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Circolare numero 211 del 18-12-2000

Dettaglio

DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI  

  Ai Dirigenti centrali e periferici   Ai Direttori delle Agenzie   Ai Coordinatori generali, centrali e Roma, 18 dicembre 2000   periferici dei Rami professionali   Al Coordinatore generale Medico legale e     Dirigenti Medici       Circolare n. 211   e, per conoscenza,         Al Presidente   Ai Consiglieri di Amministrazione   Al Presidente e ai Membri del Consiglio     di Indirizzo e Vigilanza   Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci   Al Magistrato della Corte dei Conti delegato     all’esercizio del controllo   Ai Presidenti dei Comitati amministratori     di fondi, gestioni e casse   Al Presidente della Commissione centrale     per l’accertamento e la riscossione     dei contributi agricoli unificati   Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati 15 Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Rinnovo delle pensioni per l’anno 2001.-

E’ stato completato il rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni per l’anno 2001. Oltre alla perequazione automatica nella misura del 2,4 per cento sono stati applicati alcuni dei benefici previsti dal disegno di legge n. 4885 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), nel testo approvato dal Senato. La circolare tratta anche le modalità di tassazione delle pensioni, di determinazione, di memorizzazione e di gestione dei conguagli derivanti dal rinnovo degli ordinativi di pagamento per l’anno 2001.

1 - Perequazione automatica

Il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 novembre 2000, n. 277 (allegato 1), fissa nella misura del 2,4 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2001.

Il predetto decreto fissa inoltre nella misura definitiva dell’1,6 per cento l’aumento di perequazione automatica per l’anno 2000 già applicato nella misura previsionale dell’1,5 per cento. In occasione del rinnovo vengono determinati i conguagli di perequazione per lo scostamento verificatosi per l’anno 2000.

L’articolo 62, comma 1, del disegno di legge n. 4885 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), nel testo approvato dal Senato, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni sia applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

    • nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

    • nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

    • nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede la modifica dell’articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabiliva che, per le fasce di importo superiori a otto volte il trattamento minimo non fosse applicata alcuna perequazione, limitandone la durata a due anni.

Dal 2001, pertanto, la perequazione automatica è applicata anche per le fasce di importo superiori a otto volte il trattamento minimo.

Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 2000 e 2001 e le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione sono riportati nell’allegato 2.

Anche per il rinnovo dell’anno 2001 sono state applicate le disposizioni previste dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla finanziaria 1999) che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati sia dall’INPS che da Enti diversi, presenti nel Casellario, per ciascun pensionato.

Per le modalità di applicazione si rimanda alla circolare n. 261 del 23 dicembre 1998 .

Le procedure centrali hanno provveduto ad applicare la perequazione nella misura del 2,4 per cento, sulla base delle informazioni memorizzate dalle Sedi, anche all’importo dovuto al beneficiario diverso dal pensionato per i seguenti piani gestiti dalla procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti":

M4

Assegno divorzile per ex coniuge superstite

M5

Assegno alimentare per figli

M6

Assegno alimentare per ex coniuge

Analogamente, è stato perequato con coefficiente pari al 2,4 per cento l’importo "Altra pensione" memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 Trattenuta Fondo Clero.

2 – Rinnovo delle pensioni di categoria PI e PL

In occasione del rinnovo per l’anno 2001 sono stati attribuiti anche alla quota integrativa delle pensioni di categoria PI e PL gli aumenti di perequazione a far tempo dal 1999.

Con successiva comunicazione verranno dettagliati i criteri applicati.

Nel corso del mese di novembre 2000 sono state ricalcolate una parte delle pensioni interessate e i relativi arretrati sono stai memorizzati sull’archivio CONGUAGLI per la definizione da parte delle Sedi con la procedura ARTE.

Le restanti pensioni sono state ricalcolate in occasione del rinnovo. Gli arretrati derivanti dal ricalcolo, se di importo complessivo, al netto della trattenuta per contributo di solidarietà di cui all’articolo 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144, non superiore a lire 550.000, sono stati posti in pagamento unitamente alla rata di gennaio 2001. Nel caso in cui gli arretrati fossero di importo superiore, le procedure hanno provveduto ad inserire il "flag" di ricostituzione d’ufficio.

3 ­

Rinnovo delle pensioni PS, AS e delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)

3.1

- Rinnovo delle pensioni PS e AS

Sono stati memorizzati i dati reddituali relativi alle dichiarazioni trasmesse dalle Sedi fino all’8 novembre 2000 ed il rinnovo è stato effettuato considerando i nuovi redditi.

3.2 – Modalità di calcolo delle prestazioni

Le pensioni e gli assegni in pagamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti (categoria INVCIV) sono stati rinnovati per l’anno 2001 applicando la percentuale di perequazione del 2,4 per cento. In occasione del rinnovo sono stati determinati, come per la generalità delle pensioni, i conguagli di perequazione per lo scostamento dello 0,1 per cento verificatosi per l’anno 2000.

Come da comunicazione del Ministero dell’Interno, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stato inoltre attribuito, alle diverse indennità, l’aumento di perequazione automatica nella misura del 2,08 per cento.

3.3 ­

Trasformazione delle pensioni e degli assegni al compimento del sessantacinquesimo anno

In occasione del rinnovo sono state ricalcolate attribuendo l’importo dell’assegno sociale, a partire dal mese successivo al compimento dell’età, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono il 65mo anno di età entro il 30 aprile 2001.

Con messaggio n. 466 del 27 novembre 2000 (allegato 3) è stata messa a disposizione delle Sedi la nuova procedura che consente di individuare le prestazioni trasformate o da trasformare per le quali dovrà essere richiesta la dichiarazione reddituale.

Le Sedi provvederanno, per tutte le posizioni incluse nelle liste, ad acquisire i redditi con il PGM 480 e le procedure determineranno i nuovi importi spettanti e i relativi conguagli a partire dal mese successivo al compimento del 65mo anno di età. Le Sedi possono proporre la ricostituzione anche prima del compimento del 65mo anno di età: le procedure provvedono alla trasformazione con i nuovi importi a partire dal mese successivo al compimento dell’età.

Con la ricostituzione per la memorizzazione dei dati reddituali saranno posti in pagamento anche i conguagli relativi a posizioni i cui titolari hanno già compiuto l’età e per le quali non risultavano memorizzate tali informazioni.

Per le modalità di accertamento dei redditi si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 86 del 27 marzo 2000.

Le modalità di acquisizione con il PGM 480 sono riportate nei messaggi n. 435 dell’11 ottobre 2000 (allegato 4) e n. 449 del 26 ottobre 2000 (allegato 5).

E’ inoltre in corso di realizzazione una integrazione alla procedura di acquisizione dei dati reddituali "analitici" su AS/400 per la quale si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

3.4 ­

Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta

Con messaggi n. 450 del 27 ottobre 2000 (allegato 6) sono state segnalate le prestazioni INVCIV per le quali risultava memorizzata in GP1AF06N una data di revisione sanitaria anteriore al 1° ottobre 2000.

In occasione del rinnovo per l’anno 2001, al fine di evitare soluzione di continuità nei pagamenti, sono state comunque rinnovate, con gli importi aggiornati, le prestazioni INVCIV con data di revisione sanitaria anteriore al 1° maggio 2001, mentre sono stati azzerati gli importi a partire dal mese successivo alla data di revisione per le prestazioni con data di revisione sanitaria successiva al 30 aprile 2001.

Le Sedi dovranno provvedere ad aggiornare, con la procedura REVSAN, la nuova decorrenza di revisione sanitaria; la procedura memorizza il codice di ricostituzione d’ufficio in GP1AF05L e sarà inserita automaticamente sia la domanda in EAD75 che la ricostituzione sull’archivio 25. Attivando la ricostituzione saranno aggiornati gli importi da porre in pagamento.

4 ­

Rinnovo degli assegni di invalidità

Con il messaggio n. 437 del 12 ottobre 2000 è stato confermato che a partire dal rinnovo per l’anno 2001 le procedure avrebbero azzerato l’importo degli assegni di invalidità scaduti entro il 30 settembre 2000 e non confermati.

Con il citato messaggio n. 450 del 27 ottobre 2000 (allegato 6) sono state messe a disposizione le liste degli assegni scaduti.

In occasione del rinnovo per l’anno 2001, al fine di evitare soluzione di continuità nei pagamenti, sono comunque stati rinnovati con gli importi aggiornati, gli assegni di invalidità i cui titolari hanno compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia. Sono stati inoltre rinnovati con gli importi aggiornati gli assegni con scadenza anteriore al 1° maggio 2001, mentre sono stati azzerati gli importi a partire dal mese successivo alla data di scadenza per gli assegni con scadenza successiva al 30 aprile 2001.

Le Sedi dovranno provvedere a confermare, con la procedura REVSAN, gli assegni in argomento; la procedura memorizza il codice di ricostituzione d’ufficio in GP1AF05L e sarà inserita automaticamente sia la domanda in EAD75 che la ricostituzione sull’archivio 25. Attivando la ricostituzione saranno aggiornati gli importi da porre in pagamento dal mese successivo alla scadenza.

Per i titolari che hanno perfezionato i relativi requisiti, dovranno inoltre essere eliminati gli assegni di invalidità e liquidate le pensioni di vecchiaia.

5 – Aumento della maggiorazione sociale

L’articolo 62, comma 3, del disegno di legge n. 4885 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), nel testo approvato dal Senato, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001:

    • la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 80.000 per i titolari di pensioni di età inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;

    • la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000 mensili.

I nuovi importi di maggiorazione sociale spettanti dal 1° gennaio 2001 sono:

    • per i titolari con età compresa tra i 60 anni e i 65 anni lire 50.000 mensili;

    • per i titolari con età compresa tra i 65 anni e i 75 anni lire 160.000 mensili;

    • per i titolari con età superiore ai 75 anni lire 180.000 mensili.

Le variazioni di importo sono attribuite a partire dal mese successivo al compimento dell’età.

Il comma 4 del citato articolo 62, prevede inoltre, sempre a partire dal 2001, che le maggiorazioni sociali siano concesse anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.

In occasione del rinnovo 2001 gli aumenti sono stati attribuiti ai pensionati per i quali risultano memorizzati in GP2KM51 i redditi relativi all’anno 2000. Le altre situazioni saranno definite nel corso del primo trimestre 2001 a seguito dell’aggiornamento del data base delle pensioni con i dati reddituali dichiarati tramite CAF o professionisti abilitati.

I pensionati, che richiedono la maggiorazione sociale ex novo o presentano dichiarazioni reddituali aggiornate, dovranno compilare il Mod. RED che sarà trasmesso a parte e che le Sedi avranno cura di riprodurre e consegnare anche agli Enti di Patronato.

I nuovi importi della maggiorazione sociale ed i relativi limiti di reddito sono riportati nell’allegato 2.

6 – Altri aumenti previsti dall’articolo 63 del disegno di legge n. 4885

L’articolo 63 del disegno di legge n. 4885 nel testo approvato dal Senato, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2001, gli aumenti riportati di seguito.

Ai fini dell’attribuzione di tali nuovi aumenti, non appena approvato definitivamente il disegno di legge della finanziaria 2001 saranno diramate ulteriori apposite istruzioni.

Nell’allegato 2 sono riportati i prospetti con i nuovi importi e i relativi limiti.

6.1 – Maggiorazione dell’assegno sociale

Il comma 1, dell’articolo 63, prevede la concessione ai titolari dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.

Il comma 2 fissa i requisiti reddituali:

    • il richiedente non deve possedere redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;

    • se coniugato, non deve possedere redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Il comma 3 prevede che, qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, l’aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell’aumento di cui all’articolo 6, comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.

I pensionati che richiedono la maggiorazione dell’assegno sociale dovranno compilare il Mod. RED che sarà trasmesso a parte e che le Sedi avranno cura di riprodurre e consegnare anche agli Enti di Patronato.

6.2 – Nuovo importo dell’aumento sociale

Il comma 4 del predetto articolo 63 prevede che, per i titolari della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad incremento della misura di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Il nuovo importo mensile dell’aumento sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è di

    • lire 150.000 per i titolari con età inferiore a settantacinque anni;

    • lire 165.000 per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.

I pensionati che richiedono l’aumento in esame dovranno compilare il Mod. RED che sarà trasmesso a parte e che le Sedi avranno cura di riprodurre e consegnare anche agli Enti di Patronato.

6.3 – Aumento per le prestazioni agli invalidi civili ultrasessantacinquenni

Il comma 5 dell’articolo 63 prevede che, per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti all’INPS, ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (sordomuti ultrasessantacinquenni), dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (invalidi civili ultrasessantacinquenni) e per i ciechi civili con età pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, i benefìci di cui ai commi 1 e 4 dello stesso articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefici nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale.

I pensionati che richiedono tali aumenti dovranno compilare il Mod. RED che sarà trasmesso a parte e che le Sedi avranno cura di riprodurre e consegnare anche agli Enti di Patronato.

6.4 – Aumento per le prestazioni agli invalidi civili infrasessantacinquenni

Il comma 6 dell’articolo 63 prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2001, è concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che il titolare:

    • non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della predetta maggiorazione;

    • non possieda, se coniugato, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

I pensionati che richiedono tale aumento dovranno compilare il Mod. RED che sarà trasmesso a parte e che le Sedi avranno cura di riprodurre e consegnare anche agli Enti di Patronato.

6.5 – Importo aggiuntivo dall’anno 2001

Il comma 7 dell’articolo 63 prevede che a decorrere dall’anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue.

Ulteriori informazioni e le modalità per l’accertamento dei requisiti saranno fornite con successive comunicazioni dopo l’approvazione definitiva della legge finanziaria per il 2001.

7 – Importo aggiuntivo per l’anno 2000 (rimborso forfetario)

L’articolo 1- bis del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con la legge 23 novembre 2000, n. 354, pubblicata sulla G.U. del 30 novembre 2000, n. 280, ha previsto un rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate affluite all’erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, da corrispondere in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno, un importo pari a lire 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo INPS e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento INPS incrementato di lire 200.000, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

L’importo del rimborso non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Le operazioni di aggiornamento degli archivi e di predisposizione di tale rimborso sono state comunicate con il messaggio n. 454 del 30 ottobre 2000 (allegato 7).

Con messaggio n. 478 del 7 dicembre 2000 (allegato 8) sono state fornite ulteriori informazioni ed è stato preannunciato il rilascio della procedura per consentire alle Sedi la memorizzazione di situazioni particolari.

8 – Cumulo tra pensione e reddito da lavoro

La determinazione delle quote di pensione incumulabili con il lavoro dipendente ed autonomo per l’anno 2001 è stata effettuata applicando quanto previsto dall’articolo 65 del disegno di legge n. 4885, nel testo approvato dal Senato.

Il comma 1 dell’articolo 65 prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Il comma 2 prevede, sempre a decorrere dal 1º gennaio 2001, che le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento.

Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi.

Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1º gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole.

Gli importi delle quote di pensioni incumulabili con il lavoro dipendente e autonomo riportati sul Mod. OBisM 2001 sono stati determinati applicando le nuove disposizioni.

Si ribadisce che l’incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo non si applica sulla tredicesima mensilità.

9 -

Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS

L’articolo 66, comma 1, del disegno di legge n. 4885 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), nel testo approvato dal Senato, prevede che, a decorrere dal 1º luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonchè delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Le predette disposizioni si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.

In occasione del rinnovo dei mandati di pagamento per l’anno 2001, le procedure hanno provveduto ad azzerare sulle pensioni ai superstiti, a partire dal 1° luglio 2001, le trattenute operate per incumulabilità con la rendita INAIL (fondo 74), sia per le situazioni in cui la trattenuta è relativa all’intero importo che per le situazioni in cui la trattenuta è parziale.

