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Circolare numero 225 del 20-12-2001

Dettaglio

DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI  

  Ai Dirigenti centrali e periferici   Ai Direttori delle Agenzie   Ai Coordinatori generali, centrali e Roma, 20 dicembre 2001   periferici dei Rami professionali   Al Coordinatore generale Medico legale e     Dirigenti Medici       Circolare n. 225   e, per conoscenza,         Al Presidente   Ai Consiglieri di Amministrazione   Al Presidente e ai Membri del Consiglio     di Indirizzo e Vigilanza   Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci   Al Magistrato della Corte dei Conti delegato     all’esercizio del controllo   Ai Presidenti dei Comitati amministratori     di fondi, gestioni e casse   Al Presidente della Commissione centrale     per l’accertamento e la riscossione     dei contributi agricoli unificati   Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati 11 Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Rinnovo delle pensioni per l’anno 2002.

E’ stato completato il rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni per l’anno 2002. Il rinnovo degli ordinativi di pagamento è stato effettuato dopo aver applicato la perequazione definitiva per l’anno 2001, nella misura del 2,6 per cento ed effettuato la conversione degli importi così determinati all’euro. E’ stata applicata per l’anno 2002 la perequazione automatica previsionale nella misura del 2,7 per cento. Sono stati inoltre applicati i benefici previsti dal disegno di legge finanziaria 2002 per quanto riguarda l’incremento della maggiorazione sociale fino ad un milione per le pensioni per le quali i dati di archivio hanno consentito l’immediata applicazione dell’aumento. Sono state del pari applicate le nuove misure delle detrazioni di imposta per i figli. La circolare tratta anche le modalità di tassazione delle pensioni, di determinazione, di memorizzazione e di gestione dei conguagli derivanti dal rinnovo degli ordinativi di pagamento per l’anno 2002.

1 - Premessa

A decorrere dal 1° gennaio 2002, com’è noto, l’euro viene adottato quale unità di conto, in sostituzione della lira; pertanto anteriormente alle operazioni di rinnovo si è provveduto alla conversione da lire ad euro degli archivi e delle procedure collegate. Le modalità ed i tempi di conversione sono riepilogati nella circolare n. 196 dell’8 novembre 2001.

Con circolare n. 139 del 12 luglio 2001 è stata illustrata la deliberazione n. 176 del 21 giugno 2001 del Consiglio di Amministrazione, che ha regolamentato i criteri da adottare per il passaggio dalla lira all’euro (allegato 1).

Per effetto della conversione dei dati e delle procedure automatizzate operata secondo i criteri indicati dalla deliberazione, le pensioni vengono:

    • calcolate in lire a tutto il 31 dicembre 2001;

    • convertite da lire ad euro alla data del 31 dicembre 2001;

    • calcolate in euro dal 1° gennaio 2002 in poi.

Il meccanismo viene adottato anche per le operazioni di calcolo e di ricalcolo che vengono effettuate successivamente al 31 dicembre 2001. In particolare, le operazioni di rinnovo per l’anno 2002 hanno provveduto:

    • a rideterminare l’importo di pensione per l’anno 2001 in lire;

    • a convertire da lire ad euro l’importo di pensione risultante al 31 dicembre 2001;

    • a determinare in euro l’importo di pensione spettante per l’anno 2002.

Il calcolo in lire, la conversione ed il calcolo in euro vengono garantiti dall’applicazione dei criteri di cui ai punti 2 e 3 della citata deliberazione n. 176/2001.

2 - Perequazione automatica

Il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2001, n. 283 (allegato 2), fissa nella misura del 2,7 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2002.

Il predetto decreto fissa inoltre nella misura definitiva del 2,6 per cento l’aumento di perequazione automatica per l’anno 2001 già applicato nella misura previsionale del 2,4 per cento. In occasione del rinnovo sono stati determinati i conguagli di perequazione per lo scostamento verificatosi per l’anno 2001.

Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 2001 e 2002 e le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione sono riportati nell’allegato 3.

Anche per il rinnovo dell’anno 2002 sono state applicate le disposizioni previste dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla finanziaria 1999) che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati sia dall’INPS che da Enti diversi, presenti nel Casellario centrale dei pensionati, per ciascun pensionato.

Per le modalità di applicazione si rimanda alla circolare n. 261 del 23 dicembre 1998.

Le procedure centrali hanno provveduto ad applicare la perequazione nella misura del 2,7 per cento, sulla base delle informazioni memorizzate dalle Sedi, anche all’importo dovuto al beneficiario diverso dal pensionato per i seguenti piani gestiti dalla procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti":

M4

Assegno divorzile per ex coniuge superstite

M5

Assegno alimentare per figli

M6

Assegno alimentare per ex coniuge

Analogamente, è stato perequato con coefficiente pari al 2,7 per cento l’importo "Altra pensione" memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 Trattenuta Fondo Clero.

3 ­

Rinnovo delle pensioni PS, AS e delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)

3.1

- Rinnovo delle pensioni PS e AS

Preliminarmente alle operazioni di rinnovo sono state memorizzate nel data base delle pensioni anche le dichiarazioni RED per gli anni 1998 e 1999 relative alle pensioni PS e AS i cui beneficiari sono invalidi civili o sordomuti pervenute dopo l’elaborazione generalizzata dei Red 1998-1999. Il ricalcolo effettuato in occasione del rinnovo ha pertanto tenuto conto della situazione reddituale aggiornata e ha inserito il flag per la ricostituzione d’ufficio, ove necessario.

3.2 – Rinnovo delle prestazioni INVCIV

Preliminarmente alle operazioni di rinnovo sono state memorizzate nel data base delle pensioni anche le dichiarazioni RED per gli anni 1998 e 1999 per le prestazioni INVCIV i cui titolari hanno più di 65 anni pervenute dopo l’elaborazione generalizzata. Il ricalcolo effettuato in occasione del rinnovo ha pertanto tenuto conto della situazione reddituale aggiornata e ha inserito il flag per la ricostituzione d’ufficio, ove necessario.

Le pensioni e gli assegni in pagamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti (categoria INVCIV) sono stati rinnovati per l’anno 2002 applicando la percentuale di perequazione del 2,7 per cento. In occasione del rinnovo sono stati determinati, come per la generalità delle pensioni, i conguagli di perequazione per lo scostamento dello 0,2 per cento verificatosi per l’anno 2001.

Come da comunicazione del Ministero dell’Interno, a decorrere dal 1° gennaio 2002:

    • le indennità sono state aumentate dell’1,74 per cento, corrispondente alla variazione dell’indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria, calcolato al netto delle variazioni del volume di lavoro, per il periodo agosto 2000 – luglio 2001 rispetto al periodo agosto 1999 – luglio 2000;

    • i limiti di reddito per il diritto alla pensione in favore dei ciechi civili e dei sordomuti sono stati aumentati del 2,9 per cento, corrispondente alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai per il periodo agosto 2000 – luglio 2001 rispetto al periodo agosto 1999 – luglio 2000.

Dal 1° gennaio 2002 inoltre l’indennità speciale ai ciechi ventesimisti è stata elevata a lire 215.730 mensili, corrispondenti a euro 111,42, in applicazione della legge 3 aprile 2001, n. 131, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001 (allegato 4).

3.3 ­

Trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono il sessantacinquesimo anno di età

In occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono il 65mo anno di età entro il 31 dicembre 2002 e per i quali risultano memorizzate negli archivi le registrazioni reddituali necessarie all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.

Le predette prestazioni devono essere infatti individuate dalle Sedi e ricostituite con la segnalazione dei redditi prima del compimento del 65mo anno di età, per consentire alle procedure di provvedere tempestivamente alla trasformazione della prestazione. Le istruzioni per l’individuazione sono riportate nel messaggio n. 466 del 27 novembre 2000.

Le modalità di accertamento dei redditi sono riportate nella circolare n. 86 del 27 marzo 2000.

Le prestazioni per le quali le Sedi non hanno segnalato in tempo utile i dati reddituali dovranno essere ricostituite, con la nuova procedura di ricostituzione delle pensioni in corso di rilascio. In assenza di dati reddituali aggiornati le prestazioni vengono corrisposte con il "vecchio" importo.

3.4 ­

Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta

Anche in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2002, al fine di evitare erogazioni indebite, gli importi delle prestazioni INVCIV sono stati azzerati dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria. Sono state comunque mantenute in pagamento le indennità erogate a invalidi civili per i quali la revisione sanitaria è prevista dopo il compimento del 65mo anno di età.

Per le prestazioni che a seguito della revisione sanitaria devono essere poste nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a confermare l’avvenuta revisione sanitaria con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione d’ufficio con la nuova procedura in corso di rilascio.

4 ­

Rinnovo degli assegni di invalidità

Come operato per l’anno 2001 gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data di scadenza. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione d’ufficio con la nuova procedura in corso di rilascio.

5 – Aumento delle pensioni a 516,46 euro (un milione di lire)

Il calcolo delle pensioni per l’anno 2002 è stato effettuato attribuendo l’"incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati" di cui ai commi da 1 a 6 dell’articolo 31 della legge finanziaria 2002 in corso di approvazione in Parlamento, nel testo previsto dall’emendamento all’A.C. 1984-A, approvato dalla Camera dei Deputati e riportato in allegato 5.

