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Dettaglio
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale | ||
Circolare numero 153 del 27-9-2002.htm | ||
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Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Direzione
Centrale
Vigilanza
sulle Entrate ed Economia Sommersa
Ai |
Dirigenti centrali e periferici | |
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Ai |
Coordinatori generali, centrali e | |
Roma, 27 Settembre 2002 |
periferici dei Rami professionali | |
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Coordinatore generale Medico legale e | |
Dirigenti Medici | ||
Circolare n. 153 |
e, per conoscenza, | |
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Consiglieri di Amministrazione | |
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Presidente e ai Membri del Consiglio | |
di Indirizzo e Vigilanza | ||
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all’esercizio del controllo | ||
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di fondi, gestioni e casse | ||
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Presidente della Commissione centrale | |
per l’accertamento e la riscossione | ||
dei contributi agricoli unificati | ||
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Presidenti dei Comitati regionali | |
Allegati |
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Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Istituzione del modello DMAG UNICO ai fini della dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata ( operai a tempo indeterminato, operai a tempo determinato e compartecipanti individuali). |
SOMMARIO: |
3.1. Quadro A – Azienda. 3.2. Codice identificativo azienda. 3.3. Codice fiscale 2. 3.4. Accentramento. 3.5. Associazione. 3.6. E-mail.
7.1 Quadro E – Dati azienda. 7.2 Quadro F – Dati anagrafici e retributivi del lavoratore. 7.2.1 Classificazione. 7.2.2 Tipo contratto. 7.3 Codice ISTAT. 7.4 Dimissioni. Incontri con le parti sociali |
1. Premessa. In ottica di superamento di alcuni aspetti di criticità emersi in relazione alle crescenti complessità gestionali del comparto agricolo e con l’obiettivo di determinare un innalzamento del livello quali-quantitativo dell’attività delle Sedi attraverso una riduzione degli spazi temporali impiegati nelle fasi di lavoro, è stato ridisegnato il modello di dichiarazione di manodopera agricola trimestrale degli operai a tempo determinato (OTD), indeterminato (OTI) e compartecipanti individuali (CI): DMAG-UNICO. L’iniziativa si inquadra nel contesto degli interventi di miglioramento posti in essere dall’Istituto in coerenza con gli indirizzi strategici individuati dal Consiglio di Amministrazione nel tracciare le linee di indirizzo per il piano triennale 2001 – 2003 con l’obiettivo di: q semplificare la modulistica; q riqualificare le informazioni necessarie per fotografare la realtà aziendale nella sua specifica consistenza ed articolazione; q gestire le novità legislative emanate di recente per il settore agricolo; q offrire, nell’ambito del processo “dal cartaceo al telematico”, all’utenza specifica ed in particolare alle Associazioni datoriali, moderni strumenti di trasmissione dei dati: internet; q riprogettare la struttura dell’archivio delle aziende agricole assuntrici di manodopera, dinamicamente gestibile nelle ipotesi di sospensione e/o cessazione dell’attività; q implementare le informazioni relative ai rapporti di lavoro degli operai occupati dalle aziende, nell’ambito della riprogettazione del nuovo archivio di gestione dei lavoratori agricoli dipendenti, quale data base per la predisposizione degli elenchi annuali, nonché per garantire agli interessati ed alle Organizzazioni Sindacali di categoria una consultazione on line dell’insieme degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro. 2. Il modello DMAG UNICO. La nuova versione della dichiarazione, già disponibile presso le Sedi e che dovrà essere distribuita all’utenza specifica a partire dalla data di emissione della presente circolare, sostituisce le precedenti versioni dei modelli DMAG/D e DMAG/R. Ne consegue che in occasione della presentazione della dichiarazione trimestrale competenza 3° trimestre 20002 (scadenza 25 ottobre 2002) le aziende dovranno utilizzare, esclusivamente, il modello DMAG-UNICO. Al riguardo si precisa che la struttura e le caratteristiche del DMAG-UNICO consentono, altresì, alle aziende di presentare eventuali dichiarazioni “tardive” (periodi pregressi non denunciati) che si collocano temporalmente a partire dal 1° trimestre 1998. Si sottolinea, infine, che l’utilizzo del modello è esteso anche alle denunce di variazione dei dati aziendali e/o retributivi dei lavoratori in relazione alle dichiarazioni presentate in precedenza, ma comunque non anteriori al 1° trimestre 1998. Il modello DMAG-UNICO è predisposto per la dichiarazione della manodopera agricola occupata a tempo determinato, indeterminato, nonché per i compartecipanti individuali. In proposito si rammenta che le aziende devono continuare a presentare due distinte dichiarazioni in ordine alla tipologia di manodopera occupata: q la prima per gli operai a tempo determinato (OTD) e/o compartecipanti individuali (CI); q la seconda per gli operai a tempo indeterminato (OTI). Per una corretta e chiara compilazione delle dichiarazioni si rimanda alle istruzioni contenute nell’allegato manuale che sarà disponibile quanto prima anche nel sito “Servizi per l’Agricoltura” via INTRANET per le Sedi e INTERNET per l’utenza del settore. 3. Struttura del modello. La versione del modello DMAG-UNICO è composta di due parti: q la prima, utilizzata dal datore di lavoro per indicare i dati aziendali completi e fornire le altre informazioni necessarie per il calcolo contributivo, è composta da un frontespizio e quattro quadri: o quadro “A”: azienda o quadro “B”: adesione a contratti di riallineamento e/o emersione o quadro “C”: importi a contribuzione differenziata o quadro “D”: dichiarazione di responsabilità q la seconda, predisposta per l’indicazione dei dati occupazionali e retributivi dei lavoratori, si articola in due quadri: o quadro “E”: azienda (riepilogo dati) o quadro “F”: dati anagrafici e retributivi dei lavoratori. 3.1. Quadro A – Azienda. Nel quadro “A” il datore di lavoro deve indicare gli elementi necessari all’identificazione dell’azienda compresa la tipologia aziendale. A tale proposito si sottolinea che a seguito delle innovazioni introdotte da recenti disposizioni di legge ed in particolare dai decreti legislativi n. 226, 227 e 228/2001 – orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, delle foreste e del settore agricolo a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57 (circ. INPS n. 34 del 7 febbraio 2001) – sono stati istituiti nuovi codici: q Tipo Ditta 1:
Nel merito si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni. q Tipo Ditta 2:
Il Quadro A presenta, inoltre, rispetto ai precedenti modelli DMAG/D e R, alcune novità che rivestono particolare rilievo i fini istruttori e decisori delle Sedi: q Codice identificativo azienda q Codice fiscale 2 q Accentramento q Associazione q E-mail 3.2. Codice identificativo azienda. Il campo per il momento non deve essere valorizzato in quanto sarà utilizzato successivamente dalla procedura di gestione quale codice unico identificativo delle aziende agricole assuntrici di manodopera ed autonome (circ. INPS n. 128/2002 punto 2.1). 3.3. Codice fiscale 2. E’ stato introdotto il codice fiscale 2 per segnalare l’eventuale posizione assegnata all’azienda a titolo di “ex partita IVA”. 3.4. Accentramento. In fase di prima applicazione, per le aziende che operano su più comuni della stessa provincia si confermano le disposizioni a suo tempo impartite con circ. n. 55/1999. Pertanto il datore di lavoro è tenuto a dichiarare all’atto della presentazione della denuncia aziendale (mod. D.A.) i dati relativi ad ogni singola azienda, così come definita dal Codice Civile all'art. 2555, cioè quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Considerato il principio di autonomia organizzativa dell’imprenditore, il datore di lavoro titolare del possesso di più fondi agricoli, ubicati anche in comuni diversi della stessa provincia, che ritenga di organizzarli in un’unica azienda, è tenuto alla presentazione di una singola denuncia aziendale con l’indicazione di tutte le informazioni riferite ai fondi posseduti. Al riguardo si precisa che tutta la manodopera occupata dovrà essere dichiarata in un’unica e corrispondente dichiarazione trimestrale. Viceversa, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro decida di gestire separatamente i fondi, è tenuto alla presentazione di più modelli di denuncia aziendale, cui dovranno seguire, alle scadenze di legge, le corrispondenti dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata. Per quanto riguarda la particolare situazione delle aziende in possesso dell’autorizzazione all’accentramento per la gestione di una o più aziende operanti in province diverse, si fa riserva di ulteriori istruzioni. 3.5. Associazione. Il campo “ ASSOCIAZIONE” deve essere avvalorato, con un codice numerico rilevabile dall’allegato manuale, dalle aziende che hanno rilasciato delega alle Organizzazioni di categoria per la riscossione dei contributi di loro pertinenza. Si fa presente che qualora l’azienda avvalori il predetto campo e non abbia rilasciato la relativa delega il contributo non verrà imposto e viceversa se il campo non è stato avvalorato, ma è stata rilasciata delega, il contributo sindacale verrà imposto. 