Le Sedi dovranno provvedere a listare (utilizzando le liste parametriche da archivio locale DS78 – PGM 4444) le pensioni ai superstiti localizzate ad ufficio pagatore HHH per richiedere agli interessati l’ufficio pagatore presso il quale vogliono riscuotere la pensione. I dati degli uffici pagatori dovranno essere acquisiti in tempo utile per consentire la riscossione della rata di luglio 2001.

Il decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, pubblicato sulla G.U. del 27 novembre 2000, n.277, prevede all’articolo 1, comma 2, che anche per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, non sia operante il divieto di cumulo di cui all’articolo 1, comma 43, della legge n. 335/1995 ed è stato illustrato con circolare n. 207 del 11 dicembre 2000 .

Con successiva comunicazione verranno indicate le modalità di riliquidazione delle pensioni interessate e l’aggiornamento delle procedure anche per la gestione del periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

10 – Contributo di solidarietà

Il decreto del Ministro del Lavoro del 7 agosto 2000, pubblicato sulla G.U. n.208 del 6 settembre 2000 (allegato 9), emanato in applicazione dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha previsto le modalità con le quali gli Enti erogatori di pensione devono effettuare la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, nella misura del 2%, calcolata sulla quota eccedente il massimale annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L’importo del massimale annuo per l’anno 2000 è di lire 144.263.000.

L’importo del massimale annuo per l’anno 2001 è di lire 147.725.000.

10.1 – Modalità di applicazione

La norma stabilisce che la trattenuta sia applicata in via preventiva e sia conguagliata a conclusione dell’anno di riferimento. Deve essere preso in considerazione l’imponibile IRPEF complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto liquidati a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi, dei regimi di essa sostitutivi, esclusivi ed esonerativi e dei regimi obbligatori per l'erogazione delle pensioni ai liberi professionisti, nonché di ogni altro regime pensionistico a carattere obbligatorio ancorché integrativo o aggiuntivo al trattamento di base.

La trattenuta per contributo di solidarietà è deducibile dall’imponibile IRPEF in quanto contributo obbligatorio.

10.1.1 - Trattenuta relativa all'anno 2001

In occasione del rinnovo per l’anno 2001 è stata determinata la trattenuta mensile per i soggetti interessati per i quali la pensione erogata dall’INPS è risultata essere la più elevata.

Al momento del rinnovo per l'anno 2001 la trattenuta è stata memorizzata nei seguenti campi del data base delle pensioni:

GP1AT12

Importo complessivo annuo della trattenuta per contributo di solidarietà per l'anno 2001

GP5HG01

GP5HG02

Codice 196

Importo della trattenuta mensile

GP5KC10

Importo mensile al lordo della trattenuta per contributo di solidarietà

GP5KC05

Importo mensile al netto della trattenuta per contributo di solidarietà

GP8MD50

Importo della trattenuta mensile con codice 196

L'importo dell'imponibile fiscale preventivo per l'anno 2001, memorizzato in GP3CE15, è stato determinato al netto del contributo di solidarietà.

10.1.2 - Trattenuta relativa all'anno 2000

Il contributo di solidarietà dovuto per l'anno 2000 è stato calcolato al momento del rinnovo per l’anno 2001 e memorizzato sull’archivio CONGUAGLI. Tale conguaglio sarà recuperato in unica soluzione sulla rata di gennaio 2001 e memorizzato in GP8MD50 con codice 195.

Il conguaglio per l'anno 2000 è stato inoltre memorizzato nel data base delle pensioni al campo GP1AT11.

L'importo dell'imponibile a consuntivo per l'anno 2000 è stato determinato al netto del contributo di solidarietà.

11 ­ Situazioni particolari

Si riportano di seguito le attività svolte dalle procedure, in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2001 per le situazioni riportate di seguito.

11.1 - Ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali gli importi risultano variati da data anteriore a gennaio 2001 sono state contraddistinte con il codice 4, 5 ovvero 7 nell'ultimo byte del campo GP1AF05 al fine di consentire alle Sedi di attivare la ricostituzione d'ufficio per determinare i relativi conguagli.

Inoltre, come precisato al punto 12.5, sono individuate come ricostituzioni d’ufficio anche le pensioni abbinabili fiscalmente dal 1° gennaio 2001.

Con successivo messaggio saranno comunicate le modalità di inserimento in EAD75 e sull’archivio 25 delle ricostituzioni d’ufficio individuate dal rinnovo.

11.2 ­

Pensioni localizzate a particolari uffici pagatori

Come comunicato con messaggio n. 456 del 3 novembre 2000 (allegato 10), non si è provveduto nel contesto delle operazioni di rinnovo all’eliminazione in via automatica delle pensioni il cui pagamento risulti sospeso da almeno quattro mesi.

Le pensioni eventualmente non eliminate dalle Sedi sono state rinnovate senza l’attribuzione dell’aumento di perequazione per l’anno 2001.

11.3 ­

Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2001

Le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2001 sono state rinnovate con l’importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di perdita del diritto e con l’importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.

Le Sedi devono provvedere all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione, devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto come studente o inabile.

Nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.

12 ­ Tassazione delle pensioni per l’anno 2001

12.1 – Aliquote e scaglioni

Le trattenute IRPEF sono state operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 2 del disegno di legge n. 4885 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), nel testo approvato dal Senato.

Gli scaglioni e le aliquote sono riportati nell’allegato 2.

12.2 - Detrazioni d’imposta

L’articolo 2 del disegno di legge n. 4885, nel testo approvato dal Senato, prevede:

    • l’aumento delle detrazioni per familiari a carico, fissando un importo di lire 516.000 per l’anno 2001, di lire 552.000 per l’anno 2002;

    • un ulteriore aumento delle detrazioni per familiari a carico di lire 36.000 (per un importo complessivo di lire 552.000 per l’anno 2001, di lire 588.000 per l’anno 2002), a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000;

    • un ulteriore aumento delle detrazioni per familiari a carico di lire 64.000 (per un importo complessivo di lire 616.000 per l’anno 2001, di lire 652.000 per l’anno 2002), quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.

Il comma 2 del citato articolo 2 prevede inoltre che l’ulteriore detrazione venga attribuita anche nel caso in cui alla formazione del reddito concorrano, oltre ai redditi di pensione e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, anche redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000.

In occasione del rinnovo per l’anno 2001 sono state attribuite le detrazioni per i familiari nella misura di lire 516.000.

Le tabelle aggiornate con le nuove detrazioni sono riportate nell’allegato 2.

12.3 -

Addizionale regionale all’IRPEF

Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, pubblicato sulla G.U. del 15 marzo 2000, n. 62, ha elevato, all’articolo 3, a decorrere dall’anno 2000, l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF dallo 0,5 allo 0,9 per cento.

L’importo dell’addizionale regionale dovuta per l’anno 2000 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno 2001 in 1l mensilità. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a lire 1.100, il recupero viene effettuato in unica soluzione.

Nessuna ritenuta per l’addizionale è prevista nel caso in cui le ritenute IRPEF complessive non superino lire 20.000.

12.4 -

Addizionale comunale all’IRPEF

Con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stata istituita l’addizionale comunale all’IRPEF.

L’elenco dei Comuni e delle aliquote dagli stessi approvate e da applicare a partire dal 1° gennaio 2000 verrà trasmesso in seguito.

Come per l’addizionale regionale anche l’importo dell’addizionale comunale dovuta per l’anno 2000 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno 2001 in 1l mensilità. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a lire 1.100, il recupero viene effettuato in unica soluzione.

Nessuna ritenuta per l’addizionale è prevista nel caso in cui le ritenute IRPEF complessive non superino lire 20.000.

Sono state memorizzate sul data base delle pensioni le seguenti informazioni

GP2BAAC1C

Codice catastale del Comune di residenza al 31 dicembre 1999

GP2BAAC1A

Aliquota deliberata dal Comune per l’anno 1999

GP2BAAC2C

Codice catastale del Comune di residenza al 31 dicembre 2000

GP2BAAC2A

Aliquota deliberata dal Comune per l’anno 2000

12.5 - Tassazione congiunta (articolo 8 decreto legislativo n. 314 del 1997)

Per l’anno 2001 non sono stati effettuati, in occasione del rinnovo, nuovi abbinamenti fiscali.

Le procedure, nel caso in cui le pensioni sono risultate abbinabili, hanno provveduto ad inserire un particolare "flag" di ricostituzione d’ufficio: il codice "8" nel terzultimo byte del campo GP1AF05.

Le Sedi dovranno provvedere, non appena verrà messa a disposizione la relativa procedura, a calcolare tali ricostituzioni con la massima tempestività in modo da non creare conguagli erariali a debito del pensionato di importo elevato.

Come di consueto, sono state disabbinate le pensioni abbinate a pensioni di altri Enti per le quali non sono stati comunicati al Casellario gli importi relativi all’anno 2000.

12.6 -

Deducibilità dal reddito imponibile dell’onere di ricongiunzione per legge 29/79 e dei versamenti volontari LSU. Nuove disposizioni.

L'articolo 13, comma 1, lettera a), n. 1 del decreto legislativo n. 47 del 2000 prevede la modifica dell’articolo 10 del TUIR che riporta nel comma e) tra gli oneri deducibili, anche i contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, con effetto dai contributi versati a decorrere dall'1.1.2001.

La disposizione suddetta modifica le regole "fiscali" relative all'onere di ricongiunzione per legge 29/79 e ai versamenti volontari LSU, che da oneri detraibili diventano pertanto oneri deducibili.

Le nuove modalità vengono applicate a partire dalla prima rata 2001 e sono state dettagliate nel messaggio n. 481 dell’11 dicembre 2000 (allegato 11) e riguardano i conguagli per oneri di ricongiunzione per legge 29/79, il rimborso eccedenza dei 18 milioni e le trattenute mensili per versamenti volontari con l’utilizzo dei 18 milioni e le trattenute mensili per versamenti volontari a carico del pensionato per gli LSU (codici 120, 124, 123, 177, 178, 179, 186 e 180).

13 –

Determinazione dei dati fiscali a consuntivo, delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale

I dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati sulla base:

    • delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi con la procedura SIMA, per i casi in cui la pensione non è stata ricostituita nel corso dell’anno;

    • delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta e di imponibile trasmesse dagli Enti per i titolari anche di pensioni INPS;

    • delle rettifiche operate in via automatica dalla procedura centrale di pagamento dei conguagli;

    • delle rettifiche operate in via automatica per trattenute effettuate per oneri deducibili con piani di recupero centrale;

    • dell'attribuzione della detrazione spettante per oneri detraibili alle pensioni per le quali sono state operate trattenute per legge 29/79 e per versamenti volontari per i pensionamenti anticipati dei lavoratori socialmente utili (messaggio n.135 del 10 maggio 2000 – allegato 12);

Si ricorda che i codici di detrazione d’imposta sono riferiti al soggetto e che le variazioni di tali codici segnalate dalle Sedi o dagli Enti o acquisite con una nuova liquidazione agiscono su tutti i trattamenti pensionistici erogati allo stesso soggetto (messaggio n. 25 dell’8 febbraio 2000 - allegato 13).

All’imponibile rideterminato per il consuntivo dell’anno 2000 sono state applicate le nuove aliquote e le nuove detrazioni previste dal citato decreto legge n. 268. Sul conguaglio derivante è stato recuperato l’acconto IRPEF corrisposto unitamente alla rata di dicembre 2000.

L’eventuale conguaglio residuo è stato memorizzato sull’archivio CONGUAGLI e verrà corrisposto unitamente alla rata di gennaio 2001. Le modalità di memorizzazione e di gestione dei conguagli fiscali da rinnovo sono riportate al successivo punto 14.

13.1 -

Rimborso derivante dalle variazioni in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche

Con circolare n. 170 del 9 ottobre 2000 è stato portato a conoscenza delle Sedi il contenuto del decreto legge n. 268 del 30 settembre 2000, convertito con modifiche nella legge 23 novembre 2000, n. 354 pubblicata sulla G.U. del 30 novembre 2000, n.280 e con messaggi n. 454 del 30 ottobre 2000 (allegato 7) e n 478 del 7 dicembre 2000 (allegato 8) sono stati dettagliati i criteri utilizzati per la corresponsione dell’acconto.

E’ stata inviata agli Enti censiti dal Casellario centrale la comunicazione (allegato 14), con la quale è stato, tra l’altro, fatto presente che l’acconto di lire 350.000 doveva essere corrisposto solo dall’Ente erogatore della pensione principale.

E’ stato pertanto necessario modificare le procedure per l’applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314/1997 per provvedere a "cristallizzare" la situazione alla data di elaborazione dell’acconto, anche in caso di variazione d’importo della pensione.

Ciò consente di ovviare anche ad alcuni inconvenienti evidenziati dalle Sedi per i casi in cui, in presenza di pensioni erogate da Enti diversi, è stata modificata la prestazione individuata come principale e gli Enti non hanno aggiornato con tempestività gli importi delle ritenute erariali, sulla base della comunicazione del Casellario.

L’acconto corrisposto in applicazione del citato decreto legge n. 268/2000 è stato recuperato sui conguagli derivanti dalla determinazione del consuntivo 2000, con le nuove aliquote e le nuove detrazioni.

13.2 -

Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli

Nell’allegato 15 sono dettagliate le modalità con le quali le procedure hanno rideterminato i dati fiscali per le diverse situazioni.

13.3 – Codici di destinazione delle certificazioni fiscali

Sono stati memorizzati i seguenti "codici di destinazione" (campo GP3CE03) delle certificazioni fiscali:

a) pensioni abbinate fiscalmente

:

pensioni per le quali viene emessa la certificazione:

M

se non è stata effettuata alcuna rettifica;

P

se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli;

R

per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede RED, SCA, ELI, ELB, 999.

pensioni per le quali non viene emessa la certificazione:

A

se non è stata effettuata alcuna rettifica; ovvero per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede RED, SCA, ELI, ELB, 999;

B

se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli.

b) pensioni non abbinate fiscalmente:

0

se non è stata effettuata alcuna rettifica;

1

se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli;

5

per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede RED, SCA, ELI, ELB

2

per le quote di pensione ai superstiti erogate a contitolari non intestatari.

L’importo delle ritenute fiscali sospese per calamità naturali è stato memorizzato in GP2CTAS (in migliaia). Sulle certificazioni fiscali saranno indicate le informazioni previste dal decreto ministeriale.

13.4 –

Procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti": quote corrisposte ai beneficiari di assegno alimentare o divorzile. Detrazioni.

Gli importi corrisposti a titolo di assegno alimentare o divorzile sono tassati in capo al beneficiario ed esclusi dalla base imponibile del pensionato.

Le procedure non gestiscono, per il momento, l’attribuzione delle detrazioni previste, a decorrere dall’anno 1999, dall’articolo 6 comma 1 lettera d) n. 3 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999. Tali detrazioni, se richieste e spettanti, dovranno essere attribuite dalla Sede con la procedura di rettifica delle certificazioni a consuntivo.

Si ricorda che le detrazioni spettano per i seguenti importi annui:

    • lire 300.000, se l’ammontare del reddito complessivo annuo non supera lire 9.100.000;

    • lire 200.000, se l’ammontare del reddito complessivo annuo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

    • lire 100.000 se l’ammontare del reddito complessivo annuo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.

14 – Conguagli da rinnovo

Con il rinnovo dell’anno 2001 le procedure centrali hanno provveduto a calcolare i seguenti conguagli:

    • conguaglio per perequazione automatica;

    • conguagli IRPEF a debito o a credito del pensionato;

    • conguaglio IRPEF per rimborso oneri detraibili;

    • conguaglio a debito per recupero richiesto dalla Sede, sui rimborsi fiscali;

    • conguaglio per addizionale regionale e comunale.