La disposizione, che viene illustrata con circolare in corso di emanazione, è stata applicata nel contesto delle operazioni di rinnovo nei confronti dei soggetti già titolari di:

    • maggiorazione sociale dei minimi di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;

    • aumento dell’assegno sociale previsto dall’articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

    • aumento della pensione sociale di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

L’incremento è stato attribuito ai soggetti che al 31 dicembre 2001 hanno titolo alla maggiorazione sociale o all’aumento dell’assegno sociale o della pensione sociale utilizzando le informazioni reddituali e contributive memorizzate nel data base delle pensioni.

Ai fini del calcolo dell’incremento dal reddito memorizzato è stato detratto il reddito della casa di abitazione, risultante nel data base reddituale.

Ai pensionati titolari di prestazioni di importo inferiore 516,46 euro che potrebbero essere potenzialmente interessati all’aumento sarà inviata nel corso del prossimo mese di gennaio una lettera per chiedere i dati reddituali propri e del coniuge, ai fini dell’erogazione del nuovo importo se spettante. In proposito si fa riserva di comunicazioni.

Per consentire ai pensionati la riscossione dell’aumento si invitano le Sedi a definire le domande di maggiorazione sociale e di aumento sociale ancora giacenti, non appena disponibile la procedura di ricostituzione.

6 – Aumento dell’assegno di accompagno

L’articolo 2 del decreto 9 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2001, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze (allegato 6), ha elevato, a decorrere dal 1° luglio 2001, da lire 715.000 a lire 734.000 l’importo dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in favore dei pensionati per inabilità.

La nuova misura dell’assegno viene erogata dal 1° gennaio 2002; sulla prima rata di pensione dell’anno 2002 viene corrisposto il conguaglio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001.

7 – Contributo di solidarietà

L’importo del contributo di solidarietà previsto dall’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sulla quota eccedente il massimale annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e determinato per l’anno 2001 in via provvisoria sulla base dell’importo del massimale calcolato con il coefficiente previsionale del 2,4 per cento, è stato rideterminato sulla base dell’importo del massimale calcolato con il coefficiente del 2,6 per cento accertato in via definitiva. L’importo del relativo conguaglio viene erogato sulla prima rata di pensione dell’anno 2002.

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, al quale era stato chiesto se tra i destinatari della norma siano da ricomprendere solo le forme di previdenza di base con esclusione delle forme pensionistiche integrative, aggiuntive e complementari, ovvero se anche queste ultime concorrano alla determinazione del cumulo dei trattamenti da considerare ai fini del comma 3 dell’articolo unico del decreto interministeriale 7 agosto 2000, ha precisato che "il parametro in base al quale attrarre i trattamenti pensionistici nella sfera di applicazione del suddetto decreto è costituito dalla loro obbligatorietà".

Sulla base della precisazione del Ministero, portata a conoscenza degli Enti erogatori di trattamenti pensionistici con nota n. 7960 del 20 novembre 2001 (allegato 7), in fase di rinnovo si è provveduto al ricalcolo delle situazioni per le quali il Casellario centrale dei pensionati già dispone dell’informazione relativa alla obbligatorietà o meno dell’adesione alla forma pensionistica: gli eventuali rimborsi a favore dei pensionati per le somme trattenute per l’anno 2001 vengono disposti sulla prima rata di pensione dell’anno 2002 se a suo tempo trattenute dall’Istituto; negli altri casi vengono segnalati all’Ente che ha trattenuto il contributo. Il ricalcolo del contributo per l’anno 2000 verrà effettuato successivamente.

8 ­ Situazioni particolari

Si riportano le attività svolte dalle procedure, in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2002 per le situazioni riportate di seguito.

8.1 - Ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali gli importi risultano variati da data anteriore a gennaio 2001 sono state contraddistinte con il codice 4, 5 ovvero 7 nell'ultimo byte del campo GP1AF05 al fine di consentire alle Sedi di attivare la ricostituzione d'ufficio per determinare i relativi conguagli.

Inoltre, come precisato al punto 9.3, sono individuate come ricostituzioni d’ufficio anche le pensioni abbinabili fiscalmente dal 1° gennaio 2002.

Con successivo messaggio saranno comunicate le nuove modalità di gestione delle ricostituzioni d’ufficio individuate dal rinnovo.

8.2 ­ Pensioni localizzate a particolari uffici pagatori

Come già operato in occasione del rinnovo dell’anno 2001, non si provvede più nel contesto delle operazioni di rinnovo all’eliminazione in via automatica delle pensioni il cui pagamento risulti sospeso da almeno quattro mesi. Come precisato infatti con il messaggio n. 456 del 3 novembre 2000, l’eliminazione deve essere effettuata dalle Sedi con l’apposita procedura, che provvede alla definizione in via automatica di tutti i rapporti pensionistici del soggetto.

Si raccomanda in particolare di provvedere a curare con ogni tempestività gli adempimenti indicati nella circolare n. 59 del 14 marzo 2001 per quanto riguarda le pensioni il cui pagamento è stato sospeso a seguito della segnalazione di decesso del pensionato da parte dell’ente pagatore, nonché all’accertamento dell’eventuale decesso dei titolari delle prestazioni i cui pagamenti vengono rendicontati come non riscossi dall’Ente Poste.

In proposito sono state rilevate situazioni difformi presso le diverse Sedi in ordine alle quali si richiama l’assoluta esigenza di intervenire tempestivamente.

8.3 ­

Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2002

Le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2002 sono state rinnovate con l’importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di perdita del diritto e con l’importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.

Le Sedi devono provvedere all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione, devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto come studente o inabile.

Nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.

9 ­ Tassazione delle pensioni per l’anno 2002

9.1 – Aliquote e scaglioni

Le trattenute IRPEF sono state operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito previste per l’anno 2001 dall’articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) per l’anno 2001.

Ciò in quanto il disegno di legge finanziaria per l’anno 2002 prevede la sospensione per l’anno 2002 delle riduzioni di aliquota previste dalla finanziaria 2001.

Gli scaglioni e le aliquote sono riportati nell’allegato 3

9.2 - Detrazioni d’imposta

In fase di rinnovo è stata data applicazione all’articolo 2, comma 1, del disegno di legge finanziaria per l’anno 2002, nel testo presentato dal Governo che ha elevato a euro 516,46 (un milione di lire), in relazione al reddito ed al numero dei figli, la detrazione prevista ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascun figlio a carico.

Le tabelle con le nuove detrazioni per l’anno 2002 sono riportate nell’allegato 3.

Poiché nel contesto delle operazioni di rinnovo per l’anno 2001 le detrazioni per i familiari a carico erano state riconosciute in via provvisoria, nelle more dell’iter di approvazione della legge n. 388/2000, nella misura di lire 516.000, si è provveduto alla rideterminazione delle detrazioni per l’anno 2001 nella misura prevista dall’articolo 2 della predetta legge per le pensioni che non siano state ricostituite nel corso dell’anno 2001: i relativi conguagli vengono erogati sulla prima rata di pensione dell’anno 2002.

9.3 - Tassazione congiunta (articolo 8 decreto legislativo n. 314 del 1997)

Per l’anno 2002 non sono stati effettuati, in occasione del rinnovo, nuovi abbinamenti fiscali.

Le procedure, nel caso in cui le pensioni sono risultate abbinabili, hanno provveduto ad inserire un particolare "flag" di ricostituzione d’ufficio: il codice "8" nel terzultimo byte del campo GP1AF05.

Si provvederà, non appena saranno disponibili le nuove procedure di ricostituzione, a ricalcolare tali posizioni in modo da non creare conguagli erariali a debito del pensionato di importo elevato.

Come di consueto, sono state disabbinate le pensioni abbinate a pensioni di altri Enti per le quali non sono stati comunicati al Casellario centrale dei pensionati gli importi relativi all’anno 2001.

10 - Addizionale regionale e comunale all’IRPEF

10.1 - Addizionale regionale all’IRPEF

L’importo dell’addizionale regionale dovuta per l’anno 2001 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno 2002 in 11 mensilità. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a euro 5,50, pari a lire 10.650, il recupero viene effettuato in unica soluzione.

Nessuna ritenuta per l’addizionale è prevista nel caso in cui le ritenute IRPEF complessive non superino lire 20.000, pari a euro 10,33.

10.2 - Addizionale comunale all’IRPEF

L’elenco dei Comuni e delle aliquote da applicare per l’anno 2001 è riportato nell’allegato 8.

Come per l’addizionale regionale anche l’importo dell’addizionale comunale dovuta per l’anno 2001 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno 2002 in 11 mensilità. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a euro 5,50, il recupero viene effettuato in unica soluzione.

Nessuna ritenuta per l’addizionale è prevista nel caso in cui le ritenute IRPEF complessive non superino lire 20.000, pari a euro 10,33.

Come anticipato al punto 6.3.2 della circolare n. 139 del 12 luglio 2001, il codice catastale del Comune di residenza del titolare della prestazione al 31 dicembre dell’anno è stato spostato dal segmento GP2 al segmento GP3 dell’interfaccia GP, all’interno dei dati del relativo CUD. In particolare, ogni CUD riporta:

    • nel campo GP3CADDCMN il codice catastale del Comune;

    • a destra del codice, fra parentesi, la denominazione del Comune e la sigla automobilistica della provincia;

    • nella riga successiva l’indicazione dell’aliquota percentuale approvata.

