1 – Aliquote dell’addizionale
Regionale all’IRPEF.
Con circolare n. 191
del 12 dicembre 2003 sono state comunicate le modalità di effettuazione,
sulle rate di pensione dell’anno 2004, delle ritenute per l’addizionale
regionale relativa ai redditi dell’anno 2003 ed è stata trasmessa, in allegato
1.O, la tabella delle aliquote applicate per ciascuna Regione e in allegato 8
una sintesi delle disposizioni regionali in materia.
In occasione del rinnovo delle
pensioni per l’anno 2004 non è stato possibile applicare le aliquote
agevolate introdotte dalle Regioni Lombardia e Veneto in favore dei cittadini
disagiati, in quanto le necessarie informazioni, di carattere reddituale per
i residenti in Lombardia, di carattere reddituale e familiare per i residenti
in Veneto, non sono conosciute all’Istituto.
La Regione Lombardia infatti,
con legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27, ha previsto l’aliquota dello 0,9
% in luogo di quella dell’1,2 % per i pensionati che, oltre la pensione,
abbiano solo il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e delle sue pertinenze, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, per un importo complessivo, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a € 10.329,14.
La Regione Veneto, con legge regionale
22 novembre 2002, n. 24, ha previsto l’aliquota dello 0,9 % in luogo delle
aliquote progressive, dall’1,2 % all’1,4 % in relazione all’importo del
reddito, per i pensionati con reddito imponibile non superiore a 32.600,00
euro e che abbiano nel proprio nucleo familiare un inabile, il cui reddito
non sia superiore a euro 32.600,00.
2 – Applicazione delle aliquote
agevolate per i residenti nelle Regioni Lombardia e Veneto
Per evitare la necessità di
presentazione della dichiarazione dei redditi ai soli fini dell’applicazione
delle aliquote agevolate, l’Istituto ha contattato i pensionati per acquisire
le necessarie informazioni.
A tal fine sono stati
individuati i titolari di pensione INPS, residenti nelle Regioni Lombardia e
Veneto che, sulla base del reddito complessivo da pensione, rilevato nel
Casellario dei pensionati, potrebbero fruire delle aliquote agevolate per
l’anno 2003. Ai soggetti interessati viene inviata la comunicazione di cui
agli allegati 1 e 2.
3 – Lettere di richiesta di informazione
La comunicazione illustra
brevemente la normativa regionale in materia e invita il pensionato a
comunicare all’Istituto, anche tramite gli Enti di Patronato, i CAF e il Call
Center dell’Istituto, il diritto a beneficiare dell’aliquota agevolata.
L’informazione verrà utilizzata in occasione del rinnovo delle pensioni per
l’anno 2005 ai fini della determinazione dell’importo dell’addizionale
regionale relativa ai redditi dell’anno 2004.
I pensionati che possono
beneficiare dell’aliquota agevolata devono inoltre comunicare se hanno
provveduto o provvederanno alla presentazione della dichiarazione dei redditi
(Mod. 730/2004 ovvero Mod. UNICO PERSONE FISICHE/2004).
A coloro che non presentano,
perché non tenuti, la dichiarazione dei redditi, l’Istituto provvederà a
rimborsare la quota di addizionale regionale che sarà trattenuta in eccedenza
nel corso del corrente anno.
4 – Adempimenti delle Sedi
Si illustrano di seguito le
varie fasi dell’operazione, conseguenti al rientro delle comunicazioni da parte
dei pensionati.
4.1 – Pensionati non in possesso dei requisiti
previsti
I pensionati che non sono in
possesso dei particolari requisiti previsti dalle leggi regionali per
beneficiare dell’aliquota agevolata non devono consegnare la lettera all’INPS,
in quanto l’importo dell’addizionale regionale determinato dall’Istituto è
corretto. Nessun adempimento è richiesto alle Sedi per le comunicazioni
restituite con risposta negativa alla prima domanda.
4.2 – Pensionati in possesso
dei requisiti
Per i pensionati che comunicano
di possedere i requisiti previsti per beneficiare dell’aliquota agevolata,
deve essere acquisita la relativa informazione, con modalità distinte a
seconda che debba essere ricalcolata l’addizionale regionale relativa ai
redditi 2003 trattenuta nel 2004 o debba essere memorizzata soltanto
l’informazione per il calcolo dell’addizionale sui redditi 2004 da trattenere
nel 2005.
