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AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGI- LANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVIN-
Fondo di previdenza elettrici. Decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 562: criteri applicativi.
Con circolare n. 41 del 22 febbraio 1997 sono state illu- strate le disposizioni dettate dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, entrato in vigore il 15 novembre 1996 e contenente norme di armonizzazione del regime pen- sionistico del Fondo elettrici con la disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria. Con la presente circolare vengono illustrati i criteri applicativi delle disposizioni dettate dal citato decreto in materia pensionistica. 1 - REGIME PENSIONISTICO Ai fini della liquidazione delle pensioni a carico del Fondo elettrici occorre innanzi tutto distinguere le pensioni con decorrenza dal 1 .12.1996 al 1 aprile 1997 da quelle con decorrenza dal 1 maggio 1997 in poi. Cio' in relazione alle disposizioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo in esame il quale, com'e' noto, ha abrogato, a decorrere dal sesto mese successivo a quello della sua entrata in vigore, l'articolo 6, 2 comma, del decreto legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, il quale stabiliva che per il conseguimento del diritto a pensione e per il relativo computo la frazione dell'ultimo anno non veniva valutata se inferiore a sei mesi e valutata invece nella misura di un anno se pari o superiore a sei mesi. Pertanto il predetto arrotondamento non trova piu' applica- zione per le pensioni aventi decorrenza dal 1 maggio 1997 in poi; per tali pensioni, l'anzianita' contributiva, sia ai fini del diritto a pensione che della relativa misura, deve essere quindi computata in settimane (V. parte prima, punto 2, e parte seconda, punto 6, della circolare n. 41 del 22 febbraio 1997). 1.1 - PENSIONI CON DECORRENZA DAL 1.12.1996 AL 1 APRILE 1997, DA CALCOLARSI ESCLUSIVAMENTE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO Per gli iscritti al Fondo che al 31 dicembre 1995 possano far valere almeno 18 anni interi di contribuzione, la pensione, da calcolarsi esclusivamente con il sistema retributivo, deve essere liquidata applicando i criteri di arrotondamento di cui alle disposizioni richiamate al punto 1.1 della circolare n. 41 del 22 febbraio 1997, esplicitate negli esempi allegati alla stessa circolare. In proposito si precisa che per quanto concerne la quota "D" di pensione, poiche' la stessa non puo' essere costituita da un periodo superiore a tre mesi (dal 1 gennaio 1997 al 31 marzo 1997 per le pensioni con decorrenza 1 aprile 1997), subisce gli effetti dell'arrotondamento per cui andra' a collocarsi nelle quote precedenti (v.esempio allegato n. 1). Con riferimento a quanto esposto al punto 1.1 della predetta circolare n. 41, in merito alle disposizioni dell'articolo 3, comma 4, del decreto n. 562 che estende l'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992, alle pensioni del Fondo per le anzianita' acqui- site successivamente all'entrata in vigore dello stesso decreto n. 562, e' stato interessato il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in ordine all'opportunita' di far decorrere l'applicazione del citato articolo 12 dal 1 gennaio 1997, in coincidenza cioe' della data dalla quale trova applicazione la normativa in vigore nel regime gene- rale per la individuazione della retribuzione imponibile. Al momento, pertanto, le anzianita' relative al periodo dal 16 novembre 1996 al 31 dicembre 1996 devono essere accorpate nella quota "C" di pensione. 1.2 - PENSIONI CON DECORRENZA DAL 1 MAGGIO 1997 IN POI Le anzianita' contributive relative a dette pensioni do- vranno essere espresse in settimane per tutte le quote di pensione che si andranno a determinare. A tale scopo si precisa che devono essere applicati i parametri di trasformazione stabiliti per l'assicurazione generale obbligatoria e cioe': un contributo mensile = 4,333 contributi settimanali; un contributo annuo = 52 contributi settimanali. 2 - APPLICAZIONE DEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 2 Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n.562, l'importo del trattamento complessivo della pensione liquidata esclusivamente con il sistema retributivo non puo', in ogni caso, superare il piu' favorevole tra i seguenti parametri: a) 80% della retribuzione pensionabile determinata in base alle norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti; b) 88% della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995. Ai fini dell'applicazione dei suddetti parametri con la circolare n. 41 e' stato stabilito che deve essere presa in considerazione la retribuzione che viene utilizzata per la determinazione della quota B di pensione. 2.1 - MODALITA' DI REPERIMENTO DELLE RETRIBUZIONI DA UTILIZZARE PER LA DEFINIZIONE DEL PARAMETRO DI CUI ALLA LETTERA a)(80% DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE AGO) E' necessario innanzi tutto individuare il periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile relativa alla quota B di una teorica pensione da liquidare nell'AGO con la stessa decorrenza. Tale periodo si ottiene sommando alle 260 settimane richieste dalla normativa vigente nell'AGO ante- riormente al 1 .1.1993, il 50 per cento del periodo dal 1.1.1993 al 31 dicembre 1995, piu' il 66,6 per cento del periodo dal 1.1.1996 alla data di decorrenza della pensione. Dopo aver individuato il periodo, e' necessario utilizzare le retribuzioni esistenti nell'arco del predetto periodo. Per i periodi antecedenti al 1 gennaio 1997, devono essere prese in considerazione le retribuzioni imponibili del Fondo sulle quali sono stati versati i contributi ai fini pensio- nistici; per i periodi dal 1 gennaio 1997 in poi devono essere prese in considerazione le retribuzioni imponibili AGO, in quanto da tale data e cioe' dal 1 gennaio 1997, per tutto il personale iscritto al Fondo elettrici, la retribu- zione imponibile e pensionabile e' quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive integra- zioni e modificazioni. Le anzidette retribuzioni devono essere rivalutate a norma dell'articolo 3 del decreto n. 503 del 1992 con i coeffi- cienti stabiliti in relazione alla data di decorrenza della pensione (v. punto 4.3 della circolare n. 243 del 27 ottobre 1993). 