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Dettaglio
A seguito di recenti incontri di Rappresentanti dell’Istituto con le autorità consolari e con gli Enti di patronato operanti sul territorio canadese è emersa l’opportunità di fornire le seguenti precisazioni in merito all’accertamento dell’invalidità e dell’inabilità da effettuare nei confronti dei richiedenti una prestazione per invalidità che siano residenti in Canada.
Accertamenti sanitari di residenti nelle province canadesi diverse dal Québec.
Come indicato con le circolari n. 800 CI del 1 febbraio 1980, punto n. 20 e n. 801 del 6 febbraio 1981, punto n. 1, l’Accordo italo – canadese non contiene disposizioni che vincolano l’Istituzione del Paese di residenza dell’assicurato all’espletamento degli accertamenti sanitari per conto dell’Istituzione dell’altro Paese contraente. In base all’Accordo ciascuna Istituzione è tenuta soltanto a fornire all’Istituzione dell’altro Stato la documentazione sanitaria in suo possesso ed ha facoltà di esprimere il giudizio di invalidità in base a tale documentazione.
Si conferma, pertanto, che la richiesta di effettuare la visita medica dell’assicurato residente in una delle province canadesi diverse dal Québec deve essere diretta alle autorità consolari territorialmente competenti (o, eventualmente all’Ambasciata d’Italia ad Ottawa), secondo la procedura in uso per i residenti nei Paesi non convenzionati, regolata dalle disposizioni della circ. n. 42 del 29 febbraio 1988. Tuttavia, secondo quanto comunicato ad integrazione della suindicata circolare e con messaggio n. 39967 del 27 gennaio 1993 (allegato 1), alla richiesta di accertamenti dovrà essere allegato il mod SS4/MI predisposto in italiano ed in inglese, già in uso, oltre che nei rapporti con il Canada, anche nei rapporti con il Regno Unito e l’Australia (v. circ. n. 209 dell’8 agosto 1991).
E’ stato rilevato, inoltre, che frequentemente gli assicurati residenti in Canada incontrano difficoltà a far compilare dai medici il mod. SS3. Tenuto conto di ciò, si comunica che andranno esaminate anche le domande di prestazioni che pervengano non corredate del modello SS3 purché risultino accompagnate da una certificazione medica di parte. Tale modello, pertanto, non andrà più inviato all’interessato per la successiva compilazione del medico.
Da parte delle autorità consolari è stato fatto presente, altresì, che spesso, successivamente ad una prima richiesta di visita medica generica, le Agenzie di questo Istituto domandano l’effettuazione della visita specialistica. Al riguardo si chiede che sia posta una particolare attenzione nell’esame della documentazione sanitaria inviata dall’assicurato affinché, qualora da questo esame possa evidenziarsi la necessità della visita specialistica, si proceda a richiederla immediatamente.
Si sono pure evidenziate alcune rilevanti difformità tra i giudizi di invalidità canadesi e quelli dell’Istituto. In proposito si ritiene utile avvertire che, fermo restando il principio in base al quale il giudizio di invalidità espresso dall’ente canadese non è vincolante per l’Istituto, occorrerà tuttavia riservare maggiore attenzione alla valutazione dell’invalidità espressa dall’Istituzione estera.
Accertamenti sanitari per residenti in Québec.
Diversamente da quanto si è detto per le Istituzioni canadesi si è convenuto con l’Istituzione competente del Québec che le visite mediche avvengano a cura dell’Istituzione del Paese di residenza, a spese dell’Istituzione richiedente, secondo criteri analoghi a quelli in uso per l’effettuazione delle visite mediche nei confronti della generalità dei richiedenti una prestazione di invalidità in convenzione.
Si conferma, pertanto, che la richiesta di espletamento di accertamenti sanitari nei confronti dei residenti in Québec deve essere inviata al Ministère des Relations avec le citoyens et de l’Immigration, D.E.E.S., Place Jaques – Cartier n. 454, 4 étage – Montreal, Québec H"Y 3B3 Canada.
Rimborso delle spese per visite mediche
E’ stato rilevato che in alcuni casi risultano accreditati da parte di questo Istituto in favore dei Consolati in Canada degli importi per rimborsi di spese sostenute per l’effettuazione di visite mediche senza la specifica indicazione della persona visitata.
Si raccomanda pertanto che, contestualmente all’emissione del mandato di pagamento venga trasmessa al relativo Consolato una comunicazione di avvenuta disposizione del rimborso dalla quale risultino sempre gli estremi anagrafici delle persone alle quali si riferiscono gli accertamenti sanitari oltreché eventuali altre informazioni che possano facilitare al Consolato stesso l’identificazione della pratica.
Modifiche legislative canadesi
L’Organismo di collegamento canadese ha comunicato che l’indennità per il coniuge "spouse’s allowance" a carico dell’Old Security Act, destinata al coniuge del titolare di pensione di vecchiaia viene d’ora in poi denominata soltanto "indennità" ("allowance") e spetta anche al partner convivente da almeno un anno col titolare di pensione sociale di vecchiaia dello stesso sesso di quest’ultimo.
Al partner dello stesso sesso spettano, altresì, il supplemento per reddito garantito (guaranted income supplement) nonché le prestazioni ai superstiti a carico del Canada Pension Plan, a condizione che, in quest’ultimo caso, il decesso sia avvenuto successivamente al gennaio 1998.
IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO |
Allegato
1Messaggio n. 39967 del 27/01/1993
Oggetto: Canada – Accertamenti sanitari per richieste di prestazioni di invalidità
Al fine di risolvere il problema degli accertamenti sanitari nei confronti dei connazionali richiedenti le prestazioni italiane, residenti in località lontane dalle Sedi consolari, è stato concordato con l’Ambasciata italiana ad Ottawa di utilizzare un modulo bilingue, considerato che non sempre è possibile reperire nelle varie circoscrizioni territoriali medici che parlino correttamente la lingua italiana e che siano pertanto in grado di compilare in modo esatto la certificazione richiesta.
A tal fine si è convenuto di utilizzare per tali casi il mod. SS4M/I (in lingua italiana ed inglese) già in uso nei rapporti con il Regno Unito e l’Australia.
Le Sedi terranno conto di quanto sopra nell’applicazione delle istruzioni a suo tempo impartite con circolare n. 42 del 29.2. 1988.
Il Direttore Centrale | |
(Randisi) |