3.6. E-mail. Il campo è predisposto per l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica per eventuali richieste di notizie non necessariamente documentabili. 4. Quadro B – Adesione. Il quadro, innovativo rispetto ai precedenti modelli di dichiarazione, consente la gestione completa degli accordi di riallineamento (legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni) e/o dell’emersione a norma della legge n. 383/2001. Si ricorda che in proposito sono state emanate le circolari attuative n. 59/2000 e n. 194/2001 per i contratti di riallineamento e le circolari interamministrative n. 56/E del 20 giugno 2002 e n. 65/E del 2 agosto 2002 per l’emersione. Per quanto riguarda le informazioni relative al contratto di riallineamento si precisa che la compilazione del campo “data di adesione” non è obbligatoria, perché il dato è già disponibile alle Sedi. In merito alle ulteriori informazioni relative alla “data contratto” e “data scadenza” le aziende sono invitate a comunicarle solo in occasione della presentazione della prima dichiarazione redatta sul modello DMAG-UNICO. Per la gestione dell’emersione le informazioni relative alla “data di emersione” e “data scadenza” non rivestono carattere di obbligatorietà in quanto i dati saranno desumibili dalla dichiarazione di emersione, di cui alle citate circolari interamministrative. 5. Quadro C – Importi a contribuzione differenziata. Il quadro è predisposto per la dichiarazione dei lavoratori e relativi imponibili da assoggettare a contribuzione differenziata. Le tipologie di contribuzione differenziata sono descritte nell’allegato manuale. 6. Quadro D - Dichiarazioni di responsabilità. Il quadro racchiude l’insieme delle dichiarazioni di responsabilità che devono essere avvalorate con la sottoscrizione del titolare o rappresentante legale dell’azienda a pena di nullità. Il quadro è, altresì, predisposto per l’autorizzazione alla riscossione dei contributi contrattuali al fine del mantenimento delle agevolazioni contributive previste dalle vigenti disposizioni di legge, per la dichiarazione dei dati riepilogativi inerenti la consistenza occupazionale del trimestre, nonché per la dichiarazione di responsabilità sulla veridicità dei dati contenuti in tutti i quadri di cui si compone il modello DMAG-UNICO. In tale contesto sono previsti i campi (pagine, numero progressivo, sezioni e numero lavoratori) a conferma della consistenza della denuncia. In calce alla prima pagina il datore di lavoro o il legale rappresentante devono apporre la firma. 7. Quadri “E” –“F”. I quadri “E” ed “F” sono contenuti nella seconda parte di cui si compone il modello DMAG UNICO ed analiticamente descritti, per una corretta compilazione, nell’allegato manuale. 7.1. Quadro “E” - Dati Azienda. Per esigenze di carattere gestionale il quadro “E” rappresenta il necessario collegamento della prima parte del modello (identificazione aziendale) alla parte seconda che, come di seguito precisato, compendia tutte le informazioni relative al lavoratore occupato e alle specificità del rapporto di lavoro. 7.2. Quadro “F” – Dati anagrafici e retributivi del lavoratore. Nel quadro sono contemplate ulteriori novità rispetto alla modulistica precedente ed in particolare i campi: q Classificazione ; q Tipo contratto; q Codice ISTAT; q Dimissioni. 7.2.1. Classificazione. Il campo è stato previsto per l’individuazione dei lavoratori occupati in altri settori che, per gli effetti dei decreti legislativi n. 226, 227 e 228/2001 sono inquadrabili nel settore agricoltura (circ. INPS n. 34/2002 punto 2.5). A tale proposito sono stati istituiti i nuovi codici elencati in dettaglio nell’allegato manuale. 7.2.2. Tipo Contratto. Il nuovo campo “tipo contratto” (3 caselle) rispetto alla versione di dichiarazione in uso in precedenza (2 caselle), è stato ampliato al fine di consentire la gestione delle ultime evoluzioni normative. In tale ottica vengono illustrati i nuovi codici “tipo contratto” e per i quali si forniscono dettagliate precisazioni considerata la valenza della loro gestione. 068 : lavoratore per il quale deve essere versata la sola contribuzione INAIL. Per questa tipologia contrattuale i datori di lavoro possono utilizzare il codice sin dal III° trimestre 2002 e qualora i lavoratori fossero stati già dichiarati nei trimestri precedenti per la regolarizzazione del pregresso, devono presentare una comunicazione alla Sede competente. Gli Uffici al riguardo provvederanno successivamente allo sgravio contributivo in estratto conto ed agli adempimenti conseguenti (eventuale emissione del rimborso o compensazione sui contributi pregressi o rideterminazione al contribuente degli importi del modello F24 e relativa compensazione sull’estratto conto ). 073 : socio lavoratore di cooperative diverse da quelle di cui alla Legge 381/91. Ai fini gestionali si confermano le osservazioni di cui al tipo contratto “068”. 074 : lavoratore disabile per il quale il datore di lavoro beneficia della fiscalizzazione totale (art. 13, c.1, lett. a della legge 68/1999. La fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali opera per la durata massima di otto anni a seguito e per ogni lavoratore disabile assunto che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalle Regioni. La fiscalizzazione riguarda la sola quota a carico del datore di lavoro, pertanto i contributi a carico del lavoratore sono interamente dovuti. Del beneficio potranno godere le aziende che sono state informate, dalle Regioni e/o Province, dell’avvenuta concessione all’ammissione dei benefici di legge. Le aziende che rientrano tra quelle ammesse alla concessione dei benefici suddetti possono utilizzare il codice tipo contratto “074” da indicare nel modello DMAG Unico sin dal III° trimestre 2002 ed anche per le competenze pregresse per le quali il modello di dichiarazione non era stato presentato. Ai fini gestionali si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni con apposita circolare. 075 : lavoratore disabile per i quali il datore beneficia della fiscalizzazione del 50% (art. 13, c. 1 , lett. b della legge 68/1999). La fiscalizzazione del 50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali opera per la durata massima di cinque anni e per ogni lavoratore disabile assunto che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalle Regioni. La fiscalizzazione riguarda la sola quota a carico del datore di lavoro, pertanto i contributi a carico del lavoratore sono interamente dovuti. Del beneficio potranno godere le aziende che sono state informate, dalle Regioni e/o Province, dell’avvenuta concessione all’ammissione dei benefici di legge. Le aziende che rientrano tra quelle ammesse alla concessione dei benefici suddetti possono utilizzare il codice tipo contratto “075” da indicare nel modello DMAG Unico sin dal III° trimestre 2002 ed anche per le competenze pregresse per le quali il modello di dichiarazione non era stato presentato Ai fini gestionali si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni con apposita circolare. 076 : lavoratore detenuto o internato negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e ex persone condannate o internate ammesse al lavoro esterno 8 art. 21 della legge 354/1975 e successive modificazioni). L’assunzione dei soggetti detenuti o internati comporta lo sgravio dell’80 per cento, per gli anni dal 2000, 2001 e 2002, dei contributi totali dovuti quindi lo sgravio opera sia sui contributi a carico del datore di lavoro sia su quelli posti a carico del lavoratore. Per accedere ai suddetti benefici le aziende dovranno presentare o integrare nel caso delle cooperative sociali alla competente Sede Inps la copia della convenzione stipulata ai sensi dell’ art. 20 Legge 354/1975 e successive modificazioni. Le aziende che per l’esercizio di attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari, impiegano personale detenuto o internato devono produrre la copia della dichiarazione di assunzione fornita dalla Direzione penitenziaria. 077 : lavoratore che ha optato per l’iscrizione alle Casse pensioni degli Istituti di Previdenza ai sensi dell’ art. 4 comma 2 della legge n° 274 dell’ 8 agosto 1991. Per la gestione dei contratti “076” e “077” si rimanda alle osservazioni previste per il contratto “068” 7.3. Codice ISTAT. L’istituzione del campo “codice ISTAT” riferito alla Provincia e Comune dove si è svolta la prestazione lavorativa consentirà, quanto prima, la gestione dell’accentramento delle attività svolte dall’azienda in più province. Al riguardo come già precisato al precedente punto 3.4 si fa riserva di emanare specifiche istruzioni. 7.4. Dimissioni. Il campo deve essere avvalorato qualora il rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni. 8. Incontri con le parti sociali. Si raccomanda ai Direttori delle Sedi di programmare appositi incontri con le Organizzazioni Datoriali, i Soggetti di cui all’art. 1 legge n. 12/1979 e le OO.SS. di categoria per la presentazione del nuovo modello DMAG-UNICO e relativo manuale. Con l’occasione si sottolinea l’importanza di una diffusa e puntuale illustrazione della portata, dei contenuti e novità introdotte nell’architettura del modello e i suoi riflessi per una corretta gestione dei comportamenti aziendali, nonché l’opportunità offerta alle aziende di utilizzare, quale guida per la compilazione delle dichiarazioni trimestrali, l’allegato manuale, integrato da ulteriori tre allegati. Allegato A: denominazione e codici Sede Allegato B: istruzioni per variazioni aziendali Allegato C: istruzioni sulla base imponibile.
