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Circolare numero 190 del 30-8-1997

Dettaglio

 

DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA

 

 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
   LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGI-
   LANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
   E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVIN-
 

Fondo di previdenza elettrici. Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562: criteri applicativi.

Con circolare n. 41 del 22 febbraio 1997 sono state illu-
strate le disposizioni dettate dal decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 562, entrato in vigore il 15 novembre
1996 e contenente norme di armonizzazione del regime pen-
sionistico del Fondo elettrici con la disciplina vigente
nell'assicurazione generale obbligatoria.
Con la presente circolare vengono illustrati i criteri
applicativi delle disposizioni dettate dal citato decreto in
materia pensionistica.
1 - REGIME PENSIONISTICO
Ai fini della liquidazione delle pensioni a carico del Fondo
elettrici occorre innanzi tutto distinguere le pensioni con
decorrenza dal 1 .12.1996 al 1  aprile 1997 da quelle con
decorrenza dal 1  maggio 1997 in poi.
Cio' in relazione alle disposizioni dell'articolo 3, comma
9, del decreto legislativo in esame il quale, com'e' noto,
ha abrogato, a decorrere dal sesto mese successivo a quello
della sua entrata in vigore, l'articolo 6, 2  comma, del
decreto legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, il quale
stabiliva che per il conseguimento del diritto a pensione e
per il relativo computo la frazione dell'ultimo anno non
veniva valutata se inferiore a sei mesi e valutata invece
nella misura di un anno se pari o superiore a sei mesi.
Pertanto il predetto arrotondamento non trova piu' applica-
zione per le pensioni aventi decorrenza dal 1  maggio 1997
in poi; per tali pensioni, l'anzianita' contributiva, sia ai
fini del diritto a pensione che della relativa misura, deve
essere quindi computata in settimane (V. parte prima, punto
2, e parte seconda, punto 6, della circolare n. 41 del 22
febbraio 1997).
1.1 - PENSIONI CON DECORRENZA DAL 1.12.1996 AL 1  APRILE
      1997, DA CALCOLARSI ESCLUSIVAMENTE CON IL SISTEMA
      RETRIBUTIVO
Per gli iscritti al Fondo che al 31 dicembre 1995 possano
far valere almeno 18 anni interi di contribuzione, la
pensione, da calcolarsi esclusivamente con il sistema
retributivo, deve essere liquidata applicando i criteri di
arrotondamento di cui alle disposizioni richiamate al punto
1.1 della circolare n. 41 del 22 febbraio 1997, esplicitate
negli esempi allegati alla stessa circolare.
In proposito si precisa che per quanto concerne la quota "D"
di pensione, poiche' la stessa non puo' essere costituita da
un periodo superiore a tre mesi (dal 1  gennaio 1997 al 31
marzo 1997 per le pensioni con decorrenza 1  aprile 1997),
subisce gli effetti dell'arrotondamento per cui andra' a
collocarsi nelle quote precedenti (v.esempio allegato n. 1).
Con riferimento a quanto esposto al punto 1.1 della predetta
circolare n. 41, in merito alle disposizioni dell'articolo
3, comma 4, del decreto n. 562 che estende l'applicazione
delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento di
cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n.
503/1992, alle pensioni del Fondo per le anzianita' acqui-
site successivamente all'entrata in vigore dello stesso
decreto n. 562, e' stato interessato il Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale in ordine all'opportunita' di far
decorrere l'applicazione del citato articolo 12 dal 1
gennaio 1997, in coincidenza cioe' della data dalla quale
trova applicazione la normativa in vigore nel regime gene-
rale per la individuazione della retribuzione imponibile.
Al momento, pertanto, le anzianita' relative al periodo dal
16 novembre 1996 al 31 dicembre 1996 devono essere accorpate
nella quota "C" di pensione.
1.2 - PENSIONI CON DECORRENZA DAL 1  MAGGIO 1997 IN POI
Le anzianita' contributive relative a dette pensioni do-
vranno essere espresse in settimane per tutte le quote di
pensione che si andranno a determinare.
A tale scopo si precisa che devono essere applicati i
parametri di trasformazione stabiliti per l'assicurazione
generale obbligatoria e cioe':
un contributo mensile  = 4,333 contributi settimanali;
un contributo annuo    = 52 contributi settimanali.
2 - APPLICAZIONE DEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 2
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
n.562, l'importo del trattamento complessivo della pensione
liquidata esclusivamente con il sistema retributivo non
puo', in ogni caso, superare il piu' favorevole tra i
seguenti parametri:
a) 80% della retribuzione pensionabile determinata in base
alle norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti;
b) 88% della retribuzione pensionabile determinata per il
calcolo della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma
12, lettera a) della legge n. 335/1995.
Ai fini dell'applicazione dei suddetti parametri con la
circolare n. 41 e' stato stabilito che deve essere presa in
considerazione la retribuzione che viene utilizzata per la
determinazione della quota B di pensione.
2.1 - MODALITA' DI REPERIMENTO DELLE RETRIBUZIONI DA
      UTILIZZARE PER LA DEFINIZIONE  DEL PARAMETRO DI CUI
      ALLA LETTERA a)(80% DELLA  RETRIBUZIONE PENSIONABILE
      AGO)
E' necessario innanzi tutto individuare il periodo utile per
il calcolo della retribuzione pensionabile relativa alla
quota B di una teorica pensione da liquidare nell'AGO con la
stessa decorrenza. Tale periodo si ottiene sommando alle 260
settimane richieste dalla normativa vigente nell'AGO ante-
riormente al 1 .1.1993, il 50 per cento del periodo dal
1.1.1993 al 31 dicembre 1995, piu' il 66,6 per cento del
periodo dal 1.1.1996 alla data di decorrenza della pensione.
Dopo aver individuato il periodo, e' necessario utilizzare
le retribuzioni esistenti nell'arco del predetto periodo.
Per i periodi antecedenti al 1  gennaio 1997, devono essere
prese in considerazione le retribuzioni imponibili del Fondo
sulle quali sono stati versati i contributi ai fini pensio-
nistici; per i periodi dal 1  gennaio 1997 in poi devono
essere prese in considerazione le retribuzioni imponibili
AGO, in quanto da tale data e cioe' dal 1  gennaio 1997, per
tutto il personale iscritto al Fondo elettrici, la retribu-
zione imponibile e pensionabile e' quella definita dall'art.
12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive integra-
zioni e modificazioni.
Le anzidette retribuzioni devono essere rivalutate a norma
dell'articolo 3 del decreto n. 503 del 1992 con i coeffi-
cienti stabiliti in relazione alla data di decorrenza della
pensione (v. punto 4.3 della circolare n. 243 del 27 ottobre
1993).