2.2 - MODALITA' DI REPERIMENTO DELLE RETRIBUZIONI DA UTILIZZARE PER LA DEFINIZIONE DEL PARAMETRO DI CUI ALLA LETTERA b)(88% DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE FONDO) Il periodo utile per la rilevazione delle retribuzioni coincide con il periodo utilizzato per la quota B di pen- sione; per quanto riguarda le retribuzioni da valutare per tale periodo, secondo quanto indicato nella circolare n. 41 (v. esempio allegato 2), e' necessario considerare le retribuzioni imponibili del Fondo per gli anni antecedenti il 1997; per i periodi dal 1 gennaio 1997 in poi, devono essere utilizzate le retribuzioni "teoriche" del Fondo, e cioe' quelle che sarebbero state imponibili nel Fondo stesso sulla base della previgente normativa, e non le retribuzioni in base alle quali vengono versati i contributi nel Fondo stesso a decorrere dal 1997, le quali, come gia' detto, sono le stesse che vengono assoggettate a contribuzione nell'AGO. Le anzidette retribuzioni debbono essere rivalutate in base all'articolo 7 del decreto n. 503 del 1992. 3 - OPZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 407 Ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n.562/96, l'anzianita' massima computabile nel Fondo elet- trici e' stata elevata da 35 a 40 anni. Pertanto, per le pensioni con decorrenza dal 1 dicembre 1996 in poi, la maggiorazione prevista dall'art. 6 della legge n.407/1990 opera soltanto per le anzianita' contribu- tive maturate oltre i 40 anni. In relazione a tale modifica legislativa, i soggetti che abbiano compiuto l'eta' pensio- nabile, potranno beneficiare della maggiorazione prevista dal citato art. 6 nei confronti dei lavoratori optanti, per i periodi contributivi successivi al quarantesimo anno. Nei confronti dei lavoratori che si avvalgono del predetto beneficio, il trattamento pensionistico complessivo non potra' superare l'importo della retribuzione pensionabile, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto n.503/1992. Detta retribuzione pensionabile e' quella riferita alla quota "B" di pensione, come chiarito nella circolare n. 243 del 27 ottobre 1993. Ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui trattasi, anteriormente al 15 novembre 1996, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 562, come indicato nella circo- lare n. 41 piu' volte citata, continueranno ad essere attribuiti i benefici previsti dall'art. 6 della legge n. 407 per gli anni maturati antecedentemente alla predetta data. L'anzianita' contributiva maturata dal 15 novembre 1996, costituisce invece parte integrante della pensione a norma del comma 1 dell'art. 3 del decreto n. 562/1996. Pertanto la pensione sara' costituita dall'anzianita' contributiva maturata alla data di risoluzione automatica e dall'anzianita' contributiva conseguita dal 15 novembre 1996 fino alla data di cessazione effettiva. Al trattamento suddetto dovra' essere aggiunta la maggiora- zione che sara' stata maturata dalla data di risoluzione automatica a quella di entrata in vigore del decreto n.562/1996. Detto importo complessivo sara' posto a confronto con il trattamento di garanzia di cui al punto 2 della citata circolare n. 41, per mettere in pagamento l'importo piu' favorevole (v. esempi allegati n. 2 e 3). 4 - PRESTAZIONI DI INVALIDITA' In relazione alle prestazioni di invalidita' occorre di- stinguere le domande presentate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 562/1996 e quelle presentate successivamente e cioe' dal 16 novembre 1996 in poi. Per quanto concerne le prime, si rammenta che trattasi di richieste di pensione ordinaria di invalidita', a norma dell'art. 8, comma 1, della legge n. 1079/1971 ovvero di pensione di invalidita' per causa di servizio, a norma dell'articolo 8, comma 7, della legge n. 1079/1971. Dette domande debbono continuare ad essere istruite e definite in base alla previgente normativa (legge n. 1079/1971). Si rammenta che le pensioni in questione hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cessa- zione dal servizio, ovvero dal primo giorno del mese suc- cessivo a quello di presentazione della relativa domanda, se posteriore (art. 14 legge n. 1079/1971). Alle pensioni di cui trattasi continua ad applicarsi per la relativa misura, la disciplina di cui all'articolo 7 della legge n. 1079/1971. A tali prestazioni, pertanto, non si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 562/96, relative, rispettivamente, all'elevazione a 40 anni dell'anzianita' massima computabile e ai limiti di importo della pensione. Alle medesime pensioni, qualora abbiano decorrenza succes- siva al 30 aprile 1997, va applicato l'art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 562/1996, concernente l'abrogazione dell'arrotondamento di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, considerato che si tratta di una disposizione a carattere generale, valida per tutte le pensioni con decorrenza dal 1 maggio 1997. Alle pensioni medesime,relative cioe' a domande presentate prima della data di entrata in vigore del decreto in parola, che siano pero' liquidate con decorrenza dal 1 dicembre 1996 in poi e risultino a calcolo inferiori al trattamento minimo, va applicato ai fini dell'integrazione al tratta- mento minimo, l'art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 562/1996 che ha abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art. 10 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, che prevedeva la liquidazione di un trattamento minimo maggiorato del 10 per cento rispetto a quello vigente nell'assicurazione generale obbligatoria. Per quanto riguarda invece le domande di prestazione di invalidita' presentate dal 16 novembre 1996 in poi, trova integrale applicazione la normativa in materia di invalidita' vigente nell'Assicurazione generale obbligato- ria. 4.1 - ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA': ASPETTI GENERALI. Tale prestazione e' disciplinata dalla normativa vigente nell'Assicurazione generale obbligatoria per quanto riguarda i requisiti contributivi, la decorrenza, i criteri di accertamento dello stato invalidante e quelli concernenti il cumulo con redditi di lavoro o rendite per infortuni sul lavoro o malattia professionale liquidate per lo stesso evento invalidante dall'INAIL. L'assegno di invalidita' e' soggetto, come previsto nell'assicurazione generale obbligatoria, a revisione triennale (Legge 22 giugno 1984, n. 222, art. 1, comma 7). L'assegno di invalidita' non e' reversibile ai superstiti; pertanto in caso di decesso del titolare, i familiari sono considerati, ai fini del diritto alla prestazione, super- stiti di assicurato. Peraltro, in sede di domanda di pen- sione ai superstiti si considerano utili, esclusivamente ai fini del riconoscimento del diritto, i periodi di godimento dell'assegno di invalidita' nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa (art. 1, comma 6, L.n.222/1984). Si precisa che, prima di disporre l'accertamento sanitario nei confronti degli interessati, occorre verificare la sussistenza dei requisiti contributivi per il diritto alle prestazioni di cui trattasi. Per quanto concerne il calcolo dell'assegno, deve essere applicata la normativa vigente nel Fondo per la generalita' delle pensioni in relazione alla relativa decorrenza, secondo i criteri sinteticamente indicati di seguito. 