Il conguaglio da rinnovo per perequazione automatica è stato memorizzato direttamente sul data base delle pensioni al momento del ricalcolo della pensione per l’anno 2001; gli altri conguagli sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI e vengono gestiti al momento dell’estrazione della rata mensile.

Di seguito si precisano le modalità di gestione dei conguagli da rinnovo e di memorizzazione sul data base delle pensioni.

14.1 – Conguaglio da rinnovo relativo alla perequazione

Il conguaglio da rinnovo per la perequazione automatica è stato memorizzato direttamente al momento del rinnovo per l’anno 2001 nei seguenti campi del data base delle pensioni dell’area GP2 e GP8 per la rata di gennaio 2001:

GP2BL01

Conguaglio di pensione da rinnovo

GP2BH01

Ritenuta IRPEF sul conguaglio di pensione da rinnovo

GP8MD02

Importo netto della rata di gennaio 2001 comprensivo del conguaglio di perequazione

GP8MD04

Ritenute fiscali relative alla rata di gennaio 2001 e al conguaglio di pensione

GP8MD50

Importo lordo del conguaglio di pensione con codice 194 e importo netto con codice 133

14.2 –

Conguaglio da rinnovo per IRPEF a debito o a credito del pensionato, per

rimborso oneri detraibili, per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF

I conguagli da rinnovo, di seguito elencati, sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI come "validati" e verranno gestiti al momento dell’estrazione delle rate mensili di pensione:

    • conguagli IRPEF a debito o a credito del pensionato;

    • conguaglio IRPEF per rimborso oneri detraibili;

    • conguaglio a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF.

I conguagli IRPEF a credito del pensionato vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2001.

Il conguaglio IRPEF a debito del pensionato viene trattenuto in due rate, sulle mensilità di gennaio e febbraio 2001. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi lire 10.000.

Qualora risulti memorizzato sia un conguaglio IRPEF a credito per rimborso oneri detraibili che un conguaglio IRPEF a debito, viene effettuata la compensazione tra l’importo a debito e l’importo a credito. L’eventuale somma residua a debito è trattenuta in due rate, sulle mensilità di gennaio e febbraio 2001.

Il conguaglio a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF è trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2001.

Al momento dell’estrazione della rata di pensione i conguagli sono memorizzati al campo GP8MD50 con i seguenti codici:

139

Conguaglio IRPEF a credito del pensionato

140

Conguaglio IRPEF a debito del pensionato

141

Conguaglio a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF

142

Conguaglio IRPEF per rimborso oneri detraibili

14.3 –

Conguaglio da rinnovo per addizionale regionale e comunale

I conguagli relativi all’addizionale regionale e comunale per l’anno 2000 sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI e verranno recuperati in 11 mensilità.

L’importo relativo al recupero mensile di addizionali verrà sottratto dall’importo di GP8MD02.

Al momento dell’estrazione della rata mensile di pensione i conguagli relativi alle addizionali saranno memorizzati al campo GP8MD50 con i seguenti codici:

411

Trattenuta addizionale regionale IRPEF

412

Trattenuta addizionale comunale IRPEF

15 –

Pagamento unificato e periodicità di pagamento delle pensioni

Il pagamento unificato e la periodicità di pagamento delle pensioni vengono effettuati secondo i criteri della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998.

Agli importi da prendere a riferimento per la determinazione della periodicità di pagamento è stato applicato l’aumento di perequazione pari al 2,4 per cento.

La delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno sono effettuati in rate annuali anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento fino al quindici per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

La citata delibera prevede inoltre che i limiti mensili così determinati devono essere arrotondati alle 10.000 lire per difetto.

L’importo del trattamento minimo a gennaio 2001 è pari a lire 738.900, il corrispondente due per cento è pari a lire 14.778, da arrotondare a lire 10.000, mentre il corrispondente quindici per cento è pari a lire 110.835, da arrotondare a lire 110.000.

Viene pertanto disposto il pagamento annuale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 10.000 mensili.

Viene disposto il pagamento semestrale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 110.000 mensili.

Viene disposto il pagamento mensile in tutti gli altri casi.

Le operazioni di rinnovo hanno provveduto a determinare per tutte le pensioni le rate mensili, indipendentemente dall’importo delle stesse. Con tali importi è stato aggiornato il GP8.

Al momento dell’estrazione viene aggiornato il GP8, cumulando eventuali rate per il pagamento semestrale o annuale ed inserendo i conguagli, positivi o negativi, memorizzati nell’archivio CONGUAGLI. L’importo della rata in pagamento aggiorna il valore memorizzato in GP8MD02.

Si precisa che l’estrazione considera le pensioni con importo mensile pari a zero come corrisposte con periodicità mensile per consentire, in caso di ricostituzione, la determinazione dei conguagli fino all’ultimo mese estratto.

16 - Certificazione dei redditi (modello CUD)

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, prevede la consegna della certificazione agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.Le dichiarazioni verranno spedite al domicilio dei pensionati con POSTEL.

Al Mod. CUD 2001 viene allegato, per le sole situazioni per le quali sono memorizzate detrazioni per familiari a carico (diversi dal coniuge), il Mod. DETR02.

17 - Certificato di pensione per l’anno 2001 – Modello O.bis M

Viene emesso un unico modello O.bis M per l’anno 2001 contenente le informazioni di tutte le pensioni intestate al soggetto.

Il modello è strutturato in modo da riportare una sola volta le informazioni relative al soggetto (indirizzo, dati del delegato o del tutore, ufficio pagatore, importo complessivo del pagamento, detrazioni d’imposta, trattenute di lavoro, ecc).

Vengono invece riportati tanti riquadri quante sono le pensioni con l’indicazione degli importi mensili.

Sia l’importo netto della pensione che l’importo del primo pagamento vengono riportati in lire e in euro.

I conguagli operati sulla prima rata sono suddivisi tra "conguagli da rinnovo" e "altri conguagli".

E’ previsto un apposito riquadro nel quale vengono riportate le informazioni relative alle ritenute per addizionale regionale e comunale.

Il modello ObisM viene inviato al domicilio del pensionato. In presenza di tutore viene inviato all’indirizzo del tutore.

Nel caso in cui il soggetto sia titolare anche di rendita INAIL con pagamento unificato con le pensioni INPS, sul Mod. ObisM viene riportata apposita informazione.

Nessuna documentazione viene emessa per i titolari di sola rendita INAIL o di rendita INAIL non abbinata per il pagamento con pensioni INPS.

18 -

Prestazioni INVCIV. Dichiarazioni di responsabilità previste dalla legge n. 662 del 1996

Agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare alle Prefetture, entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto, sulla base di accordi con il Ministero dell’Interno, viene inviato unitamente al Mod. ObisM, il Mod.ICRIC01.

Agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, commi 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare alle Prefetture, entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza dell’iscrizione nelle liste di collocamento, viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod. ICRIC02.

Le dichiarazioni dovranno essere restituite agli Uffici delle Regioni ubicati presso le Prefetture, ai Comuni o alle ASL.

Le dichiarazioni non devono essere rese dai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662/96. Per tali prestazioni è memorizzato sul data base delle pensioni, al campo GP1AJ11, il codice 4 e non vengono emessi i modelli in questione.

Per quanto riguarda gli invalidi civili parziali reiscritti d’ufficio nelle liste speciali dal Ministero del Lavoro per sola percezione dell’assegno di invalidità e non anche per l’avviamento al lavoro, titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48) che nell’anno 2001 hanno un’età compresa tra i 55 e i 65 anni, viene riportato, su richiesta del Ministero stesso, il seguente literal.

"Si precisa che l’iscrizione d’ufficio nelle liste speciali di collocamento obbligatorio avrà efficacia ai soli fini della regolarizzazione della posizione del soggetto percettore di assegno di invalidità, ai sensi del combinato disposto dall’articolo 13 della legge n. 118/71 e dall’articolo 3, sesto comma, della legge n. 127/97.

Pertanto, coloro che intendano partecipare agli avviamenti numerici presso gli Enti Pubblici ai sensi del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni o integrazioni, dovranno dimostrare alle Direzioni Provinciali del Lavoro competenti prima dell’avviamento, il possesso dei requisiti di legge per l’accesso agli impieghi pubblici e di aver maturato titolo alla iscrizione in posizione utile nella graduatoria di collocamento obbligatorio, ai fini dell’avviamento stesso."

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

Allegato 1

Decreto del Ministero del Tesoro del 20 novembre 2000, G.U. del 27 novembre 2000, n. 277

Allegato 2 - tabelle (documento compresso)

Allegato 3

Messaggio n. 466 del 27 novembre 2000

DIREZIONE CENTRALE

DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE

SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI DI AREA

AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Oggetto:

Prestazioni INVCIV liquidate a favore di invalidi civili, sordomuti e ciechi che compiono il 65mo anno

.

1 – Trasformazione delle prestazioni INVCIV con l’importo dell’assegno sociale

A seguito dell’attribuzione all’Istituto della funzione di pagamento delle prestazioni degli invalidi civili infrasessantacinquenni, è possibile garantire la continuità dell’acquisizione delle prestazioni stesse anche dopo il compimento del 65mo anno di età.

E’ peraltro necessario acquisire tutti i dati reddituali richiesti per la corretta erogazione di quanto dovuto.

Con messaggio n. 6.626 del 16 novembre 1998 sono stati forniti i criteri utilizzati dalle procedure per la trasformazione, in fase di liquidazione e di gestione delle pensioni, delle prestazioni INVCIV liquidate ad invalidi civili o sordomuti, dal mese successivo al compimento del 65mo anno, in assegno sociale.

Al punto 3 del messaggio n. 21.166 del 26 febbraio 1999 sono state fornite ulteriori precisazioni in merito all’argomento.

Al punto 1.2 della circolare n. 261 del 23 dicembre 1998 sono riportati i criteri di attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dell’aumento di lire 100.000 mensili previsto dall’articolo 67 della legge n. 448 del 1998, per le pensioni sociali e gli assegni sociali, per i trattamenti trasferiti all’INPS, ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, l’articolo 57, comma 2, e per i trattamenti erogati ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni.

Al punto 2 della circolare n. 217 del 15 dicembre 1999 sono riportati i criteri di attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dell’ulteriore aumento di lire 18.000 mensili previsto dall’articolo 43 della legge n. 488 del 1999.

In particolare, è ribadito che gli aumenti di lire 100.000 e 18.000 vengono attribuiti in presenza di dati reddituali del titolare e, ove risulti coniugato, anche dei dati reddituali del coniuge, semprechè risultino soddisfatti i limiti di reddito stabiliti dalla legge. Si ricorda che per l’attribuzione dell’aumento di lire 100.000 (previsto dalla legge finanziaria 1999) e di lire 18.000 (previsto dalla legge finanziaria 2000) devono essere soddisfatti i requisiti reddituali previsti per la pensione sociale o l’assegno sociale, considerando anche i redditi del coniuge, ove presente, e le tipologie di reddito previste per i titolari non invalidi.

Con circolare n. 86 del 27 aprile 2000 sono stati forniti i nuovi criteri per l’accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivi delle provvidenze economiche per invalidità civile, in particolare per quanto riguarda la rilevanza temporale della situazione reddituale e la non computabilità dei redditi esenti da IRPEF.

2 – Modelli reddituali emessi

Per i titolari di prestazioni INVCIV che hanno compiuto i 65 anni entro il 31 dicembre 1999 sono stati emessi, nel corso dell’anno 1999, i modelli reddituali ed inviati i relativi solleciti. Ai titolari di prestazione INVCIV trasformate in assegni sociali per i quali non risultano pervenuti i dati reddituali richiesti non possono essere attribuiti gli aumenti da gennaio 2001.

A partire dal rinnovo 2001, non viene effettuata, in assenza di redditi, per i nati dopo il 31 marzo 1936, la trasformazione automatica con l’importo dell’assegno sociale, a partire dal mese successivo a quello del compimento dell’età. Le Sedi dovranno provvedere a richiedere agli interessati i previsti redditi, in modo da garantire la trasformazione dal mese successivo a quello del compimento dell’età.

3 – Individuazione dei titolari ultrasessantacinquenni

Per consentire alle Sedi l’individuazione dei titolari ultrasessantacinquenni interessati alla trasformazione in assegni sociali ai quali richiedere i redditi, è stata realizzata una nuova procedura.

Le Sedi dovranno attivare da identificativo 43 il programma 4444, opzione 8 – LISTE E STAMPE DI VARIA UTILITA’, subopzione 9 – PRESTAZIONI INVCIV DA TRASFORMARE IN AS.

La procedura fornisce le liste delle prestazioni INVCIV con una delle fasce riportate di seguito i cui titolari compiono il 65mo nel sesto mese successivo alla data di attivazione o prima ma non listati in precedenza.

Le fasce considerate dalla procedura sono:

Cat.

fascia

tipologia

6

30

Invalidi totali non ricoverati con sola pensione

 

31

Invalidi totali ricoverati con sola pensione

 

32

Invalidi totali non ricoverati con sola pensione titolari di altri redditi

 

33

Invalidi totali non ricoverati con pensione ed accompagno

 

39

Invalidi totali ricoverati con sola pensione titolari di altri redditi

43

Invalidi totali ricoverati con sola pensione

 

34

Invalidi parziali non ricoverati con solo assegno

 

35

Invalidi parziali ricoverati con solo assegno

 

36

Invalidi parziali non ricoverati con solo assegno titolari di altri redditi

 

40

Invalidi parziali ricoverati con solo assegno titolari di altri redditi

5

20

Sordomuti non ricoverati con pensione ed indennità

 

21

Sordomuti ricoverati con pensione ed indennità

 

22

Sordomuti non ricoverati con pensione ed indennità titolari di altri redditi

 

26

Sordomuti con sola pensione in attesa di indennità di comunicazione

   

4

06

Ciechi assoluti ricoverati con sola pensione

 

07

Ciechi assoluti non ricoverati con sola pensione

 

10

Ciechi assoluti non ricoverati con pensione ed indennità

 

11

Ciechi assoluti ricoverati con pensione ed indennità

 

08

Ciechi parziali ricoverati e non con sola pensione

 

12

Ciechi parziali non ricoverati con pensione ed indennità

 

13

Ciechi parziali ricoverati con pensione ed indennità

 

14

Ciechi parziali con solo assegno a vita

 

17

Ciechi parziali ricoverati e non con pensione ed indennità in attesa di inserimento nelle fasce 12 e 13

Alla prima attivazione la procedura prenderà in considerazione tutte le prestazioni di tipo 5 (sordomuti) e 6 (invalidi civili) con le fasce indicate i cui titolari siano nati dopo il 31 dicembre 1930 e compiano il 65emo anno entro il 31 marzo 2001 e le prestazioni di tipo 4 (ciechi civili) con le fasce indicate che compiano il 65emo anno entro il 31 marzo 2001.

4 – Documenti prodotti dalla procedura

La procedura provvede alla predisposizione di una lista contenente la chiave della pensione, i dati anagrafici, lo stato civile, il codice fascia e l’indirizzo.

La procedura predispone inoltre per ogni pensionato una lettera e l’etichetta con l’indirizzo.

Le Sedi, dopo aver verificato che non risultino già memorizzati i redditi a partire dall’anno precedente a quello del compimento del 65mo anno e fino all’anno 2001, invieranno la richiesta predisposta dalla procedura ed il modello reddituale da compilare. I modelli reddituali aggiornati da utilizzare vengono trasmessi a parte.

5 – Memorizzazione dei dati reddituali

Le prestazioni INVCIV rinnovate per l’anno 2001 per le quali non sia stato possibile attribuire gli aumenti e quelle relative ai soggetti che compiono il 65mo anno a partire da aprile 2001, vengono "flaggate" all’atto del rinnovo 2001 come "ricostituzioni d’ufficio" (GP1AF5L = 5).