2.2 - MODALITA' DI REPERIMENTO DELLE RETRIBUZIONI DA
      UTILIZZARE PER LA DEFINIZIONE  DEL PARAMETRO DI CUI
      ALLA LETTERA b)(88% DELLA  RETRIBUZIONE PENSIONABILE
      FONDO)
Il periodo utile per la rilevazione delle retribuzioni
coincide con il periodo utilizzato per la quota B di pen-
sione; per quanto riguarda le retribuzioni da valutare per
tale periodo, secondo quanto indicato nella circolare n. 41
(v. esempio allegato 2), e' necessario considerare le
retribuzioni imponibili del Fondo per gli anni antecedenti
il 1997; per i periodi dal 1  gennaio 1997 in poi, devono
essere utilizzate le retribuzioni "teoriche" del Fondo, e
cioe' quelle che sarebbero state imponibili nel Fondo stesso
sulla base della previgente normativa, e non le retribuzioni
in base alle quali vengono versati i contributi nel Fondo
stesso a decorrere dal 1997, le quali, come gia' detto, sono
le stesse che vengono assoggettate a contribuzione nell'AGO.
Le anzidette retribuzioni debbono essere rivalutate in base
all'articolo 7 del decreto n. 503 del 1992.
3 - OPZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 407
Ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo
n.562/96, l'anzianita' massima computabile nel Fondo elet-
trici e' stata elevata da 35 a 40 anni.
Pertanto, per le pensioni con decorrenza dal 1  dicembre
1996 in poi, la maggiorazione prevista dall'art. 6 della
legge n.407/1990 opera soltanto per le anzianita' contribu-
tive maturate oltre i 40 anni. In relazione a tale modifica
legislativa, i soggetti che abbiano compiuto l'eta' pensio-
nabile, potranno beneficiare della maggiorazione prevista
dal citato art. 6 nei confronti dei lavoratori optanti,  per
i periodi contributivi successivi al quarantesimo anno.
Nei confronti dei lavoratori che si avvalgono del predetto
beneficio, il trattamento pensionistico complessivo non
potra' superare l'importo della retribuzione pensionabile,
come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto n.503/1992.
Detta retribuzione pensionabile e' quella riferita alla
quota "B" di pensione, come chiarito nella circolare n. 243
del 27 ottobre 1993.
Ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui trattasi,
anteriormente al 15 novembre 1996, data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 562, come indicato nella circo-
lare n. 41 piu' volte citata, continueranno ad essere
attribuiti i benefici previsti dall'art. 6 della legge n.
407 per gli anni maturati antecedentemente alla predetta
data. L'anzianita' contributiva maturata dal 15 novembre
1996, costituisce invece parte integrante della pensione a
norma del comma 1 dell'art. 3 del decreto n. 562/1996.
Pertanto la pensione sara' costituita dall'anzianita'
contributiva maturata alla data di risoluzione automatica e
dall'anzianita' contributiva conseguita dal 15 novembre 1996
fino alla data di cessazione effettiva.
Al trattamento suddetto dovra' essere aggiunta la maggiora-
zione che sara' stata maturata dalla data di risoluzione
automatica a quella di entrata in vigore del decreto
n.562/1996.
Detto importo complessivo sara' posto a confronto con il
trattamento di garanzia di cui al punto 2 della citata
circolare n. 41, per mettere in pagamento l'importo piu'
favorevole (v. esempi allegati n. 2 e 3).
4 - PRESTAZIONI DI INVALIDITA'
In relazione alle prestazioni di invalidita' occorre di-
stinguere le domande presentate prima della data di entrata
in vigore del decreto legislativo n. 562/1996 e quelle
presentate successivamente e cioe' dal 16 novembre 1996 in
poi.
Per quanto concerne le prime, si rammenta che trattasi di
richieste di pensione ordinaria di invalidita', a norma
dell'art. 8, comma 1, della legge n. 1079/1971 ovvero di
pensione di invalidita' per causa di servizio, a norma
dell'articolo 8, comma 7, della legge n. 1079/1971.
Dette domande debbono continuare ad essere istruite e
definite in base alla previgente normativa (legge n.
1079/1971). Si rammenta che le pensioni in questione hanno
decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cessa-
zione dal servizio, ovvero dal primo giorno del mese suc-
cessivo a quello di presentazione della relativa domanda, se
posteriore (art. 14 legge n. 1079/1971).
Alle pensioni di cui trattasi continua ad applicarsi per la
relativa misura, la disciplina di cui all'articolo 7 della
legge n. 1079/1971. A tali prestazioni, pertanto, non si
applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 562/96, relative, rispettivamente,
all'elevazione a 40 anni dell'anzianita' massima computabile
e ai limiti di importo della pensione.
Alle medesime pensioni, qualora abbiano decorrenza succes-
siva al 30 aprile 1997, va applicato l'art. 3, comma 9, del
decreto legislativo n. 562/1996, concernente l'abrogazione
dell'arrotondamento di cui all'art. 6, secondo comma, del
decreto legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41,
considerato che si tratta di una disposizione a carattere
generale, valida per tutte le pensioni con decorrenza dal
1 maggio 1997.
Alle pensioni medesime,relative cioe' a domande presentate
prima della data di entrata in vigore del decreto in parola,
che siano pero' liquidate con decorrenza dal 1  dicembre
1996 in poi e risultino a calcolo inferiori al trattamento
minimo, va applicato ai fini dell'integrazione al tratta-
mento minimo, l'art. 3, comma 9, del decreto legislativo n.
562/1996 che ha abrogato, dalla data di entrata in vigore
del decreto stesso, l'art. 10 della legge 25 novembre 1971,
n. 1079, che prevedeva la liquidazione di un trattamento
minimo maggiorato del 10 per cento rispetto a quello vigente
nell'assicurazione generale obbligatoria.
Per quanto riguarda invece le domande di prestazione di
invalidita' presentate dal 16 novembre 1996 in poi, trova
integrale applicazione la normativa in materia di
invalidita' vigente nell'Assicurazione generale obbligato-
ria.
4.1 - ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA': ASPETTI GENERALI.
Tale prestazione e' disciplinata dalla normativa vigente
nell'Assicurazione generale obbligatoria per quanto riguarda
i requisiti contributivi, la decorrenza, i criteri di
accertamento dello stato invalidante e quelli concernenti il
cumulo con redditi di lavoro o rendite per infortuni sul
lavoro o malattia professionale liquidate per lo stesso
evento invalidante dall'INAIL.
L'assegno di invalidita' e' soggetto, come previsto
nell'assicurazione generale obbligatoria, a revisione
triennale (Legge 22 giugno 1984, n. 222, art. 1, comma 7).
L'assegno di invalidita' non e' reversibile ai superstiti;
pertanto in caso di decesso del titolare, i familiari sono
considerati, ai fini del diritto alla prestazione, super-
stiti di assicurato. Peraltro, in sede di domanda di pen-
sione ai superstiti si considerano utili, esclusivamente ai
fini del riconoscimento del diritto, i periodi di godimento
dell'assegno di invalidita' nei quali non sia stata prestata
attivita' lavorativa (art. 1, comma 6, L.n.222/1984).
Si precisa che, prima di disporre l'accertamento sanitario
nei confronti degli interessati, occorre verificare la
sussistenza dei requisiti contributivi per il diritto alle
prestazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne il calcolo dell'assegno, deve essere
applicata la normativa vigente nel Fondo per la generalita'
delle pensioni in relazione alla relativa decorrenza,
secondo i criteri sinteticamente indicati di seguito.