11 –

Determinazione dei dati fiscali a consuntivo

I dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati sulla base:

    • delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell'anno con la procedura illustrata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995;

    • delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi con la procedura SIMA, per i casi in cui la pensione non è stata ricostituita nel corso dell’anno;

    • delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta e di imponibile trasmesse dagli Enti per i titolari anche di pensioni INPS;

    • delle rettifiche operate in via automatica dalla procedura centrale di pagamento dei conguagli;

    • delle rettifiche operate in via automatica per trattenute effettuate per oneri deducibili con piani di recupero centrale.

Gli eventuali conguagli fiscali a credito del pensionato sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI e vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2002.

11.1 - Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli

Nell’allegato 9 sono dettagliate le modalità con le quali le procedure hanno rideterminato i dati fiscali per le diverse situazioni.

11.2 – Codici di destinazione delle certificazioni fiscali

Sono stati memorizzati i seguenti "codici di destinazione" (campo GP3CDST) delle certificazioni fiscali:

a) pensioni abbinate fiscalmente

:

pensioni per le quali viene emessa la certificazione:

M

Se non è stata effettuata alcuna rettifica;

P

se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli;

R

per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede RED, SCA, ELI, ELB, 999.

pensioni per le quali non viene emessa la certificazione:

A

se non è stata effettuata alcuna rettifica; ovvero per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede RED, SCA, ELI, ELB, 999;

B

se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli.

b) pensioni non abbinate fiscalmente:

0

se non è stata effettuata alcuna rettifica;

1

se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli;

5

Per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede RED, SCA, ELI, ELB;

2

Per le quote di pensione ai superstiti erogate a contitolari non intestatari.

La certificazione fiscale relativa ai trattamenti a carico del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario e dalle imprese di credito cooperativo e per l’assegno straordinario per il sostegno del reddito ai dipendenti da aziende cui si applicano i contratti collettivi del credito, è contraddistinta dal codice destinazione "E". Il regime tributario dei predetti trattamenti è stato illustrato al punto 6 della circolare n. 55 dell’8 marzo 2001.

11.3 -

Deducibilità dal reddito imponibile dell’onere di ricongiunzione per legge 29/79 e dei versamenti volontari LSU.

L’articolo 10, lettera e) del TUIR, nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera a), n. 1 del decreto legislativo n. 47 del 2000, riporta, dall’anno 2001, fra gli oneri deducibili gli importi dei contributi versati facoltativamente alle gestione delle forme pensionistiche obbligatorie di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.

Sono stati pertanto dedotti dall’imponibile dell’anno 2001 gli oneri di ricongiunzione per legge 29/79, e per gli LSU e le trattenute mensili per versamenti volontari a carico del pensionato.

I conguagli d’imposta derivanti dal ricalcolo del CUD per l’anno 2001 vengono operati sulla prima rata di pensione dell’anno 2002.

11.4 –

Procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti": quote corrisposte ai beneficiari di assegno alimentare o divorzile. Detrazioni.

Gli importi corrisposti a titolo di assegno alimentare o divorzile sono tassati in capo al beneficiario ed esclusi dalla base imponibile del pensionato.

Poiché le procedure non gestiscono l’attribuzione delle detrazioni previste, a decorrere dall’anno 1999, dall’articolo 6 comma 1 lettera d) n. 3 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e modificate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), le predette detrazioni, se richieste e spettanti, devono essere attribuite dalle Sedi con la procedura di rettifica delle certificazioni a consuntivo.

Si ricorda che le detrazioni spettano per l’anno 2001 per i seguenti importi annui:

    • lire 400.000, se l’ammontare del reddito complessivo annuo non supera lire 9.100.000;

    • lire 300.000, se l’ammontare del reddito complessivo annuo supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;

    • lire 200.000 se l’ammontare del reddito complessivo annuo supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000;

    • lire 100.000 se l’ammontare del reddito complessivo annuo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000.

12 – Conguagli da rinnovo

Con il rinnovo dell’anno 2002 le procedure centrali hanno provveduto a calcolare i seguenti conguagli:

    • conguaglio per perequazione automatica;

    • conguagli IRPEF a debito o a credito del pensionato;

    • conguaglio IRPEF per rimborso oneri deducibili;

    • conguaglio a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi fiscali;

    • conguaglio per addizionale regionale e comunale;

    • conguaglio per contributo di solidarietà.

Il conguaglio da rinnovo per perequazione automatica è stato memorizzato direttamente sul data base delle pensioni al momento del ricalcolo della pensione per l’anno 2002; gli altri conguagli sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI e vengono gestiti al momento dell’estrazione della rata mensile.

Di seguito si precisano le modalità di gestione dei conguagli da rinnovo e di memorizzazione sul data base delle pensioni.

12.1 – Conguaglio da rinnovo relativo alla perequazione

Il conguaglio da rinnovo per la perequazione automatica è stato memorizzato direttamente al momento del rinnovo per l’anno 2002 nei seguenti campi del data base delle pensioni dell’area GP2 e GP8 per la rata di gennaio 2002:

GP2BL01E

Conguaglio di pensione da rinnovo

GP2BH01E

Ritenuta IRPEF sul conguaglio di pensione da rinnovo

GP8MD02E

Importo netto della rata di gennaio 2002 comprensivo del conguaglio di perequazione

GP8MD04E

Ritenute fiscali relative alla rata di gennaio 2002 e al conguaglio di pensione

GP8MD50E

Importo lordo del conguaglio di pensione con codice 194 e importo netto con codice 133

12.2 –

Conguaglio da rinnovo per IRPEF a debito o a credito del pensionato e conguaglio per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF

I conguagli da rinnovo, di seguito elencati, sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI come "validati" e verranno gestiti al momento dell’estrazione delle rate mensili di pensione:

    • conguagli IRPEF a debito o a credito del pensionato;

    • conguaglio a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF.

I conguagli IRPEF a credito del pensionato vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2002.

Il conguaglio IRPEF a debito del pensionato viene trattenuto in due rate, sulle mensilità di gennaio e febbraio 2002. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi euro 6 (pari a lire 11.617).

Il conguaglio a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF è trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2002.

Al momento dell’estrazione della rata di pensione i conguagli sono memorizzati al campo GP8MD52 con i seguenti codici:

139

Conguaglio IRPEF a credito del pensionato

140

Conguaglio IRPEF a debito del pensionato

141

Conguaglio a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF

12.3 –

Conguaglio per contributo di solidarietà

I conguagli per contributo di solidarietà sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI come "validati" e verranno gestiti al momento dell’estrazione della prima rata 2002.

Al momento dell’estrazione della rata di pensione tali conguagli sono memorizzati al campo GP8MD52 con i seguenti codici:

195

Conguaglio contributo di solidarietà a debito del pensionato

435

Conguaglio contributo di solidarietà a credito del pensionato

12.4 –Conguaglio da rinnovo per addizionale regionale e comunale

I conguagli relativi all’addizionale regionale e comunale per l’anno 2001 sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI e verranno recuperati in 11 mensilità.

L’importo relativo al recupero mensile di addizionali viene sottratto dall’importo del campo GP8MD02E nel contesto delle operazioni di predisposizione delle singole rate di pensione.

Al momento dell’estrazione della rata mensile di pensione i conguagli relativi alle addizionali vengono memorizzati al campo GP8MD50E con i seguenti codici:

433

Trattenuta addizionale regionale IRPEF

434

Trattenuta addizionale comunale IRPEF

13 – Periodicità di pagamento delle pensioni

I limiti previsti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998, per la corresponsione semestrale o annuale anticipata delle pensioni sono stati rideterminati a seguito del passaggio dalla lira all’euro.

In particolare:

    • vengono corrisposti in rate annuali anticipate i pagamenti di importo mensile fino a 5 euro (pari a lire 9.681);

    • vengono corrisposti in rate semestrali anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 5 euro e fino a 55 euro (pari a lire 106.494);

    • vengono corrisposti in rate mensili anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 55 (pari a lire 106.494).

    14 - Certificazione dei redditi (modello CUD)

    Il provvedimento 30 novembre 2001 dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001, n. 263, ha approvato lo schema di certificazione unica "CUD 2002" con le relative istruzioni e ha previsto che la certificazione debba essere consegnata agli interessati entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte. Pertanto il CUD 2002 deve essere consegnato entro il 31 marzo 2002.

    I Mod. CUD verranno spediti al domicilio dei pensionati con POSTEL, unitamente al Mod. DETR03 (allegato 10), per le sole situazioni per le quali sono memorizzate detrazioni per familiari a carico (diversi dal coniuge).

    15 - Certificato di pensione per l’anno 2002 – Modello Obis M

    Viene emesso per ogni soggetto pensionato un unico Mod. Obis M (allegato 11) contenente le informazioni di tutte le sue pensioni.

    Il modello è strutturato in modo da riportare una sola volta le informazioni relative al pensionato (indirizzo, dati del delegato o del tutore, ufficio pagatore, importo complessivo del pagamento, detrazioni d’imposta, trattenute di lavoro, ecc). Viene invece riportato un riquadro con l’indicazione degli importi mensili per ognuna delle pensioni.