Allegato 1 I.N.P.S. – PROGETTO PER LA GESTIONE, LO SVILUPPO ED IL COORDINAMENTO DELL’AREA AGRICOLA MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DMAG UNICO AI FINI DELLA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE DELLA MANODOPERA AGRICOLA OCCUPATA PRESENTAZIONE Il modello DMAG UNICO è stato istituito per la dichiarazione della manodopera occupata dalle aziende agricole con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e per i compartecipanti individuali. Il modello deve essere utilizzato a partire dal III° trimestre 2002 (scadenza presentazione 25 ottobre 2002 per il modello cartaceo, 25 novembre 2002 per la presentazione su supporto o via INTERNET) per i trimestri correnti e per le competenza pregresse dal 01/01/1998. Non devono, pertanto, essere più utilizzati i modelli DMAG/R e D in vigore dal 1 gennaio 1998. Il DMAG UNICO potrà pervenire all’Istituto su supporto cartaceo, supporto magnetico o tramite trasmissione telematica: INTERNET. Si rammenta che i termini di scadenza degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni sono fissati alle date del 25 aprile (primo trimestre), 25 luglio (secondo trimestre), 25 ottobre (terzo trimestre), 25 gennaio dell'anno successivo (quarto trimestre) per le dichiarazioni presentate su modello cartaceo, mentre i termini di presentazione delle dichiarazioni con sistemi informatizzati (trasmissione telematica e supporto magnetico) sono fissati rispettivamente al 25 maggio, 15 settembre, 25 novembre e 25 febbraio dell'anno successivo. La nuova versione della dichiarazione trimestrale prevede l’indicazione dei dati identificativi dell’azienda, gli importi a contribuzione differenziata, gli elementi della base imponibile e le informazioni necessarie per l'aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori occupati. Inoltre, a pena di nullità, devono essere sottoscritte dal titolare dell’azienda o dal legale rappresentante le dichiarazioni di responsabilità in relazione ai contenuti esposti e ai dati forniti. Il modello consente di denunciare: q la base imponibile retributiva anche per gli operai a tempo determinato in applicazione dell'art.4 del D.lgs. 16 aprile 1997 n.146 (circ. INPS n. 224/1997); q le retribuzioni erogate ai lavoratori in base agli accordi di riallineamento ex art. 23 della legge 24 giugno 1997 n.196 (circ. INPS n.202/1997 e n. 59/2000) e art. 116 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (circ. INPS n. 159/2001 e n. 194/2001). q le retribuzioni emerse ai sensi della legge 18 ottobre 2001 n. 383. Con il modello DMAG UNICO è possibile dichiarare le diarie eventualmente corrisposte agli operai a tempo determinato (OTD) ed indeterminato (OTI). Il modello è predisposto per la denuncia della manodopera occupata a tempo indeterminato (OTI), per quella assunta a tempo determinato (OTD) e compartecipanti individuali (CI). Tuttavia, le aziende che occupano sia lavoratori a tempo indeterminato sia a tempo determinato e/o compartecipanti individuali, devono presentare due distinte denunce (una dichiarazione per gli OTI ed una dichiarazione per gli OTD-CI). Devono essere utilizzate distinte denunce anche nelle ipotesi di seguito precisate, in cui l’azienda occupi lavoratori soggetti a regimi contributivi diversi. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE Il modello, redatto in duplice copia su carta autoricalcante e predisposto con tracciati che consentono l’utilizzo della procedura a “lettura ottica”, deve essere compilato in tutte le sue parti. La prima copia è presentata o spedita (fa fede la data di accettazione dell'agenzia postale) alla competente sede INPS, entro le date precedentemente individuate. La seconda copia è conservata dal datore di lavoro per gli eventuali controlli. I modelli cartacei non dovranno essere presentati o spediti all’INPS qualora siano stati già trasmessi su supporto o in via telematica. Entrambe le copie devono essere timbrate e la copia per il datore di lavoro contrassegnata con la sigla del funzionario che la ha accettata. Il modello composto di due parti: · la prima individua la posizione anagrafica e contributiva dell’azienda e comprende il quadro riepilogativo delle dichiarazioni di responsabilità sottoscritte dal titolare o legale rappresentante della ditta; · la seconda riepiloga tutti i dati relativi alla manodopera occupata nel trimestre di competenza; è ripartito in Quadri, Sezioni, Campi e Caselle per la compilazione dei quali è necessario attenersi alle seguenti istruzioni.
La prima parte del modello si articola in un frontespizio e quattro quadri: “A”, “B”, “C”, “D”.
FRONTESPIZIO Ricomprende lo spazio riservato alla Sede per l’apposizione del timbro e data di ricezione della dichiarazione, nonché i campi da utilizzare per l’individuazione della Sede INPS territorialmente competente e relativa codifica, che dovrà essere rilevata dall’allegata tabella (Allegato a). QUADRO A I dati indicati in tale quadro devono coincidere con quelli riportati nell’originaria denuncia aziendale e/o successiva variazione presentata ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 375 dell'11 agosto 1993. Avvertenze: il campo Identificativo Azienda è riservato alla Sede. ANNO E TRIMESTRE Indicare l’anno e barrare la casella corrispondente al trimestre cui si riferisce la dichiarazione. Avvertenze: l’anno non può essere anteriore al 1998. AZIENDA Nei campi corrispondenti vanno riportati il cognome e nome del titolare dell'azienda oppure la denominazione o ragione sociale della stessa, l’indirizzo completo, il codice ISTAT della provincia e comune di residenza, nonché il codice fiscale. Per quanto riguarda il codice fiscale dovrà essere indicato, con la massima esattezza e chiarezza, quello assegnato dal Ministero delle Finanze nel campo contrassegnato “codice fiscale 1” che tralaltro dovrà coincidere con il dato a suo tempo comunicato in occasione della presentazione della denuncia aziendale e/o successiva variazione. Si annota, in particolare, che qualora al titolare dell’azienda sia stata assegnata una posizione - ex Partita IVA – il relativo dato (numerico) deve essere riportato nel campo contrassegnato “ codice fiscale 2” Avvertenze: i codici ISTAT della Provincia e del Comune di residenza dell’azienda saranno rilevabili quanto prima dalla tabella inserita nel sito “ Servizi per l’agricoltura” disponibile sia in INTRANET che INTERNET.
TIPO DITTA È riservato alla indicazione dei codici che identificano la tipologia aziendale al fine dell’applicazione del corretto regime contributivo. Il campo è suddiviso in quattro caselle. Nelle prime due caselle vanno riportati i codici di cui alla tabella "codici ditta 1". La terza e la quarta casella devono essere utilizzate per indicare particolarità contributive dell'azienda, secondo quanto indicato nella tabella “codici ditta 2". TABELLA "CODICI DITTA 1" (1^ e 2^ casella)
TABELLA "CODICI DITTA 2" (3^ e 4^ casella)
Avvertenze: L’ azienda soggetta, in relazione alla manodopera occupata, a regimi contributivi diversi dovrà presentare modelli di denuncia separati. Ad esempio: Il coltivatore diretto che, oltre ad assumere manodopera per la coltivazione del fondo rispetto al quale è stato riconosciuto tale, conduce altro fondo in economia è tenuto a produrre due dichiarazioni: q la prima per i lavoratori subordinati che lo hanno coadiuvato nella coltivazione diretta. In tale ipotesi la dichiarazione deve essere contraddistinta dal codice ditta 08 e dal codice azienda corrispondente alla denuncia aziendale, presentata ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n.375/1993, relativa ai fondi coltivati direttamente dal titolare dell'azienda. q per la manodopera, invece, impiegata nei fondi condotti in economia, la seconda dichiarazione deve essere contrassegnata dal codice ditta 06 e dal codice azienda attribuito per la denuncia aziendale presentata per i fondi condotti in economia. Il concedente che assume manodopera direttamente su un fondo concesso a mezzadria in presenza di contemporanea assunzione (nello stesso trimestre) anche da parte del mezzadro, dovrà produrre due dichiarazioni: q per la manodopera assunta direttamente, indicando il codice 06 nella casella “tipo ditta 1”; q per la manodopera assunta dal mezzadro, indicando il codice 12 nella casella “tipo ditta 1”; In entrambe le dichiarazioni dovrà essere indicato lo stesso codice azienda riportato nell'unica denuncia aziendale presentata a norma del precitato art.5. L’azienda che impiega anche operai florovivaisti per i quali non versa i contributi per l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario a seguito di espressa esclusione nella convenzione provinciale deve compilare per gli stessi distinte dichiarazioni della manodopera occupata, contraddistinte dal "tipo ditta 2" codici 20, 39 ecc.. TIPO MANODOPERA Nella casella vanno indicati i codici numerici
Avvertenze: Le aziende che occupano sia lavoratori a tempo determinato che indeterminato devono presentare due distinte denunce. TIPO DICHIARAZIONE Nella casella vanno indicati i seguenti codici:
Avvertenze: Qualora il datore di lavoro evidenzi errori, incertezze e incompletezze nella compilazione della dichiarazione trasmessa o presentata alla Sede e redatta su modello cartaceo, prima della scadenza fissata dalle vigenti disposizioni normative può provvedere alla sostituzione del DMAG- Unico indicando nell’apposito campo il codice Tipo dichiarazione “S” (sostitutiva). Nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione su supporto o trasmessa telematicamente, i soggetti abilitati, come è noto sempre nei termini di cui sopra, potranno procedere alla sostituzione del supporto ovvero alla relativa ritrasmissione via Internet. ACCENTRAMENTO Barrare la casella se l’azienda ha ottenuto dagli Organi competenti l’autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi. ASSOCIAZIONE Deve essere indicato il codice relativo all’Associazione di categoria cui l’azienda ha conferito delega.