4.1.1 - LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' PER I
        SOGGETTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18
        ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995
Ai fini della determinazione della misura dell'assegno di
invalidita' e' necessario:
- calcolare secondo le norme del Fondo elettrici la quota
"A" relativa alle anzianita' contributive maturate fino al
31.12.1992, prendendo a riferimento l'ultimo semestre di
retribuzione effettiva ragguagliata ad anno per i tratta-
menti con decorrenza 1  dicembre 1996 e 1  gennaio 1997; per
gli assegni con decorrenza successiva dovranno essere prese
a riferimento le retribuzioni imponibili e pensionabili del
Fondo per i mesi anteriori al 1997, mentre dal 1  gennaio
1997 in poi devono essere prese in considerazione le
retribuzioni "teoriche", cioe' quelle che sarebbero state
imponibili secondo la previgente disciplina;
- calcolare la quota B, relativa alle anzianita' contribu-
tive maturate dal 1.1.1993 al 31.12.1994, prendendo a
riferimento per la determinazione della retribuzione pen-
sionabile il periodo costituito dal semestre previsto dalla
normativa ante decreto n. 503 del 1992, incrementato del 50
per cento del periodo dal 1 .1.1993 al 31.12.1995 e del 66,6
per cento del periodo dal 1.1.1996 alla data di decorrenza
dell'assegno. Per l'anzidetto periodo debbono essere prese
in considerazione le retribuzioni imponibili e pensionabili
del Fondo fino al 31 dicembre 1996 e le retribuzioni "teo-
riche" imponibili secondo la normativa vigente al 31 dicem-
bre 1996 per i periodi dal 1  gennaio 1997 in poi;
- calcolare la quota "C", relativa alle anzianita' contri-
butive maturate dal 1.1.1995 al 31.12.1996, utilizzando la
stessa retribuzione pensionabile della quota "B" di pensio-
ne;
- calcolare la quota "D", relativa alle anzianita' contri-
butive maturate dal 1  gennaio 1997 in poi, prendendo a
riferimento per la determinazione della retribuzione pen-
sionabile il periodo costituito dal semestre previsto dalla
normativa ante decreto n. 503 del 1992, incrementato del 50
per cento del periodo dal 1  gennaio 1993 al 31 dicembre
1995 e del 66,6 per cento del periodo dal 1  gennaio 1996
alla data di decorrenza dell'assegno; per l'anzidetto
periodo debbono essere prese in considerazione le retribu-
zioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31 dicem-
bre 1996 e le retribuzioni imponibili A.G.O. dal 1  gennaio
1997 in poi.
Le retribuzioni pensionabili utili per la determinazione
delle varie quote di pensione, ad eccezione di quelle da
utilizzare per la determinazione della quota "A", vanno
rivalutate ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 503/92.
L'importo complessivo dell'assegno liquidato esclusivamente
con il sistema retributivo non puo superare il piu favore-
vole tra i parametri indicati dall'art. 3, comma 2, del
decreto n. 562 (v. punto 2).
4.1.2 - LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'
        PER I SOGGETTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE
        A 18 ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995
Per detti soggetti l'assegno ordinario deve essere liquidato
con il sistema misto e cioe' con il sistema retributivo per
le anzianita' maturate fino al 31 dicembre 1995 (v. punto
4.1.1) e con il sistema contributivo, secondo i criteri gia'
illustrati con la circolare n. 41 del 22 febbraio 1997,
punti 1.3.1 e seguenti, per le anzianita' maturate dal 1
gennaio 1996 in poi.
4.1.3 - ALIQUOTE DI RENDIMENTO
Per quanto concerne le aliquote di rendimento per ogni anno
di contribuzione, relativamente alla quota "A" del tratta-
mento pensionistico occorre fare riferimento alle disposi-
zioni dell'articolo 7 della legge n. 1079/1971 ; per la
quota "B" di pensione si richiamano le disposizioni
dell'articolo 12, comma 3, del decreto n. 503 del 1992 (v.
circolare n. 243 del 27 ottobre 1993, punto 6); per la quota
"C" di pensione si richiamano le disposizioni dell'articolo
17, comma 1, della legge n. 724 del 1994 (v. circolare n.
206 del 25 luglio 1995, punto 3); per la quota "D" di
pensione, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto n.
562, trova applicazione l'art. 12, comma 1, del decreto
legislativo n. 503/1992, per le retribuzioni pensionabili
eccedenti il "tetto" al quale si applica il coefficiente
massimo di rendimento (œ. 63.054.000 per l'anno 1997).
Nell'allegato n. 1 del Msg. della Direzione Centrale Pen-
sioni n. 24198 del 20.1.1997, cui si rimanda, sono riportate
le fasce di retribuzione eccedenti il "tetto"  e i relativi
coefficienti di rendimento.
4.1.4 - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELL'ASSEGNO
Qualora l'importo dell'assegno liquidato sulla base delle
anzianita' contributive maturate, risulti inferiore al
minimo, l'assegno viene integrato con la disciplina prevista
per gli assegni a carico del regime generale dall'articolo 1
della legge n. 222 del 1984, alle condizioni di reddito
stabilite dallo stesso articolo 1 (v., da ultimo, il mes-
saggio n. 18883 del 31 luglio 1997).
4.1.5 - TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO IN PENSIONE DI VECCHIAIA
Al compimento dell'eta' pensionabile prevista dalla legge,
l'assegno di invalidita' viene trasformato d'ufficio, in
presenza dei relativi requisiti di assicurazione e di
contribuzione, in pensione di vecchiaia. Qualora l'interes-
sato non possa far valere il requisito contributivo previsto
per tale pensione, si considerano utili, ai fini del diritto
e non anche ai fini della misura, i periodi di godimento
dell'assegno di invalidita', per i quali non sia stata
prestata attivita lavorativa (art. 1, comma 10, della legge
n. 222/1984).
Per ottenere la trasformazione dell'assegno ordinario di
invalidita' in pensione di vecchiaia occorre aver cessato
l'attivita' lavorativa dipendente.
L'importo della pensione di vecchiaia non puo' essere
inferiore all'importo dell'assegno in godimento al compi-
mento dell'eta' pensionabile.
4.1.6 - LIQUIDAZIONE DEI SUPPLEMENTI IN FAVORE DEI TITOLARI
        DI ASSEGNO
I lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidita'
possono continuare ad espletare la propria attivita' lavo-
rativa ed ottenere successivamente i supplementi di pensione
(art. 1, comma 9, L.n.222/1984), secondo le disposizioni di
cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (articolo
4, comma 2, decreto legislativo n. 562/1996).
Detti supplementi si determinano con gli stessi criteri
previsti per il calcolo delle pensioni.
Conseguentemente, i supplementi per i contributi successivi
alla decorrenza dell'assegno ordinario devono essere calco-
lati con il sistema retributivo qualora il titolare
dell'assegno stesso, alla data del 31 dicembre 1995, possa
far valere un'anzianita' contributiva complessiva di almeno
18 anni interi.
Invece nel caso in cui il titolare dell'assegno ordinario,
alla predetta data, possa far valere un'anzianita' contri-
butiva complessiva inferiore a 18 anni interi, i supplementi
per i contributi successivi alla data di decorrenza
dell'assegno ordinario debbono essere liquidati con il
sistema contributivo.