    In particolare per l’anno 2002 il Mod Obis M riporta le informazioni relative al passaggio all’euro ed è stato rivisto con l’utilizzo di un linguaggio e di una grafica di più facile lettura.

    Sul modello sono riportate le informazioni relative alla perequazione automatica delle pensioni, sia per quanto riguarda il conguaglio per la perequazione definitiva per l’anno 2001 che per la perequazione previsionale per l’anno 2002, con l’indicazione delle diverse fasce previste.

    Sono state semplificate le informazioni relative all’incumulabilità per il lavoro dipendente e per il lavoro autonomo per i titolari di pensione che abbino superato il 70mo anno di età al 1° gennaio 2002.

    E’ inoltre previsto uno specifico literal per le pensioni per le quali è stato corrisposto a dicembre 2001, sulla base dei redditi memorizzati in archivio per gli anni anteriori al 2001, l’importo aggiuntivo di lire 300.000.

    Per le pensioni per le quali è stato attribuito l’incremento a euro 516,46 (pari a un milione di lire)l contenuto nella legge finanziaria per il 2002 è riportato un literal che evidenzia tale situazione e fa presente che l’attribuzione è stata effettuata con riferimento ai redditi memorizzati per anni anteriori al 2002.

    Viene inoltre riportato uno specifico literal per le pensioni per le quali la memorizzazione dei redditi relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 non ha comportato alcuna variazione degli importi in pagamento.

    La comunicazione del primo pagamento relativo all’anno 2002 è riportata sull’ultima parte del Mod. ObisM con l’indicazione di tutti i conguagli contenuti nella rata stessa.

    L’importo netto mensile di ogni pensione e l’importo netto del primo pagamento oltre che in euro sono riportati anche in lire.

    E’ previsto un apposito riquadro nel quale vengono riportate le informazioni relative alle ritenute per addizionale regionale e comunale.

    Il modello ObisM viene inviato al domicilio del pensionato; in presenza di tutore viene inviato all’indirizzo del tutore.

    Nel caso in cui il soggetto sia titolare anche di rendita INAIL con pagamento unificato con le pensioni INPS, sul Mod. ObisM viene riportata apposita informazione.

    Nessuna documentazione viene emessa per i titolari di sola rendita INAIL o di rendita INAIL non abbinata per il pagamento con pensioni INPS.

    A partire dall’anno 2002 vengono inviati i modelli ObisM anche ai titolari di pensioni il cui importo non viene posto in pagamento per trattenute operate sullo stesso.

    16 – Mandati di pagamento

    I mandati di pagamento per gennaio 2002, predisposti in euro, sono stati resi disponibili per Poste Italiane Spa e per gli Istituti bancari. Gli importi dei mandati sono visualizzabili con la procedura AGENDA1 con le consuete modalità.

    17 -

    Prestazioni INVCIV. Dichiarazioni di responsabilità previste dalla legge n. 662 del 1996

    Agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod.ICRIC01.

    Agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, commi 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza dell’iscrizione nelle liste di collocamento, viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod. ICINC01.

    Gli interessati restituiranno le dichiarazioni alle Prefetture, ai Comuni, alle ASL se residenti nelle Regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia; alle Sedi INPS, ai Comuni o alle ASL negli altri casi.

    Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662/96 per i quali è memorizzato sul data base delle pensioni, al campo GP1AJ11, il codice 4.

    ***

    In considerazione degli elementi nuovi che hanno caratterizzato l’operazione di rinnovo, con particolare riguardo al passaggio all’euro, e all’attribuzione dell’aumento fino a 516,46 euro (un milione di lire), si invitano le Sedi ad adottare tutte le iniziative che riterranno utili per portare le informazioni a conoscenza dei pensionati, utilizzando gli organi di stampa (giornali, periodici, radio, televisioni) con diffusione di comunicati stampa e articoli illustrativi, secondo le esigenze e le disponibilità locali, e organizzando specifici incontri con gli Enti di patronato ed i Sindacati dei pensionati.

     

    IL DIRETTORE GENERALE

    TRIZZINO

     

    Allegato 1

    DELIBERAZIONE n. 176 del 26 giugno 2001

    Oggetto: Regolamentazione della materia relativa all’introduzione dell’euro.

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

    Viste le proprie deliberazioni n.350 del 10 marzo 1998 e 719 del 30 giugno 1998, approvate rispettivamente con decreti del Ministro del Lavoro 25 marzo 1998 e 12 novembre 1998 ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1987, n.356, convertito con la legge 29 febbraio 1988, n.48, con le quali nel disporre la periodicità mensile del pagamento delle pensioni e dei trattamenti in favore degli invalidi civili è stato stabilito che i pagamenti in questione venissero arrotondati alle 1.000 lire superiori, con recupero, ad ogni pagamento dell’arrotondamento del precedente pagamento;

    Visto il Regolamento CE 3 maggio 1998 n.974 che all’articolo 14 prevede che i riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengano intesi come riferimenti all’unità di euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione;

    Visto il Regolamento CE 17 giugno 1997 n.1103 che all’articolo 5 prevede che gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità di euro sono arrotondati per eccesso o per difetto al centesimo più vicino;

    Vista la legge 17 dicembre 1997, n.433 che all’articolo 2, lett. b) prevede il principio della neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all’euro e degli effetti conseguenti e all’articolo 6, lett.b) prevede che nel processo di conversione di importi contenuti in norme vigenti si dovrà mantenere inalterato l’ordine di grandezza dell’originario importo in lire, salvaguardando gli effetti giuridici che vi sono connessi, nel rispetto della funzione svolta nell’ordinamento dalle diverse disposizioni;

    Vista la propria deliberazione n. 1123 del 17 novembre 1998, che dispone l’arrotondamento all’unità di euro degli importi di retribuzioni, compensi e contributi da esporre sulle denunce contributive;

    Tenuto conto che in materia di contributi l’arrotondamento è previsto all’euro superiore o inferiore a seconda che la frazione risulti superiore o inferiore a 0.50 centesimi, ne consegue che statisticamente l’operazione i termini di esborso risulta comunque neutra;

    Vista la necessità di regolamentare, in conformità al suindicato quadro di riferimento normativo, la materia relativa all’introduzione dell’euro quale moneta di conto in sostituzione della lira con riferimento alle procedure di gestione e di pagamento delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni a sostegno del reddito, nonché delle entrate contributive;

    Vista la relazione predisposta sull’argomento;

    Su proposta del Direttore Generale

    DELIBERA

      • A decorrere dal 1° gennaio 2002 i pagamenti delle pensioni sono arrotondati all’euro superiore, con recupero, ad ogni pagamento, dell’arrotondamento del precedente pagamento.

      • A decorrere dal 1° gennaio 2002 tutti gli importi di pensione che costituiscono valore autonomo da contabilizzare, sono arrotondati al centesimo di euro superiore se a favore del pensionato; sono arrotondati al centesimo di euro inferiore in caso contrario.

      • A decorrere dal 1° gennaio 2002 tutti i valori intermedi delle pensioni relativi a periodi anteriori al 1°gennaio 2002 sono determinati in decimillesimi di euro.

      • A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli importi delle prestazioni a sostegno del reddito relativi a periodi anteriori al 1°gennaio 2002 sono determinati in centesimi di euro.

      • A decorrere dal 1° gennaio 2002 tutti i valori relativi a periodi anteriori a tale data e risultanti dalle operazioni di conversione in euro degli archivi di gestione, concernenti la riscossione dei contributi, sono determinati in centesimi di euro.

      • A decorrere dal 1° gennaio 2002, tutti i valori dei versamenti volontari, ivi compresi quelli anteriori a tale data, sono arrotondati al centesimo di euro superiore.

      • A decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori riportati nell’estratto conto relativi ad anni precedenti, nei casi di elaborazioni interne - sono arrotondati al decimillesimo di euro, mentre l’estratto conto consegnato agli utenti presenta importi in euro con due decimali.

    Allegato 2

    DECRETO 20 novembre 2001

    Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2001. Valore definitivo anno 2000. Art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. (GU n. 283 del 5-12-2001)

    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    di concerto con

    IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

    Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1 novembre di ciascun anno;

    Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1 gennaio successivo di ogni anno;

    Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

    Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

    Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

    Visto il decreto 20 novembre 2000 (Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 277 del 27 novembre 2000) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2000;

    Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 25 gennaio 2001, prot. 539, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 1999-dicembre 1999 ed il periodo gennaio 2000-dicembre 2000 e' risultata pari a + 2,6;

    Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 26 ottobre 2001, prot. 8111, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2000-dicembre 2000 ed il periodo gennaio 2001-dicembre 2001 e' risultata pari a + 2,7, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese di ottobre 2001 l'applicazione della variazione che si e' verificata nello stesso mese del 2000 e per i mesi di novembre e dicembre 2001, la ripetizione dell'indice determinato per il mese di ottobre dello stesso anno;

    Considerata la necessità:

    di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1 gennaio 2001;

    di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1 gennaio 2002, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2001;

    di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennità integrativa speciale;

    Decreta:

    Art. 1.

    La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2000 e' determinata in misura pari a + 2,6 dal 1 gennaio 2001.

    Art. 2.