CODICE AZIENDA Il "codice azienda" è composto dai codici ISTAT di Provincia e Comune e dal progressivo azienda, ai quali si riferisce la dichiarazione di manodopera e deve coincidere con i codici indicati nel campo "A2" od "A3" della denuncia aziendale presentata ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 375 dell'11 agosto 1993 ed eventuali successive variazioni. In caso di accentramento il codice azienda dovrà corrispondere al codice presente sul modello del Registro d’impresa accentrante. Con la dichiarazione di manodopera devono essere pertanto denunciati i lavoratori che nel trimestre sono stati occupati nei terreni riportati nel foglio 2 della stessa denuncia aziendale e/o successive variazioni ovvero nei fogli 2 delle dichiarazioni aziendali in caso di accentramento. Avvertenze: i codici ISTAT della Provincia e del Comune saranno rilevabili quanto prima dalla tabella inserita nel sito “ Servizi per l’agricoltura disponibile sia in INTANET che INTERNET. E.MAIL Indicare l’eventuale indirizzo di posta elettronica. QUADRO B RIALLINEAMENTO Barrare la casella “SI” qualora la manodopera denunciata sia stata retribuita in base ad accordi di riallineamento stipulati a livello provinciale ex art. 23 della legge 24 giugno 1997 n.196 così come modificato da ultimo dall’articolo n. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388. La mancata applicazione del segno equivale a dichiarazione negativa. Qualora sia stata barrata la casella “SI” sarà utile completare i campi con le informazioni relative alla data di stipula del contratto provinciale di riallineamento e/o rimodulazione di quello precedente, la data di adesione e la data di scadenza. Avvertenze: La compilazionedel campo “data di adesione” non è obbligatoria poiché il dato è giàdisponibilealle Sedi. Per quanto riguarda i campi relativi alla data contratto e data di scadenza dello stesso le aziende sono invitate a comunicare i dati una sola volta in occasione della presentazione della prima dichiarazione redatta sul nuovo modello DMAG Unico, in quanto le informazioni saranno memorizzate negli archivi dell’Istituto e non più obbligatorie per le successive dichiarazioni. EMERSIONE Barrare la casella “SI” qualora la manodopera denunciata sia emersa ai sensi della legge 18 ottobre 2001 n.383. Qualora sia stata barrata la casella “SI” bisognerà indicare la data della dichiarazione di emersione e la data di scadenza. La mancata applicazione del segno equivale a dichiarazione negativa. Avvertenze: per quanto riguarda i campi relativi alla data dichiarazione dell’emersione e data scadenza le aziende sono invitate a comunicarle una sola volta in occasione della presentazione della prima dichiarazione redatta sul nuovo modello DMAG- Unico, in quanto le informazioni saranno memorizzate negli archivi dell’Istituto e non più obbligatorie per le successive dichiarazioni. QUADRO C CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ LEGGE 166/91 Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 1 giugno 1991 n. 166, i datori di lavoro tenuti al finanziamento di Casse, Gestioni, forme assicurative e Fondi previsti da contratti collettivi o da accordi sindacali, al fine di erogare prestazioni previdenziali e/o assistenziali a favore dei dipendenti, devono, sulle somme a loro carico, un contributo di solidarietà pari al 10% delle somme stesse. Vanno indicati, pertanto, il numero dei lavoratori interessati e l’ammontare delle somme versate, nel trimestre di competenza della denuncia, da assoggettare al citato contributo. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ LEGGE 135/1997 L'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio1997 n. 135 stabilisce che sono escluse dalla base imponibile le erogazioni, previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati (circ. INPS n. 132/1997). Le erogazioni sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10%, a carico del datore di lavoro, devoluto alle gestioni pensionistiche alle quali sono iscritti i lavoratori. Il datore di lavoro dovrà procedere, per ciascun mese di competenza della dichiarazione, alla determinazione per ogni lavoratore della quota da non assoggettare alla ordinaria contribuzione, bensì alla prevista aliquota ridotta. Nel campo "N. lav." dovrà essere indicato il numero totale dei lavoratori che nel trimestre hanno percepito le erogazioni soggette a decontribuzione. Nel campo "Importi" sarà indicato cumulativamente il totale delle suddette erogazioni. STRAORDINARIO LEGGE 549/1995 Ai sensi dell'art. 2 commi 18,19,20 e 21, legge 29 dicembre 1995 n. 549 le imprese con più di 15 dipendenti sono tenute a versare a favore del Fondo Prestazioni Temporanee dell'Istituto un contributo aggiuntivo pari al 5% della retribuzione eccedente il limite individuale delle 40 ore settimanali (circ. INPS n. 246/1996). Nel campo "N. Lav." il datore di lavoro dovrà indicare il numero dei lavoratori per i quali è dovuto il pagamento di tale contributo. Nel campo "Importi" deve essere, invece, riportato l'ammontare complessivamente erogato nel trimestre a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, effettuato oltre la quarantesima ora settimanale, agli operai a tempo indeterminato. QUADRO D Il quadro racchiude le dichiarazioni di responsabilità che devono essere sottoscritte dal datore di lavoro o dal legale rappresentante utilizzando l’apposito spazio. Si richiama l’attenzione sul combinato disposto delle due prime dichiarazioni di responsabilità in quanto barrando la casella “si” il datore di lavoro conferma, sussistendone i presupposti, di avere diritto alle agevolazioni contributive, previste dalle vigenti disposizioni di legge, per i lavoratori occupati nel trimestre di competenza, nonché di rispettare la legislazione sul collocamento e gli obblighi derivanti dai contratti collettivi. Inoltre, con l’indicazione del “si”, il datore di lavoro autorizza l’INPS a riscuotere: 1. i contributi per la previdenza e l'assistenza integrative previsti dai contratti collettivi di lavoro, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate a norma dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334; 2. i contributi per l’assistenza contrattuale nazionale previsti dai contratti collettivi di lavoro, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11, della legge 12 marzo 1968, n. 334. La mancata applicazione del segno equivale a dichiarazione negativa e comporta la perdita del diritto alle agevolazioni contributive previste dalle vigenti disposizioni di legge. Si chiarisce che i contributi per la previdenza ed assistenza integrativa sono posti in riscossione soltanto nei confronti delle aziende che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro che hanno sottoscritto le convenzioni ex-art. 11, legge 12 marzo 1968, n. 334. Per le aziende che non rientrano in questa fattispecie, quindi quelle con codice “Tipo ditta 1” 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 45 e 46 i contributi di ché trattasi non saranno posti in riscossione pur in presenza di valorizzazione del campo “SI” del Quadro D. Seguono le altre due dichiarazioni con le quali il titolare dell’azienda conferma la consistenza della denuncia (pagine, numero progressivo, sezioni e numero lavoratori) e assume con la sottoscrizione la responsabilità civile e penale dei dati esposti in tutti i riquadri di cui il modello si compone.