4.2 - PENSIONE DI INABILITA'
Anche tale prestazione e' disciplinata dalla normativa
vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per quanto
riguarda i requisiti contributivi, la decorrenza e i criteri
di accertamento dello stato inabilitante.
L'attribuzione della pensione di inabilita' e' subordinata
alla rinuncia, da parte del soggetto riconosciuto inabile,
al trattamento retributivo e ad ogni altro trattamento
sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Pertanto il soggetto che chiede la pensione di inabilita',
unitamente alla domanda, deve presentare una dichiarazione
di "rinuncia" alla retribuzione per l'eventualita' che venga
riconosciuto il diritto alla prestazione.
Nel caso in cui venga accertata una causa di incompati-
bilita' con la pensione di inabilita' gia' attribuita, la
stessa viene revocata. In tal caso viene accertato d'ufficio
se alla data dalla quale si effettua la revoca esistono i
requisiti sanitari per il diritto all'assegno di invalidita.
In caso affermativo si liquida quest'ultima prestazione.
Il titolare di pensione di inabilita' puo' essere sottoposto
a visita sanitaria di controllo da parte dell'Istituto e, se
ha riacquistato la capacita' lavorativa, puo' ottenere, in
presenza del requisito sanitario, l'assegno ordinario di
invalidita'.
Il titolare di assegno ordinario di invalidita' il quale
ritiene di essere inabile, puo' chiedere, prima della
scadenza del triennio o in occasione della revisione trien-
nale dell'assegno, di ottenere in sostituzione dell'assegno
stesso, la pensione di inabilita'.
La pensione di cui trattasi e' reversibile ai superstiti;
pertanto in caso di morte del titolare, i familiari sono
considerati superstiti di pensionato, e non di assicurato,
come avviene invece per l'assegno di invalidita'.
4.2.1 - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA' NEL FONDO
        PER I SOGGETTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO
        18 ANNI INTERI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995
La pensione di inabilita' e' costituita dall'importo
dell'assegno di invalidita' (v. punto 4.1.1) e dalla mag-
giorazione convenzionale di cui all'articolo 2 della legge
n. 222 del 1984; tale maggiorazione e' pari alla differenza
tra l'assegno di invalidita' e quello che sarebbe spettato
all'assicurato sulla base della retribuzione pensionabile
considerata per il calcolo dell'assegno medesimo, con
un'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a
quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di
inabilita' e la data di compimento del sessantesimo anno di
eta' per gli uomini e del 55 anno di eta' per le donne,
utilizzando per il calcolo della maggiorazione stessa le
retribuzioni pensionabili con le quali viene determinata la
quota di pensione relativa all'ultimo periodo di contribu-
zione effettiva. Trattandosi di soggetti che hanno al 31
dicembre 1995 un'anzianita' contributiva pari o superiore a
18 anni, la maggiorazione convenzionale di cui trattasi
viene determinata con il sistema retributivo.
In ogni caso non potra' essere computata un'anzianita'
contributiva complessiva superiore a 40 anni.
La maggiorazione convenzionale, unitamente all'anzianita'
contributiva effettiva, deve essere indicata a cura del
liquidatore.
Per le pensioni di inabilita' con decorrenza compresa tra il
1  dicembre 1996 e il 30 aprile 1997, occorre tenere conto,
in materia di arrotondamento,dei criteri esposti nelle
circolari n. 243 del 27 ottobre 1993 e n. 206 del 25 luglio
1995; la frazione dell'ultimo anno di contribuzione, utile
per il conseguimento del diritto a pensione e per il rela-
tivo computo,dovra' essere arrotondata all'anno intero a
cura del liquidatore.
Per le pensioni di inabilita' con decorrenza dal 1  maggio
1997 in poi, viene meno il criterio dell'arrotondamento
all'anno e le anzianita' contributive saranno valutate in
settimane; a tale scopo devono essere applicati i parametri
di trasformazione stabiliti per l'assicurazione generale
obbligatoria, indicati al punto 1.2 della presente circola-
re.
4.2.2 - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA' PER I
        SOGGETTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18
   ANNI INTERI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995
Per tali soggetti trova applicazione il sistema misto di
liquidazione delle pensioni.
Per le anzianita' maturate fino al 31 dicembre 1995 si
richiamano le modalita' di calcolo di cui al punto 4.1.1.
della presente circolare.
Per le anzianita' maturate dal 1  gennaio 1996 in poi trova
applicazione il sistema contributivo, di cui alla legge 8
agosto 1995, n. 335, illustrato con circolare n. 180 del 14
settembre 1996, punto 3, e successivi.
Anche la maggiorazione convenzionale e' determinata con il
sistema contributivo a norma dell'articolo 1, comma 15,
della predetta legge n. 335, tenendo conto dell'eta' di 60
anni, eta' fissata in via generale, indipendentemente dal
sesso e dalla gestione di appartenenza.
In particolare la predetta maggiorazione si computa secondo
il sistema contributivo, sempre entro il limite di attribu-
zione di un'anzianita' contributiva complessiva non supe-
riore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale,
posseduto al momento della decorrenza della pensione,
un'ulteriore quota contributiva riferita al periodo mancante
al raggiungimento del sessantesimo anno di eta' del richie-
dente, computata in relazione alla media delle basi annue
pensionabili possedute negli ultimi cinque anni, rivalutate
ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo
n. 503/1992.
Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di eta'
inferiore a 57 anni deve essere applicato il coefficiente di
trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto
i 57 anni (art. 1, commi 6 e 7, legge 335/1995).
5 - INCUMULABILITA' DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'
    CON I REDDITI DA LAVORO E DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI
    INVALIDITA' E DELLA PENSIONE DI INABILITA' CON LE
    RENDITE VITALIZIE PER INFORTUNI SUL LAVORO O MALATTIA
    PROFESSIONALE
A norma dell'articolo 4 del decreto n. 562, agli iscritti al
Fondo, titolari di assegno di invalidita' o di pensione di
inabilita' si applicano le disposizioni dell'articolo 1,
commi 42 e 43, della legge n. 335/1995.
L'articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995 dispone che
al titolare dell'assegno ordinario di invalidita'  che
svolge attivita' lavorativa dipendente, autonoma o di
impresa, viene corrisposto un importo dell'assegno ridotto
del:
- 25% se il reddito dell'assicurato supera 4 volte l'importo
del trattamento minimo annuo, calcolato in misura pari a 13
volte l'importo in pagamento al 1  gennaio di ciascun anno;
- 50% se il reddito dell'assicurato supera 5 volte l'importo
del trattamento minimo annuo, calcolato in misura pari a 13
volte l'importo in pagamento al 1  gennaio di ciascun anno.
L'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 dispone che le
pensioni di inabilita', le pensioni ai superstiti e gli
assegni ordinari di invalidita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul
lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la
rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante
a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-
sionali, approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della
rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali
piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore
della legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Si richiamano, al riguardo, le disposizioni impartite con
circolari n. 234 del 25 agosto 1995, n. 91 del 20.4.1996 e
n. 153 del 23.7.1996.
6 - ASSEGNO DI INVALIDITA' PRIVILEGIATO E PENSIONE DI
    INABILITA' PRIVILEGIATA
Per effetto delle disposizioni dell'art. 4 del decreto
n. 562 gli iscritti al Fondo hanno titolo, per le domande
presentate dal 16 novembre 1996 in poi, alla liquidazione
dell'assegno privilegiato di invalidita' e della pensione
privilegiata di inabilita'.