4.1.1 - LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' PER I SOGGETTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995 Ai fini della determinazione della misura dell'assegno di invalidita' e' necessario: - calcolare secondo le norme del Fondo elettrici la quota "A" relativa alle anzianita' contributive maturate fino al 31.12.1992, prendendo a riferimento l'ultimo semestre di retribuzione effettiva ragguagliata ad anno per i tratta- menti con decorrenza 1 dicembre 1996 e 1 gennaio 1997; per gli assegni con decorrenza successiva dovranno essere prese a riferimento le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo per i mesi anteriori al 1997, mentre dal 1 gennaio 1997 in poi devono essere prese in considerazione le retribuzioni "teoriche", cioe' quelle che sarebbero state imponibili secondo la previgente disciplina; - calcolare la quota B, relativa alle anzianita' contribu- tive maturate dal 1.1.1993 al 31.12.1994, prendendo a riferimento per la determinazione della retribuzione pen- sionabile il periodo costituito dal semestre previsto dalla normativa ante decreto n. 503 del 1992, incrementato del 50 per cento del periodo dal 1 .1.1993 al 31.12.1995 e del 66,6 per cento del periodo dal 1.1.1996 alla data di decorrenza dell'assegno. Per l'anzidetto periodo debbono essere prese in considerazione le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31 dicembre 1996 e le retribuzioni "teo- riche" imponibili secondo la normativa vigente al 31 dicem- bre 1996 per i periodi dal 1 gennaio 1997 in poi; - calcolare la quota "C", relativa alle anzianita' contri- butive maturate dal 1.1.1995 al 31.12.1996, utilizzando la stessa retribuzione pensionabile della quota "B" di pensio- ne; - calcolare la quota "D", relativa alle anzianita' contri- butive maturate dal 1 gennaio 1997 in poi, prendendo a riferimento per la determinazione della retribuzione pen- sionabile il periodo costituito dal semestre previsto dalla normativa ante decreto n. 503 del 1992, incrementato del 50 per cento del periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 e del 66,6 per cento del periodo dal 1 gennaio 1996 alla data di decorrenza dell'assegno; per l'anzidetto periodo debbono essere prese in considerazione le retribu- zioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31 dicem- bre 1996 e le retribuzioni imponibili A.G.O. dal 1 gennaio 1997 in poi. Le retribuzioni pensionabili utili per la determinazione delle varie quote di pensione, ad eccezione di quelle da utilizzare per la determinazione della quota "A", vanno rivalutate ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 503/92. L'importo complessivo dell'assegno liquidato esclusivamente con il sistema retributivo non puo superare il piu favore- vole tra i parametri indicati dall'art. 3, comma 2, del decreto n. 562 (v. punto 2). 4.1.2 - LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' PER I SOGGETTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995 Per detti soggetti l'assegno ordinario deve essere liquidato con il sistema misto e cioe' con il sistema retributivo per le anzianita' maturate fino al 31 dicembre 1995 (v. punto 4.1.1) e con il sistema contributivo, secondo i criteri gia' illustrati con la circolare n. 41 del 22 febbraio 1997, punti 1.3.1 e seguenti, per le anzianita' maturate dal 1 gennaio 1996 in poi. 4.1.3 - ALIQUOTE DI RENDIMENTO Per quanto concerne le aliquote di rendimento per ogni anno di contribuzione, relativamente alla quota "A" del tratta- mento pensionistico occorre fare riferimento alle disposi- zioni dell'articolo 7 della legge n. 1079/1971 ; per la quota "B" di pensione si richiamano le disposizioni dell'articolo 12, comma 3, del decreto n. 503 del 1992 (v. circolare n. 243 del 27 ottobre 1993, punto 6); per la quota "C" di pensione si richiamano le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 724 del 1994 (v. circolare n. 206 del 25 luglio 1995, punto 3); per la quota "D" di pensione, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto n. 562, trova applicazione l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992, per le retribuzioni pensionabili eccedenti il "tetto" al quale si applica il coefficiente massimo di rendimento (œ. 63.054.000 per l'anno 1997). Nell'allegato n. 1 del Msg. della Direzione Centrale Pen- sioni n. 24198 del 20.1.1997, cui si rimanda, sono riportate le fasce di retribuzione eccedenti il "tetto" e i relativi coefficienti di rendimento. 4.1.4 - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELL'ASSEGNO Qualora l'importo dell'assegno liquidato sulla base delle anzianita' contributive maturate, risulti inferiore al minimo, l'assegno viene integrato con la disciplina prevista per gli assegni a carico del regime generale dall'articolo 1 della legge n. 222 del 1984, alle condizioni di reddito stabilite dallo stesso articolo 1 (v., da ultimo, il mes- saggio n. 18883 del 31 luglio 1997). 4.1.5 - TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO IN PENSIONE DI VECCHIAIA Al compimento dell'eta' pensionabile prevista dalla legge, l'assegno di invalidita' viene trasformato d'ufficio, in presenza dei relativi requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. Qualora l'interes- sato non possa far valere il requisito contributivo previsto per tale pensione, si considerano utili, ai fini del diritto e non anche ai fini della misura, i periodi di godimento dell'assegno di invalidita', per i quali non sia stata prestata attivita lavorativa (art. 1, comma 10, della legge n. 222/1984). Per ottenere la trasformazione dell'assegno ordinario di invalidita' in pensione di vecchiaia occorre aver cessato l'attivita' lavorativa dipendente. L'importo della pensione di vecchiaia non puo' essere inferiore all'importo dell'assegno in godimento al compi- mento dell'eta' pensionabile. 