Dovrà essere cura delle Sedi provvedere all’acquisizione dei dati reddituali dichiarati dagli interessati al fine di corrispondere loro la prestazione nell’esatta misura spettante.

L’acquisizione dei dati reddituali determina, se spettante, il ricalcolo della prestazione, rispettivamente, a partire dal gennaio 2001 ovvero dal mese successivo al compimento del 65mo anno.

6 - Programmi

Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 i sottoelencati programmi

TNDP 4444 versione D del 16 novembre 2000

TNDP 7353 versione D del 21 novembre 2000

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IL DIRETTORE CENTRALE DEI

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Allegato 4

Messaggio n. 449 del 26 ottobre 2000

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Oggetto:

Procedura di ricostituzione delle pensioni (PGM 480). Nuove modalità di accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivi delle provvidenze economiche per invalidità civile

Si fa seguito al messaggio n. 435 dell’11 ottobre 2000 e si comunica che anche la procedura di ricostituzione delle pensioni (PGM 480) è stata aggiornata per consentire l’acquisizione, per le pensioni sociali e gli assegni sociali sostitutivi delle provvidenze economiche per invalidità civile, dei dati reddituali secondo le modalità previste dalla circolare n. 86 del 27 aprile 2000 .

Per le modalità di acquisizione si richiama il citato messaggio n. 435.

Programmi

E’ disponibile per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 il programma

TNNP 3267 versione N del 20 ottobre 2000.

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Allegato 5

Messaggio n. 435 dell’11 ottobre 2000

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Oggetto:

Procedura di liquidazione delle pensioni

1 –

Nuove modalità di accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivi delle provvidenze economiche per invalidità civile

Con la circolare n. 86 del 27 aprile 2000 , sono state comunicate alle Sedi le nuove modalità per l’accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivi delle provvidenze economiche per l’invalidità civile, così come definiti dal Ministero del Lavoro con nota del 27 marzo 2000, che si riepilogano di seguito:

    • anche per PS e AS erogate a minorati civili (invalidi civili o sordomuti) deve essere preso a riferimento il reddito dell’anno precedente alla decorrenza della prestazione (come già ora è previsto per le prestazioni INVCIV fino al compimento del 65mo anno di età);

    • per l’accertamento del diritto, tale reddito deve essere confrontato con il limite di reddito relativo all’anno in corso (come già ora è previsto per le prestazioni INVCIV fino al compimento del 65mo anno di età);

    • per l’aumento di lire 100.000 (dal 1999) e delle ulteriori 18.000 (dal 2000) deve invece essere preso a riferimento il reddito dell’anno in corso (come già previsto per i ciechi civili, messaggio n. 118 del 13 aprile 2000).

Con la stesa nota del Ministero del Lavoro viene inoltre ribadito che per le situazioni in esame, per la concessione della prestazione come invalidi civili o sordomuti devono essere considerati i soli redditi assoggettabili all’IRPEF, con esclusione dei redditi esenti o non computabili agli effetti dell’IRPEF.

Pertanto

    • per il diritto alla pensione contano i soli redditi assoggettabili IRPEF

    • per il diritto all’aumento di lire 100.000 (dal 1999) e delle ulteriori18.000 (dal 2000) devono invece essere presi a riferimento tutti i redditi anche se esenti o non computabili ai fini IRPEF.

Nulla è modificato per quanto riguarda l’aumento sociale di lire 125.000 di cui alla legge n.544/1988 spettante ai titolari di pensione sociale, per il quale continuano a valere le disposizioni in vigore, che prevedono l’acquisizione dei redditi dell’anno per il quale deve essere corrisposto l’aumento.

1.1 - Modifiche per l’acquisizione dei dati

Per consentire la corretta acquisizione dei dati è stato modificato il pannello MNLRPS0, sul quale è stata inserita una nuova colonna "Reddito non influente".

Per tutte le prestazioni INVCIV che hanno compiuto il 65mo anno e per le prestazioni PS e AS sostitutive di prestazioni come invalidi civili totali o parziali o sordomuti:

    • nel campo "REDDITO PENSIONATO" deve essere acquisito il reddito complessivo del titolare (deve comprendere anche i redditi non influenti ai fini del diritto alla prestazione "base", ma influenti ai fini dell’aumento di lire 100.000 e 18.000);

    • nel campo "REDDITO CONIUGE" deve essere acquisito il reddito complessivo del coniuge;

    • nel campo "REDDITO NON INFLUENTE" deve essere acquisto il reddito non influente per la prestazione come cieco, invalido civile o sordomuto (il valore da acquisire in tale campo è un di cui del totale dei redditi del titolare),

Nell’anno di decorrenza della prestazione deve essere acquisito il reddito dell’anno precedente. Si ricorda che in acquisizione deve essere riportato il reddito dell’anno in cui lo stesso è stato conseguito, le procedure di calcolo utilizzano tale reddito per la determinazione del diritto alla prestazione in pagamento nell’anno successivo.

Gli importi dei redditi acquisiti vengono memorizzati in

GP2KE10

Reddito del titolare complessivo;

GP2KE12

Reddito del coniuge complessivo;

GP2KE13

Reddito del titolare non influente per la prestazione (pensioni di guerra, rendita INAIL; ecc) (tale importo costituisce un di cui del totale).

2 – Integrazione al trattamento minimo delle pensioni con decorrenza gennaio 1994

Con circolare n. 116 del 19 giugno 2000 è stata portata a conoscenza delle Sedi la sentenza della Corte di Cassazione n. 132 del 2000 che ha osservato che, ai fini dell’influenza del reddito del coniuge sull’integrazione al trattamento minimo per le pensioni con decorrenza successiva al 1993, si considerano "pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993 coloro i quali entro tale data hanno perfezionato il diritto a pensione ed hanno presentato la relativa domanda, anche se sono entrati in godimento del primo rateo dal 1° gennaio 1994".

Da ciò discende che per le pensioni dirette diverse dall’assegno di invalidità, con decorrenza uguale a gennaio 1994 (GP1AD01 = 199401) e per le pensioni ai superstiti provenienti da una pensione diretta con decorrenza gennaio 1994 (GP7LC02 = 199401) (per queste ultime ai fini dell’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 495/93), il reddito del coniuge non deve essere preso in considerazione a condizione che la domanda sia stata presentata anteriormente al 31 dicembre 1993.

Per le pensioni dirette viene determinata l’integrazione al trattamento minimo senza considerare il reddito del coniuge nel solo caso in cui la data della domanda memorizzata in GP1AN06 sia anteriore al 31 dicembre 1993. Si ricorda che il reddito del titolare dovrà essere comprensivo anche dei redditi a tassazione separata.

3 – Acquisizione dei dati di bititolarità

La procedura è stata aggiornata per consentire di acquisire sul pannello MNLBIT0 le indicazioni relative alle variazioni dei codici "U" o "C" e al "codice importo" anche con decorrenza futura per le altre pensioni di cui è titolare il pensionato, purchè non successiva al 31 gennaio dell’anno immediatamente successivo.

4 - Programmi

PNLBIT1

versione del

9 ottobre 2000

PNLBIT2

versione del

9 ottobre 2000

PNLFA11

versione del

9 ottobre 2000

PNLPS11

versione del

9 ottobre 2000

PNLRED1

versione del

9 ottobre 2000

PNLRPS1

versione del

9 ottobre 2000

PNLRPS3

versione del

9 ottobre 2000

PNLST15

versione del

9 ottobre 2000

Mappe

MNLRPS0

versione del

9 ottobre 2000

MNLRPS3

versione del

9 ottobre 2000

Printer file

SNL150TP

versione del

9 ottobre 2000

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Allegato 6

Messaggio n. 450 del 27 ottobre 2000

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Oggetto:

Assegni di invalidità scaduti e non confermati e prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta.

Con messaggio n. 437 del 12 ottobre 2000 è stato confermato che a partire dal rinnovo per l’anno 2001 le procedure provvederanno ad azzerare l’importo degli assegni di invalidità scaduti entro il 30 settembre 2000 e non confermati.

Verrà inoltre azzerato l’importo delle prestazioni INVICIV per le quali risulta memorizzato in GP1AF06N una data di revisione sanitaria anteriore al 1° ottobre 2000.

Per consentire alle Sedi una ulteriore puntuale verifica della posizioni in argomento (verifica già possibile con le procedure che operano sull’archivio locale delle pensioni DS78) e al fine di evitare la sospensione del pagamento di prestazioni dovute agli interessati, viene messo a disposizione, con la procedura DIARIO, l’elenco delle posizioni per le quali alla data del 26 ottobre risultano memorizzati in archivio dati che ne comporrebbero la sospensione.

L’elenco delle prestazioni interessate può essere ottenuto da ogni Sede utilizzando la funzione ‘2 – RICHIESTA CUMULATIVA’ della procedura DIARIO rilasciata con circolare n. 54 del 28 febbraio 2000. I dati identificativi delle prestazioni in argomento sono stati memorizzati in data odierna con "codice azione = 0236" per gli assegni di invalidità scaduti e con "codice azione = 0237" per le prestazioni INVCIV con data di revisione sanitaria scaduta. Per ognuna delle prestazioni viene visualizzato anche il codice dell’ufficio pagatore presso il quale è localizzato il pagamento.

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Allegato 7

Messaggio n. 454 del 30 ottobre 2000

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Oggetto:

Decreto legge 30 settembre 2000, n. 268 "Variazioni in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche per l’anno 2000". Acconto sul rimborso IRPEF. Rimborso forfetario di lire 200.000.

1 –

Acconto sui rimborsi derivanti dalle variazioni in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche

Con circolare n. 170 del 9 ottobre 2000 è stato portato a conoscenza delle Sedi il contenuto del decreto legge n. 268 del 30 settembre 2000, per la parte applicabile alle pensioni.

Sono state ora completate le operazioni di aggiornamento degli archivi e di predisposizione degli acconti sui rimborsi che hanno riguardato oltre 9 milioni di pensioni relative a circa 7.100.000 soggetti. L’importo spettante a titolo di rimborso sarà corrisposto unitamente alla rata di pensione di dicembre 2000.

L’operazione, come previsto dal decreto legge, è stata effettuata come acconto dei conguagli fiscali derivanti dalle nuove disposizioni e sarà compensato al momento della determinazione del consuntivo fiscale relativo all’anno 2000. Le pensioni interessate possono, pertanto, continuare ad essere gestite con le consuete modalità.

Si riepilogano di seguito le modalità operative e gli aggiornamenti degli archivi.

1.1 – Pensioni interessate al rimborso

Per la determinazione dell’acconto sono state prese in considerazione tutte le pensioni assoggettate ad IRPEF. Il rimborso non comprende ovviamente le addizionali che vengono determinate sul consuntivo relativo all’anno precedente.

Per il momento sono state escluse alcune situazioni per le quali gli eventuali rimborsi spettanti saranno disposti in occasione del consuntivo fiscale dell’anno 2000. Si tratta in particolare di:

    • pensioni per le quali è già stato pagato tutto l’anno 2000 (pensioni con pagamento semestrale o annuale: GP1ALZ5 = 12 e/o GP1AZ50 = 12 e GP1AZ51 = 2000);

    • pensioni liquidate nel corso dell’anno 2000, con decorrenza successiva a gennaio 2000 (GP1AD01 maggiore di 200001);

    • pensioni con ritenute IRPEF pari a zero o di importo molto esiguo (GP3CE21 minore di 10.000);

    • pensioni eliminate;

    • pensioni con GP3CM04 diverso da zero, su almeno una delle pensioni del soggetto;

    • pensioni con GP3CL diverso da zero, su almeno una delle pensioni del soggetto (cioè le pensioni per le quali è stata trasmessa una variazione SIMA e non è ancora stata calcolata la ricostituzione);

    • i contitolari di pensioni ai superstiti, diversi dal primo;

    • le pensioni senza diritto alla detrazione d’imposta per lavoro dipendente (secondo byte di GP3CE22 = 0).

1.2 – Titolari di una sola pensione INPS

Per i titolari di una sola pensione INPS il rimborso è stato così determinato:

    • se il valore contenuto in GP3CE21 (importo delle ritenute IRPEF dell’anno 2000) è maggiore di 350.000, è stato previsto il rimborso di 350.000;

    • se il valore contenuto in GP3CE21 (importo delle ritenute IRPEF dell’anno 2000) è minore di 350.000, è stato previsto il rimborso di quanto trattenuto.

Non è stato disposto alcun acconto nel caso in cui il rimborso fosse inferiore a lire 10.000.

1.3 – Titolari di più pensioni INPS

Per i titolari di più pensioni INPS sono state prese in esame le pensioni abbinate fiscalmente memorizzate in GP2BYB00, si è provveduto a sommare i valori contenuti in GP3CE21 di tutte le pensioni interessate e sono state effettuate le operazioni di cui al punto1.2.

1.4 – Titolari anche di pensioni di altri Enti

Nel caso di soggetti titolari anche di pensioni a carico di altri Enti, il rimborso dell’acconto è stato effettuato solo per le pensioni "principali" (P al campo GP3CE36), cioè sulla pensione sulla quale sono attribuite le detrazioni d’imposta.

1.5 – Aggiornamento del data base delle pensioni

Al momento della determinazione dell’acconto è stato memorizzata, su tutte le pensioni del soggetto, in GP1AE01 la data di movimentazione e in GP1AE02 il codice T.

1.6 – Conguaglio determinato

Il conguaglio determinato dalle procedure è stato memorizzato sull’archivio CONGUAGLI e sarà inserito al momento dell’estrazione della rata di dicembre e tredicesima 2000 su GP8MD50 con codice 193 con segno negativo e sommato all’importo presente in GP8MD02.

L’importo dell’acconto sarà inoltre memorizzato in GP3CM03, sottraendolo all’importo eventualmente già memorizzato.

L’importo dell’acconto è inoltre visualizzabile con la procedura ARTE.

1.7 – Consuntivo 2000

In occasione del consuntivo 2000 l’acconto pagato verrà recuperato e saranno effettuati gli eventuali conguagli a credito del pensionato.

1.8 – Comunicazione ai pensionati

Nella comunicazione predisposta per il tramite degli Enti pagatori l’acconto sarà riportato con l’indicazione "Acconto sui conguagli fiscali anno 2000".

2 – Rimborso forfetario di lire 200.000

Con un emendamento al decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, è stato previsto che per l'anno 2000 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate affluite all’erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, sia corrisposto in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno, un importo pari a lire 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo INPS e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento INPS incrementato di lire 200.000, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

L’importo del rimborso non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Le operazioni di aggiornamento degli archivi e di predisposizione di tale rimborso sono state completate ed hanno riguardato oltre 3.200.000 soggetti. L’importo spettante sarà corrisposto unitamente alla rata di pensione di dicembre 2000.

Si riepilogano di seguito le modalità operative e gli aggiornamenti degli archivi.

2.1 – Pensioni interessate al rimborso forfetario di lire 200.000

Il rimborso è stato determinato nella misura di lire 200.000 nei casi in cui l’importo complessivo delle pensioni è pari o inferiore al trattamento minimo; nei casi in cui l’ importo complessivo annuo è superiore al trattamento minimo e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 200.000, l’importo del rimborso è stato determinato in modo da garantire la concorrenza al predetto limite.

2.2 – Aggiornamento del data base delle pensioni

Al momento della determinazione del rimborso forfetario è stato memorizzata, su tutte le pensioni del soggetto, in GP1AE01 la data di movimentazione e in GP1AE02 il codice M.

L’importo del rimborso determinato è stato inoltre memorizzato in GP1AXB1.