Per quanto concerne i requisiti sanitari, il diritto
all'assegno privilegiato di invalidita' e alla pensione
privilegiata di inabilita' viene riconosciuto solo se
l'invalidita' e l'inabilita' siano direttamente causate dal
servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro sog-
getto all'obbligo assicurativo.
Relativamente ai requisiti contributivi, si precisa che
l'iscritto al Fondo ha diritto all'assegno privilegiato di
invalidita' e alla pensione privilegiata di inabilita',
quando in suo favore risulti versato o dovuto almeno un
contributo settimanale.
Non si ha diritto all'assegno privilegiato di invalidita' ed
alla pensione privilegiata di inabilita' se l'evento, che ha
determinato l'invalidita' o l'inabilita', da' diritto al
pagamento di una rendita da parte dell'INAIL ovvero di
trattamenti a carattere continuativo, di natura previden-
ziale o assistenziale, da parte dello Stato o altri Enti
pubblici.
6.1 - PENSIONE PRIVILEGIATA INDIRETTA DI INABILITA'
I superstiti dell'assicurato hanno diritto alla pensione
privilegiata indiretta di inabilita' a condizione che:
- la morte dell'assicurato sia direttamente causata dal
servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro sog-
getto all'obbligo assicurativo;
- alla data della morte risulti versato o dovuto in favore
dell'assicurato almeno un contributo;
- i superstiti non abbiano diritto (per lo stesso evento) ad
altra prestazione corrisposta dall'INAIL ovvero a tratta-
menti a carattere continuativo a carico dello Stato o di
altri Enti pubblici.
L'importo della pensione in argomento viene calcolato con i
criteri previsti per la liquidazione della pensione ordina-
ria di inabilita' (vedi punto 4.2.1 della presente circola-
re).
Qualora l'importo a calcolo del trattamento in parola
risulti inferiore al trattamento minimo, i superstiti hanno
titolo all'integrazione secondo la disciplina vigente
nell'Assicurazione generale obbligatoria.
7 - ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA AI PENSIONATI PER
    INABILITA'
7.1 - SOGGETTI CUI SPETTA L'ASSEGNO E REQUISITI
I titolari di pensione di inabilita', ordinaria e privile-
giata, che si trovano nell'impossibilita' di deambulare
senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo
in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno
necessita' di assistenza continua, hanno diritto all'assegno
per l'assistenza personale e continuativa. L'assegno, che
non e' reversibile, e' dovuto nella stessa misura dell'ana-
logo assegno previsto nell'assicurazione generale obbliga-
toria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-
sionali.
L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda o a quello di perfe-
zionamento dei requisiti, se sorti successivamente a tale
data nel corso del procedimento amministrativo.
7.2 - ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITA'
L'assegno non spetta per i periodi di ricovero in Istituti
di cura o assistenza a carico della Pubblica amministrazio-
ne. Il pagamento dell'assegno e' sospeso durante il ricove-
ro, per riprendere dopo la fine del ricovero stesso. L'as-
segno e' incompatibile con l'assegno mensile corrisposto
dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale e
continuativa. Nel caso in cui l'interessato fruisca di una
prestazione analoga, cioe' di una prestazione corrisposta
con carattere di continuita' da altro Ente previdenziale,
l'assegno e' ridotto in misura corrispondente all'importo
della prestazione stessa.
8 - TRATTAMENTI AI SUPERSTITI DI ASSICURATO INVALIDO O
    INABILE
Per quanto riguarda la liquidazione delle pensioni ai
superstiti di assicurati invalidi o inabili, si richiamano
le disposizioni gia' impartite con circolari n. 252 del 29
settembre 1995 e n. 117 del 6 giugno 1996, punto 3.
Si rammenta che i superstiti di assicurato hanno diritto
alla pensione privilegiata indiretta di inabilita' alle
condizioni e in presenza dei requisiti gia' indicati al
punto 7.1 della presente circolare.
A norma dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.
335, la pensione ai superstiti viene ridotta in base
all'ammontare dei redditi del beneficiario nei limiti
stabiliti dalla legge n. 335/1995 di cui alla Tabella F,
allegata alla legge stessa.
9  - CRISTALLIZZAZIONE DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO
     MATURATO AL 31 DICEMBRE 1992
Gli iscritti al Fondo che hanno raggiunto il requisito
minimo contributivo (14 anni e sei mesi) previsto dalla
previgente normativa al 31 dicembre 1992 e che entro tale
data sono cessati dal servizio, conservano il diritto alla
pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile
di 65 per gli uomini e 60 per le donne.
Gli iscritti al Fondo che abbiano maturato il requisito
contributivo di 19 anni e sei mesi al 31 dicembre 1992 e
siano cessati dal servizio entro tale data conservano il
diritto alla pensione anticipata di vecchiaia al compimento
dell'eta' pensionabile stabilita in via generale.
Per i soggetti che si trovano nelle condizioni sopraindicate
continua a trovare applicazione la previgente normativa per
quanto riguarda la disposizione dell'articolo 2 della legge
5 agosto 1975, n. 408, che non trova invece piu applicazione
per le cessazioni dal servizio (o per il passaggio nella
categoria dei dirigenti) intervenute successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto n. 562.
10 - ISTRUZIONI OPERATIVE
La procedura di acquisizione e calcolo delle pensioni del
Fondo Elettrici e' stata aggiornata per consentire l'appli-
cazione delle norme previste dal decreto di armonizzazione
alle pensioni decorrenti dal 1  maggio 1997 in poi.
Gli operatori delle SAP debbono provvedere alla compilazione
dei pannelli sulla base dei criteri sotto indicati:
- nel pannello "FSB5EL" non vanno piu' inseriti i dati
contributivi relativi alle quote A, B e C (servizio utile
espresso in anni e mesi e relativa retribuzione annua
pensionabile);
- nel pannello "FSFOND" e' stata inserita l'opzione 7
(acquisizione dati contributivi per armonizzazione), che
permette di richiamare il nuovo pannello "FSA7CO", per
acquisire la retribuzione media settimanale (campi 03 per
quota A, 05 per quota B e 08 per quota D) e le settimane
(campi 04 per quota A, 06 per quota B, 07 per quota C e 09
per quota D; la quota D deve contenere i dati da gennaio
1997 in poi (vedi circolare n. 41 del 22 febbraio 1997,
parte II, punto 1.1);
- per tutte le pensioni deve essere indicata nel campo 10 la
retribuzione annua AGO relativa alla quota B di una teorica
pensione da liquidare nell'assicurazione generale obbliga-
toria con la stessa decorrenza , determinata con i criteri
di cui al punto 2.1 della presente circolare; tale retribu-
zione, se piu' favorevole, verra' utilizzata dalla procedura
di calcolo in alternativa a quella indicata nel campo 05, ai
fini dell'applicazione del limite di importo stabilito dal
decreto n. 562;
- le pensioni per le quali le Sedi non dispongono di tutti
gli elementi necessari per la liquidazione in via definitiva
dovranno essere segnalate come provvisorie (codice "P" nel
terzo sottocampo codice natura pensione maschera FSA5EL).