    La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2001 e' determinata in misura pari a + 2,7 dal 1 gennaio 2002, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

    Art. 3.

    Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 20 novembre 2001

    Il Ministro dell'economia

    e delle finanze

    Tremonti

    Il Ministro del lavoro

    e delle politiche sociali

    Maroni

    Allegato 3

    Tabelle con importi per l’anno 2002

    Allegato 4

    Articolo 31

    (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

      • A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

      • all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni;

      • all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

      • all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

      • I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971 n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

      • L’età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

      • I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

      • L’incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

      • il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6713,98 euro;

      • il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6713,98 euro incrementati dell’importo annuo dell’assegno sociale;

      • qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l’incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

      • per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6713,98 euro è aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente.

      • Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

    Allegato 5

    Legge 3 aprile 2001, n. 131

    "Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale"

    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001

    Art. 1.

    1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in lire 215.730 a decorrere dal 1° gennaio 2002.

    2. L'adeguamento con le modalità e i criteri fissati dall'articolo 3, comma 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1° gennaio 2003.

    3. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

    4. Salvo quanto stabilito nei commi da 1 a 3, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508.

    5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 87.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003 e a regime mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

    6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Allegato 6

    DECRETO INTERMINISTERIALE 9 Ottobre 2001

    (GU n. 271 del 21-11-2001)

    Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

    di concerto con

    il Ministro dell’economia e delle finanze

    VISTO l’art. 116 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall’art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall’art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

    VISTO l’art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l’altro, ha stabilito che con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all’art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20;

    VISTO il decreto ministeriale 1° agosto 2000, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell’INAIL dal 1° luglio 2000 per il settore industria;

    VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL n. 246 del 10 maggio 2001;

    VISTA la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell’anno 2000 rispetto all’anno 1999, calcolata dall’ISTAT, pari al 2,6 per cento;

    CONSIDERATO che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

      

    D E C R E T A

    Art. 1

      

    A norma dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall’art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall’art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall’art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in £. 106.138 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2001, nella misura di £. 22.289.000 e di £. 41.394.000.

    Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in £. 59.607.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in £. 50.500.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in £. 45.947.000 per gli altri ufficiali.

    Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

    anno 1999 e precedenti ……………………………..1,0260;

    anno 2000 e 1° semestre 2001 ……………………...1,0000.

    Art. 2

      

    A norma dell’art. 76 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall’art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2001, è fissato in £. 734.000.

    Art. 3

      

    A norma dell’art, 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall’art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2001, è fissato in £. 2.941.000.

    Art. 4

      

    A norma dell’art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 200, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall’art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

    Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

       IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

    E DELLE FINANZE

    Tremonti

    IL MINISTRO DEL LAVORO

    E DELLE POLITICHE SOCIALI

    Maroni

    Allegato 7

    Roma, 20 novembre 2001

    Prot. N. 12 - F/Varie 7960

     

    Agli Enti erogatori

     

    di trattamenti pensionistici

     

    Loro Sedi

    Allegati 1

    Oggetto:

    Contributo di solidarietà di cui all’articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488

    Si trasmette in allegato la circolare n. 190 del 29 ottobre 2001 con la quale vengono comunicate le modalità di versamento all’INPS del contributo si solidarietà di cui all’articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 eventualmente trattenuto da codesto Ente ai propri pensionati e destinato al Fondo costituito ai sensi dell’articolo 69, comma 9, della legge 23 dicembre 2001, n. 388.

    Con riferimento alle richieste pervenute da parte di alcuni Enti in merito ai criteri di individuazione delle prestazioni soggette alla particolare trattenuta, si precisa che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - al quale era stato chiesto se tra i destinatari della norma siano da ricomprendere solo le forme di previdenza di base con esclusione delle forme pensionistiche integrative, aggiuntive e complementari, ovvero se anche queste ultime concorrano alla determinazione del cumulo dei trattamenti da considerare - ha precisato che "il parametro in base al quale attrarre i trattamenti pensionistici nella sfera di applicazione del suddetto decreto è costituito dalla loro obbligatorietà".

    Al fine di consentire al Casellario di disporre degli elementi necessari per stabilire l’obbligatorietà o meno dell’adesione, gli Enti dovranno fornire nella comunicazione dei dati la specifica informazione nell’apposito campo previsto nel tracciato (posizione 31 del tipo record 22). Le procedure del Casellario opereranno sulla base di tale segnalazione. Il contributo di solidarietà per l’anno 2002 sarà determinato tenendo conto delle informazioni che saranno fornite dagli Enti.

    Si precisa che per le situazioni per le quali il Casellario già disponga della predetta informazione, sarà conseguentemente rideterminato anche l’importo del contributo per l’anno 2001.

    IL DIRETTORE CENTRALE

    Allegato 8

    Elenco Comuni per addizionale comunale

    Allegato 9

    MODALITA’ DI RIDETERMINAZIONE DEI DATI FISCALI A CONSUNTIVO

    1 -

    Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli gestiti con la procedura ARTE

    I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2001 sono stati determinati considerando i valori positivi e negativi registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02, GP3CM03 e GP3CM04 al momento del pagamento degli arretrati gestiti con la procedura ARTE, relativi a rettifiche di imponibile, a imposte trattenute o rimborsate, a recuperi da effettuare per conto della Sede sui rimborsi IRPEF.

    Sono stati operati i conguagli relativi alle detrazioni d’imposta spettanti per l’anno in corso e non attribuite al momento della definizione degli arretrati.

    2 -

    Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli gestiti con la procedura RIBOT

    I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2001 sono stati determinati considerando i valori registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02, GP3CM03 e relativi alle somme corrisposte per le annualità spettanti in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e alle ritenute IRPEF provvisoriamente applicate all’aliquota media, per gli importi relativi ad anni precedenti, o all’aliquota massima per gli interessi relativi all’anno in corso.

    3 -

    Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli relativi ad interessi legali e rivalutazione monetaria

    I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2001 sono stati determinati considerando i dati registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02 e GP3CM03, e relativi alle somme corrisposte per interessi legali e rivalutazione monetaria e alle ritenute IRPEF provvisoriamente applicate all’aliquota media, per gli importi relativi ad anni precedenti, o all’aliquota massima per gli importi relativi all’anno in corso.

    4 -

    Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli relativi a benefici combattentistici per le province di Trento e Bolzano (Legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/1991 e n. 12/1995)

    I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2001 sono stati determinati considerando i valori registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02 e GP3CM03, e relativi alle somme corrisposte , in base ad apposita Convenzione stipulata tra l’INPS e le province autonome di Trento e Bolzano, per i benefici combattentistici previsti dalle leggi regionali del Trentino-Alto Adige n. 13/1991 e n. 12/1995 e alle ritenute IRPEF provvisoriamente applicate all’aliquota media, per gli importi relativi ad anni precedenti, o all’aliquota massima per gli importi relativi all’anno in corso.

    5 -

    Rideterminazione dei dati fiscali per oneri deducibili

    I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2001 sono stati determinati considerando i valori registrati nei campi GP3CM01 e GP3CM02 per oneri deducibili derivanti da trattenute effettuate con piani di recupero centrali memorizzati con le procedure "Recupero Crediti da Prestazioni " e "Pagamenti ridotti o disgiunti".

    5.1 – Procedura "Recupero crediti da prestazioni"

    I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 2001 sono stati determinati considerando i valori registrati nei campi GP3CM01 e GP3CM02, riguardanti le somme recuperate con le rate mensili relative a piani di ammortamento di pratiche RI per le quali le Sedi hanno indicato la deducibilità dall’imponibile, in quanto tali somme avevano, al momento della loro corresponsione, costituito imponibile certificato.

    5.2 – Procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti"

    Per i piani di recupero centrale sottoindicati i dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2001 sono stati determinati considerando i valori registrati nel campo GP3CM01 in occasione dell’estrazione della rata mensile di pensione:

    M8

    Recupero cautelativo su pensione

    M9

    Recupero cautelativo su pensione e trattamenti di famiglia (per la sola quota di pensione)

    L1

    Legge 29/79 GPA 52/99

    L2

    Legge 29/79 GPA 54/61

    R6

    Legge 29/79 GPA 55/00 Fondi Speciali

    B1

    Recuperi per Ufficio Legale (se memorizzata deducibilità fiscale)

    B2

    Recuperi per altre Sedi (se memorizzata deducibilità fiscale)

    P2

    Pignoramento privilegiato a persone fisiche (se memorizzata deducibilità fiscale)

    P3

    Pignoramento non privilegiato a persone fisiche (se memorizzata deducibilità fiscale)

    6 -

    Dati fiscali per altri conguagli gestiti con la procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti" (piani M1, M2, N1, N2, I1, I2, M4, M6)

    Sono stati esclusi dalla base imponibile i conguagli operati dalle procedure centrali e costituenti oneri deducibili relativamente ai recuperi di seguito elencati:

    M1

    Sostituzione Stato

    M2

    Rivalsa Enti locali

    N1

    Trattenuta fondo Clero

    N2

    Trattenuta per previdenza marinara

    I1

    Trattenuta per legge n. 36 del 1974

    I2

    Trattenuta per legge n. 222/84 per incumulabilità con rendita INAIL

    M4

    Assegno divorzile per ex coniuge superstite

    M6

    Assegno alimentare per ex coniuge

    Per tali situazioni la certificazione fiscale modello CUD 2002 per i redditi dell’anno 2001 risulta pertanto già correttamente determinata.