2.3 – Conguaglio determinato

Il conguaglio determinato dalle procedure è stato memorizzato sull’archivio CONGUAGLI e sarà inserito al momento dell’estrazione della rata di dicembre e tredicesima 2000 su GP8MD50 con codice 197 con segno positivo e sommato all’importo presente in GP8MD02.

L’importo del rimborso è inoltre visualizzabile con la procedura ARTE.

2.4 – Comunicazione ai pensionati

Nella comunicazione predisposta per il tramite degli Enti pagatori il rimborso forfetario sarà riportato con l’indicazione "Rimborso forfetario".

2.5– Ricostituzione delle pensioni interessate al rimborso

Possono essere riproposte al calcolo le ricostituzioni delle pensioni interessate al rimborso scartate nei giorni 23 e 24 ottobre con codice 408.

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Allegato 8

Messaggio n. 478 del 7 dicembre 2000

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Oggetto:

Decreto legge 30 settembre 2000, n. 268 "Variazioni in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche per l’anno 2000". Acconto sul rimborso IRPEF. Rimborso forfetario di lire 200.000. Ulteriori chiarimenti

Si fa seguito al messaggio n. 454 del 30 ottobre 2000 e si forniscono ulteriori chiarimenti.

1 –

Conguaglio fiscale relativo all’anno 2000

Sono state completate le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento per l’anno 2001 che, come di consueto, hanno interessato anche le operazioni di determinazione della certificazione fiscale a consuntivo per l’anno 2000.

Il consuntivo fiscale per l’anno 2000 è stato determinato considerando le disposizioni previste dal decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito nella legge 23 novembre 2000, n.354, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2000, n. 280.

Sono stati determinati tutti i conguagli, a debito o a credito dei pensionati, tenendo conto anche delle eventuali variazioni di detrazioni d’imposta e di rettifiche memorizzate dalle Sedi o dalle procedure nei campi GP3CM01, GP3CM02, GP3CM03, GP3CM04.

L’acconto del rimborso fiscale, corrisposto unitamente alla rata di dicembre 2000 e registrato in GP3CM03, è stato pertanto gestito con le suddette operazioni di conguaglio.

Nessuna attività è prevista per le Sedi nei casi in cui non è stato pagato l’acconto con la rata di dicembre 2000 in quanto il conguaglio pagato con la rata di gennaio 2001 comprende l’intero conguaglio spettante.

I conguagli fiscali determinati dal rinnovo sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI e sono consultabili con la procedura ARTE.

Tali conguagli vengono gestiti automaticamente dalla procedura di estrazione dei pagamenti e sono visualizzabili in GP8MD50 delle rate già estratte.

2 – Rimborso forfetario di lire 200.000

Il rimborso forfetario di lire 200.000 è stato determinato per i soggetti che al momento dell’elaborazione risultavano possedere i requisiti previsti.

Le procedure non hanno disposto il rimborso per alcune situazioni particolari:

    • pensioni per le quali risultavano memorizzati dati sui campi GP3CM01, GP3CM02, GP3CM03, GP3CM04;

    • pensioni con decorrenza successiva al gennaio 2000;

    • pensioni eliminate nel corso dell’anno 2000;

    • pensioni per le quali risultavano acquisite variazioni delle detrazioni d’imposta.

Le procedure centrali provvederanno, ultimate le operazioni di rinnovo, a determinare, anche per le situazioni in precedenza scartate, i conguagli spettanti, il cui pagamento è previsto con la rata di febbraio 2001.

E’ inoltre in fase di rilascio una nuova procedura che consentirà alle Sedi di segnalare il rimborso forfetario per eventuali particolari situazioni non gestite dalle procedure centrali.

Le Sedi provvederanno a fornire le informazioni ai pensionati assicurando che il pagamento di quanto dovuto sarà disposto nel più breve tempo possibile e segnaleranno eventuali particolari situazioni alla Direzione Centrale per le Prestazioni al fax n. 06 59054485.

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Allegato

9

Decreto 6 settembre 2000

G.U. n. 208 del 6 settembre 2000

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETA

Articolo

unico

    • Gli enti gestori dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi, dei regimi di essa sostitutivi, esclusivi ed esonerativi e dei regimi obbligatori per l'erogazione delle pensioni ai liberi professionisti, nonché di ogni altro regime pensionistico a carattere obbligatorio ancorché integrativo o aggiuntivo al trattamento di base, sono tenuti ad effettuare una trattenuta, quale contributo di solidarietà, nella misura del due per cento, sulla quota di pensione eccedente il massimale annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.

    • Ai fini del computo del comma 1 va preso a riferimento il trattamento pensionistico imponibile ai fini IRPEF per l'anno considerato.

    • Per i casi di più trattamenti pensionistici, i relativi importi si sommano ai fini della determinazione dell'eccedenza da assoggettare al contributo di solidarietà.

    • L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sulla base dei dati quali risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire, a tutti gli enti interessati, i necessari elementi per l'applicazione del comma 3, nonché ad indicare l'ente che, in quanto erogatore del trattamento lordo annuo più elevato, deve operare la trattenuta.

    • Le somme trattenute dagli enti confluiscono al Fondo bilaterale di cui all'articolo 5 comma 2 della legge 24 giugno 1997 n. 196, come sostituito dall'articolo 64 comma 1 lettera d), della legge 23 dicembre 1999 n. 488. In attesa della istituzione del Fondo stesso è istituita, presso gli enti che effettuano le trattenute, apposita evidenza contabile.

Roma, 7 agosto 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica

Bruno Solaroli

Il Ministro del lavoro e

della previdenza sociale

Cesare Salvi

Allegato 10

Messaggio n. 456 del 3 novembre 2000

DIREZIONE CENTRALE

DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE

SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI DI AREA

AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Oggetto:

Pensioni con pagamento sospeso.

Nel contesto delle operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno 2001, a differenza di come operato sino all’anno precedente, non si provvederà più all’eliminazione in via automatica delle pensioni il cui pagamento risulti sospeso da almeno quattro mesi. L’eliminazione ad opera delle procedure di rinnovo non consente infatti l’attivazione automatica delle funzioni gestite dalla procedura di eliminazione delle pensioni (gestione unitaria del soggetto, determinazione della certificazione fiscale, imputazione contabile, richiesta di riaccredito, ecc.).

Pertanto l’eliminazione delle pensioni interessate deve essere operata dalle Sedi, come indicato al punto 2.7 del messaggio n. 437 del 12 ottobre 2000.

L’elenco delle pensioni il cui pagamento risulta sospeso può essere ottenuto da ogni Agenzia utilizzando la funzione "2 – RICHIESTA CUMULATIVA" della procedura Diario, rilasciata con circolare n. 54 del 28 febbraio 2000 . I dati identificativi delle pensioni in argomento sono stati memorizzati in data odierna. In particolare:

    • gli identificativi delle pensioni di categoria INDCOM il cui titolare compie l’età di pensionamento entro il corrente anno sono stati memorizzati con codice azione ‘0241’;

    • gli identificativi delle pensioni il cui pagamento risulta sospeso in quanto localizzato ad un ufficio pagatore di sospensione (SCA, ELI, ELB, HHH, ICA, ICB, ICC, ICD, ICE, ICZ) sono stati memorizzati con codice azione ‘0242’;

    • gli identificativi delle pensioni ai superstiti con importo a ‘0’ in quanto l’ultimo contitolare è cessato dal diritto entro il corrente anno sono stati memorizzati con codice azione ‘0243’;

    • gli identificativi delle pensioni sociali e degli assegni sociali non più spettanti sulla base della situazione reddituale del pensionato e/o del coniuge sono stati memorizzati con codice azione ‘0244’.

Le Sedi provvederanno con la massima tempestività ad accertare quali delle pensioni in argomento debbano essere eliminate ed alla segnalazione dei relativi dati con la procedura di eliminazione. Non devono essere eliminate, se il titolare è vivente, le pensioni localizzate all’ufficio pagatore HHH. Per le prestazioni INVCIV localizzate agli uffici pagatori della serie IC…, le Sedi potranno accertare con la locale Prefettura se devono rimanere ancora sospese, se devono essere eliminate o ricostituite.

IL DIRETTORE CENTRALE

PER LE PRESTAZIONI

De Stefanis

IL DIRETTORE CENTRALE

PER I SISTEMI INFORMATIVI

Crecco

Allegato 11

Messaggio n. 481 del 11 dicembre 2000

DIREZIONE CENTRALE

DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE

SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI DI AREA

AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Oggetto:

Deducibilità dal reddito imponibile dall’anno 2001 dell’onere di ricongiunzione per legge 29/79 e dei versamenti volontari per i pensionati LSU.

1 - Nuove disposizioni legislative

L'articolo 13, comma 1, lettera a), n.1 del decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2000, n. 57, prevede la modifica dell’articolo 10 del TUIR e include nel comma e) tra gli oneri deducibili, anche "i contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi", con effetto dai contributi versati a decorrere dal l° gennaio 2001.

La disposizione suddetta modifica le modalità di gestione relative alle trattenute per l'onere di ricongiunzione per legge 29/79 e per versamenti volontari LSU: tali trattenute, dal gennaio 2001 anzichè oneri detraibili diventano oneri deducibili.

Di seguito si descrivono le variazioni apportate alle procedure e le modalità di memorizzazione dei dati sul data base delle pensioni.

2 - Oneri di ricongiunzione per legge 29/79

2.1 - Procedura ARTE

La procedura ARTE è stata aggiornata e considera i reincassi effettuati dal gennaio 2001 al conto GPA 54/61 come deducibili dall’imponibile.

2.2 - Procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti

"

La procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti" gestisce i seguenti piani di recupero per onere di ricongiunzione Legge 29/79:

L1

Legge 29/79 GPA 52/99

L2

Legge 29/79 GPA 54/61

R6

Legge 29/79 GPA 55/00 Fondi Speciali

Le procedure centrali hanno provveduto a determinare l'importo residuo ancora da recuperare al 31 dicembre 2000 per onere di ricongiunzione; il recupero, a partire da quello effettuato sulla rata di gennaio 2001, è considerato come onere deducibile.

La procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti" è in corso di aggiornamento e a partire dall'anno 2001 non sarà più reso disponibile per l’acquisizione il campo relativo a "Recuperato nell'anno", utilizzato fino al 31 dicembre 2000 per la determinazione degli oneri detraibili a consuntivo.

Con successivo messaggio verrà comunicata la disponibilità della procedura aggiornata.

2.3 - Registrazione della trattenuta mensile nel data base delle pensioni

A partire dall'estrazione dei pagamenti relativi alla rata di gennaio 2001 vengono memorizzati nel data base delle pensioni i seguenti dati:

    • nell'area GP8, come già previsto:

GP8MD02

l’importo del pagamento al netto della trattenuta per onere di ricongiunzione per legge 29/79;

GP8MD50

l’importo della trattenuta per onere di ricongiunzione L. 29/79 con codice:

    • 120 per L1,

    • 124 per L2,

    • 123 per R6.

Per i recuperi L2 vengono inoltre memorizzati:

    • con codice 777 la Sede destinataria del recupero;

    • con codice 778 le prime 8 cifre del numero partita UGPA;

    • con codice 779 le ulteriori 3 cifre del numero partita UGPA;

    • nell’area GP3:

    GP3CM01

    l’importo della trattenuta con segno negativo, per la rettifica automatica delle certificazioni fiscali a consuntivo.

    2.4 - Recuperi effettuati direttamente dalle Sedi

    I recuperi effettuati direttamente dalle Sedi non devono più essere acquisiti con la procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti"; le Sedi dovranno acquisire la rettifica dell’imponibile con la procedura on line di rettifica della certificazione fiscale, rilasciata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995 .

    3 – Versamenti volontari LSU

    3.1 - Procedura "ARTE"

    La procedura ARTE è stata aggiornata e considera i reincassi effettuati dal gennaio 2001 al conto GPA 52/52 come deducibili dall’imponibile.

    3.2 – Conguagli determinati dalla procedura VVLSU

    La nuova gestione fiscale riguarda i seguenti conguagli determinati dalla procedura VVLSU:

    177

    LSU – Rimborso eccedenza dei 18 milioni

    179

    LSU – Trattenute mensili per versamenti volontari con l’utilizzo dei 18 milioni

    180

    LSU – Trattenute mensili per versamenti volontari a carico del pensionato

    3.2.1 - Rimborso eccedenza dei 18 milioni – conguaglio codice 177 e 178

    Come già precisato con il messaggio 19068 del 7 dicembre 1999, il contributo aggiuntivo di 18 milioni è fiscalmente imponibile.

    L’importo della quota residua del contributo di 18 milioni da rimborsare al pensionato viene assoggettato ad IRPEF a tassazione corrente, utilizzando l’aliquota memorizzata in GP3CE38.

    Da gennaio 2001 la quota utilizzata per la copertura dei versamenti volontari è sia imponibile che deducibile IRPEF; di conseguenza ai fini fiscali il relativo importo si azzera.

    Dall'estrazione della rata di gennaio 2001 saranno memorizzati nel data base delle pensioni i seguenti dati:

      • nell'area GP8, come già previsto:

    GP8MD02

    l’importo del pagamento comprensivo dell’importo netto della quota residua del contributo di 18 milioni da rimborsare al pensionato;

    GP8MD04

    l’importo delle ritenute IRPEF, sommato all’importo già presente;

    GP8MD50

    l’importo lordo della quota residua del contributo di 18 milioni da rimborsare al pensionato, con codice 177;

    l’importo al netto dell’IRPEF della quota residua del contributo di 18 milioni da rimborsare al pensionato, con codice 178;

      • nell’area GP3:

    GP3CM01

    importo lordo della quota residua del contributo di 18 milioni da rimborsare al pensionato;

    GP3CM03

    l’importo delle ritenute IRPEF sulla quota residua del contributo di 18 milioni da rimborsare al pensionato.

    3.2.2 -

    Trattenute mensili per versamenti volontari con l’utilizzo dei 18 milioni - conguaglio codice 179 e 186

    Da gennaio 2001 la trattenuta mensile per versamenti volontari con l’utilizzo dei 18 milioni è sia imponibile che deducibile, pertanto, ai fini fiscali, l’importo si azzera.

    Dall'estrazione della rata di gennaio 2001 vengono memorizzati nel data base delle pensioni i seguenti dati:

      • nell’area GP8, al campo GP8MD50 l’importo della trattenuta mensile con codice 179 e con codice 186.

    3.2.3 -

    Trattenute mensili per versamenti volontari a carico del pensionato – codice 180

    Da gennaio 2001 le trattenute mensili per versamenti volontari a carico del pensionato rappresentano un onere deducibile.

    Dall'estrazione della rata di gennaio 2001 saranno memorizzati nel data base delle pensioni i seguenti dati:

      • nell'area GP8, come già previsto:

    GP8MD02

    l’importo del pagamento al netto della trattenuta mensile;

    GP8MD50

    importo della trattenuta mensile con codice 180;

      • nell’area GP3:

    GP3CM01

    l’importo della trattenuta mensile con segno negativo, per la rettifica automatica delle certificazioni fiscali a consuntivo.

    IL DIRETTORE CENTRALE DELLE

    IL DIRETTORE CENTRALE DEI

    PRESTAZIONI

    SISTEMI INFORMATIVI

    De Stefanis

    Crecco

    Allegato 12

    Messaggio n. 135 del 10 maggio 2000

    DIREZIONE CENTRALE

    DELLE PRESTAZIONI

    DIREZIONE CENTRALE

    SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

    AI DIRETTORI REGIONALI

    AI DIRETTORI DI AREA

    AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

    Oggetto:

    Pensionamento anticipato dei lavoratori socialmente utili. Gestione e memorizzazione sul data base delle pensioni dei pagamenti e delle trattenute effettuate sulle rate di pensione.