4.1.6 - LIQUIDAZIONE DEI SUPPLEMENTI IN FAVORE DEI TITOLARI DI ASSEGNO I lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidita' possono continuare ad espletare la propria attivita' lavo- rativa ed ottenere successivamente i supplementi di pensione (art. 1, comma 9, L.n.222/1984), secondo le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (articolo 4, comma 2, decreto legislativo n. 562/1996). Detti supplementi si determinano con gli stessi criteri previsti per il calcolo delle pensioni. Conseguentemente, i supplementi per i contributi successivi alla decorrenza dell'assegno ordinario devono essere calco- lati con il sistema retributivo qualora il titolare dell'assegno stesso, alla data del 31 dicembre 1995, possa far valere un'anzianita' contributiva complessiva di almeno 18 anni interi. Invece nel caso in cui il titolare dell'assegno ordinario, alla predetta data, possa far valere un'anzianita' contri- butiva complessiva inferiore a 18 anni interi, i supplementi per i contributi successivi alla data di decorrenza dell'assegno ordinario debbono essere liquidati con il sistema contributivo. 4.2 - PENSIONE DI INABILITA' Anche tale prestazione e' disciplinata dalla normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per quanto riguarda i requisiti contributivi, la decorrenza e i criteri di accertamento dello stato inabilitante. L'attribuzione della pensione di inabilita' e' subordinata alla rinuncia, da parte del soggetto riconosciuto inabile, al trattamento retributivo e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Pertanto il soggetto che chiede la pensione di inabilita', unitamente alla domanda, deve presentare una dichiarazione di "rinuncia" alla retribuzione per l'eventualita' che venga riconosciuto il diritto alla prestazione. Nel caso in cui venga accertata una causa di incompati- bilita' con la pensione di inabilita' gia' attribuita, la stessa viene revocata. In tal caso viene accertato d'ufficio se alla data dalla quale si effettua la revoca esistono i requisiti sanitari per il diritto all'assegno di invalidita. In caso affermativo si liquida quest'ultima prestazione. Il titolare di pensione di inabilita' puo' essere sottoposto a visita sanitaria di controllo da parte dell'Istituto e, se ha riacquistato la capacita' lavorativa, puo' ottenere, in presenza del requisito sanitario, l'assegno ordinario di invalidita'. Il titolare di assegno ordinario di invalidita' il quale ritiene di essere inabile, puo' chiedere, prima della scadenza del triennio o in occasione della revisione trien- nale dell'assegno, di ottenere in sostituzione dell'assegno stesso, la pensione di inabilita'. La pensione di cui trattasi e' reversibile ai superstiti; pertanto in caso di morte del titolare, i familiari sono considerati superstiti di pensionato, e non di assicurato, come avviene invece per l'assegno di invalidita'. 4.2.1 - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA' NEL FONDO PER I SOGGETTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI INTERI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995 La pensione di inabilita' e' costituita dall'importo dell'assegno di invalidita' (v. punto 4.1.1) e dalla mag- giorazione convenzionale di cui all'articolo 2 della legge n. 222 del 1984; tale maggiorazione e' pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che sarebbe spettato all'assicurato sulla base della retribuzione pensionabile considerata per il calcolo dell'assegno medesimo, con un'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento del sessantesimo anno di eta' per gli uomini e del 55 anno di eta' per le donne, utilizzando per il calcolo della maggiorazione stessa le retribuzioni pensionabili con le quali viene determinata la quota di pensione relativa all'ultimo periodo di contribu- zione effettiva. Trattandosi di soggetti che hanno al 31 dicembre 1995 un'anzianita' contributiva pari o superiore a 18 anni, la maggiorazione convenzionale di cui trattasi viene determinata con il sistema retributivo. In ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' contributiva complessiva superiore a 40 anni. La maggiorazione convenzionale, unitamente all'anzianita' contributiva effettiva, deve essere indicata a cura del liquidatore. Per le pensioni di inabilita' con decorrenza compresa tra il 1 dicembre 1996 e il 30 aprile 1997, occorre tenere conto, in materia di arrotondamento,dei criteri esposti nelle circolari n. 243 del 27 ottobre 1993 e n. 206 del 25 luglio 1995; la frazione dell'ultimo anno di contribuzione, utile per il conseguimento del diritto a pensione e per il rela- tivo computo,dovra' essere arrotondata all'anno intero a cura del liquidatore. Per le pensioni di inabilita' con decorrenza dal 1 maggio 1997 in poi, viene meno il criterio dell'arrotondamento all'anno e le anzianita' contributive saranno valutate in settimane; a tale scopo devono essere applicati i parametri di trasformazione stabiliti per l'assicurazione generale obbligatoria, indicati al punto 1.2 della presente circola- re. 4.2.2 - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA' PER I SOGGETTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI INTERI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995 Per tali soggetti trova applicazione il sistema misto di liquidazione delle pensioni. Per le anzianita' maturate fino al 31 dicembre 1995 si richiamano le modalita' di calcolo di cui al punto 4.1.1. della presente circolare. Per le anzianita' maturate dal 1 gennaio 1996 in poi trova applicazione il sistema contributivo, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, illustrato con circolare n. 180 del 14 settembre 1996, punto 3, e successivi. Anche la maggiorazione convenzionale e' determinata con il sistema contributivo a norma dell'articolo 1, comma 15, della predetta legge n. 335, tenendo conto dell'eta' di 60 anni, eta' fissata in via generale, indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza. In particolare la predetta maggiorazione si computa secondo il sistema contributivo, sempre entro il limite di attribu- zione di un'anzianita' contributiva complessiva non supe- riore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto al momento della decorrenza della pensione, un'ulteriore quota contributiva riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di eta' del richie- dente, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni, rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503/1992. Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di eta' inferiore a 57 anni deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni (art. 1, commi 6 e 7, legge 335/1995). 