    Anche per l’anno 2002 l’imponibile è stato determinato al netto delle trattenute per i sopraelencati recuperi. L’importo delle riduzioni è stato detratto dall’imponibile mensile ed annuo e le trattenute per IRPEF e per addizionale IRPEF regionale e comunale sono state calcolate sull’importo residuo.

    Per tali pensioni l’imponibile fiscale mensile, riportato in GP5HD03E, è al netto delle trattenute.

    I dati relativi alle "regole di riduzione" sono stati riportati nei seguenti campi del data base delle pensioni:

    GP2BD01Z

    Decorrenza (AAAAMM)

    GP2BD02E

    Importo massimo della trattenuta mensile

    GP2BD03E

    Importo della trattenuta mensile

    GP2BD04N

    Percentuale della trattenuta

    GP2BD05E

    Importo della quota concorso

    GP2BD06N

    Codice numerico del tipo di trattenuta

    GP2BD07N

    Numero dei mesi per i quali deve essere effettuata la trattenuta

    7. –

    LSU - Contributo aggiuntivo di 18 milioni, versamenti volontari a carico del pensionato e conguagli per ricalcolo della contribuzione volontaria

    Le modalità di gestione e memorizzazione sul data base delle pensioni per le trattenute previste per il pensionamento anticipato dei lavoratori socialmente utili e per il pagamento totale o parziale del contributo aggiuntivo di 18 milioni sono riportate nel messaggio n. 481 dell’11 dicembre 2000.

    Il contributo aggiuntivo di 18 milioni è considerato fiscalmente imponibile.

    Da gennaio 2001 le trattenute mensili per versamenti volontari a carico del pensionato rappresentano un onere deducibile.

    Le modalità di gestione e di memorizzazione sul data base delle pensioni dei conguagli relativi al ricalcolo della contribuzione volontaria sono riportate nel messaggio n. 267 del 15 ottobre 2001.

    I conguagli a credito relativi al ricalcolo della contribuzione volontaria sono considerati fiscalmente imponibili; i conguagli a debito sono considerati fiscalmente deducibili.

    7. 1

    LSU - Contributo aggiuntivo di 18 milioni

    I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2001 sono stati determinati considerando i dati registrati nei campi GP3CM01 e GP3CM03 in relazione al contributo aggiuntivo di 18 milioni e alle ritenute IRPEF provvisoriamente applicate all’aliquota massima.

    7. 2

    LSU - Versamenti volontari a carico del pensionato

    I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2001 sono stati determinati considerando i dati registrati nei campi GP3CM01 in relazione ai versamenti volontari a carico del pensionato.

    7. 3

    LSU - Conguagli a credito per ricalcolo della contribuzione volontaria

    I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2001 sono stati determinati considerando i dati registrati nei campi GP3CM01 e GP3CM03 in relazione al conguaglio a credito per ricalcolo della contribuzione volontaria e alle ritenute IRPEF provvisoriamente applicate all’aliquota massima.

    7.4

    LSU - Conguagli a debito per ricalcolo della contribuzione volontaria

    I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2001 sono stati determinati considerando i dati registrati nei campi GP3CM01 in relazione al conguaglio a debito per ricalcolo della contribuzione volontaria.

    Allegato 10

    Mod. DETR03

    DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2002

    All’INPS – Sede di …………………..

    DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PREVISTE DALL’ARTICOLO 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 446

    Il sottoscritto……………………………………………………….codice fiscale…………………………………………

    nato a ………………………… (prov………) il …………………..stato civile…………………………………………...

    abitante a………………………..CAP………..via…………………………………………………………………………

    titolare della/e pensione/i n……….………………… categoria…………

    n……….………………… categoria…………

    n……….………………… categoria…………

    DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI AVERE DIRITTO ALLA DETRAZIONE DI IMPOSTA

    (compilare, con SI o NO, TUTTE LE CASELLE e, in caso affermativo fornire le ulteriori informazioni richieste)

    Informazioni memorizzate

    Dati aggiornati

     

     

    Per redditi di lavoro dipendente o pensione

    "

     

    Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato

    "

     

    Per il primo figlio in assenza del coniuge

    "

     

    Per n………….figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e affiliati spettante in misura del 50%, di cui n………..figli di età inferiore ai tre anni

    "

     

    Per n………….figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e affiliati spettante in misura intera, di cui n………..figli di età inferiore ai tre anni

    "

     

    Per n……….. altre persone indicate nell’articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria

    "

     

    Ulteriore detrazione prevista per i pensionati se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000 annue.

    Dati del coniuge

    Nel caso in cui sia fiscalmente a carico, indicare i seguenti dati

    Codice fiscale………………………………………

    Cognome…………………………….…Nome……………………………..……….

    Nato a……………………………………………….…il……………………………

    Data del matrimonio……………………….…………………………………

    Il sottoscritto si impegna a comunicare entro 30 giorni all’INPS ogni variazione che dovesse comportare la perdita del diritto alle detrazioni richieste.

    Data………………………..

    Firma………………………………………………

    AVVERTENZE

    Le detrazioni per i familiari a carico spettano a condizione che le persone per le quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore al limite annualmente stabilito.

    LA DICHIARAZIONE HA EFFETTO PER TUTTE LE PENSIONI INTESTATE AL RICHIEDENTE.

    La presente dichiarazione deve essere restituita compilata alla Sede INPS nel caso in cui la Sua situazione attuale non corrisponda a quella riportata nella colonna "Informazioni memorizzate".

    Allegato 11

    Mod. Obis M

    Roma, 20 dicembre 2001

    Titolare nome del titolare

    Nato data di nascita cognome e nome del destinatario

    C.F. codice fiscale indirizzo

    Le Sue pensioni sono

    IO n.12345678 Sede di Roma

    SO n.908700 Sede di Roma

    Rendita INAIL DIRETTA n. 01010155 Sede di Roma

    COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ANNO 2002

    Come ogni anno, Le inviamo le notizie relative alle Sue pensioni.

    Gli importi che Le comunichiamo sono quelli che Lei riceverà presso l’ufficio pagatore (Posta o Banca) da Lei scelto per l’anno 2002. Se gli importi comunicati varieranno nel corso dell’anno (o Le verranno corrisposti arretrati o effettuati recuperi), Lei avrà una nuova comunicazione.

    Il pagamento relativo alla prima mensilità dell’anno 2002, come avviene ormai da anni, include il conguaglio di perequazione automatica (scala mobile) relativa all’anno 2001 ed eventuali conguagli fiscali. Il dettaglio di tali conguagli è riportato nell’allegata comunicazione di pagamento.

    LE PENSIONI SONO CALCOLATE IN EURO

    Dal 1° gennaio 2002 i paesi dell’Unione monetaria europea hanno un’unica moneta: l’euro ( €. )

    Anche l’importo delle sue pensioni viene espresso in euro

    Le ricordiamo che il valore di un euro è pari a lire 1936,27

    Il pagamento in euro non modifica il valore delle Sue pensioni.

    NOTIZIE RELATIVE ALLE MODALITA’ DI PAGAMENTO

    Lei riceve un unico pagamento comprensivo di tutte le pensioni di cui è titolare.

    Il pagamento è arrotondato per eccesso e l’arrotondamento è recuperato sulla rata successiva.

    Il pagamento è effettuato presso denominazione dell’Ufficio Pagatore (Posta o Banca)

    Indirizzo dell’Ufficio Pagatore

    Delega alla riscossione a favore di

    Nome del delegato

    Nato il data di nascita del delegato

    C.F. codice fiscale

    IMPORTI DELLA/E PENSIONE/I PER L’ANNO 2002

    ASSEGNO DI INVALIDITA’

    Categoria IO n. 12345678

    Decorrenza mese e anno

    IMPORTI MENSILI

    Da gennaio

    Da agosto

    Tredicesima

    Pensione lorda

    392,69

    Quota non cumulabile con la rendita da infortunio

    300,69

    PENSIONE AL NETTO DELLE QUOTE NON CUMULABILI

    92,69

    Contributo ex-ONPI

    0,01

    PENSIONE AL NETTO DELLE TRATTENUTE

    euro

    92,68

    (pari a lire)

    179.453

    Nel corso dell’anno 2002 scade il triennio di validità dell’assegno. Lei dovrà pertanto presentare domanda di rinnovo dell’assegno.