    Si fa seguito al messaggio n. 19068 del 7 dicembre 1999 e si comunicano le modalità di gestione e memorizzazione sul data base delle pensioni per le trattenute previste per il pensionamento anticipato dei lavoratori socialmente utili e per il pagamento totale o parziale del contributo di 18 milioni previsto dall’articolo 58, comma 17, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144.

    Con la rata di giugno 2000 verranno effettuati i rimborsi e le trattenute memorizzati dalle Sedi con la procedura VVLSU, rilasciata con messaggio n. 17632 del 26 novembre 1999, fino al 20 aprile 2000.

    A regime saranno posti in pagamento con la prima rata estratta, i dati segnalati entro il giorno 20 del mese precedente l’estrazione.

    1 – Somme trattenute nel corso dell’anno 1999 da rimborsare

    Le somme trattenute a titolo di versamenti volontari nel corso dell’anno 1999, sia con la procedura automatizzata che manualmente dalla Sede e da rimborsare al pensionato, acquisite con la procedura VVLSU, sono consultabili al campo N.U. TR della procedura stessa.

    Tale importo viene memorizzato nell’archivio CONGUAGLI ed è consultabile con la procedura ARTE.

    Al momento dell’estrazione della rata di pensione, l’importo viene sommato all’importo netto da pagare e memorizzato al campo GP8MD02 e al campo GP8MD50 con codice 176.

    Le somma rimborsata non viene assoggettata a ritenuta IRPEF

    2 –

    Pagamento al pensionato dell’eventuale residuo del contributo aggiuntivo di 18 milioni

    La quota residua del contributo di 18 milioni da rimborsare al pensionato, determinata dalla procedura VVLSU, al netto dell’importo dei contributi volontari calcolati fino al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, è consultabile al campo N.U. 18 della procedura stessa. Tale importo viene memorizzato nell’archivio CONGUAGLI ed è consultabile con la procedura ARTE.

    Come già precisato con il messaggio 19068 del 7 dicembre 1999, il contributo aggiuntivo di 18 milioni è considerato fiscalmente imponibile. La quota utilizzata per la copertura dei versamenti volontari rappresenta un onere detraibile e, al momento della predisposizione della certificazione fiscale a consuntivo, sarà effettuato il rimborso delle detrazioni d’imposta corrispondenti.

    L’importo della quota residua del contributo di 18 milioni da rimborsare al pensionato e la quota del contributo dei 18 milioni utilizzata per la copertura dei versamenti volontari relativa ai mesi dell’anno in corso (da gennaio e fino al mese antecedente l’estrazione della rata) viene assoggettato ad IRPEF a tassazione corrente, utilizzando l’aliquota memorizzata in GP3CE38.

    La quota del contributo dei 18 milioni, utilizzata per la copertura dei versamenti volontari per gli anni precedenti, viene assoggettata ad IRPEF a tassazione separata, utilizzando l’aliquota memorizzata in GP3CE37.

    I conguagli fiscali saranno determinati al momento della predisposizione della certificazione fiscale a consuntivo in occasione del rinnovo dei mandati di pensione e saranno gestiti con le modalità in uso.

    Al momento dell’estrazione della rata di pensione, vengono memorizzati sul data base delle pensioni i seguenti dati:

    GP8MD02

    l’importo netto della quota residua del contributo di 18 milioni da rimborsare al pensionato, sommato all’importo in pagamento;

    GP8MD04

    l’importo delle ritenute IRPEF, sommato all’importo già presente;

    GP8MD50

    l’importo lordo della quota residua del contributo di 18 milioni da rimborsare al pensionato, con codice 177, l’importo al netto dell’IRPEF, con codice 178;

    GP3CM01

    l’importo lordo della quota residua del contributo di 18 milioni da rimborsare al pensionato e la quota del contributo dei 18 milioni, utilizzata per la copertura dei versamenti volontari per l’anno in corso;

    GP3CM02

    la quota del contributo dei 18 milioni, utilizzata per la copertura dei versamenti volontari relativa agli anni precedenti;

    GP3CM03

    l’importo delle ritenute IRPEF.

    Di seguito sono indicate le modalità con cui vengono gestiti e memorizzati nel data base delle pensioni gli importi nel caso in cui le ritenute IRPEF calcolate siano maggiori della somma lorda da pagare (punto 2.1) e nel caso in cui il contributo aggiuntivo di 18 milioni sia utilizzato interamente per la copertura dei versamenti volontari (punto 2.2).

    2.1 –

    Pagamento al pensionato del residuo del contributo aggiuntivo di 18 milioni. Ritenute IRPEF calcolate maggiori della somma lorda da pagare.

    Qualora le ritenute IRPEF calcolate sulle somme dovute al pensionato e fiscalmente imponibili (quota lorda residua del contributo di 18 milioni da rimborsare al pensionato e quota del contributo dei 18 milioni utilizzata per la copertura dei versamenti volontari per l’anno in corso e per gli anni precedenti) siano maggiori della quota residua del contributo di 18 milioni da rimborsare al pensionato, non viene posto in pagamento alcun conguaglio.

    Al momento dell’estrazione della rata di pensione, l’importo delle ritenute IRPEF (ridotte all'importo della quota lorda residua del contributo di 18 milioni da rimborsare al pensionato) viene sommato all’importo di GP8MD04 e l’importo lordo viene memorizzato con codice 177 al campo GP8MD50.

    I dati fiscali vengono memorizzati nell’area GP3CM con le modalità riportate al punto 2. Il conguaglio fiscale sarà gestito al momento della certificazione fiscale a consuntivo.

    2.2 –

    Contributo aggiuntivo di 18 milioni utilizzato interamente per la copertura dei versamenti volontari

    Nel caso in cui l’importo aggiuntivo di 18 milioni sia stato interamente utilizzato per la copertura dei versamenti volontari, sul data base delle pensioni vengono memorizzati gli importi fiscalmente imponibili nell’area GP3CM. Il conguaglio fiscale sarà gestito al momento della certificazione fiscale a consuntivo.

    3 – Utilizzo del contributo aggiuntivo di 18 milioni per le trattenute mensili

    In base alle informazioni memorizzate con la procedura VVLSU e sull’archivio CONGUAGLI, a partire dalla rata di giugno 2000, per le pratiche memorizzate con la procedura VVLSU fino al 20 aprile 2000 e dal primo mese utile per le pratiche memorizzate successivamente a tale data, verranno effettuate le trattenute mensili per versamenti volontari con l’utilizzo del contributo aggiuntivo di 18 milioni.

    L’importo della trattenuta mensile viene assoggettato ad IRPEF come competenza corrente, la quota del contributo aggiuntivo di 18 milioni utilizzata per la copertura dei versamenti volontari è infatti fiscalmente imponibile, ed è onere detraibile. Al momento della predisposizione della certificazione fiscale a consuntivo sarà effettuato il rimborso delle detrazioni d’imposta corrispondenti alle trattenute effettuate per i versamenti volontari.

    Al momento dell’estrazione della rata di pensione, l’importo delle ritenute IRPEF viene sottratto all’importo di GP8MD02 e sommato all’importo di GP8MD04 e l’importo delle trattenute per versamenti volontari viene memorizzato con codice 179 al campo GP8MD50.

    I dati fiscali vengono memorizzati nell’area GP3CM con le modalità riportate al punto 2. Il conguaglio fiscale sarà gestito al momento della certificazione fiscale a consuntivo.

    4 – Trattenute mensili per versamenti volontari a carico dell’interessato

    Terminato l’utilizzo del contributo aggiuntivo di 18 milioni, in base alle informazioni memorizzate nella procedura VVLSU e nell’archivio CONGUAGLI, verranno effettuate le trattenute mensili per versamenti volontari a carico del pensionato.

    Al momento dell’estrazione della rata di pensione, l’importo della trattenuta mensile viene sottratta all’importo netto in pagamento contenuto in GP8MD02 e memorizzata al campo GP8MD50 con codice 180.

    Le trattenute per versamenti volontari rappresentano un onere detraibile. Al momento della predisposizione della certificazione fiscale a consuntivo sarà effettuato il rimborso delle detrazioni d’imposta corrispondenti.

    5 - Consultazione conguagli

    Tutti i conguagli relativi alla gestione LSU possono essere consultati dalle Sedi con la procedura ARTE con le consuete modalità.

    p.IL DIRETTORE CENTRALE DELLE

    IL DIRETTORE CENTRALE DEI

    PRESTAZIONI

    SISTEMI INFORMATIVI

    Caruso

    Crecco

    Allegato 13

    Messaggio n. 25 dell’8 febbraio 2000

    DIREZIONE CENTRALE

    DELLE PRESTAZIONI

    AI DIRETTORI REGIONALI

    AI DIRETTORI DI AREA

    AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

    Oggetto:

    Acquisizione dei codici detrazioni d’imposta

    Con circolare n. 222 del 21 dicembre 1999 è stata rilasciata la nuova procedura, che sostituisce la procedura SIMA, e che prevede la gestione dei dati relativi ai codici delle detrazioni d’imposta di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto rilevanti fiscalmente e non più la gestione dei dati relativi alla singola pensione.

    Si precisa che tutte le procedure che gestiscono i codici delle detrazioni di imposta operano con riferimento al soggetto. Nel caso di liquidazione di una nuova pensione, le Sedi devono pertanto provvedere ad acquisire i codici delle detrazioni d’imposta che spettano al soggetto sul complesso dei trattamenti pensionistici allo stesso spettanti.

    Nel caso in cui la Sede azzeri i codici di detrazioni d’imposta sulla nuova pensione, tale operazione ha, ovviamente, efficacia per tutte le prestazioni del soggetto e determina di conseguenza il ricalcolo delle ritenute IRPEF sull’ammontare complessivo delle pensioni senza l’applicazione di detrazioni.

    Le Sedi, qualora abbiano azzerato i codici delle detrazioni d’imposta, dovranno provvedere ad attivare la procedura SIMA per l’acquisizione dei corretti codici delle detrazioni spettanti al pensionato e all’acquisizione della ricostituzione per il ricalcolo delle ritenute IRPEF ed il rimborso di quanto trattenuto in eccedenza.

     

    IL DIRETTORE CENTRALE DELLE

     

    PRESTAZIONI

     

    De Stefanis

    Allegato 14

    Prot. n.12-F/Varie/7443

    Roma, 7 novembre 2000

    Agli Enti erogatori

    di trattamenti pensionistici

    Loro Sedi

    Oggetto:

    Disegno di legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268 "Variazioni in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche per l’anno 2000". Articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (contributo di solidarietà).

    1 – Acconto sul rimborso delle ritenute operate

    L’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, (allegato 1) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000 recante misure urgenti in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e accise, contiene modifiche alla disciplina della tassazione delle pensioni per l’anno 2000.

    In particolare l’articolo 1 prevede modifiche agli scaglioni di reddito (comma 1) e agli importi delle detrazioni per lavoro dipendente (comma 2).

    In allegato 2 sono riportate le tabelle aggiornate per l’anno 2000.

    Il comma 3 prevede che i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedano all'applicazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo 1 in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000, e che, a titolo di acconto, entro il mese di novembre, restituiscano a ciascun percipiente le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 per un importo non superiore a lire 350.000.

    In allegato 1 è inoltre riportata la circolare n. 193/E del Ministero delle Finanze datata 27 ottobre e avente per oggetto: "Chiarimenti in merito all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Decreto legge 30 settembre 2000, n. 268".

    2 – Adempimenti degli Enti per la determinazione dell’acconto.

    2.1 – Trattamenti principali

    In applicazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 3, gli Enti che erogano trattamenti principali, sulla base dei dati già forniti dal Casellario, a preventivo, a seguito dell’elaborazione per articolo 8 D. Lgs. n. 314/1997 e per art. 34 L. n. 448/1998, possono procedere alla restituzione delle ritenute IRPEF operate nel corso dell’anno 2000, nel limite previsto di lire 350.000.

    L’acconto corrisposto dovrà essere recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000.

    Si precisa che per trattamenti principali si devono intendere, oltre a quelli per i quali la "Tipologia del trattamento" a posizione 35 del Tipo Record "1" del "Tracciato del record dell’elaborazione per articolo 8 D. Lgs. 314/1997" è uguale a "P" (soggetto titolare di più trattamenti), anche quelli con "Tipologia del trattamento" uguale a "B" (soggetto titolare di un solo trattamento pensionistico).

    2.2 - Trattamenti non principali

    Nessun adempimento, per il momento, deve essere effettuato dagli Enti che erogano trattamenti non principali ("Tipologia del trattamento" a posizione 35 del Tipo Record "1" del "Tracciato del record dell’elaborazione per articolo 8 D. Lgs. 314/1997" uguale a "S"). I conguagli dovranno essere effettuati al momento del consuntivo sulla base dei dati contenuti nella nuova elaborazione che il Casellario effettuerà (vedi punto 5).

    3 -

    Rimborso forfetario previsto dall’articolo 1 bis del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268

    Il comma 1 dell’articolo 1 bis del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, prevede che per l'anno 2000, quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate affluite all’erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, sia corrisposto da parte dell’INPS, in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno, un importo pari a lire 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo INPS (pari per l’anno 2000 a lire 9.380.800) e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento INPS incrementato di lire 200.000, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

    Il comma 2 dello stesso articolo prevede che, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il Casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione del rimborso forfetario di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicate nello stesso comma 1.

    In via provvisoria, gli Enti possono, sulla base dei risultati dell’elaborazione per articolo 8 decreto legislativo. n. 314/1997 e per art. 34 legge n. 448/1998, procedere ad effettuare il rimborso forfetario nei confronti dei propri pensionati che non risultino titolari di altra prestazione pensionistica (indipendentemente dalla tipologia della stessa) semprechè risultino soddisfatti i requisiti di reddito previsti.

    4 – Articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (contributo di solidarietà)

    In applicazione dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è stato emanato il decreto del Ministro del Lavoro, pubblicato sulla G.U n. del 6 settembre 2000 (allegato 3).

    Tale decreto prevede che gli Enti effettuino una trattenuta quale contributo di solidarietà, nella misura del 2%, sulla quota eccedente il massimale annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In allegato 4 sono riportati i massimali degli anni 2000 e 2001.

    Tale trattenuta, deducibile dall’imponibile fiscale, è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.

    L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sulla base dei dati quali risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire, a tutti gli enti interessati, i necessari elementi per l'applicazione del comma 3, nonché ad indicare l'Ente che, in quanto erogatore del trattamento lordo annuo più elevato, deve operare la trattenuta.

    Nell’attesa che il Casellario fornisca tali dati, gli Enti che erogano trattamenti di importo superiore al massimale o che erogano il trattamento più elevato a pensionati con trattamenti complessivi di importo superiore al predetto limite, potranno provvedere alla trattenuta in esame e, in attesa della istituzione del Fondo previsto dal decreto, ad apposita evidenza contabile.

    5 – Adempimenti del Casellario

    Il Casellario centrale dei pensionati provvederà ad effettuare una nuova elaborazione per articolo 8 del decreto legislativo n. 314/1997 e per art. 34 L. n. 448/1998, che terrà conto sia delle disposizioni dettate dal decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, sia di quelle stabilite dall’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come previsto dal decreto del Ministro del Lavoro del 6 settembre 2000.

    I dati risultanti da detta elaborazione saranno inoltrati agli Enti entro il prossimo mese di dicembre.

    A tal fine è in corso di modifica il "Tracciato record del flusso relativo alla elaborazione per articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314 e per articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

    E’ altresì in corso di modifica il "Tracciato record dei supporti magnetici da utilizzare per la segnalazione dei dati", che gli Enti dovranno usare per la comunicazione annuale da effettuare entro il 28 febbraio.

    Anche il software di acquisizione e di controllo dei dati che gli Enti devono fornire al Casellario (procedura CAS2000) sarà conseguentemente aggiornato.