4.2.1 – Il pensionato ha
risposto SI alla prima domanda e SI alla seconda domanda
Per pensionati che dichiarano
di essere in possesso dei requisiti richiesti e di aver presentato la
dichiarazione dei redditi tramite Mod. 730/2004 o Mod. UNICO PERSONE
FISICHE/2004, proprio o del coniuge, sono stati già operati, in sede di
dichiarazione, i conguagli conseguenti alla riduzione di aliquota per l’anno
2003.
Per questi casi, le Sedi
dovranno memorizzare, utilizzando la procedura Variazione detrazioni
d'imposta (SIMA), il diritto alla riduzione di aliquota, inserendo nel nuovo
campo “Aliquota regionale ridotta” il codice:
“1” se il pensionato risiede in
Lombardia
“2” se il pensionato risiede in
Veneto
Il codice segnalato dalla Sede
viene memorizzato nel dodicesimo carattere del campo GP3CDTI, contenente i
codici detrazione d’imposta, con decorrenza di validità (GP301RZN) dal 1°
gennaio 2004.
La procedura di rinnovo delle
pensioni per l’anno 2005 verificherà, ai fini dell’applicazione dell’aliquota
agevolata, la presenza del codice e la contemporanea residenza al 31 dicembre
2004 in un Comune della Regione interessata.
4.2.2 – Il pensionato ha
risposto SI alla prima domanda e NO alla seconda domanda
Per i pensionati che dichiarano
di essere in possesso dei requisiti richiesti e di non aver presentato la
certificazione fiscale (Mod. 730/2004 o Mod. UNICO PERSONE FISICHE/2004),
proprio o del coniuge, deve essere disposto il rimborso della differenza di
addizionale regionale per l’anno 2003.
A tal fine dovrà essere
acquisita l’informazione relativa al diritto all’aliquota agevolata
utilizzando l’opzione “9 - Rimborso addizionale regionale Veneto e Lombardia”
della procedura “ Gestione Dati Fiscali”, rilasciata con messaggio n. 402
dell’11 dicembre 2003, al quale si rinvia per le modalità operative, che è
stata aggiornata per la gestione dei conguagli dell’addizionale relativa ai
redditi dell’anno 2003.
La procedura, effettuate le
opportune verifiche:
ridetermina l’importo
dell’addizionale regionale dovuta per l’anno 2003 e lo memorizza nel campo
GP3EADD del data base delle pensioni e dispone il rimborso della differenza;
memorizza l’informazione
relativa al diritto all’aliquota agevolata nel dodicesimo carattere del campo
GP3CDTI, con decorrenza di validità (GP301RZN) dal 1° gennaio 2004; tale
informazione verrà utilizzata dalla procedura di rinnovo delle pensioni per
l’anno 2005.
5 – Nuove liquidazioni e
trasferimenti di pensione
Anche per le pensioni da
liquidare in favore dei residenti in un Comune delle Regioni Lombardia o
Veneto e per i pensionati che vi si trasferiscano da Comuni di altre Regioni
sarà possibile acquisire l’informazione relativa alla riduzione di aliquota.
Con successivo messaggio sarà
resa disponibile la procedura di prima liquidazione delle pensioni
aggiornata. Nel frattempo, e per i trasferimenti di residenza nelle Regioni
interessate, le Sedi utilizzeranno la procedura “Variazione detrazioni
d'imposta”, con le modalità descritte al punto 4.2.1 del presente messaggio.
Negli allegati 3 e 4 si
trasmette il modello DETR04, diversificato per le Regioni Lombardia e Veneto,
da utilizzare per i pensionati residenti nelle due Regioni, per le pensioni
di nuova liquidazione e per i trasferimenti di residenza da Comuni di altre
Regioni a Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto.
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I Direttori delle strutture
dell’Istituto delle Regioni Lombardia e Veneto provvederanno a dare la
massima diffusione, utilizzando i consueti canali, all’operazione illustrata
in questo messaggio.
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