5 - INCUMULABILITA' DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' CON I REDDITI DA LAVORO E DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' E DELLA PENSIONE DI INABILITA' CON LE RENDITE VITALIZIE PER INFORTUNI SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE A norma dell'articolo 4 del decreto n. 562, agli iscritti al Fondo, titolari di assegno di invalidita' o di pensione di inabilita' si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 42 e 43, della legge n. 335/1995. L'articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995 dispone che al titolare dell'assegno ordinario di invalidita' che svolge attivita' lavorativa dipendente, autonoma o di impresa, viene corrisposto un importo dell'assegno ridotto del: - 25% se il reddito dell'assicurato supera 4 volte l'importo del trattamento minimo annuo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in pagamento al 1 gennaio di ciascun anno; - 50% se il reddito dell'assicurato supera 5 volte l'importo del trattamento minimo annuo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in pagamento al 1 gennaio di ciascun anno. L'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 dispone che le pensioni di inabilita', le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicura- zione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes- sionali, approvato con decreto del Presidente della Repub- blica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni impartite con circolari n. 234 del 25 agosto 1995, n. 91 del 20.4.1996 e n. 153 del 23.7.1996. 6 - ASSEGNO DI INVALIDITA' PRIVILEGIATO E PENSIONE DI INABILITA' PRIVILEGIATA Per effetto delle disposizioni dell'art. 4 del decreto n. 562 gli iscritti al Fondo hanno titolo, per le domande presentate dal 16 novembre 1996 in poi, alla liquidazione dell'assegno privilegiato di invalidita' e della pensione privilegiata di inabilita'. Per quanto concerne i requisiti sanitari, il diritto all'assegno privilegiato di invalidita' e alla pensione privilegiata di inabilita' viene riconosciuto solo se l'invalidita' e l'inabilita' siano direttamente causate dal servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro sog- getto all'obbligo assicurativo. Relativamente ai requisiti contributivi, si precisa che l'iscritto al Fondo ha diritto all'assegno privilegiato di invalidita' e alla pensione privilegiata di inabilita', quando in suo favore risulti versato o dovuto almeno un contributo settimanale. Non si ha diritto all'assegno privilegiato di invalidita' ed alla pensione privilegiata di inabilita' se l'evento, che ha determinato l'invalidita' o l'inabilita', da' diritto al pagamento di una rendita da parte dell'INAIL ovvero di trattamenti a carattere continuativo, di natura previden- ziale o assistenziale, da parte dello Stato o altri Enti pubblici. 6.1 - PENSIONE PRIVILEGIATA INDIRETTA DI INABILITA' I superstiti dell'assicurato hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta di inabilita' a condizione che: - la morte dell'assicurato sia direttamente causata dal servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro sog- getto all'obbligo assicurativo; - alla data della morte risulti versato o dovuto in favore dell'assicurato almeno un contributo; - i superstiti non abbiano diritto (per lo stesso evento) ad altra prestazione corrisposta dall'INAIL ovvero a tratta- menti a carattere continuativo a carico dello Stato o di altri Enti pubblici. L'importo della pensione in argomento viene calcolato con i criteri previsti per la liquidazione della pensione ordina- ria di inabilita' (vedi punto 4.2.1 della presente circola- re). Qualora l'importo a calcolo del trattamento in parola risulti inferiore al trattamento minimo, i superstiti hanno titolo all'integrazione secondo la disciplina vigente nell'Assicurazione generale obbligatoria. 7 - ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA AI PENSIONATI PER INABILITA' 7.1 - SOGGETTI CUI SPETTA L'ASSEGNO E REQUISITI I titolari di pensione di inabilita', ordinaria e privile- giata, che si trovano nell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno necessita' di assistenza continua, hanno diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa. L'assegno, che non e' reversibile, e' dovuto nella stessa misura dell'ana- logo assegno previsto nell'assicurazione generale obbliga- toria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes- sionali. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o a quello di perfe- zionamento dei requisiti, se sorti successivamente a tale data nel corso del procedimento amministrativo. 7.2 - ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITA' L'assegno non spetta per i periodi di ricovero in Istituti di cura o assistenza a carico della Pubblica amministrazio- ne. Il pagamento dell'assegno e' sospeso durante il ricove- ro, per riprendere dopo la fine del ricovero stesso. L'as- segno e' incompatibile con l'assegno mensile corrisposto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale e continuativa. Nel caso in cui l'interessato fruisca di una prestazione analoga, cioe' di una prestazione corrisposta con carattere di continuita' da altro Ente previdenziale, l'assegno e' ridotto in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa. 8 - TRATTAMENTI AI SUPERSTITI DI ASSICURATO INVALIDO O INABILE Per quanto riguarda la liquidazione delle pensioni ai superstiti di assicurati invalidi o inabili, si richiamano le disposizioni gia' impartite con circolari n. 252 del 29 settembre 1995 e n. 117 del 6 giugno 1996, punto 3. Si rammenta che i superstiti di assicurato hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta di inabilita' alle condizioni e in presenza dei requisiti gia' indicati al punto 7.1 della presente circolare. A norma dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione ai superstiti viene ridotta in base all'ammontare dei redditi del beneficiario nei limiti stabiliti dalla legge n. 335/1995 di cui alla Tabella F, allegata alla legge stessa. 9 - CRISTALLIZZAZIONE DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO MATURATO AL 31 DICEMBRE 1992 Gli iscritti al Fondo che hanno raggiunto il requisito minimo contributivo (14 anni e sei mesi) previsto dalla previgente normativa al 31 dicembre 1992 e che entro tale data sono cessati dal servizio, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile di 65 per gli uomini e 60 per le donne. Gli iscritti al Fondo che abbiano maturato il requisito contributivo di 19 anni e sei mesi al 31 dicembre 1992 e siano cessati dal servizio entro tale data conservano il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile stabilita in via generale. Per i soggetti che si trovano nelle condizioni sopraindicate continua a trovare applicazione la previgente normativa per quanto riguarda la disposizione dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 408, che non trova invece piu applicazione per le cessazioni dal servizio (o per il passaggio nella categoria dei dirigenti) intervenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 562. 