    Per eventuali chiarimenti possono essere contattati i seguenti numeri telefonici: 06– 59054499, 06–59054511. Eventuali comunicazioni possono essere inviate a mezzo fax ai numeri 06–59054485, 06-59054475.

     

    IL DIRETTORE CENTRALE

    DE STEFANIS

    Allegato 14.1

    DISEGNO DI LEGGE A.S. 4817

    Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia d'imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise

    ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

    Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    TESTO DEL DECRETO-LEGGE

    Articolo 1.

    (Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni)

    01. Le prescrizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto incompatibili non si applicano a quanto contenuto nel presente decreto.

    1. Nell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)

    nella lettera a), le parole: "fino a lire 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino a lire 20.000.000";

    b)

    nella lettera b), le parole: "oltre lire 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "oltre lire 20.000.000".

    2. Nell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)

    nel comma 1, le lettere da a) a s) sono sostituite dalle seguenti:"a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

    b)

    lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

    c)

    lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

    d)

    lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

    e)

    lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

    f)

    lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

    g)

    lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

    h)

    lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

    i)lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

    l)

    lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

    m)

    lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

    n)

    lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

    o)

    lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

    p)

    lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

    q)

    lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

    r)

    lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

    s)

    lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

    t)

    lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

    u)

    lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

    v)

    lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

    z)

    lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

    aa)

    lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000.";

    b)

    nel comma 3, le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:"a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

    b)

    lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

    c)

    lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

    d)

    lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

    e)

    lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

    f)

    lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

    g)

    lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;

    h)

    lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

    i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

    l)

    lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

    m)

    lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

    n)

    lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.".

    3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000; tuttavia, a titolo di acconto, entro il mese di novembre, restituiscono a ciascun percipiente le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo non superiore a lire 350.000.

    4. Per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto, già ridotta ai soli fini dell'IRPEF dal 98 al 92 per cento dall'articolo 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente ridotta, agli stessi fini, dal 92 all'87 per cento. I sostituti d'imposta, che trattengono la seconda o unica rata di acconto per il periodo d'imposta 2000 per i soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1999, sono tenuti ad applicare la presente disposizione senza attendere alcuna richiesta da parte degli interessati.

    5. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, la misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è ridotta dal 98 al 95 per cento. Per il medesimo periodo d'imposta la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta dal 98 al 93 per cento.

    6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità per la compensazione a favore delle regioni dei minori introiti conseguenti alla riduzione della misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive.

    Art. 1-bis.

    (Interventi a favore dei pensionati)

    1. Per l'anno 2000, quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, è corrisposto dall'INPS, in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, un importo pari a lire 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale rimborso è disposto utilizzando il monte delle ritenute totali degli amministrati. Nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo di cui al primo periodo e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 200.000, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

    2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il Casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione del rimborso forfetario di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicate nello stesso comma 1.

    3. L'importo del rimborso non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

    4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 634 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

    Il Decreto legge 30 settembre 2000, n. 268 è stato pubblicato sulla G.U. n. 230 del 2 ottobre 2000

    Circolare n. 193/E del Ministero delle Finanze datata 27 ottobre e avente per oggetto: "Chiarimenti in merito all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Decreto legge 30 settembre 2000, n. 268".

      • Premessa

      L'articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto alcune misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche, al fine di tener conto dei favorevoli andamenti in corso del gettito tributario.

      In particolare, per il periodo d'imposta 2000:

      - il comma 1 ha inciso sull'articolo 11, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificando i primi due scaglioni di reddito ivi previsti. Per effetto di tale modifica l'aliquota del 18,5% deve essere applicata per la fascia di reddito fino a 20.000.000 di lire, mentre l'aliquota del 25,5% deve essere applicata per lo scaglione di reddito che va da oltre 20.000.000 fino a 30.000.000 di lire;

      - il comma 2 modifica l'articolo 13, commi 1 e 3, del citato Testo unico, aumentando, per le fasce di reddito più basse, gli importi delle detrazioni previste per la produzione di reddito di lavoro dipendente, nonché quelle spettanti qualora alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrano uno o più redditi di lavoro autonomo professionale ovvero di impresa minore;

      - il comma 3 delinea, per i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Dpr n. 600 del 1973, l'ambito di applicazione temporale delle novità introdotte dal decreto legge in commento prevedendo, altresì, l'obbligo per i medesimi sostituti di imposta di restituire entro il mese di novembre, a titolo di acconto, le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino a un importo massimo di lire 350.000;

      - il comma 4 riduce la misura dell'acconto ai fini Irpef e, con riferimento ai soli soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale per i redditi del periodo d'imposta 1999, detta la disciplina applicativa cui dovranno attenersi i sostituti d'imposta.

      • Nuovi scaglioni di reddito e detrazioni.

      Con l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 268 del 2000, come già detto, sono stati modificati, per l'anno d'imposta 2000, i primi due scaglioni di reddito indicati nell'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del già citato Testo unico delle imposte sui redditi.

      Per effetto dell'innalzamento del limite massimo del primo scaglione di reddito (soggetto all'aliquota del 18,5%) da 15.000.000 a 20.000.000 di lire, nonché di quello minimo del secondo scaglione di reddito (soggetto all'aliquota del 25,5%) da 15.000.000 a 20.000.000, è stata, in sostanza, ridotta di sette punti percentuali l'aliquota applicabile sui redditi superiori a lire 15.000.000 e fino a lire 20.000.000. Infatti, per detti redditi l'aliquota ora applicabile è pari al 18,5% rispetto all'aliquota del 25,5% prevista ai sensi del precedente testo dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del Tuir. Conseguentemente, l'imposta lorda dovuta sui redditi compresi nella predetta fascia subisce una riduzione massima di lire 350.000.

      Sempre con riferimento al periodo d'imposta 2000, sono stati rideterminati gli scaglioni di reddito cui fare riferimento ai fini della spettanza delle detrazioni per lavoro dipendente, nonché di quelle per reddito di lavoro autonomo professionale e di impresa minore, di cui all'articolo 13, commi 1 e 3 del Tuir. Per effetto di tali modifiche le predette detrazioni dall'imposta lorda risultano incrementate rispetto alla normativa precedente qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano uno o più redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a lire 19.000.000 ovvero uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1, dell'articolo 49 del Tuir o di impresa di cui all'articolo 79 dello stesso Tuir, di ammontare non superiore al lire 19.000.000.

      • Adempimenti dei sostituti di imposta

      Come anticipato, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto legge n. 268 del 2000, hanno effetto per il periodo d'imposta 2000. Tuttavia, il successivo comma 3 del medesimo articolo 1 stabilisce che i sostituti d'imposta devono tenerne conto a partire dalla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000. Tale ultima previsione risponde evidentemente alla necessità di rendere in ogni caso applicabili le nuove disposizioni sui redditi del periodo di imposta 2000 tenendo conto che il decreto legge n. 268 è entrato in vigore il 3 ottobre del medesimo anno.

      Così, per i rapporti di lavoro che proseguono dopo la data del 2 ottobre 2000, relativamente ai quali, sulle retribuzioni erogate antecedentemente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, i sostituti di imposta hanno operato le ritenute in base agli scaglioni di reddito indicati nel testo allora vigente dell'articolo 11, comma 1, del Tuir, i medesimi sostituti sono tenuti a rideterminare, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2000, le ritenute dovute da ciascun percipiente sulla base dei nuovi scaglioni di reddito e delle nuove detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente.

      Tuttavia, ciò non preclude che i sostituti di imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Dpr n. 600 del 1973 possano applicare le nuove disposizioni già a partire dalle retribuzioni erogate dalla data del 3 ottobre 2000.

      Come già accennato nella premessa, l'articolo 1, comma 3, del decreto legge in argomento, prevede, inoltre, l'obbligo per i medesimi sostituti di imposta di restituire entro il mese di novembre, a titolo di acconto, le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino a un importo massimo di lire 350.000. In questo caso non devono essere effettuate le operazioni di ricalcolo da compiere ordinariamente in sede di conguaglio di fine anno, trattandosi di una semplice restituzione di ritenute operate nel corso dell'anno. Tale restituzione si concretizza, pertanto, nell'incrementare la sola retribuzione erogata nel mese di novembre 2000 (ovvero una delle retribuzioni erogate nel mese di novembre 2000, qualora la cadenza temporale del periodo di paga sia diversa dal mese) di un importo pari al massimo a lire 350.000.

      Ovviamente, qualora nel corso dell'anno siano state operate ritenute per un ammontare inferiore al predetto importo di lire 350.000, la restituzione consisterà in un acconto di pari ammontare, cioè di importo equivalente alle ritenute effettuate in corso d'anno.

      Nei suddetti limiti di lire 350.000 o del minore importo di ritenute operate in corso d'anno, il sostituto di imposta è comunque tenuto alla predetta restituzione, utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese di novembre. Qualora il predetto ammontare di ritenute non fosse sufficiente a restituire quanto previsto dal decreto legge n. 268 del 2000, il sostituto di imposta è tenuto ad anticipare la differenza, che sarà recuperata a partire dal primo versamento utile successivo.

      • Casi particolari

      4.1 Pluralità di sostituti di imposta.

      Nei casi in cui nei confronti dello stesso dipendente più sostituti di imposta abbiano restituito, nei limiti precedentemente indicati, le ritenute operate nel corso dell'anno 2000, il dipendente sarà comunque tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi qualora non si renda possibile consegnare a uno dei sostituti di imposta, entro il 12 gennaio 2001, le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati consegnate al medesimo dipendente dagli altri sostituti di imposta. Ciò al fine di rideterminare le imposte dovute sul reddito complessivo restituendo, eventualmente, quanto percepito in eccedenza a titolo di acconto di ritenute.

      4.2 Rapporti cessati prima e dopo il 3 ottobre 2000.

      Per i rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 268 del 2000, i sostituti di imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Dpr n. 600 del 1973 normalmente hanno già effettuato le operazioni di conguaglio tenendo conto degli scaglioni di reddito e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente vigenti alla data di cessazione del rapporto. In tali situazioni il contribuente ha interesse a presentare la dichiarazione dei redditi per recuperare, in base alle imposte determinate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui al più volte citato decreto legge n. 268, le maggiori ritenute eventualmente subite.

      Relativamente ai predetti rapporti, gli uffici dell'amministrazione finanziaria terranno conto, in fase di riliquidazione delle imposte dovute sui redditi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 16 del Tuir erogati nel periodo d'imposta 2000 in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legge n. 268 del 2000, delle nuove disposizioni contenute nello stesso decreto legge.

      Per i rapporti di lavoro che, invece, terminano nel periodo temporale compreso fra il 3 ottobre 2000 e il 31 dicembre dello stesso anno 2000, i sostituti d'imposta sono tenuti ad applicare immediatamente le nuove disposizioni all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro.

      Nell'ambito del predetto periodo temporale (3 ottobre-31 dicembre) le nuove disposizioni si rendono, altresì, applicabili nei confronti dei redditi erogati dal sostituto d'imposta da assoggettare a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto e relativi acconti, saldi e anticipazioni nonché i compensi arretrati di lavoro dipendente.

      4.3 Nuove assunzioni dal 3 ottobre 2000.

      Per le assunzioni di personale verificatesi successivamente alla data del 2 ottobre 2000, i sostituti d'imposta hanno la facoltà di applicare immediatamente le nuove disposizioni. In tale ipotesi, tenuto conto dell'immediata applicazione delle nuove disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 268 del 2000, i sostituti d'imposta effettueranno le ordinarie operazioni di conguaglio di fine anno senza essere tenuti a ulteriori adempimenti.

      Qualora, invece, i sostituti d'imposta intendano procedere mediante l'applicazione delle vecchie disposizioni, gli stessi saranno tenuti a porre in essere gli adempimenti già commentati nel paragrafo 3.

      • Riduzione dell'acconto di imposta e rideterminazione dello stesso

      .

    Per il periodo d'imposta 2000, l'articolo 1, comma 4, del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, ha ulteriormente ridotto dal 92 all'87% la misura dell'acconto Irpef, già precedentemente ridotta dal 98 al 92% dall'articolo 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria per l'anno 2000).

    Per i contibuenti che hanno presentato il modello Unico-Persone fisiche relativo ai redditi 1999, la predetta disposizione comporta che gli stessi, qualora tenuti a effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto per i redditi 2000 entro il prossimo mese di novembre, dovranno tenere conto della nuova misura dell'acconto stesso.

    Il secondo periodo del citato articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 268, dispone, inoltre, che relativamente ai soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale per i redditi 1999 presentando il modello 730/2000 al sostituto d'imposta o a un Centro di assistenza fiscale, i sostituti d'imposta, all'atto del prelievo della seconda o unica rata di acconto per i redditi 2000, sono tenuti a determinare in via automatica la nuova misura dell'acconto senza attendere alcuna specifica iniziativa da parte dei soggetti interessati.

    Pertanto, i sostituti d'imposta, sulla base dei dati in loro possesso (730/4 o risultanze dell'assistenza fiscale prestata direttamente) saranno direttamente tenuti a prevalere la seconda o unica rata di acconto Irpef operando una semplice proporzione.

    Si supponga, a titolo esemplificativo, che il modello 730/4 trasmesso da un Caf al sostituto d'imposta contenga i seguenti dati:

    - prima rata di acconto: lire 368.000;

    - seconda rata di acconto: lire 552.000.

    Sulla base di questi dati il sostituto d'imposta è a conoscenza dell'ammontare complessivo dell'acconto, determinato nella misura del 92%, pari a lire 920.000. Sarà sufficiente impiantare la seguente proporzione:

    920.000 : 92 = X : 87

    dove X rappresenta l'ammontare complessivo dell'acconto, calcolato nella nuova misura dell'87 per cento. Nell'esempio prospettato X = lire 870.000.

    Tenuto conto che la prima rata di acconto è già stata prelevata, sarà necessario sottrarre dall'importo complessivo dell'acconto, così come rideterminato, l'ammontare della prima rata per ottenere l'importo da prelevare a titolo di seconda rata di acconto.

    L'ammontare della predetta seconda rata sarà dato, pertanto, dalla seguente differenza:

    870.000 - 368.000 = lire 502.000

    Qualora, invece, il sostituto d'imposta abbia ricevuto entro il 30 settembre 2000 la richiesta formale da parte di un dipendente di effettuare il prelievo della seconda o unica rata di acconto in misura ridotta, lo stesso sostituto d'imposta potrà tenere conto della sola richiesta del dipendente senza rideterminare l'87% oppure potrà tenere conto contemporaneamente della richiesta del dipendente e della nuova misura dell'acconto.

    Partendo dagli stessi dati dell'esempio precedente, si supponga che il dipendente abbia richiesto al proprio sostituto d'imposta di effettuare il prelievo della seconda rata d'acconto per un importo pari a lire 368.000 anziché di lire 552.000.

    Il sostituto d'imposta, che in questo caso non intende ricalcolare l'acconto nella misura dell'87%, si limiterà a prelevare quanto richiesto dal dipendente. In tale ipotesi, tuttavia, il sostituto d'imposta sarà tenuto a portare a conoscenza del contribuente la scelta operata utilizzando, a tal fine, le annotazioni dello schema di certificazione unica per i redditi dell'anno 2000.

    Il sostituto di imposta che, invece, intenda rideterminare l'acconto nella misura complessiva dell'87%, tenendo comunque in considerazione la richiesta espressa dal dipendente, opererà i calcoli con le seguenti modalità (ipotizzando, per semplicità, gli stessi dati numerici degli esempi precedenti):

    - l'importo di lire 736.000 (dato dalla somma della prima rata di acconto operata e dell'importo richiesto dal dipendente a titolo di seconda rata di acconto) rappresenta l'acconto complessivo da prelevare per effetto della richiesta del dipendente, determinato nella misura del 92 per cento;

    - sarà, in tal caso, sufficiente impiantare la seguente propozione 736.000 : 92 = X : 87 dove X rappresenta l'ammontare complessivo dell'acconto per effetto della richiesta del dipendente, calcolato nella nuova misura dell'87 per cento.