Le pensioni di invalidita' da liquidare, con decorrenza dal
1  maggio 1997 in poi sulla base della previgente normativa,
in relazione alle domande di invalidita' presentate entro il
15 novembre 1996, dovranno essere acquisite in via provvi-
soria inserendo nel pannello "FSBEL" i dati contributivi
relativi alle quote A,B,C espressi unicamente in anni interi
e, pertanto , senza arrotondamento.
Per le domande di invalidita' presentate successivamente al
15 novembre 1996, sulla base della nuova normativa, sono
stati inseriti i seguenti nuovi codici specifici da indicare
nel campo 27 del pannello "FSA5EL":
P = assegno ordinario di invalidita' ed assegno privilegiato
di invalidita'.
Q = pensione di inabilita' e pensione privilegiata di
inabilita'.
Le pensioni privilegiate saranno contraddistinte con il
codice 1 nel campo 02 (natura pensione) della maschera
FSA5EL.
I dati elementari di calcolo per le pensioni decorrenti da
maggio 1997 saranno evidenziati nel modello FS13 nel riqua-
dro relativo alle "Notizie assicurative AGO".
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                          TRIZZINO
                                         Allegato n. 1
ESEMPLIFICAZIONE DI CALCOLO DELLA PENSIONE
I Esempio con anzianita' contributiva espressa in anni
Iscrizione 25.8.1960
Cessazione 28.2.1997
Decorrenza pensione 1.3.1997
                                          a      m    gg
Anzianita' dal 25.8. 1960 al 31.12.1992   32     4    5
    "          1. 1. 1993    31.12.1994    2
    "          1. 1. 1995    15.11.1996    2
    "          1. 1. 1997    28.2 .1997          2
                                     _______________________
                  Totale                 36      6    5
Retribuzioni pensionabili
A =  48.500.000
B =  45.200.000
C =  45.200.000
D =  55.000.000 (ininfluente)
APPLICAZIONE DEL LIMITE (Art. 3, comma 2, Decreto Legisla-
tivo n. 562/1996)
1  Limite
88% della quota B della retribuzione pens. Fondo
      45.200.000 X 88% : 13 = 3.059.692 mensili
2  limite
80% della quota B della retribuzione AGO
       58.000.000 X 80% : 13 = 3.569.231 mensili
CALCOLO PENSIONE
Quota A = 48.500.000 X (2,51428571% X 33) = 40.241.142
                         82,97142843%
      B = 45.200.000 X (2,51428571% X 2)  =  2.272.914
                          5,02857142%
      C = 45.200.000 X (2 X 2%)           =  1.808.000
                          4%
La pensione da calcolo del Fondo e' costituita dalla somma-
toria delle quote A + B + C = 44.322.056 : 13 = 3.409.388.
Avvertenza: Non si e' liquidata la quota di pensione D
(anzianita' contributiva pari a 2 mesi) in quanto si sono
tenuti presenti i criteri di arrotondamento.
Poiche' l'importo complessivo del trattamento pensionabile
da calcolo (L. 3.409.388), raffrontato con il limite deter-
minato in relazione alla retribuzione AGO (3.569.231) e con
quello determinato in relazione alla retribuzione Fondo
(3.059.692) e' comunque inferiore al limite piu' favorevole
tra i due indicati, viene posta in pagamento la pensione
derivante dal calcolo (3.409.388) senza alcuna limitazione.
                                             Allegato n. 2
ESEMPI DI CALCOLO DELLA PENSIONE PER GLI OPTANTI EX ART. 6
DELLA LEGGE N. 407 ANTERIORMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN
VIGORE DEL D.LGS N. 562/1996, CHE LIQUIDANO LA PENSIONE DAL
1  DICEMBRE 1996 IN POI
ESEMPIO N. 1 (407/90)
Iscritto nato il 30.6.1933 che ha compiuto i 61 anni il
30.6.1994 e che a tale data ha 35 anni di contribuzione,
essendo iscritto al Fondo dal 30.6.1959.
Detto soggetto ha presentato a suo tempo domanda di opzione
per rimanere in servizio.
Peraltro in data 31.1.1997 lascia il servizio, avendo quindi
proseguito per 2 anni e 7 mesi il servizio stesso.
Decorrenza pensione 1.2.1997.
Primo calcolo della pensione
Deve essere effettuato un primo calcolo della pensione quale
spetterebbe all'interessato alla data di cessazione dal
servizio se non avesse effettuato l'opzione, applicando pero
le norme innovative introdotte dal decreto legislativo n.
562/1996.
A) Anzianita' contributiva
- Dal 1.7.1959 al 31.12.1992 (Quota A) = 33 anni e 6 mesi
- Dal 1.1.1993 al 31.12.1994 (Quota B) =  2 anni
- Dal 1.1.1995 al 31.12.1996 (Quota C) =  2 anni
- Dal 1.1.1997 al 31.1.1997 (Quota D)  =  1 mese
                                        ------------------
                      Anzianita' totale   37 anni e 7 mesi
B) Retribuzione pensionabile
1) Quota A = œ. 49.700.000 (*)
2) Quota B = œ. 48.400.000 (**)
3) Quota C = œ. 48.400.000 (**)
4) Quota D = œ. 56.350.000 (***)
MISURA DELLA PENSIONE
Quota A = 33 anni e 6 mesi, arrotondati a:
34 anni x 2,51428
----------------- x 49.700.000             = 42.486.303
    85,48552%
Quota B = (2 anni x 2,51428%) x 48.400.000 = 2.433.823
           -----------------
                5,02856%
Quota C = (2 anni x 2%) x 48.400.000       = 1.936.000
Quota D = Non si calcola la quota in quanto e' stato
          effettuato l'arrotondamento ad anno intero della
frazione di anno sulla quota A
--------------------------
(*)  Periodo utile per la rilevazione della retribuzione
pensionabile: ultimo semestre ragguagliato ad anno su
retribuzione teorica Fondo per gennaio 1997 e su
retribuzioni imponibili Fondo per i mesi precedenti.
(**) Periodo utile per la rilevazione della retribuzione
pensionabile: 2 anni e 8 mesi (semestre previsto dalla
normativa vigente ante decreto n. 503) + 50% del
periodo dal 1.1.1993 al 31.12.1995 (1 anno e 6 mesi) +
66,6% del periodo dal 1.1.1996 al 31.1.1997 ( 8 mesi))
su retribuzione imponibile teorica Fondo per gennaio
1997 e su retribuzioni imponibili e pensionabili Fondo
per gli anni precedenti.
(***)Periodo utile per la rilevazione della retribuzione
     pensionabile: come quota B e C, con utilizzazione per
il mese di gennaio 1997 della retribuzione imponibile
dell'assicurazione generale obbligatoria anziche' della
retribuzione teorica Fondo.
La pensione e' costituita dalla sommatoria delle quote A + B
+ C = 42.486.303 + 2.433.823 + 1.936.000 = 46.856.126 : 13 =
lire 3.604.317 mensili.
- APPLICAZIONE DEL LIMITE
L'importo complessivo della pensione ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo n. 562/1996 non puo' superare il
piu favorevole fra i seguenti parametri:
- 88% della retribuzione pensionabile della quota B, deter-
minata con le modalita' previste per le anzianita' contri-
butive anteriori al 1997.
