Figli legittimi nati in costanza di separazione legale
         E' stato chiesto se una lavoratrice, legalmente
separata, abbia titolo all'assegno per il nucleo familiare
anche per una figlia, nata dopo la separazione e
riconosciuta come propria dal marito separato, che non
risulti a lei formalmente affidata.
         In merito va premesso che la nascita di un figlio
di due coniugi separati non puo' di per se' determinare la
perdita di efficacia del provvedimento di separazione legale
e che a tal fine devono concorrere elementi certi che
attestino la ripresa non sporadica ma continuativa della
vita familiare.
         Se tali elementi non vengono rilevati, si puo'
ritenere che il certificato di stato di famiglia esibito
dalla richiedente, dal quale si rileva che del nucleo
familiare non fa parte il coniuge non affidatario, attesti,
fino a prova contraria, la permanenza della separazione.
         Per quanto riguarda poi la mancanza nella
fattispecie in esame del provvedimento formale di
affidamento di cui all'art. 155 c.c., si rileva che il
provvedimento medesimo non avrebbe potuto aver luogo, dato
lo svolgimento degli eventi, contestualmente alla pronuncia
della separazione legale, come normalmente avviene, e
dovrebbe quindi essere richiesto dall'affidataria di fatto.
         Cio', peraltro, non ostacola la possibilita' di
attribuire rilievo, ai fini dell'accoglimento della
richiesta, allo stesso certificato di stato di famiglia, con
l'attribuibilita', quindi, dell'assegno per il nucleo
familiare alla madre in quanto affidataria di fatto.
         Deve infatti supporsi che l'inserimento dell'ultima
figlia nel certificato di famiglia della madre, costituisca
quanto meno la premessa per una ulteriore formalizzazione da
parte del giudice dei provvedimenti di competenza atti a
costituire ratifica delle conseguenze giuridiche prodottesi
in virtu' di una situazione di fatto quale quella
rappresentata.
         In conclusione, in mancanza dell'affidamento
formale della figlia all'uno o all'altro dei genitori
legalmente separati, si puo' in linea di massima ritenere
accordabile l'assegno per il nucleo familiare, in virtu' del
criterio dell'apparenza del diritto, al genitore nel cui
certificato di stato di famiglia e' inclusa la figlia
stessa.
         Peraltro, nelle more della emissione da parte del
giudice del provvedimento formale di affidamento,
l'autorizzazione non puo' che essere concessa con validita'
annuale.
         Del motivo della anzidetta limitazione deve essere
informata l'interessata, cui deve essere precisato che ad
ogni richiesta di rinnovo, in mancanza del predetto
provvedimento formale, deve essere prodotto un nuovo
certificato di stato di famiglia aggiornato ed essere
inoltre dichiarata la persistenza dello stato di effettiva
separazione dal coniuge.
2.3) Matrimonio di figlio inabile contitolare di pensione
     ai superstiti
         E' stato chiesto se il matrimonio di un figlio
inabile superstite, contitolare della relativa pensione,
possa consentire il diritto sulla pensione stessa
all'assegno per il nucleo familiare commisurato alla nuova
famiglia.
         Al riguardo si precisa che l'assegno per il nucleo
familiare su pensione puo' essere commisurato al nucleo del
pensionato coniugato solo in caso di pensione "diretta" e
non di pensione indiretta o ai superstiti.
         Infatti, la tutela familiare per i superstiti,
cosi' come la titolarita' della pensione, e' riferita al
nucleo del "de cuius" e non e' suscettibile di estensione a
persone che entrino a far parte della famiglia
successivamente alla morte del medesimo.
         Va considerato, inoltre, che ai fini dell'assegno
per il nucleo familiare, i figli ed equiparati coniugati non
possono piu' far parte del nucleo familiare del genitore (da
cui derivano la pensione) perche' con il matrimonio hanno
conseguito uno "status" che di per se' e' capace di
generare, alle condizioni prescritte, il diritto all'assegno
per il proprio nucleo familiare (circ. n. 12 del 12.10.90
punto 2.2.c).
         Pertanto, l'inabile, contitolare della pensione ai
superstiti, che si sposa non puo' continuare a far parte del
nucleo familiare relativo alla pensione stessa.
Correlativamente, viene meno anche il diritto all'assegno
per la vedova il cui unico figlio inabile contragga
matrimonio.
2.4) Richiesta in caso di decesso del lavoratore o
     pensionato
         E' stato chiesto se in caso di mancata domanda di
assegno per il nucleo familiare da parte del lavoratore o
pensionato poi deceduto, questa possa essere proficuamente
avanzata da uno dei soggetti all'epoca componenti il nucleo
(coniuge non separato legalmente, figli minori, figlio
maggiorenne inabile).
         In merito va premesso che l'assegno e' destinato al
nucleo familiare attraverso il canale rappresentato dal
soggetto (genitore, coniuge) che dispone della posizione
tutelata.