    PENSIONE DI REVERSIBILITA’

    Categoria SO n. 908700

    Decorrenza mese e anno

    IMPORTI MENSILI

    Da gennaio

    Da dicembre

    Tredicesima

    Pensione lorda

    424,55

    424,55

    424,55

    Trattamenti di famiglia

    46,49

    46,49

    PENSIONE LORDA COMPLESSIVA

    471,04

    471,04

    424,55

    Contributo ex-ONPI

    0,01

    0,01

    0,01

    Trattenuta IRPEF

    55,19

    55,19

    55,19

    Addizionale reg.le IRPEF

    2,31

    Addizionale com.le IRPEF

    0,51

    PENSIONE AL NETTO DELLE TRATTENUTE euro

    413,02

    415,84

    369,35

    (pari a lire

    799.718

    805.178)

    715.161

    )

    LA PENSIONE E’INTEGRATA AL TRATTAMENTO MINIMO

    Importo della pensione non integrata al 1° gennaio 2002: euro 371,04

    SULLA PENSIONE E’CORRISPOSTO L’AUMENTO PREVISTO PER GLI EX COMBATTENTI DELLE LEGGI N. 140 DEL 1985 E N.544 DEL 1988

    FAMILIARE PER IL QUALE E’ CORRISPOSTO IL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA

    cognome nome

    PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLA/E PENSIONE/I

    Il calcolo in euro non modifica la misura della/e Sua/e pensione/i che è/sono stata/e determinata/e partendo dall’importo in lire dell’anno 2001, trasformato in euro e aumentato per l’anno 2002 con l’applicazione della perequazione automatica.

    AUMENTI DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEFINITIVA DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2001

    La scala mobile per l’anno 2001, già applicata nella misura previsionale del 2,4 %, è stata accertata nella misura definitiva del 2,6 %.

    La differenza, tra la perequazione automatica applicata in via provvisoria e la perequazione automatica definitiva per l’anno 2001, costituisce il "conguaglio pensione da rinnovo" che Le viene pagato con la prima rata di pensione. Il conguaglio è relativo all’intero anno 2001.

    Le differenze sono state così calcolate:

      • 0,2 % per la parte di pensione fino a 3 volte il minimo (fino a lire 2.164.800 mensili);

      • 0,18 % per la parte di pensione compresa tra 3 e 5 volte il minimo (da lire 2.164.800 a lire 3.608.000);

      • 0,15 % per la parte di pensione superiore a 5 volte il minimo (da lire 3.608.000).

    AUMENTI DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA PREVISIONALE DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2002

    All’importo complessivo della/e Sua/e pensione/i, rideterminato per l’anno 2001, è stata applicata la perequazione automatica per l’anno 2002 nella misura del:

      • 100% (pari al 2,7%) per la parte di pensione fino a 3 volte il minimo (fino a euro 1.147,08);

      • 90% (pari al 2,43%) per la parte di pensione compresa tra 3 e 5 volte il minimo (da euro 1.147,08 a euro 1.911,80);

      • 75% (pari al 2,025%) per la parte di pensione superiore a 5 volte il minimo (da euro 1.911,80).

    IMPORTO AGGIUNTIVO PER L’ANNO 2001

    Sulla rata di pensione di dicembre 2001 Le è stata corrisposta la somma di lire…xxxx a titolo di importo aggiuntivo, previsto dalla legge finanziaria 2001. La corresponsione di tale importo è condizionata dal reddito posseduto da Lei e dal Suo coniuge nel corso del 2001.

    limite di reddito personale pari a euro 7.456,01 (pari a lire 14.436.850).

    limite di reddito coniugale pari a euro 14.912,00 (pari a lire 28.873.650).

    L’importo corrisposto è da ritenersi provvisorio in quanto determinato sulla base dei redditi da Lei comunicati per anni precedenti. Qualora, sulla base dei redditi personali e del coniuge relativi all’anno 2001, la somma fosse in tutto o in parte non dovuta Lei riceverà ulteriore comunicazione.

    INCREMENTO DELLE MAGGIORAZIONI SOCIALI

    La legge finanziaria per l’anno 2002 ha aumentato le maggiorazioni sociali.

    Sulla Sua pensione l’aumento è stato attribuito tenendo conto degli ultimi redditi da Lei dichiarati.

    Nel corso dell’anno 2002 Le verrà richiesta la dichiarazione dei redditi 2002, per stabilire l’esatta misura dell’aumento che Le spetta.

    REDDITI COMUNICATI PER GLI ANNI 1996, 1997 E 1998

    Sono state controllate le dichiarazioni reddituali da Lei presentate per gli anni 1996, 1997 e 1998.

    I redditi dichiarati non hanno comportato variazioni degli importi della Sua/e pensione/i.

    NOTIZIE FISCALI SULLA/E PENSIONE/I PER L’ANNO 2002

    ADDIZIONALI ALL’IRPEF RELATIVE ALL’ANNO 2001 TRATTENUTE NEL CORSO DELL’ANNO 2002

    Sull’importo dell’ imponibile IRPEF relativo all’anno 2001 viene operata

    la ritenuta per l’addizionale regionale nella misura dello 0,9 %

    la ritenuta per l’addizionale comunale per il Comune di xxxxnella misura del 0,2 %

    L’importo complessivo delle addizionali dovute per l’anno 2001 viene ripartito in 11 rate e trattenuto su ognuna delle mensilità poste in pagamento da gennaio a novembre dell’anno 2002.

    Le ritenute per le addizionali comunali sono state calcolate sulla base delle informazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, aggiornate all’8 ottobre 2001.

    TASSAZIONE UNIFICATA

    L’imposta e’ stata determinata tenendo conto dell’importo complessivo dei seguenti trattamenti pensionistici erogati dall’INPS

    Pensione INPS CATEGORIA SO

    Pensione INPS CATEGORIA IO

    ALIQUOTA MASSIMA APPLICATA

    18%

    DETRAZIONI D’IMPOSTA RICONOSCIUTE

    Sulle ritenute IRPEF, calcolate con scaglioni e aliquote di legge, sono applicate le detrazioni d’imposta da Lei richieste:

    Detrazione per spese inerenti alla produzione del reddito

    Detrazione per coniuge a carico

    Detrazione per il primo figlio in sostituzione del coniuge

    Detrazioni per n. 67 persone a carico del solo contribuente

    Detrazioni per n. 65 persone a carico anche di altri contribuenti

    IMPORTO TOTALE DELLE DETRAZIONI APPLICATE euro. XXX

    IMPORTO TOTALE DELLE DETRAZIONI SPETTANTI euro. XXXX

    NEL CASO IN CUI LE DETRAZIONI SPETTANTI SUPERINO L’IMPOSTA LORDA, SULL’IMPORTO MENSILE DELLA/E SUA/E PENSIONE/I NON VIENE EFFETTUATA ALCUNA RITENUTA IRPEF.

    NON SONO STATE APPLICATE DETRAZIONI D’IMPOSTA

    RESIDENTI ALL’ESTERO

    La pensione non e’ stata assoggettata all’IRPEF a norma della convenzione stipulata con lo stato estero di residenza per evitare la doppia imposizione sui redditi.

    Lei risiede in uno stato estero con il quale l’Italia ha stipulato una convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale. La convenzione prevede che non si paghi l’IRPEF sulla pensione in Italia e si paghi invece nel Paese nel quale Lei risiede.

    Se desidera avvalersi di questa particolare normativa, dovrà presentare un’apposita domanda all’INPS, con il modello "F. Imposte 722" vistato dall’autorità fiscale del Paese di residenza.

    Per compilare la domanda e per ogni ulteriore informazione Lei potrà rivolgersi ai Patronati e ai Consolati presenti nel Suo Paese.

    L’importo a Suo debito, per differenze di IRPEF relative all’anno 2001, sarà trattenuto in due quote sulle rate di gennaio e febbraio dell’anno 2002.

    SE LEI SVOLGE ATTIVITA’ LAVORATIVA DIPENDENTE IN ITALIA

    Qualora Lei svolga attività lavorativa dipendente deve presentare al Suo datore di lavoro questo certificato di pensione. Il datore di lavoro, nei casi previsti dalla legge

    , dovrà effettuare sulla retribuzione le trattenute sottoindicate e versarle all’INPS utilizzando i codici indicati:

      • pensione n.xxxxxxxx cat. xx

    da xxxxx 2002 importo giornaliero da trattenere euro xxxxxx 98 codice DM10/2 xxxxxxx

    da xxxxx 2002 importo giornaliero da trattenere euro xxxxxx 98 codice DM10/2 xxxxxxx

    importo da trattenere su tredicesima mensilità euro xxxxxxx 99 codice DM10/2 xxxxxxx

      • pensione n.xxxxxxxx cat. xx

    da xxxxx 2002 importo giornaliero da trattenere euro xxxxxx 98 codice DM10/2 xxxxxxx

    da xxxxx 2002 importo giornaliero da trattenere euro xxxxxx 98 codice DM10/2 xxxxxxx

    importo da trattenere su tredicesima mensilità euro xxxxxxx 99 codice DM10/2 xxxxxxx

    In caso di rioccupazione in attività lavorativa con obbligo di iscrizione al Fondo Volo, l’INPS sospenderà la pensione; il datore di lavoro dovrà effettuare sulla retribuzione le trattenute sottoindicate e versarle all’INPS utilizzando il codice DM09/2 T306:

    da xxxxx 2002 importo mensile da trattenere euro xxxxxx

    importo da trattenere su tredicesima mensilità euro xxxxxxx

    Se Lei lavora a tempo determinato per non più di 50 giornate nell’anno (anche presso più datori di lavoro), il datore di lavoro non dovrà effettuare alcuna trattenuta. Se Lei invece lavora complessivamente per almeno 51 giornate nell’anno (quale somma di diversi rapporti di lavoro, ognuno dei quali inferiori a 50 giornate), è tenuto a darne comunicazione all’INPS per le conseguenti trattenute85 .