10 - ISTRUZIONI OPERATIVE La procedura di acquisizione e calcolo delle pensioni del Fondo Elettrici e' stata aggiornata per consentire l'appli- cazione delle norme previste dal decreto di armonizzazione alle pensioni decorrenti dal 1 maggio 1997 in poi. Gli operatori delle SAP debbono provvedere alla compilazione dei pannelli sulla base dei criteri sotto indicati: - nel pannello "FSB5EL" non vanno piu' inseriti i dati contributivi relativi alle quote A, B e C (servizio utile espresso in anni e mesi e relativa retribuzione annua pensionabile); - nel pannello "FSFOND" e' stata inserita l'opzione 7 (acquisizione dati contributivi per armonizzazione), che permette di richiamare il nuovo pannello "FSA7CO", per acquisire la retribuzione media settimanale (campi 03 per quota A, 05 per quota B e 08 per quota D) e le settimane (campi 04 per quota A, 06 per quota B, 07 per quota C e 09 per quota D; la quota D deve contenere i dati da gennaio 1997 in poi (vedi circolare n. 41 del 22 febbraio 1997, parte II, punto 1.1); - per tutte le pensioni deve essere indicata nel campo 10 la retribuzione annua AGO relativa alla quota B di una teorica pensione da liquidare nell'assicurazione generale obbliga- toria con la stessa decorrenza , determinata con i criteri di cui al punto 2.1 della presente circolare; tale retribu- zione, se piu' favorevole, verra' utilizzata dalla procedura di calcolo in alternativa a quella indicata nel campo 05, ai fini dell'applicazione del limite di importo stabilito dal decreto n. 562; - le pensioni per le quali le Sedi non dispongono di tutti gli elementi necessari per la liquidazione in via definitiva dovranno essere segnalate come provvisorie (codice "P" nel terzo sottocampo codice natura pensione maschera FSA5EL). Le pensioni di invalidita' da liquidare, con decorrenza dal 1 maggio 1997 in poi sulla base della previgente normativa, in relazione alle domande di invalidita' presentate entro il 15 novembre 1996, dovranno essere acquisite in via provvi- soria inserendo nel pannello "FSBEL" i dati contributivi relativi alle quote A,B,C espressi unicamente in anni interi e, pertanto , senza arrotondamento. Per le domande di invalidita' presentate successivamente al 15 novembre 1996, sulla base della nuova normativa, sono stati inseriti i seguenti nuovi codici specifici da indicare nel campo 27 del pannello "FSA5EL": P = assegno ordinario di invalidita' ed assegno privilegiato di invalidita'. Q = pensione di inabilita' e pensione privilegiata di inabilita'. Le pensioni privilegiate saranno contraddistinte con il codice 1 nel campo 02 (natura pensione) della maschera FSA5EL. I dati elementari di calcolo per le pensioni decorrenti da maggio 1997 saranno evidenziati nel modello FS13 nel riqua- dro relativo alle "Notizie assicurative AGO". IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO Allegato n. 1 ESEMPLIFICAZIONE DI CALCOLO DELLA PENSIONE I Esempio con anzianita' contributiva espressa in anni Iscrizione 25.8.1960 Cessazione 28.2.1997 Decorrenza pensione 1.3.1997 a m gg Anzianita' dal 25.8. 1960 al 31.12.1992 32 4 5 " 1. 1. 1993 31.12.1994 2 " 1. 1. 1995 15.11.1996 2 " 1. 1. 1997 28.2 .1997 2 _______________________ Totale 36 6 5 Retribuzioni pensionabili A = 48.500.000 B = 45.200.000 C = 45.200.000 D = 55.000.000 (ininfluente) APPLICAZIONE DEL LIMITE (Art. 3, comma 2, Decreto Legisla- tivo n. 562/1996) 1 Limite 88% della quota B della retribuzione pens. Fondo 45.200.000 X 88% : 13 = 3.059.692 mensili 2 limite 80% della quota B della retribuzione AGO 58.000.000 X 80% : 13 = 3.569.231 mensili CALCOLO PENSIONE Quota A = 48.500.000 X (2,51428571% X 33) = 40.241.142 82,97142843% B = 45.200.000 X (2,51428571% X 2) = 2.272.914 5,02857142% C = 45.200.000 X (2 X 2%) = 1.808.000 4% La pensione da calcolo del Fondo e' costituita dalla somma- toria delle quote A + B + C = 44.322.056 : 13 = 3.409.388. Avvertenza: Non si e' liquidata la quota di pensione D (anzianita' contributiva pari a 2 mesi) in quanto si sono tenuti presenti i criteri di arrotondamento. Poiche' l'importo complessivo del trattamento pensionabile da calcolo (L. 3.409.388), raffrontato con il limite deter- minato in relazione alla retribuzione AGO (3.569.231) e con quello determinato in relazione alla retribuzione Fondo (3.059.692) e' comunque inferiore al limite piu' favorevole tra i due indicati, viene posta in pagamento la pensione derivante dal calcolo (3.409.388) senza alcuna limitazione. Allegato n. 2 ESEMPI DI CALCOLO DELLA PENSIONE PER GLI OPTANTI EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 407 ANTERIORMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS N. 562/1996, CHE LIQUIDANO LA PENSIONE DAL 1 DICEMBRE 1996 IN POI ESEMPIO N. 1 (407/90) Iscritto nato il 30.6.1933 che ha compiuto i 61 anni il 30.6.1994 e che a tale data ha 35 anni di contribuzione, essendo iscritto al Fondo dal 30.6.1959. Detto soggetto ha presentato a suo tempo domanda di opzione per rimanere in servizio. Peraltro in data 31.1.1997 lascia il servizio, avendo quindi proseguito per 2 anni e 7 mesi il servizio stesso. Decorrenza pensione 1.2.1997. Primo calcolo della pensione Deve essere effettuato un primo calcolo della pensione quale spetterebbe all'interessato alla data di cessazione dal servizio se non avesse effettuato l'opzione, applicando pero le norme innovative introdotte dal decreto legislativo n. 562/1996. A) Anzianita' contributiva - Dal 1.7.1959 al 31.12.1992 (Quota A) = 33 anni e 6 mesi - Dal 1.1.1993 al 31.12.1994 (Quota B) = 2 anni - Dal 1.1.1995 al 31.12.1996 (Quota C) = 2 anni - Dal 1.1.1997 al 31.1.1997 (Quota D) = 1 mese ------------------ Anzianita' totale 37 anni e 7 mesi B) Retribuzione pensionabile 1) Quota A = œ. 49.700.000 (*) 2) Quota B = œ. 48.400.000 (**) 3) Quota C = œ. 48.400.000 (**) 4) Quota D = œ. 56.350.000 (***) MISURA DELLA PENSIONE Quota A = 33 anni e 6 mesi, arrotondati a: 34 anni x 2,51428 ----------------- x 49.700.000 = 42.486.303 85,48552% Quota B = (2 anni x 2,51428%) x 48.400.000 = 2.433.823 ----------------- 5,02856% Quota C = (2 anni x 2%) x 48.400.000 = 1.936.000 Quota D = Non si calcola la quota in quanto e' stato effettuato l'arrotondamento ad anno intero della frazione di anno sulla quota A -------------------------- (*) Periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensionabile: ultimo semestre ragguagliato ad anno su retribuzione teorica Fondo per gennaio 1997 e su