    Nell'esempio prospettato X = lire 696.000. Tenuto conto che la prima rata di acconto è già stata prelevata, sarà necessario sottrarre dall'importo complessivo dell'acconto, così come rideterminato, l'ammontare della prima rata per ottenere l'importo da prelevare a titolo di seconda rata di acconto.

    L'ammontare della predetta seconda rata sarà dato, pertanto, dalla seguente differenza: 696.000 - 368.000 = lire 328.000.

    Allegato 14.2

    IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L’ANNO 2000

    SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA

    Reddito

    Aliquota percentuale

    Correttivo da detrarre

     

    fino a 20.000.000

    18,5

    -

    da 20.000.001

    fino a 30.000.000

    25,5

    1.400.000

    da 30.000.001

    fino a 60.000.000

    33,5

    3.800.000

    da 60.000.001

    fino a 135.000.000

    39,5

    7.400.000

    da 135.000.001 in poi

     

    45,5

    15.500.000

    SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA

    Reddito

    Aliquota percentuale

    Correttivo da detrarre

     

    fino a 1.666.666

    18,5

    -

    da 1.666.667

    fino a 2.500.000

    25,5

    116.666

    da 2.500.001

    fino a 5.000.000

    33,5

    316.666

    da 5.000.001

    fino a 11.250.000

    39,5

    616.666

    da 11.250.001 in poi

     

    45,5

    1.291.666

    DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

    Reddito annuo

    Importo annuo

    Importo mensile

     

    Fino a 12.000.000

    2.220.000

    185.000

    Da 12.000.001

    Fino a 12.300.000

    2.100.000

    175.000

    Da 12.300.001

    Fino a 12.600.000

    2.000.000

    166.666

    Da 12.600.001

    Fino a 15.000.000

    1.900.000

    158.333

    Da 15.000.001

    Fino a 15.300.000

    1.750.000

    145.833

    Da 15.300.001

    Fino a 15.600.000

    1.600.000

    133.333

    Da 15.600.001

    Fino a 15.900.000

    1.450.000

    120.833

    Da 15.900.001

    Fino a 16.000.000

    1.330.000

    110.833

    Da 16.000.001

    Fino a 17.000.000

    1.260.000

    105.000

    Da 17.000.001

    Fino a 18.000.000

    1.190.000

    99.166

    Da 18.000.001

    Fino a 19.000.000

    1.120.000

    93.333

    Da 19.000.001

    Fino a 30.000.000

    1.050.000

    87.500

    Da 30.000.001

    Fino a 40.000.000

    950.000

    79.166

    Da 40.000.001

    Fino a 50.000.000

    850.000

    70.833

    Da 50.000.001

    Fino a 60.000.000

    750.000

    62.500

    Da 60.000.001

    Fino a 60.300.000

    650.000

    54.166

    Da 60.300.001

    Fino a 70.000.000

    550.000

    45.833

    Da 70.000.001

    Fino a 80.000.000

    450.000

    37.500

    Da 80.000.001

    Fino a 90.000.000

    350.000

    29.166

    Da 90.000.001

    Fino a 90.400.000

    250.000

    20.833

    Da 90.400.001

    Fino a 100.000.000

    150.000

    12.500

    Da 100.000.001 in poi

     

    100.000

    8.333

    ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

    Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore ai limiti previsti e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata all’età e al periodo di pensione nell’anno.

    La detrazione più elevata compete a decorrere dal periodo d’imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.

    Età

    Reddito annuo

    Importo annuo

    Importo mensile

    < 75

     

    Fino a 9.400.000

    190.000

    15.833

    < 75

    Da 9.400.001

    Fino a 18.000.000

    120.000

    10.000

         

    > 75

     

    Fino a 9.400.000

    430.000

    35.833

    > 75

    Da 9.400.001

    Fino a 18.000.000

    360.000

    30.000

    > 75

    Da 18.000.001

    Fino a 18.500.000

    180.000

    15.000

    > 75

    Da 18.500.001

    Fino a 19.000.000

    90.000

    7.500

    DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

    Reddito annuo

    Importo annuo

    Importo mensile

     

    Fino a 30.000.000

    1.057.552

    88.129

    Da 30.000.001

    Fino a 60.000.000

    961.552

    80.129

    Da 60.000.001

    Fino a 100.000.000

    889.552

    74.129

    Da 100.000.001 in poi

     

    817.552

    68.129

    DETRAZIONE PER ALTRE PERSONE A CARICO

     

    Importo annuo

    Importo mensile

    Figli o altre persone a carico di un solo contribuente

    408.000

    34.000

    Se la detrazione spetta a più contribuenti, l’importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto.

    Per i figli di età inferiore a tre anni spetta una ulteriore detrazione di lire 240.000 annue per ciascun figlio.

    Allegato 14.3

    Decreto 6 settembre 2000 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

    Articolo

    unico

    Gli enti gestori dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi, dei regimi di essa sostitutivi, esclusivi ed esonerativi e dei regimi obbligatori per l'erogazione delle pensioni ai liberi professionisti, nonché di ogni altro regime pensionistico a carattere obbligatorio ancorché integrativo o aggiuntivo al trattamento di base, sono tenuti ad effettuare una trattenuta, quale contributo di solidarietà, nella misura del due per cento, sulla quota di pensione eccedente il massimale annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.

    Ai fini del computo del comma 1 va preso a riferimento il trattamento pensionistico imponibile ai fini IRPEF per l'anno considerato.

    Per i casi di più trattamenti pensionistici, i relativi importi si sommano ai fini della determinazione dell'eccedenza da assoggettare al contributo di solidarietà.

    L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sulla base dei dati quali risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire, a tutti gli enti interessati, i necessari elementi per l'applicazione del comma 3, nonché ad indicare l'ente che, in quanto erogatore del trattamento lordo annuo più elevato, deve operare la trattenuta.

    Le somme trattenute dagli enti confluiscono al Fondo bilaterale di cui all'articolo 5 comma 2 della legge 24 giugno 1997 n. 196, come sostituito dall'articolo 64 comma 1 lettera d), della legge 23 dicembre 1999 n. 488. In attesa della istituzione del Fondo stesso è istituita, presso gli enti che effettuano le trattenute, apposita evidenza contabile.

    Il Decreto 6 settembre 2000 è stato pubblicato sulla G.U. n. 208 del 6 settembre 2000

    Allegato 14.4

    Massimale annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335

    anno

    Importo

     

    2000

    144.263.000

    Importo determinato tenendo conto dell’aumento di perequazione automatica definitivo dell’1,6%

    2001

    147.581.000

    Importo determinato tenendo conto dell’aumento di perequazione automatica previsionale del 2,3%

    Allegato 15

    MODALITA’ DI RIDETERMINAZIONE DEI DATI FISCALI A CONSUNTIVO

    1 -

    Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli gestiti con la procedura ARTE

    I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2000 sono stati determinati considerando i valori positivi e negativi registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02, GP3CM03 e GP3CM04 al momento del pagamento degli arretrati gestiti con la procedura ARTE, relativi a rettifiche di imponibile, a imposte trattenute o rimborsate, a recuperi da effettuare per conto della Sede sui rimborsi IRPEF.

    Sono stati operati i conguagli relativi alle detrazioni d’imposta spettanti per l’anno in corso e non attribuite al momento della definizione degli arretrati.

    2 -

    Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli gestiti con la procedura RIBOT

    I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2000 sono stati determinati considerando i valori registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02, GP3CM03 e relativi alle somme corrisposte per le annualità spettanti in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e alle ritenute IRPEF provvisoriamente applicate all’aliquota media, per gli importi relativi ad anni precedenti, o all’aliquota massima per gli interessi relativi all’anno in corso.

    3 -

    Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli relativi ad interessi legali e rivalutazione monetaria

    I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2000 sono stati determinati considerando i dati registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02 e GP3CM03, e relativi alle somme corrisposte per interessi legali e rivalutazione monetaria e alle ritenute IRPEF provvisoriamente applicate all’aliquota media, per gli importi relativi ad anni precedenti, o all’aliquota massima per gli importi relativi all’anno in corso.

    4 -

    Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli relativi a benefici combattentistici per le province di Trento e Bolzano (Legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/1991 e n. 12/1995)

    I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2000 sono stati determinati considerando i valori registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02 e GP3CM03, e relativi alle somme corrisposte , in base ad apposita Convenzione stipulata tra l’INPS e le province autonome di Trento e Bolzano, per i benefici combattentistici previsti dalle leggi regionali del Trentino-Alto Adige n. 13/1991 e n. 12/1995 e alle ritenute IRPEF provvisoriamente applicate all’aliquota media, per gli importi relativi ad anni precedenti, o all’aliquota massima per gli importi relativi all’anno in corso..

    5 -

    Rideterminazione dei dati fiscali per oneri deducibili

    I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2000 sono stati determinati considerando i valori registrati nei campi GP3CM01 e GP3CM02 per oneri deducibili derivanti da trattenute effettuate con piani di recupero centrali memorizzati con le procedure "Recupero Crediti da Prestazioni " e "Pagamenti ridotti o disgiunti".

    5.1 – Procedura "Recupero crediti da prestazioni"

    I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 2000 sono stati determinati considerando i valori registrati nei campi GP3CM01 e GP3CM02, riguardanti le somme recuperate con le rate mensili relative a piani di ammortamento di pratiche RI per le quali le Sedi hanno indicato la deducibilità dall’imponibile, in quanto tali somme avevano, al momento della loro corresponsione, costituito imponibile certificato.

    5.2 – Procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti"

    Per i piani di recupero centrale sottoindicati i dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2000 sono stati determinati considerando i valori registrati nel campo GP3CM01 in occasione dell’estrazione della rata mensile di pensione:

    M8

    Recupero cautelativo su pensione

    M9

    Recupero cautelativo su pensione e trattamenti di famiglia (per la sola quota di pensione)

    B1

    Recuperi per Ufficio Legale (se memorizzata deducibilità fiscale)

    B2

    Recuperi per altre Sedi (se memorizzata deducibilità fiscale)

    P2

    Pignoramento privilegiato a persone fisiche (se memorizzata deducibilità fiscale)

    P3

    Pignoramento non privilegiato a persone fisiche (se memorizzata deducibilità fiscale)

    Y1

    Ex quote scisse Sostituzione Stato

    Y2

    Ex quote scisse Rivalsa Enti locali

    6 -

    Rideterminazione dei dati fiscali per oneri detraibili

    La detrazione spettante per oneri detraibili è stata riconosciuta nei seguenti casi:

      • recuperi per onere di ricongiunzione legge 29/79 memorizzati dalle Sedi con la procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti";

      • versamenti volontari LSU memorizzati dalle Sedi con la procedura VVLSU.

    Sono state riconosciute, come previsto dalle vigenti disposizioni fiscali, detrazioni nella misura del 19 per cento su un importo massimo di oneri detraibili di lire 2.500.000.

    L’importo degli oneri e delle relative detrazioni sono riportati nella certificazione fiscale, modello CUD 2001. Le Sedi non devono rilasciare nessun’altra documentazione in merito.

    L’importo degli oneri e delle relative detrazioni sono memorizzati nel data base delle pensioni nei campi:

    GP2BN70N

    oneri detraibili

    GP2BN71N

    anno di riferimento (AAAA)

    GP2BN72N

    importo degli oneri detraibili

    GP2BN73N

    importo della detrazione riconosciuta

    Le modalità di gestione e memorizzazione nel data base delle pensioni del conguaglio IRPEF per rimborso oneri detraibili sono riportate al punto 14.2 della presente circolare.

    6.1 – Procedura Pagamenti ridotti o disgiunti - Onere di ricongiunzione legge 29/79

    I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2000 sono stati determinati considerando le trattenute operate direttamente sulle pensioni per onere di ricongiunzione per legge n. 29/79 e memorizzati dalle Sedi con la procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti" con i seguenti piani di recupero centrale:

    L1

    Legge 29/79 GPA 52/99

    L2

    Legge 29/79 GPA 54/61

    R6

    Legge 29/79 GPA 55/00 Fondi Speciali

    Sono stati considerati sia gli oneri trattenuti direttamente dalle Sedi e segnalati al momento della memorizzazione del piano centrale nel campo "Recuperato nell'anno", sia gli oneri trattenuti direttamente dalle procedure centrali con l’estrazione della rata mensile di pensione.

    6.2 – LSU - Versamenti volontari

    I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2000 sono stati determinati considerando i dati registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02 e GP3CM03 in relazione al contributo aggiuntivo di 18 milioni e alle ritenute IRPEF provvisoriamente applicate all’aliquota media, per gli importi relativi ad anni precedenti, o all’aliquota massima per gli importi relativi all’anno in corso.

    Il contributo aggiuntivo di 18 milioni è considerato fiscalmente imponibile; la quota utilizzata per la copertura dei versamenti volontari rappresenta anche un onere detraibile.

    Le trattenute mensili per versamenti volontari a carico dell’interessato rappresentano un onere detraibile.

    Le modalità di gestione e memorizzazione sul data base delle pensioni per le trattenute previste per il pensionamento anticipato dei lavoratori socialmente utili e per il pagamento totale o parziale del contributo di 18 milioni previsto dall’articolo 58, comma 17, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 sono riportate nel messaggio n. 135 del 10 maggio 2000 - allegato 12 alla presente circolare.

    7 -

    Dati fiscali per altri conguagli gestiti con la procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti" (piani M1, M2, N1, N2, I1, I2, M4, M6)

    Sono stati esclusi dalla base imponibile i conguagli operati dalle procedure centrali e costituenti oneri deducibili relativamente ai recuperi di seguito elencati, sia per i piani attivi al momento del rinnovo dell’anno 2000, come precisato al punto 8.6 della circolare n. 217 del 15 dicembre 1999 , sia per i nuovi piani acquisiti nel corso dell’anno 2000 con la procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti", come precisato al punto 1 del messaggio 134 del 10 maggio 2000:

      • somme trattenute per sostituzione Stato o rivalsa a favore di Enti locali (M1, M2);

      • trattenute del terzo per le pensioni CL (N1),

      • trattenute per previdenza marinara (N2);

      • trattenute per legge n. 36 del 1974 (I1);

      • trattenute per legge n. 222/84 per incumulabilità con rendita INAIL (I2);

      • assegno divorzile (M4);

      • assegno alimentare al coniuge (M6).

    La certificazione fiscale modello CUD 2001 relativa a tali situazioni risulta pertanto già correttamente determinata.

    Anche per l’anno 2001 l’imponibile è stato determinato al netto delle trattenute per i sopraelencati recuperi. L’importo delle riduzioni è stato detratto dall’imponibile mensile ed annuo e le trattenute per IRPEF e per addizionale regionale e comunale sono state calcolate sull’importo residuo.

    Per tali pensioni l’imponibile fiscale mensile, riportato in GP5HD03, è al netto delle trattenute.

    I dati relativi alle "regole di riduzione" sono stati riportati nei seguenti campi del data base delle pensioni:

    GP2BD01N

    Decorrenza (AAAAMM)

    GP2BD02N

    Importo massimo della trattenuta mensile

    GP2BD03N

    Importo della trattenuta mensile

    GP2BD04N

    Percentuale della trattenuta

    GP2BD05N

    Importo della quota concorso

    GP2CSSN

    Codice numerico del tipo di trattenuta e numero dei mesi per i quali deve essere effettuata la trattenuta