La seconda parte del modello DMAG UNICO si articola in due quadri: “E” e “F”. QUADRO E Prevede il riepilogo delle informazioni relative all’azienda già esposte in precedenza nel quadro “A”. In particolare si sottolinea che le due caselle contraddistinte dalle sigle “R” ed “E” vanno barrate se in corrispondenza dei campi rispettivamente “Riallineamento” ed “Emersione” del quadro “B” è stata barrata la casella “si”. Avvertenze: si ribadisce che il campo “ codice identificativo azienda” è riservato all’INPS. QUADRO F Deve essere utilizzato dal datore di lavoro per fornire tutte le informazioni e i dati riferiti ai lavoratori occupati nel trimestre secondo l’articolazione che segue. Nel predetto quadro possono essere denunciati al massimo due lavoratori. SEZIONE NUMERO Indicare il numero progressivo del lavoratore presente in denuncia. Qualora si abbia necessità di compilare più sezioni per lo stesso lavoratore il “numero sezione” dovrà rimanere invariato. E’ il caso di un lavoratore che nel mese sia stato occupato su quattro zone tariffarie diverse per le quali dovrà essere utilizzato il secondo riquadro del quadro “F”. Avvertenze: il numero dell’ultima sezione compilata deve corrispondere a quello riportato nel campo “sezioni” del quadro D. COGNOME LAVORATORE Indicare il cognome del lavoratore. NOME LAVORATORE Indicare il nome del lavoratore. DATA DI NASCITA Indicare la data di nascita del lavoratore (es.01.01.1963). SESSO Barrare la casella corrispondente. CODICE FISCALE Indicare con la massima esattezza e chiarezza il codice fiscale del lavoratore, quale risulta dall'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle Finanze, tenendo presente che ogni errore può influire negativamente sulla posizione assicurativa dell'interessato. COMUNE DI NASCITA O STATO ESTERO Indicare, per esteso, il comune di nascita del lavoratore. Per i lavoratori stranieri indicare lo Stato Estero di nascita lasciando in bianco il campo provincia. PROVINCIA DI NASCITA (PROV) Indicare la provincia di nascita del lavoratore, mediante sigla automobilistica (RM per Roma). COMUNE DI RESIDENZA Indicare il comune di residenza del lavoratore. PROVINCIA DI RESIDENZA (PROV.) Indicare la provincia di residenza del lavoratore. CAP Indicare il codice di avviamento postale del comune di residenza del lavoratore.. CODICE ISTAT (COD. ISTAT) Indicare i codici ISTAT della provincia e del comune di residenza del lavoratore. Avvertenze: i codici ISTAT della Provincia e del Comune saranno rilevabili quanto prima dalla tabella inserita nel sito “ Servizi per l’agricoltura disponibile sia in INTRANET che INTERNET. PROGRESSIVO PAGINA REGISTRO D’IMPRESA (PROGR. REG. IMPRESA) Campo riservato al numero progressivo di pagina del Registro d'Impresa relativo al lavoratore interessato. Si rammenta che, qualora nel trimestre il lavoratore sia stato assunto e licenziato più volte, il datore di lavoro sarà tenuto a compilare una sezione del Quadro F per ciascun rapporto di lavoro instaurato. In questo caso: 1. ripetere gli stessi valori riportati nei campi “Sez. Num.” e “Codice fiscale” della sezione precedente; 2. indicare il numero progressivo della pagina del Registro d'Impresa del rapporto di lavoro concernente i dati retributivi denunciati nella sezione stessa; 3. compilare i campi “data assunzione” e “data licenziamento”, quest’ultima intesa come data di cessazione del rapporto di lavoro così come indicati nel registro d'impresa, ed i dati retributivi secondo le apposite istruzioni che seguono. Gli altri campi vanno lasciati in bianco. CLASSIFICAZIONE (CLASS.) La casella deve essere avvalorata qualora il lavoratore, inquadrato in un settore diverso da quello agricolo e per gli effetti dei Decreti legislativi n. 226, 227, 228 del 15 giugno 2001 (circ. INPS n° 34 del 7 febbraio 2002) è da inquadrare in agricoltura. I codici da indicare sono rilevabili dalla seguente tabella:
CATEGORIA (CAT.) Indicare il codice relativo al settore produttivo nel quale il lavoratore è impiegato rilevandolo dalla seguente tabella:
AREA /LIVELLO (AREA/LIV.) Nella prima casella viene indicata l’area di appartenenza del lavoratore desunta dal contratto collettivo ed i valori ammessi sono indicati nella sottostante tabella:
Nelle successive due caselle viene riportato il livello contrattuale i cui valori sono rilevabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero da quelli provinciali integrativi. DATA ASSUNZIONE Indicare la data d’inizio del rapporto di lavoro, coincidente con la data riportata nel Registro d'Impresa del lavoratore. DATA LICENZIAMENTO Indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro, coincidente con la data riportata nel Registro d'Impresa del lavoratore. DIMISSIONI Se è stato avvalorato il campo “Data licenziamento” specificare se trattasi di dimissione. La mancata apposizione del segno equivale a dichiarazione negativa. ACCANTONAMENTI (Ultimo anno e totale) In tali campi devono essere dichiarati, solo nel primo trimestre dell’anno, le somme accantonate dal datore di lavoro per la corresponsione all'operaio del trattamento di fine rapporto ed aventi rilevanza per gli scopi di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n.297. In particolare nel campo "ultimo anno" si deve indicare l'importo (arrotondato per eccesso o per difetto) dell'accantonamento relativo al servizio prestato dal lavoratore nell’anno precedente, al netto sia dei contributi versati per conto del lavoratore medesimo al Fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 3, penultimo comma della legge 29 maggio 1982 n. 297, sia delle somme eventualmente erogate al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto. La quota di anticipazione da detrarre va determinata in proporzione a quanto maturato dal lavoratore per l'accantonamento relativo al sevizio compiuto dal 1° gennaio dell’anno precedente alla data della domanda di anticipazione. Si rammenta che l'accantonamento dell'ultimo anno è escluso dalla rivalutazione di cui al comma 4 dell'art. 2120 cc, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297. Nel campo "totale", invece, si deve indicare l'importo complessivo dell'accantonamento relativo all'ultimo anno, come sopra determinato, sommato agli accantonamenti relativi agli anni precedenti (questi ultimi comprensivi della rivalutazione di cui al comma 4 del citato art. 2120 c.c.), sempre al netto dei suddetti contributi e delle eventuali anticipazioni. RIALLINEAMENTO Barrare la casella “SI” qualora la manodopera denunciata sia stata retribuita in base ad accordi di riallineamento stipulati a livello provinciale ex art. 23 della legge 24 giugno 1997 n.196 così come modificato da ultimo dall’articolo n. 116 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. La mancata applicazione del segno equivale a dichiarazione negativa. EMERSIONE Barrare la casella “SI” qualora la manodopera denunciata sia emersa ai sensi della legge 18 ottobre 2001 n. 383. Qualora sia stata barrata la casella “SI” bisognerà indicare se trattasi di emersione “Totale” o “Parziale”. La mancata applicazione del segno equivale a dichiarazione negativa. ZONA TARIFFARIA (ZT)-
Distingue ai fini della determinazione dei contributi i dati occupazionali e retributivi del mese di pertinenza, secondo l'ubicazione dei fondi sui quali è stato occupato il lavoratore.
Con delibera n. 42 del 25 maggio 2000, il CIPE ( Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ha provveduto alla riclassificazione delle “aree svantaggiate” ( circ. INPS n° 56 del 9 marzo 2001). La riclassificazione, di cui al D. Lgs. n° 146 del 16 aprile1997, ha effetto dal 1 gennaio 2000 e i benefici economici operano interamente per le aree non interessate da variazioni. Per le altre aree, l’adeguamento al nuovo livello contributivo avviene nell’arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno saranno pari al 25% della variazione totale in relazione alla nuova definizione dei territori. Pertanto nel campo composto da due caselle devono essere riportati i seguenti codici i seguenti codici: TERRITORI NON INTERESSATI DA VARIAZIONI
Nell'ipotesi in cui lo stesso lavoratore, nello stesso mese, abbia operato in diverse zone tariffarie, il datore di lavoro dovrà utilizzare più righe, indicando i codici delle relative zone tariffarie. Allorquando si verifichi la necessità di denunciare una quarta o più zone tariffarie, il datore di lavoro utilizzerà le righe della sezione successiva, avendo cura di riportare nei campi “Sez. Num.”e “codice fiscale” gli stessi dati della sezione precedente. Avvertenze: i titolari delle aziende, prima della compilazione delle dichiarazioni di manodopera dovranno procedere a visionare la nuova riclassificazione delle aree svantaggiate. L’elenco di tutti i Comuni d’Italia, a seguito della riclassificazione, è disponibile presso le Sedi e le Agenzie dell’Istituto (cfr. circ. INPS n. 53/2000). TIPO CONTRATTO (TC) Il campo è formato da tre caselle che identificano la tipologia contrattuale del lavoratore come da successiva tabella.