         Pertanto la mancata tempestiva presentazione della
relativa domanda da parte di tale soggetto, successivamente
deceduto, non puo' sottrarre al nucleo, di cui faceva parte,
la prestazione relativa ai periodi per i quali il diritto
non e' stato, ma poteva ancora essere esercitato (nei limiti
della prescrizione).
         La prestazione, per i periodi in cui il de cuius
era vivente, va rapportata, quindi, al nucleo in concreto
esistente nei periodi stessi.
         Le dichiarazioni reddituali devono essere
rilasciate dal richiedente che esercita il diritto in luogo
del defunto e che, in genere, e' lo stesso che ha proceduto
alla denuncia di successione.
         Per i periodi successivi al decesso, ovviamente, il
nucleo assume una nuova connotazione ed in rapporto ad essa
potra' sorgere un nuovo diritto all'assegno.
2.5) Pluralita' di soggetti inabili
         E' stato chiesto se l'aumento (di lire dieci
milioni) dei livelli di reddito familiare previsto, in caso
di presenza nel nucleo di soggetti inabili, ai fini della
determinazione del diritto all'assegno e della relativa
misura, debba essere calcolato una sola volta ovvero possa
essere cumulato in relazione alla presenza nel nucleo
familiare di due soggetti (coniuge e figlio minore) entrambi
inabili.
         Al riguardo si precisa che, stando alla
formulazione dell'art. 2, comma 2, della legge 13 maggio
1988, n. 153 ("I livelli di reddito ... sono aumentati di
lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono
soggetti che si trovano a causa di infermita' o di difetto
fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilita'
di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero se minorenni, che
abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni proprie della loro eta'"), l'aumento dei livelli
reddituali puo' essere calcolato una sola volta, quale che
sia il numero dei soggetti inabili presenti nel nucleo
medesimo.
2.6) Autorizzazioni per figli di coniugi separati o
     divorziati
         E' stata lamentata la mancata erogazione
dell'assegno per il nucleo familiare a favore di un coniuge
legalmente separato, ma non affidatario dei figli, per i
quali egli corrisponde il contributo di mantenimento
stabilito dal Tribunale.
         La soluzione negativa adottata e' conforme alle
disposizioni di cui alla circolare n. 48 del 13 febbraio
1992.
         Si coglie l'occasione per precisare, ad
integrazione delle disposizioni impartite sull'argomento,
che le prestazioni familiari eventualmente percepite a far
tempo dal 1' gennaio 1988 per effetto delle autorizzazioni
rilasciate ai coniugi legalmente separati o ex coniugi
divorziati, non affidatari dei figli, ed ai genitori non
conviventi con figli naturali riconosciuti, prima della
sospensiva delle autorizzazioni disposta per tali casi con
circolare n. 39 del 23 febbraio 1989 (punto 3.1), potranno
essere recuperate ove intervenga una definitiva
interpretazione confermativa dell'attuale orientamento.
         A tal fine dovra' essere tenuta una apposita
evidenza di tali autorizzazioni fino a nuove disposizioni.
         Si precisa inoltre che la riserva di eventuali
recuperi da inserire nelle autorizzazioni di nuova
emanazione, rilasciate o da rilasciare a coniugi affidatari,
e' necessaria solo nei casi in cui essi non siano titolari
di propria posizione tutelata.
3) ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE
3.1) Matrimonio all'estero di lavoratori extracomunitari.
     Documentazione
         A norma dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, recante "norme in materia di collocamento e di
trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e
contro le immigrazioni clandestine", ai lavoratori
extracomunitari legalmente residenti in Italia ed alle loro
famiglie e' garantita parita' di trattamento e piena
eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
         Pertanto, spetta l'assegno per congedo matrimoniale
ai lavoratori extracomunitari che contraggano matrimonio
all'estero, qualora il lavoratore, oltre ad aver prestato la
propria attivita' lavorativa presso l'azienda, risulti
regolarmente residente in Italia, da prima del matrimonio,
ed aver acquisito anche in Italia, a seguito di tale atto,
lo stato di coniugato.
         Al fine di documentare quest'ultima circostanza si
ritiene sufficiente che dalla certificazione anagrafica
rilasciata dal comune di residenza risulti che il lavoratore
sia coniugato con la persona di cui al certificato di
matrimonio prodotto, rilasciato dalla Autorita' estera.
         L'esibizione di quest'ultimo e', intanto, da
considerare interruttiva del termine di presentazione della
anzidetta documentazione anagrafica comprovante l'avvenuto
matrimonio, cosi' come, per i cittadini italiani, il
certificato dell'Autorita' religiosa.
         Va, infine, tenuto presente, se il lavoratore e'
cittadino di Stato che ammette la poligamia, che la
normativa italiana prevede la corresponsione di un solo
assegno per congedo matrimoniale, salvo i casi di successivi
matrimoni a seguito di morte del coniuge o divorzio.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                            F.TO BILLIA