retribuzioni imponibili Fondo per i mesi precedenti. (**) Periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensionabile: 2 anni e 8 mesi (semestre previsto dalla normativa vigente ante decreto n. 503) + 50% del periodo dal 1.1.1993 al 31.12.1995 (1 anno e 6 mesi) + 66,6% del periodo dal 1.1.1996 al 31.1.1997 ( 8 mesi)) su retribuzione imponibile teorica Fondo per gennaio 1997 e su retribuzioni imponibili e pensionabili Fondo per gli anni precedenti. (***)Periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensionabile: come quota B e C, con utilizzazione per il mese di gennaio 1997 della retribuzione imponibile dell'assicurazione generale obbligatoria anziche' della retribuzione teorica Fondo. La pensione e' costituita dalla sommatoria delle quote A + B + C = 42.486.303 + 2.433.823 + 1.936.000 = 46.856.126 : 13 = lire 3.604.317 mensili. - APPLICAZIONE DEL LIMITE L'importo complessivo della pensione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 562/1996 non puo' superare il piu favorevole fra i seguenti parametri: - 88% della retribuzione pensionabile della quota B, deter- minata con le modalita' previste per le anzianita' contri- butive anteriori al 1997. œ. 48.400.000 x 88% : 13 = œ. 3.276.307 - 80% della retribuzione pensionabile della quota B, deter- minata secondo le norme dell'assicurazione generale obbli- gatoria. œ. 55.100.000 x 80% : 13 = œ. 3.390.769 La retribuzione pensionabile secondo le norme dell'A.G.O. e' stata cosi' determinata: - Periodo di riferimento nell'AGO per la quota B delle pensioni con decorrenza dal 1.2.1997 da liquidare nei confronti degli assicurati che abbiano, come l'iscritto in parola, piu' di 15 anni di contribuzione al 31.12 1992: 5 anni + 50% del periodo dal 1.1.1993 al 31.12.1995 + 66,6% del periodo dal 1.1.1996 al 31.1.1997 = 7 anni e 2 mesi (quota B). La retribuzione di gennaio 1997 e' quella assoggettata a contribuzione AGO. Per gli anni precedenti sono state considerate le retribuzioni imponibili Fondo. Le retribuzioni della quota B sono state rivalutate a norma dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 503 del 1992. Poiche' l'importo complessivo del trattamento pensionistico da calcolo (L. 3.604.317) raffrontato con il limite deter- minato in relazione alla retribuzione AGO (L. 3.390.769) e con quello determinato con la retribuzione Fondo (L. 3.276.307) supera i due limiti innanzi indicati, lo stesso subisce una decurtazione fino al parametro piu' favorevole che, nel caso di specie, e' costituito dal parametro A.G.O. (L. 3.390.769). Secondo calcolo La pensione deve essere calcolata con l'anzianita' e le retribuzioni alla data di risoluzione automatica (30 giugno 1994), senza pero' aggiornamento della retribuzione pensio- nabile ex art. 2 della legge n. 408/1975, perche' abrogato dal decreto legislativo n. 562/1996. La pensione sara' pari alla sommatoria delle seguenti due quote: Quota A): Anzianita' contributiva di 33 anni e 6 mesi (30.6.59/31.12.92); Quota B): Anzianita' contributiva di 1 anno, 8 mesi e 15 gg. (1.1.93/30.6.94 e 16.11.96/31.1.97). La quota A si calcola sull'anzianita' contributiva di 33 anni per effetto di arrotondamento; per il calcolo della retribuzione pensionabile si utilizzano le retribuzioni degli ultimi sei mesi antecedenti la data di risoluzione automatica (30.6.94), ragguagliate ad anno. La quota B si calcola sull'anzianita' di due anni per effetto di arrotondamento, mentre la retribuzione pensiona- bile si determina sulla base delle retribuzioni relative al periodo 1.5.93/30.6.94 e 16.11.96/31.1.97. Infatti il periodo da prendere in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile della quota B) e' pari al semestre di riferimento previsto dalla prece- dente normativa piu il 50% del periodo dal 1.1.1993 al 30.6.1994 + il 66,6% del periodo dal 16.11.1996 al 31.1.1997: in totale, quindi, un periodo pari a 16 mesi. MISURA DELLA PENSIONE SENZA MAGGIORAZIONE Retribuzione quota A= 47.500.000 x 82,97124% (2,51428x33) = 39.411.339 Retribuzione quota B= 46.100.000 x 5,02856% = 2.318.166 ____________ 41.729.505:13 Totale pensione = (quota A+B) L. 3.209.961 Poiche' in applicazione dei limiti di cui all'art. 3 del Decreto legislativo n. 562/1996, si ottiene con riferimento al limite Fondo un importo di œ. 3.376.307 e con riferimento al limite A.G.O. un importo di œ. 3.390.769, l'importo di cui al 2 calcolo resta confermato in œ. 3.209.961. CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE Anzianita' contributiva complessiva relativa alla prosecu- zione del servizio: dal 1.7.1994 al 31.1.1997. Anzianita' contributiva utile per diritto acquisito: dal 1.7.1994 al 15.11.1996 = 2 anni, 4 mesi e 15 gg. Per determinare la retribuzione pensionabile si utilizzano le retribuzioni relative al periodo 1.1.93/15.11.96 = semestre + 50% del periodo 1.1.93/31.12.95 (18 mesi) + 66,6% del periodo 1.1.96/15.11.96 (6 mesi) = 30 mesi (periodo teorico). Peraltro, poiche' il periodo di prosecuzione del lavoro dal 1.7.94 al 15.11.96 e' di 29 mesi, si utilizzano le retribu- zioni dei 29 mesi, rivalutate a norma dell'art. 7 del decreto legislativo n. 503/92. MISURA DELLA MAGGIORAZIONE 1) Quota B) = 1.7.94/31.12.94 = 6 mesi 2) Quota C) = 1.1.95/15.11.96 = 1 anno, 10 mesi e 15 gg. Per effetto di arrotondamento si calcola la maggiorazione in quota C) sull'anzianita' di anni due. Retribuzione media 47.850.000 x (2x2%):13 = 147.230 La sommatoria della pensione (L. 3.209.961 + 147.230 = L. 3.357.191) e della maggiorazione costituisce il tratta- mento pensionistico che va posto a confronto con il tratta- mento di garanzia di cui al primo calcolo di pensione, al fine di assicurare all'optante il trattamento piu' favore- vole. Nel caso esemplificato si pone in pagamento il trattamento di garanzia (L. 3.390.769) in relazione all'applicazione dei limiti di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n.562/96. Allegato n. 3 Esempio n. 2 (407/90) Iscritto nato il 30.10.1933 che ha compiuto i 62 anni il 31.10.1995 e che a tale data ha 35 anni di contribuzione, essendo iscritto al Fondo dal 31.10.1960. Detto soggetto ha presentato a suo tempo domanda di opzione per rimanere in servizio. Peraltro in data 31.12.1997 lascia il servizio, avendo quindi proseguito per 2 anni e 2 mesi il servizio stesso. Decorrenza pensione 1.1.1998. Primo calcolo della pensione Deve essere effettuato un primo calcolo della pensione quale spetterebbe all'interessato alla data di cessazione dal servizio se non avesse effettuato l'opzione, applicando le norme innovative introdotte dal decreto legislativo n. 562/1996. Anzianita' contributiva - Dal 