I codici contratto nn. 001, 002, 004, 005, 006, 007, 009, 013, 015, 040, 041, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076 e 077 sono compatibili con i tipi denuncia 1 (operai a tempo determinato) e 2 (operai a tempo indeterminato).
I codici contratto nn. 014, 016, 017, 020, 021, 038, 039, 044, 045, 057, 058, 059, 060, 061 sono compatibili solo con il tipo denuncia "1" (operai a tempo determinato). I codici contratto nn. 003, 008, 010, 011, 012, 018, 019, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 042, 043, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056 sono compatibili solo con il tipo denuncia "2" (operai a tempo indeterminato). I codici contratto 005, 015, 040 e 041 sono compatibili solo con il "tipo ditta 1" 09 e 17. Il codice contratto 045 è compatibile solo con il "tipo ditta 1" 08 e 12. Il codice contratto 010 è compatibile solo con il "tipo ditta 1" 02. (1) Avvertenze: contratto di formazione e lavoro di cui alla lett. b) dell'art.16 legge n. 451/1994. I codici tipo contratto 034, 035, 036 e 037 devono essere utilizzati dopo che il datore di lavoro ha provveduto alla conversione del rapporto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato. Il beneficio contributivo opera per la durata pari al contratto di formazione e lavoro così trasformato ed in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel contratto di formazione e lavoro medesimo. Le agevolazioni dei contratti 034 e036 sono assimilabili a quelle dei contratti 002 e 007, mentre le agevolazioni dei contratti 035 e 037 sono assimilabili a quelle dei contratti 006 e 009.
TIPO RETRIBUZIONE (TR ) Il campo è articolato in due caselle predisposte per specificare la natura delle retribuzioni erogate al lavoratore. L'azienda, ove ne ricorrano i presupposti, deve indicare nella prima casella
uno dei seguenti codici:
Nella seconda casella
una delle seguenti lettere:
Si osserva che, qualora per lo stesso lavoratore occorra denunciare per lo stesso mese retribuzioni di tipo O, M, P, potranno essere utilizzati gli appositi campi della sezione successiva avendo cura di riportare lo stesso “Sez. Num.” e “codice fiscale”. Avvertenze: la normativa sulle basi imponibili è contenuta nell’Allegato c al manuale. CODICE ISTAT Indicare i codici ISTAT relativi alla provincia ed al comune dove si è svolta la prestazione lavorativa. L’indicazione del codice ISTAT non è necessaria qualora: · l’ubicazione del fondo Provincia/Comune dell’azienda coincide con la zona dove è stata effettuata la prestazione lavorativa; · l’agevolazione prevista per la zona tariffaria coincide con quella prevista per l’ubicazione del fondo dell’azienda. Peraltro si sottolinea che l’indicazione rivela la sua importanza nei seguenti casi: · accentramento su più province; · cambio di agevolazione per zona tariffaria. Avvertenze: i codici ISTAT della Provincia e del Comune saranno rilevabili quanto prima dalla tabella inserita nel sito “ Servizi per l’agricoltura” disponibile sia in INTRANET che INTERNET. GIORNI (GG) Il campo giornate é composto da due caselle ed é previsto per la dichiarazione dei dati occupazionali del lavoratore. Pertanto, in corrispondenza dei codici distintivi delle zone territoriali in cui si è svolto il lavoro, le giornate mensili del lavoratore devono essere riportate distintamente con l’indicazione delle lettere con O, M, P seguendo le istruzioni della precedente colonna "Tipo Retribuzione". Il datore di lavoro che in alcune o in tutte le giornate utilizzi il dipendente per un numero di ore inferiore alla norma, o gli conceda permessi retribuiti di alcune ore, è tenuto a dichiarare le suddette giornate come se fossero state lavorate per intero, non essendo consentito denunciare frazioni di giornata. Devono essere considerate come svolte e pertanto denunciate assieme alle altre anche le giornate che, sebbene non lavorate, sono state comunque retribuite in dipendenza di obbligo contrattuale (ferie, festività, permessi retribuiti in tutto o in parte ecc.), con esclusione, quindi, delle giornate non retribuite riguardanti assenze volontarie, scioperi, permessi non retribuiti, ecc. In caso di effettuazione della cosiddetta "settimana corta" l’art 5 della legge 16 febbraio 1977 n. 37 prevede che: “i lavoratori agricoli dipendenti che in base ai contratti collettivi o accordi sindacali prestano in cinque giorni l’ordinario orario di lavoro settimanale presso una medesima azienda agricola hanno diritto all’iscrizione negli elenchi nominativi per sei giornate di occupazione con l’obbligo, per i datori di lavoro, del versamento dei relativi contributi assicurativi”. Le giornate retribuite per festività soppresse devono essere denunciate, con le relative retribuzioni, anche se corrisposte all'operaio in periodo di assenza dal lavoro per malattia e/o maternità. Per giornate di assenza dell'operaio dovute a donazione sangue, il datore di lavoro ha diritto a chiedere all'INPS il rimborso della retribuzione obbligatoria corrisposta, presentando apposita domanda all’Istituto. Tali giornate e le relative retribuzioni non devono essere dichiarate allorquando, per effetto della domanda stessa, l'onere retributivo sia a carico dell'INPS. Per quanto riguarda il lavoratore assunto con contratto part-time di tipo orizzontale, il datore di lavoro deve dichiarare nel campo "GG" il numero di giornate lavorate parzialmente. PART TIME (PT) Riportare nella casella, ove ne ricorrano i presupposti, uno dei seguenti codici:
ORE (H) Per quanto riguarda esclusivamente il lavoratore assunto a part-time di tipo orizzontale (codice 3), il datore di lavoro deve dichiarare nel campo “H” (ore) il numero totale delle ore effettivamente lavorate nel mese; Non essendo consentito denunciare frazioni di ora (es. 20 minuti) il datore di lavoro dovrà procedere a sommarle con il totale delle ore del mese successivo; nel caso in cui non si raggiungesse l'unità, sarà necessario continuarle a sommare con le ore dei mesi successivi fino al raggiungimento dell'unità. Tale unità andrà dichiarata nel mese in cui è raggiunta. In ogni caso nell'ultimo mese dell'anno dovrà essere effettuato l'arrotondamento per eccesso del totale delle frazioni di ora fino ad allora lavorate. L'arrotondamento deve essere effettuato anche quando il rapporto di lavoro cessa durante l'anno. Per quanto riguarda gli operai a tempo determinato (OTD), nei casi in cui i rapporti di lavoro continuino oltre il 31 dicembre dell'anno solare, l'arrotondamento, sempre per eccesso, deve essere effettuato alla predetta data del 31 per le giornate di lavoro già prestate. RETRIBUZIONE Le caselle devono essere utilizzate per dichiarare le retribuzioni del lavoratore, in relazione alla loro natura, come definita nei precedenti paragrafi "tipo retribuzione" (seconda casella) e "giornate". Le retribuzioni di tipo “O” non vanno denunciate, quindi il campo non deve essere compilato, nelle denunce degli operai a tempo determinato (OTD) la cui contribuzione continua ad essere calcolata sulla base del salario medio provinciale; L’eccezione alla norma è rappresentata dal lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale. In questo caso, il datore di lavoro dovrà moltiplicare il salario medio provinciale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale valevole per l’anno 1996, per sei e dividere il prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previste dal contratto collettivo di lavoro per la categoria di appartenenza del lavoratore. La retribuzione così ottenuta va riportata nella casella "retribuzioni". Avvertenze : q per il lavoratore in malattia o infortunio, laddove il datore di lavoro integri l’indennità erogata dall’INPS o dall’INAIL, il campo “retribuzioni” dovrà essere sempre avvalorato. q per gli operai a tempo determinato con “codice contratto” 014 (LSU) , 020 (CI), 021 (LECI) e 038 (PIP) il campo “retribuzioni” non dovrà mai essere avvalorato. Per quanto concerne la determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali si rimanda all'Allegato b). DATI RIEPILOGATIVI Riportare il totale di giornate, il totale retribuzioni, il numero lavoratori denunciati nell’intero Quadro "F". Riportare, inoltre, il numero progressivo della singola pagina rispetto al totale delle pagine che compongono la denuncia. DENUNCIA DI RETRIBUZIONI AGLI EFFETTI DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EX ART. 8, C. 19, LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 537 Le aziende che presentano dichiarazioni relative a periodi antecedenti il quarto trimestre 1998 e che erano tenute al pagamento del contributo di solidarietà al Servizio Sanitario Nazionale sulla parte di retribuzione corrisposta al lavoratore eccedente l'importo di € 20658,28 (£.40.000.000) fino al limite di € 77468,53 (£. 150.000.000) annue, per effetto di quanto disposto dall'art. 8 c.19, legge 537/93, devono osservare le seguenti specifiche istruzioni: Nel mese in cui la retribuzione percepita dal lavoratore determina il superamento del limite minimo di € 20658,28 (£. 