œ. 48.400.000 x 88% : 13 = œ. 3.276.307
- 80% della retribuzione pensionabile della quota B, deter-
minata secondo le norme dell'assicurazione generale obbli-
gatoria.
œ. 55.100.000 x 80% : 13 = œ. 3.390.769
La retribuzione pensionabile secondo le norme dell'A.G.O. e'
stata cosi' determinata:
- Periodo di riferimento nell'AGO per la quota B delle
pensioni con decorrenza dal 1.2.1997 da liquidare nei
confronti degli assicurati che abbiano, come l'iscritto in
parola, piu' di 15 anni di contribuzione al 31.12 1992: 5
anni + 50% del periodo dal 1.1.1993 al 31.12.1995 + 66,6%
del periodo dal 1.1.1996 al 31.1.1997 = 7 anni e 2 mesi
(quota B).
La retribuzione di gennaio 1997 e' quella assoggettata a
contribuzione AGO. Per gli anni precedenti sono state
considerate le retribuzioni imponibili Fondo.
Le retribuzioni della quota B sono state rivalutate a norma
dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 503 del 1992.
Poiche' l'importo complessivo del trattamento pensionistico
da calcolo (L. 3.604.317) raffrontato con il limite deter-
minato in relazione alla retribuzione AGO (L. 3.390.769)
e con quello determinato con la retribuzione Fondo
(L. 3.276.307) supera i due limiti innanzi indicati, lo
stesso subisce una decurtazione fino al parametro piu'
favorevole che, nel caso di specie, e' costituito dal
parametro A.G.O. (L. 3.390.769).
Secondo calcolo
La pensione deve essere  calcolata con l'anzianita' e le
retribuzioni alla data di risoluzione automatica (30 giugno
1994), senza pero' aggiornamento della retribuzione pensio-
nabile ex art. 2 della legge n. 408/1975, perche' abrogato
dal decreto legislativo n. 562/1996.
La pensione sara' pari alla sommatoria delle seguenti due
quote:
Quota A): Anzianita' contributiva di 33 anni e 6 mesi
(30.6.59/31.12.92);
Quota B): Anzianita' contributiva di 1 anno, 8 mesi e 15 gg.
(1.1.93/30.6.94 e 16.11.96/31.1.97).
La quota A si calcola sull'anzianita' contributiva di 33
anni per effetto di arrotondamento; per il calcolo della
retribuzione pensionabile si utilizzano le retribuzioni
degli ultimi sei mesi antecedenti la data di risoluzione
automatica (30.6.94), ragguagliate ad anno.
La quota B si calcola sull'anzianita' di due anni per
effetto di arrotondamento, mentre la retribuzione pensiona-
bile si determina sulla base delle retribuzioni relative al
periodo 1.5.93/30.6.94 e 16.11.96/31.1.97.
Infatti il periodo da prendere in considerazione per la
determinazione della retribuzione pensionabile della quota
B) e' pari al semestre di riferimento previsto dalla prece-
dente normativa piu il 50% del periodo dal 1.1.1993 al
30.6.1994 + il 66,6% del periodo dal 16.11.1996 al
31.1.1997: in totale, quindi, un periodo pari a 16 mesi.
MISURA DELLA PENSIONE SENZA MAGGIORAZIONE
Retribuzione quota A= 47.500.000 x 82,97124%
                          (2,51428x33)      = 39.411.339
Retribuzione quota B= 46.100.000 x 5,02856% =  2.318.166
                                              ____________
                                              41.729.505:13
      Totale pensione = (quota A+B)  L. 3.209.961
Poiche' in applicazione dei limiti di cui all'art. 3 del
Decreto legislativo n. 562/1996, si ottiene con riferimento
al limite Fondo un importo di œ. 3.376.307 e con riferimento
al limite A.G.O. un importo di œ. 3.390.769, l'importo di
cui al 2  calcolo resta confermato in œ. 3.209.961.
CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE
Anzianita' contributiva complessiva relativa alla prosecu-
zione del servizio: dal 1.7.1994 al 31.1.1997.
Anzianita' contributiva utile per diritto acquisito:
dal 1.7.1994 al 15.11.1996 = 2 anni, 4 mesi e 15 gg.
Per determinare la retribuzione pensionabile si utilizzano
le retribuzioni relative al periodo 1.1.93/15.11.96 =
semestre + 50% del periodo 1.1.93/31.12.95 (18 mesi) + 66,6%
del periodo 1.1.96/15.11.96 (6 mesi) = 30 mesi (periodo
teorico).
Peraltro, poiche' il periodo di prosecuzione del lavoro dal
1.7.94 al 15.11.96 e' di 29 mesi, si utilizzano le retribu-
zioni dei 29 mesi, rivalutate a norma dell'art. 7 del
decreto legislativo n. 503/92.
MISURA DELLA MAGGIORAZIONE
1) Quota B) = 1.7.94/31.12.94 = 6 mesi
2) Quota C) = 1.1.95/15.11.96 = 1 anno, 10 mesi e 15 gg.
Per effetto di arrotondamento si calcola la maggiorazione in
quota C) sull'anzianita' di anni due.
Retribuzione media 47.850.000 x (2x2%):13 = 147.230
La sommatoria della pensione (L. 3.209.961 + 147.230 =
L. 3.357.191) e della maggiorazione costituisce il tratta-
mento pensionistico che va posto a confronto con il tratta-
mento di garanzia di cui al primo calcolo di pensione, al
fine di assicurare all'optante il trattamento piu' favore-
vole.
Nel caso esemplificato si pone in pagamento il trattamento
di garanzia (L. 3.390.769) in relazione all'applicazione dei
limiti di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n.562/96.
                                             Allegato n. 3
Esempio n. 2 (407/90)
Iscritto nato il 30.10.1933 che ha compiuto i 62 anni il
31.10.1995 e che a tale data ha 35 anni di contribuzione,
essendo iscritto al Fondo dal 31.10.1960.
Detto soggetto ha presentato a suo tempo domanda di opzione
per rimanere in servizio.
Peraltro in data 31.12.1997 lascia il servizio, avendo
quindi proseguito per 2 anni e 2 mesi il servizio stesso.
Decorrenza pensione 1.1.1998.
Primo calcolo della pensione
Deve essere effettuato un primo calcolo della pensione quale
spetterebbe all'interessato alla data di cessazione dal
servizio se non avesse effettuato l'opzione, applicando le
norme innovative introdotte dal decreto legislativo n.
562/1996.
Anzianita' contributiva
- Dal 31.10.60 al 31.12.92 Quota A) =  32 e 2 m = 1673 sett.