31.10.60 al 31.12.92 Quota A) = 32 e 2 m = 1673 sett. - Dal 1 .1.93 al 31.12.94 " B) = 2 a = 104 " - Dal 1 .1.95 al 31.12.96 " C) = 2 a = 104 " - Dal 1 .1.97 al 31.12.97 " D) = 1 a = 52 " ---- Anzianita' totale 1933 sett. = 37a e 2m Retribuzione pensionabile ANNUA SETTIMANALE 1) Quota A = œ. 51.800.000 (*) 996.153 2) Quota B = œ. 49.750.000 (**) 956.730 3) Quota C = œ. 49.750.000 (**) 956.730 4) Quota D = œ. 54.150.000 (***) 1.041.346 MISURA DELLA PENSIONE 2,51428571% : 13 = 0,001934065 2% :13 = 0,001538461 A) (1673 x 0,001934065) x 996.153 = 3.223.243 B) (104 x 0,001934065) x 956.730 = 192.439 C) (104 X 0,001538461) X 956.730 = 153.076 D) (52 X 0,001538461) X 1.041.346 = 83.307 A + B + C + D = 3.652.065 ---------------------------- (*) Periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensionabile: ultime 26 settimane 1997 ragguagliate ad anno (52 settimane) su retribuzione teorica Fondo (art.2, comma 3). (**) Periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensionabile: (semestre previsto dalla normativa vigente ante decreto n. 503 (26 sett.) + 50% del periodo dal 1.1.1993 al 31.12.1995 (78 sett.) + 66,6% del periodo dal 1.1.96 al 31.12.1997 (69 sett.) 173 sett.) su retribuzione teorica Fondo per l'anno 1997 e su retribuzioni imponibili e pensionabili Fondo per gli anni precedenti. (***)Periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensionabile: come quota B e C, con utilizzazione per l'anno 1997 delle retribuzioni imponibili dell'assicu- razione generale obbligatoria anziche della retribu- zione teorica Fondo. Applicazione del limite L'importo complessivo della pensione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 562/1996 non puo' superare il piu favorevole tra i seguenti parametri: 88% della retribuzione pensionabile della quota B), deter- minata con le modalita' previste per le anzianita' contri- butive anteriori al 1997. œ. 49.750.000 x 88% : 13 = 3.367.692. - 80% della retribuzione pensionabile della quota B, deter- minata secondo le norme dell'assicurazione generale obbli- gatoria. œ. 55.280.000 x 80% : 13 = 3.401.846. - Periodo di riferimento nell'A.G.O. per la quota B delle pensioni con decorrenza dal 1.1.1998 da liquidare nei confronti degli assicurati che abbiano, come l'iscritto in parola, piu di 15 anni di contribuzione al 31.12.1992 : 260 settimane + 50% del periodo dal 1.1.1993 al 31.12.1995 + 66,6% del periodo dal 1.1.1996 al 31.12.1997 = 407 sett. (quota B). La retribuzione dell'anno 1997 e' quella assoggettata a contribuzione AGO. Per gli anni precedenti sono state considerate le retribuzioni imponibili Fondo. Le retribuzioni della quota B sono state rivalutate a norma dell'art. 7 del decreto legislativo n. 503 del 1992. Poiche' l'importo complessivo del trattamento pensionistico da calcolo (œ. 3.652.065) raffrontato con il limite deter- minato in relazione alla retribuizione AGO (œ. 3.401.846) e con quello determinato con la retribuzione Fondo (œ. 3.367.692) supera entrambi i limiti indicati, il calcolo della pensione subisce una limitazione fino al limite piu' favorevole che, nel caso di specie, e' costituito dal limite A.G.O. (œ. 3.401.846). Secondo calcolo La pensione deve essere calcolata con l'anzianita' e le retribuzioni alla data di risoluzione automatica (31.10.1995), senza pero' aggiornamento della retribuzione pensionabile ex art. 2 della legge n. 408/1975, perche' abrogato dal decreto legislativo n. 562/1996 ed estrapolando il periodo 1.11.1995/15.11.1996 in quanto valido ai fini della maggiorazione per diritto acquisito. La pensione sara' pari alla sommatoria delle quote A, B, C, D. Misura della pensione senza maggiorazione A) (1673 sett. X 0,001934065) X 940.384 = 3.042.791 B) (104 X 0,001934065) X 899.615 = 180.951 C) (43 X 0,001538461) X 899.615 = 59.512 D) (52 x 0,001538461) X 1.041.346 = 83.307. La quota A si calcola sull'anzianita' contributiva di 1673 sett. e per la retribuzione pensionabile si utilizzano le retribuzioni degli ultimi sei mesi (26 settimane) antece- denti la data di risoluzione automatica (31.10.1995). La quota B si calcola sull'anzianita' contributiva di 104 sett. e la quota C sull'anzianita contributiva di 43 sett. La retribuzione pensionabile per le quote B e C si determina sulla base delle retribuzioni relative al 50% del periodo 1.12.93/31.10.95 + semestre di riferimento = 100 settimane. (26 sett.) Totale pensione (A+B+C+D) = 3.366.561 APPLICAZIONE DEL LIMITE L'importo complessivo della pensione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 562/1996 non puo' superare il piu' favorevole fra i seguenti parametri: 88% della retribuzione pensionabile della quota B 46.780.000 x 88% : 13 = L. 3.166.646 80% della retribuzione pensionabile della quota B, determi- nata secondo le norme dell'assicurazione generale obbliga- toria: 51.000.000 x 80% : 13 = L. 3.138.461. Si raffronta l'importo della pensione da calcolo (L. 3.366.561) con i predetti due limiti e poiche' tale importo e' superiore ai due limiti innanzi indicati, subisce una decurtazione fino al parametro piu' favorevole che, nel caso di specie, e' costituito dal parametro Fondo (L.3.166.646). CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE Anzianita' contributiva complessiva relativa alla prosecu- zione del servizio: dal 1.11.1995 al 31.12.1997 = 2 a 2 m = 113 sett. Per determinare la retribuzione pensionabile si utilizzano le retribuzioni ragguagliate ad anno relative al periodo 1.1.93/31.12.97= 26 sett. + 50% del periodo 1.1.193/31.12.95 (78 sett) + 66,6% del periodo 1.1.96/31.12.97 (69 sett) = 173 sett.(periodo teorico). Tuttavia poiche' il periodo da utilizzare concretamente non puo' eccedere quello di servizio effettivo utile per la maggiorazione, si determinano le retribuzioni del periodo effettivamente lavorato (1.11.95/31.12.97) che e pari a 113 settimane e si determina la retribuzione pensionabile media settimanale. MISURA DELLA MAGGIORAZIONE Quota C) = 1.11.95/15.11.96 = 55 settimane (diritto acqui- sito) Retribuzione media settimanale di L. 928.461 x (55 sett. X 0,001538461 = 78.562 La sommatoria della pensione di cui al secondo calcolo e della quota di maggiorazione (L. 3.166.146 + L. 78.562 = L. 3.244.708) costituisce il trattamento pensionistico che va posto a confronto con il trattamento di cui al primo calcolo di pensione, (trattamento di garanzia) al fine di assicurare all'optante il trattamento piu' favorevole. Nel caso esemplificato si pone in pagamento l'importo di cui al 1 calcolo in quanto piu favorevole rispetto al tratta- mento di cui al 2 calcolo cosi' come risulta dopo l'appli- cazione dei limiti.