40.000.000), la quota di detta retribuzione, eccedente il limite minimo di € 20658,28 (£. 40.000.000), deve essere denunciata distintamente, avendo cura di indicare nella prima casella del campo TR (tipo retribuzione) il codice numerico 4; DENUNCIA RETRIBUZIONI SOGGETTE ALL'ALIQUOTA AGGIUNTIVA EX ART. 3 TER, LEGGE 14 NOVEMBRE 1992 N. 438 Per l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva, nella misura di un punto percentuale a carico del lavoratore, sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo: q per il 1998 di € 33.118,32 (£. 64.126.000) q per il 1999 di € 33.714,30 (£. 65.280.000) q per il 2000 di € 34.253,49 (£. 66.324.000) q per il 2001 di € 35.660,32 (£. 68.048.000) q per il 2002 di € 36.093,00 Nel mese in cui si verifica il superamento del previsto limite, il datore di lavoro deve denunciare distintamente la quota di retribuzione eccedente il limite, avendo cura di indicare nella prima casella del campo TR (tipo retribuzione) il codice numerico 6; Il codice 6 deve essere sempre indicato per la denuncia delle successive retribuzioni mensili. DENUNCIA DI RETRIBUZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EX ART. 2 COMMA 18, LEGGE 8 AGOSTO 1995 N. 335. L'art. 2 comma 18 della legge n. 335/1995 (circ. INPS n. 177 del 7 settembre 1996) ha stabilito il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva e per coloro che, ai sensi del comma 23, art. 1, opteranno per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è: q per il 1998 € 72035,41 (£. 139.480.000) q per il 1999 € 73332,23 (£. 141.991.000) q per il 2000 € 74505,62 (£. 144.263.000 q per il 2001 € 76442,72 (£. 148.014.000) q per il 2002 € 78507,00 Nel mese in cui la retribuzione percepita dal lavoratore determina il superamento del massimale, la quota di detta retribuzione deve essere denunciata distintamente, avendo cura di indicare nella prima casella del campo TR (tipo retribuzione) il codice numerico 1; Tale codice deve essere ripetuto per la denuncia di tutte le successive retribuzioni percepite dal lavoratore nell'anno. Allegato a)
Allegato b) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO NEI CASI DI "DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE" Il modello DMAG Unico può essere utilizzato dai datori di lavoro che, in periodo successivo alla presentazione di qualsiasi dichiarazione trimestrale, intendano denunciare spontaneamente variazioni: a) numero giornate e/o retribuzioni; b) dati relativi al Quadro C (importi a contribuzione differenziata). SI AVVERTE CHE IL MODELLO PUO’ ESSERE UTILIZZATO SOLTANTO PER LE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE DEI DATI OCCUPAZIONALI E RETRIBUTIVI DICHIARATI PER LA MANODOPERA OCCUPATA A DECORRERE DAL I° TRIMESTRE 1998. Variazioni numero giornate e/o retribuzioni In tale ipotesi l’azienda deve seguire le istruzioni, di seguito illustrate, necessarie per la compilazione dei quadri: "A" e "E": riportarei dati della precedente dichiarazione con l'avvertenza che nel campo "tipo dichiarazione", dovrà essere indicata la lettera "V" (variazione); “C”: esporre gli importi a contribuzione differenziata; ”D”: sottoscrivere le dichiarazioni di responsabilità e l’autorizzazione all’INPS per la riscossione dei contributi associativi; “F”: fornire le informazioni anagrafiche e retributive dei lavoratori, secondo le modalità previste dalla circ. INPS n° 157/2000. Nelle apposite sezioni indicare le anagrafiche dei lavoratori già denunciati con la precedente dichiarazione.
Avvertenze: Per la compilazione dei campi "Giornate" e "Retribuzioni" interessate alla variazione, devono essere osservate le ulteriori istruzioni a seconda della fattispecie denunciata: 1)l'azienda intende denunciare variazioni di giornate e retribuzioni: nei campi "Giornate" e "Retribuzioni" indicare rispettivamente le giornate e le retribuzioni omesse. 2) L'azienda intende denunciare solo le retribuzioni omesse: nel campo "Giornate" riportare, a carattere numerico, la cifra "0"; nel campo "Retribuzioni" denunciare le retribuzioni omesse. 3) L'azienda denuncia solo le giornate omesse: questo tipo di variazione riguarda soltanto gli operai a tempo determinato a salario convenzionale. In questo caso nel campo "Giornate indicare le giornate omesse e lasciare in bianco il campo "Retribuzioni". 4) Si denuncia un rapporto di lavoro in precedenza omesso: il datore di lavoro compilerà integralmente una delle sezioni del quadro "F" del modello DMAG UNICO con i dati afferenti al lavoratore interessato. variazioni di dati relativi al Quadro C (importi a contribuzione differenziata) L'azienda al riguardo per la denuncia delle variazioni dovrà compilare i quadri: "A": riportare gli stessi dati della precedente dichiarazione, con l'avvertenza che nel campo tipo dichiarazione deve essere indicata la lettera "V"; “C”: indicare nel/i campo/i interessato/i alla variazione gli importi a contribuzione differenziata lasciando in bianco i restanti campi del modello. “D”: dichiarazione di responsabilità. Avvertenze: Nella fattispecie non deve essere utilizzata la seconda parte del modello DMAG-UNICO quadri “E” ed “F”. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI Fuori dalle ipotesi trattate nel precedente paragrafo non è ammessa la presentazione di denunce di variazione con Modello DMAG UNICO, in quanto, come più volte precisato, queste ultime riguardano le variazioni in aumento delle giornate e delle retribuzioni. (circ. INPS n° 157/2000) L'azienda dovrà invece presentare un'apposita comunicazione alla competente sede dell'INPS quando le variazioni riguardano, ad esempio, una delle seguenti ipotesi: q variazioni antecedenti 1998; q giornate o retribuzioni in diminuzione; q zona tariffaria; q codice contratto; q codice ditta; q tipo retribuzione; q numero di giornate denunciate per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato a retribuzione effettiva nel caso in cui la retribuzione non sia interessata a variazione. Allegato c BASI IMPONIBILI AI FINI CONTRIBUTIVI La retribuzione che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare è la retribuzione che costituisce, a norma di legge, la base imponibile contributiva e previdenziale. In proposito, con l'art. 6 del D.lgs. 2 settembre 1997 n. 314, è stato introdotto il principio in base al quale l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali. Per redditi da lavoro dipendente vanno intesi i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Il reddito di lavoro che costituisce base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale è costituito, a norma dell'art. 48 del T.U.I.R., da tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro, salve alcune deroghe e particolarità previste nell'art. 12, commi 4 e seguenti della legge 30 aprile 1969 n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D.lgs. n.314/97 e modificato dall'articolo 4 del D. lgs. 23 marzo 1998, n. 56 (circ. INPS n. 263 del 24.12.97 e n. 104 del 14 maggio 1998). Il datore di lavoro che corrisponde mensilmente acconti delle retribuzioni, liquidando il saldo a dicembre dell'anno successivo, deve denunciare la retribuzione mensile effettivamente dovuta in base al contratto di lavoro applicato, anziché l'importo dell'acconto versato. Nel caso di licenziamento dell'operaio senza preavviso, la retribuzione corrisposta a titolo di indennità di mancato preavviso e le relative giornate non lavorate devono essere dichiarate con la dichiarazione del trimestre (o dei trimestri) in cui l'operaio avrebbe lavorato qualora avesse ricevuto regolare preavviso. Ogni altro eventuale emolumento corrisposto nel mese - come la tredicesima o la quattordicesima mensilità, gratifiche, premi, conguagli di retribuzione per competenze arretrate o per compartecipazioni alla suddivisioni dei prodotti, ecc.