    Il divieto di cumulo della pensione con redditi da lavoro dipendente non si applica nel caso in cui dall’attività di lavoro derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo di pensione, pari per l’anno 2002 a euro ZZZ.ZZZ.

    SE LEI SVOLGE ATTIVITA’ LAVORATIVA DIPENDENTE ALL’ESTERO

    Qualora Lei svolga attività lavorativa dipendente all’estero è tenuto a comunicare all’INPS la data di inizio dell’attività, il numero delle giornate di lavoro e l’importo mensile della retribuzione.

    A seguito di tale comunicazione l’INPS effettuerà direttamente sulla pensione le trattenute indicate nel Quadro precedente.

    Avendo Lei dichiarato che presta attività lavorativa dipendente all’estero,

    sulla pensione n. xxxxxxxx cat. xx viene operata mensilmente la trattenuta riportata nel quadro degli importi mensili.

    sulla pensione n. xxxxxxxx cat. xx viene operata mensilmente la trattenuta riportata nel quadro degli importi mensili.

    SE LEI SVOLGE ATTIVITA’ LAVORATIVA AUTONOMA IN ITALIA O ALL’ESTERO

    Tale trattenuta è operata in via preventiva e sarà conguagliata al momento della comunicazione dei redditi effettivamente conseguiti.

    SE LEI SVOLGE ATTIVITA’ LAVORATIVA

    Se Lei svolge attività lavorativa dipendente, il Suo datore di lavoro dovrà effettuare sulla retribuzione le seguenti trattenute

      • pensione n.xxxxxxxx cat. xx

    da xxxxx 2002 importo giornaliero da trattenere euro xxxxxx

    da xxxxx 2002 importo giornaliero da trattenere euro xxxxxx

    importo da trattenere su tredicesima mensilità euro xxxxxxx

      • pensione n.xxxxxxxx cat. xx

    da xxxxx 2002 importo giornaliero da trattenere euro xxxxxx

    da xxxxx 2002 importo giornaliero da trattenere euro xxxxxx.

    importo da trattenere su tredicesima mensilità euro xxxxxxx

    da xxxxx 2002 importo mensile da trattenere euro xxxxxx

    importo da trattenere su tredicesima mensilità euro xxxxxxx

    Se lei svolge attività lavorativa dipendente all’estero dovrà darne comunicazione all’INPS.

    Se Lei svolge attività lavorativa autonoma la quota mensile della pensione n.xxxxxxxx cat. xx non cumulabile con i redditi da lavoro autonomo è pari a euro xxxxxxx.

    Se Lei svolge attività lavorativa autonoma la quota mensile della pensione n.xxxxxxxx cat. xx non cumulabile con i redditi da lavoro autonomo è pari a euro xxxxxxx.

    Ulteriori informazioni sulle modalità di applicazione delle trattenute di lavoro possono essere richieste alla Sede INPS

    LA PENSIONE DI INABILITA’È INCOMPATIBILE CON QUALSIASI ATTIVITA’ LAVORATIVA

    La pensione di inabilità è incompatibile con l’attività di lavoro dipendente o autonomo svolta in Italia o all’estero. E’ inoltre incompatibile con l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali, con il trattamento di disoccupazione e con ogni altro trattamento integrativo o sostitutivo della retribuzione.

    Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilita’ Lei deve darne immediata comunicazione all’INPS per la revoca della pensione.

    COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO PER INVALIDI CIVILI

    Le inviamo il Mod. ICINC01 che dovrà compilare per rendere la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza o meno del requisito di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio. La dichiarazione dovrà essere restituita entro il 31 marzo 2002. Potrà essere spedita o presentata direttamente all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, al Comune, alla Prefettura.

    RICOVERO IN ISTITUTO A TITOLO GRATUITO PER INVALIDI CIVILI

    Le inviamo il Mod. ICRIC01 che dovrà compilare per rendere la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza o meno del requisito di non ricovero in Istituto a titolo gratuito. La dichiarazione dovrà essere restituita entro il 31 marzo 2002. Potrà essere spedita o presentata direttamente all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, al Comune, alla Prefettura.

    Se Lei ha bisogno di informazioni in materia previdenziale, notizie sulla Sua pratica di pensione o sulla Sua posizione contributiva, può chiamarci gratuitamente al numero ................. .

    Il nostro servizio telefonico è in funzione da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17.

    Per ogni chiarimento Lei può telefonare al Call Center dell’INPS al numero 16464. Gli operatori sono a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

    IL DIRETTORE GENERALE

    COMUNICAZIONE DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA 2002

    SE NON PRESENTE RENDITA INAIL

    Se solo gennaio

    L’importo complessivo della prima rata è di euro…………….(pari a lire ……………..)

    Ovvero se semestrale o annuale

    L’importo complessivo della rata relativa alle mensilità da gennaio a giugno (se semestrale o dicembre e tredicesima se annuale) 2002 e’ di euro…………….(pari a lire ……………..)

    SE PRESENTE ANCHE RENDITA INAIL

    Se solo gennaio

    L’importo complessivo, comprensivo della rendita INAIL, della prima rata è di euro…………….(pari a lire ……………..)

    Ovvero se semestrale o annuale

    L’importo complessivo, comprensivo della rendita INAIL, della rata relativa alle mensilità da gennaio a giugno (se semestrale o dicembre e tredicesima se annuale) 2002 e’ di euro…………….(pari a lire ……………..)

    LA PRIMA RATA DELLA PENSIONE

    è costituita da

    componenti mensili

    conguagli

    Fasce 34, 35, 36, 40, 48

    Mod. ICINC01

    Prefettura di

    La presente dichiarazione deve essere restituita entro il 31 marzo 2002. Può essere spedita o presentata direttamente all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, al Comune, alla Prefettura

    .

    INVCIV n..........................Sede............

    ROSSI/LUIGI

    Nato il .............................

    Oggetto :

    Dichiarazione di responsabilità ex articolo 1, comma 249, legge 23 dicembre 1996, n.662, ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 45/1986.

    Il/La sottoscritto/a ...........................................………..................nato il .............................................

    a.................................................. codice fiscale ......................…………..............................................

    residente in.......................…...................via ....................................................……..............................

    titolare di assegno mensile in qualità di invalido civile, con riferimento alla permanenza o meno del requisito di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118

    DICHIARA (barrare la casella interessata)

      • DI ESSERVI ISCRITTO

      • DI NON ESSERVI PIU’ ISCRITTO

    Data......................................................Firma (1).............................................................................................

    (1) Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare, è fatto obbligo di presentare la presente dichiarazione ai rispettivi tutori o curatori qualora siano interdetti o inabilitati ovvero di presentare un certificato medico (articolo 1, comma n. 256, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

    Nel caso si tratti di disabili intellettivi o minorati psichici, in sostituzione della presente dichiarazione, entro il 31 marzo 2002, deve essere presentato un certificato medico (articolo 1, comma 254, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

    AVVERTENZA

    Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 127 in materia di semplificazioni amministrative", la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta da pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.

    Pertanto, le persone impossibilitate a sottoscrivere il presente modulo potranno rilasciare la dichiarazione davanti a funzionario incaricato dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, del Comune, della Prefettura, organi incaricati dalla legge n. 662/1996 a ricevere la medesima. Il funzionario accerterà l’identità del dichiarante (articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 403/1998)

    Fasce 33, 38, 41, 42, 44, 45

    Mod.ICRIC01

    Prefettura di

    La presente dichiarazione deve essere restituita entro il 31 marzo 2002. Può essere spedita o presentata direttamente all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, al Comune, alla Prefettura

    INVCIV n..........................Sede............

    ROSSI/LUIGI

    Nato il .............................

    Oggetto :

    Dichiarazione di responsabilità ex articolo 1, comma 248, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 45/1986.

    Il/La sottoscritto/a ......…........................................................nato il .............……...............................

    a.................................................. codice fiscale ......................………….............................................

    residente in........................................via .............................................................……..........................

    titolare dell’indennità di accompagnamento in qualità di invalido civile con riferimento alla permanenza o meno del requisito di non ricovero in Istituto a titolo gratuito previsto dall’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18,

    DICHIARA (barrare la casella interessata)

      • DI ESSERE RICOVERATO NELL’ISTITUTO
      .......….....................................................

    . .................................................................................................................................

      • A TITOLO GRATUITO

      • A PAGAMENTO (con riferimento alla sola retta-base)

      • DI NON ESSERE RICOVERATO

    Data......................................................Firma (1).............................................................................................

    (

    1) Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare, è fatto obbligo di presentare la presente dichiarazione ai rispettivi tutori, curatori o rappresentanti legali qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età ovvero di presentare un certificato medico (articolo 1, comma n. 256, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

    Nel caso si tratti di disabili intellettivi o minorati psichici, in sostituzione della presente dichiarazione, entro il 31 marzo 2002, deve essere presentato un certificato medico (articolo 1, comma 254 legge 23 dicembre 1996, n. 662).

    AVVERTENZA

    Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 127 in materia di semplificazioni amministrative", la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta da pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.

    Pertanto, le persone impossibilitate a sottoscrivere il presente modulo potranno rilasciare la dichiarazione davanti a funzionario incaricato dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, del Comune, della Prefettura, organi incaricati dalla legge n. 662/1996 a ricevere la medesima. Il funzionario accerterà l’identità del dichiarante (articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 403/1998)