- Dal 1 .1.93 al 31.12.94    "   B) =    2 a    =  104   "
- Dal 1 .1.95 al 31.12.96    "   C)  =   2 a    =  104   "
- Dal 1 .1.97 al 31.12.97    "   D) =    1 a    =   52   "
                                                  ----
Anzianita' totale   1933 sett. = 37a e 2m
Retribuzione pensionabile
          ANNUA                    SETTIMANALE
1) Quota A = œ. 51.800.000 (*)     996.153
2) Quota B = œ. 49.750.000 (**)    956.730
3) Quota C = œ. 49.750.000 (**)    956.730
4) Quota D = œ. 54.150.000 (***) 1.041.346
MISURA DELLA PENSIONE
2,51428571% : 13 = 0,001934065
2% :13 = 0,001538461
A) (1673 x 0,001934065) x 996.153 = 3.223.243
B) (104 x 0,001934065) x 956.730  =   192.439
C) (104 X 0,001538461) X 956.730  =   153.076
D) (52 X 0,001538461) X 1.041.346 =    83.307
A + B + C + D =  3.652.065
----------------------------
(*)  Periodo utile per la rilevazione della retribuzione
pensionabile: ultime 26 settimane 1997 ragguagliate ad
anno (52 settimane) su retribuzione teorica Fondo
(art.2, comma 3).
(**) Periodo utile per la rilevazione della retribuzione
pensionabile: (semestre previsto dalla normativa
vigente ante decreto n. 503 (26 sett.) + 50% del
periodo dal 1.1.1993 al 31.12.1995 (78 sett.) + 66,6%
del periodo dal 1.1.96 al 31.12.1997 (69 sett.) 173
sett.) su retribuzione teorica Fondo per l'anno 1997 e
su retribuzioni imponibili e pensionabili Fondo per gli
anni precedenti.
(***)Periodo utile per la rilevazione della retribuzione
     pensionabile: come quota B e C, con utilizzazione per
l'anno 1997 delle retribuzioni imponibili dell'assicu-
razione generale obbligatoria anziche della retribu-
zione teorica Fondo.
Applicazione del limite
L'importo complessivo della pensione ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo n. 562/1996 non puo' superare il
piu favorevole tra i seguenti parametri:
88% della retribuzione pensionabile della quota B), deter-
minata con le modalita' previste per le anzianita' contri-
butive anteriori al 1997.
œ. 49.750.000 x 88% : 13 = 3.367.692.
- 80% della retribuzione pensionabile della quota B, deter-
minata secondo le norme dell'assicurazione generale obbli-
gatoria.
œ. 55.280.000 x 80% : 13 = 3.401.846.
- Periodo di riferimento nell'A.G.O. per la quota B delle
pensioni con decorrenza dal 1.1.1998 da liquidare nei
confronti degli assicurati che abbiano, come l'iscritto in
parola, piu di 15 anni di contribuzione al 31.12.1992 : 260
settimane + 50% del periodo dal 1.1.1993 al 31.12.1995 +
66,6% del periodo dal 1.1.1996 al 31.12.1997 = 407 sett.
(quota B).
La retribuzione dell'anno 1997 e' quella assoggettata a
contribuzione AGO. Per gli anni precedenti sono state
considerate le retribuzioni imponibili Fondo.
Le retribuzioni della quota B sono state rivalutate a norma
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 503 del 1992.
Poiche' l'importo complessivo del trattamento pensionistico
da calcolo (œ. 3.652.065) raffrontato con il limite deter-
minato in relazione alla retribuizione AGO (œ. 3.401.846) e
con quello determinato con la retribuzione Fondo (œ.
3.367.692) supera entrambi i limiti indicati, il calcolo
della pensione subisce una limitazione fino al limite piu'
favorevole che, nel caso di specie, e' costituito dal limite
A.G.O. (œ. 3.401.846).
Secondo calcolo
La pensione deve essere calcolata con l'anzianita' e le
retribuzioni alla data di risoluzione automatica
(31.10.1995), senza pero' aggiornamento della retribuzione
pensionabile ex art. 2 della legge n. 408/1975, perche'
abrogato dal decreto legislativo n. 562/1996 ed estrapolando
il periodo 1.11.1995/15.11.1996 in quanto valido ai fini
della maggiorazione per diritto acquisito.
La pensione sara' pari alla sommatoria delle quote A, B, C,
D.
Misura della pensione senza maggiorazione
A) (1673 sett. X 0,001934065) X 940.384 = 3.042.791
B) (104 X 0,001934065) X 899.615        =   180.951
C) (43 X 0,001538461) X 899.615         =   59.512
D) (52 x 0,001538461) X 1.041.346       =    83.307.
La quota A si calcola sull'anzianita' contributiva di 1673
sett. e per la retribuzione pensionabile si utilizzano le
retribuzioni degli ultimi sei mesi (26 settimane) antece-
denti la data di risoluzione automatica (31.10.1995).
La quota B si calcola sull'anzianita' contributiva di 104
sett. e la quota C sull'anzianita contributiva di 43 sett.
La retribuzione pensionabile per le quote B e C si determina
sulla base delle retribuzioni relative al 50% del periodo
1.12.93/31.10.95 + semestre di riferimento = 100 settimane.
                    (26 sett.)
Totale pensione (A+B+C+D) =   3.366.561
APPLICAZIONE DEL LIMITE
L'importo complessivo della pensione ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo n. 562/1996 non puo' superare il
piu' favorevole fra i seguenti parametri:
88% della retribuzione pensionabile della quota B
46.780.000 x 88% : 13 = L. 3.166.646
80% della retribuzione pensionabile della quota B, determi-
nata secondo le norme dell'assicurazione generale obbliga-
toria:
51.000.000 x 80% : 13 = L. 3.138.461.
Si raffronta l'importo della pensione da calcolo
(L. 3.366.561) con i predetti due limiti e poiche' tale
importo e' superiore ai due limiti innanzi indicati, subisce
una decurtazione fino al parametro piu' favorevole che, nel
caso di specie, e' costituito dal parametro Fondo
(L.3.166.646).
CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE
Anzianita' contributiva complessiva relativa alla prosecu-
zione del servizio:
dal 1.11.1995 al 31.12.1997 = 2 a 2 m  =  113 sett.
Per determinare la retribuzione pensionabile si utilizzano
le retribuzioni ragguagliate ad anno relative al periodo
1.1.93/31.12.97= 26 sett. + 50% del periodo 1.1.193/31.12.95
(78 sett) + 66,6% del periodo 1.1.96/31.12.97 (69 sett) =
173 sett.(periodo teorico).
Tuttavia poiche' il periodo da utilizzare concretamente non
puo' eccedere quello di servizio effettivo utile per la
maggiorazione, si determinano le retribuzioni del periodo
effettivamente lavorato (1.11.95/31.12.97) che e pari a 113
settimane e si determina la retribuzione pensionabile media
settimanale.
MISURA DELLA MAGGIORAZIONE
Quota C) = 1.11.95/15.11.96 = 55 settimane  (diritto acqui-
sito)
Retribuzione media settimanale di L. 928.461 x (55 sett. X
0,001538461  = 78.562
La sommatoria della pensione di cui al secondo calcolo e
della quota di maggiorazione (L. 3.166.146 + L. 78.562 =
L. 3.244.708) costituisce il trattamento pensionistico che
va posto a confronto con il trattamento di cui al primo
calcolo di pensione, (trattamento di garanzia) al fine di
assicurare all'optante il trattamento piu' favorevole.
Nel caso esemplificato si pone in pagamento l'importo di cui
al 1  calcolo in quanto piu favorevole rispetto al tratta-
mento di cui al 2  calcolo cosi' come risulta dopo l'appli-
cazione dei limiti.