- deve essere dichiarato cumulativamente con la retribuzione del mese stesso ai sensi dell'art. 12, c.9, della legge 153/69, sostituito dall'art. 6, c.9, D.lgs. n. 314/97. Nell'ipotesi in cui, per il mese, vi sia stata solo la corresponsione dei suddetti emolumenti, e non anche della retribuzione corrente in quanto l'operaio non ha svolto alcuna attività, oppure sia stato in precedenza licenziato, occorre indicare il valore 0 (zero) nella casella delle giornate e l'importo complessivo di tali emolumenti nella casella delle retribuzioni. Sono espressamente escluse dalla base imponibile: le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, i proventi e le indennità conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento danni, le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge, le somme e le provvidenze erogate da casse e fondi, gli importi soggetti a decontribuzione ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25.3.97 n. 67 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997 n. 135, i trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, c.3, lett. d) del T.U.I.R., i contributi e le somme poste a carico del datore di lavoro per il finanziamento di casse e fondi assicurativi e previdenziali previste dai contratti collettivi. Si ricorda che su questi ultimi è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 10 per cento ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 1 giugno 1991 n. 166, così come confermato dall'articolo 6 del D. lgs. n. 314/1997. Nel ribadire che l'elencazione dei casi di esclusione è tassativa, si fa presente che per la loro individuazione è necessario fare riferimento alle disposizioni contenute nella citata circolare n. 263/97. L'esenzione dall'imponibile dell'indennità' di cassa e di maneggio di denaro, già prevista dalle previgenti norme, continua ad applicarsi sino a tutto l'anno 1998. A partire dall'1.1.99 tali emolumenti saranno pertanto assoggettati alle ordinarie contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale. Non sono esclusi dalla base imponibile i rimborsi di spese, fatta salva la normativa in materia di trasferta e di trasferimento. Sono escluse dalla base imponibile le spese anticipate per conto del datore di lavoro. INDENNITA' DI TRASFERTAPer le trasferte iniziate dal 1^ gennaio 1998 trova applicazione il nuovo regime contributivo a norma dell'art. 48 comma 5 del T.U.I.R. (circolare n. 263/97.). Per effetto della predetta nuova disciplina giuridica, le somme corrisposte al lavoratore a titolo di Diarie, devono essere denunciate nella parte eccedente gli importi soggetti ad esenzione fiscale e contributiva. Esse vanno dichiarate insieme alle altre retribuzioni, percepite dal lavoratore, nel campo "retribuzioni" in corrispondenza della sigla "tipo retribuzione" contrassegnata dal datore di lavoro. MINIMI CONTRATTUALI E MINIMALI DI LEGGEIn materia di retribuzioni imponibili la nuova normativa di cui all'art. 6 del D.lgs.n. 314/97 ha confermato le disposizioni previste dall'art. 1 comma 1 della legge n. 389/89, in forza del quale la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Detta retribuzione non deve altresì essere inferiore al minimale giornaliero previsto dalla legge 26 settembre 1981 n. 537, art.1, o al minimale orario ex articolo 5, comma 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863. I predetti minimali di legge devono essere rispettati anche quando il datore di lavoro abbia corrisposto retribuzioni inferiori ai minimali stessi, ancorché tali retribuzioni siano state erogate nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro. Si ricorda che: "Ai fini della determinazione del minimale giornaliero od orario, la retribuzione da prendere in considerazione è data dalla media di tutti gli emolumenti corrisposti nel periodo di paga. Si intende che, solo nei casi di retribuzione periodica in misura predeterminata, ossia fissata a prescindere dal numero delle giornate o delle ore effettivamente lavorate, la suddetta media si ottiene dividendo la retribuzione per 26, 13, 12, 6; nell'ipotesi, invece, di personale retribuito (anche se ad una scadenza periodica fissa) in relazione alle giornate o alle ore di lavoro compiute, la media va calcolata tenendo conto delle giornate o frazioni di giornata effettivamente lavorate" (punto 3.a della circ. INPS n. 507 R.C.V./1 del 3 gennaio 1980). Il rispetto del minimale di legge di cui trattasi non è richiesto per le giornate per le quali il datore di lavoro ha corrisposto esclusivamente retribuzioni integrative delle indennità erogate dagli enti previdenziali per malattia generica, malattia professionale, infortunio, integrazione salariale e per particolari categorie di lavoratori quali: apprendisti, soci volontari e svantaggiati di cooperative sociali legge n. 381/1991, lavoratrici madri, compartecipanti individuali e soci lavoratori di cooperative sociali legge n. 381/1991 per le province nelle quali, con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, siano stati fissati i salari medi giornalieri e il periodo di occupazione media mensile sui quali effettuare gli adempimenti contributivi. MINIMALE DI LEGGE PER GLI OPERAI AGRICOLI (1)
(1) OTI e OTD per i quali la retribuzione contrattuale per la qualifica o parametro ha superato il salario medio provinciale convenzionale rilevato nel 1995 per il 1996. I predetti minimali non sono validi per gli apprendisti, i soci svantaggiati e volontari di cooperative sociali, i P.I.P., gli L.S.U., le lavoratrici madri, i compartecipanti individuali e i soci lavoratori di cooperative sociali e loro consorzi anche con processi produttivi di tipo industriale. OPERAI A TEMPO DETERMINATOPer gli operai a tempo determinato si hanno due diverse modalità di determinazione delle retribuzioni ai fini contributivi: a) OTD per i quali la retribuzione contrattuale per la qualifica o parametro non ha superato il salario medio provinciale convenzionale rilevato nel 1995 per il 1996:
b) OTD per i quali la retribuzione contrattuale per la qualifica o parametro ha superato il salario medio provinciale convenzionale rilevato nel 1995 per il 1996:
PART-TIMEIl part-time può esplicare i suoi effetti solo se formalizzato (confronta circ. INPS n. 274 del 2 dicembre 1993). In caso di mancata formalizzazione non è applicabile la normativa di cui all'articolo 5, comma 5, del D.L. 726/1984 convertito con legge n. 863/1984 (minimale orario). Per la dichiarazione di manodopera assunta con contratti di lavoro a tempo parziale (circ. INPS n. 233 del 6 novembre 1998) il datore di lavoro deve far precedere il codice contratto del lavoratore interessato da uno dei seguenti codici numerici:
Per una corretta compilazione della dichiarazione trimestrale si precisa che i codici identificativi del part - time non possono precedere per incompatibilità, i codici contratti 05 (socio svantaggiato di cooperative sociali), 14 (lavoratore impiegato in lavori socialmente utili), 15 (socio volontario di cooperative sociali), 20 (compartecipante individuale), 21 (compartecipante individuale extracomunitario), 38 (lavoratore utilizzato in progetti dei piani di inserimento professionale). In particolare il datore di lavoro, per dichiarare ai fini contributivi rapporti di lavoro a tempo parziale, dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per la compilazione dei campi "tipo retribuzione", "giornate" “PT”, “H”, "retribuzioni" del quadro F del modello DMAG UNICO. PART - TIME ORIZZONTALENella prima casella del campo "tipo retribuzione" dovrà indicare il codice “3”. Nel campo "gg" dichiarerà il numero di giornate lavorate parzialmente. Dovrà barrare la casella “PT”; indicare il numero delle ore complessivamente lavorate nel mese nel campo “H”. Nella casella "retribuzione" il datore di lavoro dovrà indicare la retribuzione erogata per le ore lavorate e dichiarate. Per gli operai a tempo determinato - la cui contribuzione è calcolata sulla base del salario medio provinciale, il datore di lavoro per stabilire l'esatta base imponibile, dovrà moltiplicare il salario medio provinciale, determinato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nell'anno 1996, per sei e dividere il prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previste dal contratto collettivo di lavoro per la categoria di appartenenza del lavoratore. La retribuzione convenzionale "oraria" moltiplicata per il numero delle ore indicate nella casella "H" consente di determinare la retribuzione che il datore di lavoro deve riportare nella casella "retribuzioni" per il calcolo del contributo. PART-TIME VERTICALE O CICLICONella prima casella del campo "tipo retribuzione" dovrà indicare il codice “5”. Nella casella "gg" il datore di lavoro indicherà le giornate lavorate nel mese a cui si riferisce la dichiarazione. Nella casella “retribuzioni" per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato, la cui contribuzione è determinata sulla retribuzione effettiva, denuncerà la retribuzione effettivamente erogata per le giornate lavorate nel mese. Per gli operai, la cui contribuzione è calcolata sul valore del salario convenzionale, l'ammontare della retribuzione da dichiarare nell'apposita casella si ottiene moltiplicando il salario medio provinciale dell'anno 1996 per il numero delle giornate denunciate. BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER I SOGGETTI INSERITI NEI PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE E NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA'. La base imponibile di riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori impiegati in lavori socialmente utili (L.S.U. - legge n. 451/94 e successive modificazioni - codice contratto 14) e dai lavoratori impiegati nei progetti di cui alle lettere A e B art. 15, comma 1, della legge n.451/94 e successive modificazioni (P.I.P.- codice contratto 38), per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è costituita da:
Il contributo dovuto si ricava applicando alla predetta base imponibile le aliquote dovute per l'assicurazione infortuni sul lavoro e riducendo il contributo lordo del 50% laddove non siano applicabili maggiori agevolazioni previste dalla normativa vigente. Sull'argomento si rinvia alle circolari INPS n. 159 del 21 luglio 1998, n. 160 del 21 luglio 1998 e n. 145 del 5 luglio 1999.
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