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Messaggio numero 20655 del 1-7-2004

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Addizionale regionale all’IRPEF. Aliquote agevolate per i residenti nelle Regioni Lombardia e Veneto.

Messaggio n.  20655

Allegati 4

OGGETTO:

Addizionale regionale all’IRPEF. Aliquote agevolate per i residenti nelle Regioni Lombardia e Veneto.

1 – Aliquote dell’addizionale Regionale all’IRPEF.

Con circolare n. 191 del 12 dicembre 2003 sono state comunicate le modalità di effettuazione, sulle rate di pensione dell’anno 2004, delle ritenute per l’addizionale regionale relativa ai redditi dell’anno 2003 ed è stata trasmessa, in allegato 1.O, la tabella delle aliquote applicate per ciascuna Regione e in allegato 8 una sintesi delle disposizioni regionali in materia.

In occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno 2004 non è stato possibile applicare le aliquote agevolate introdotte dalle Regioni Lombardia e Veneto in favore dei cittadini disagiati, in quanto le necessarie informazioni, di carattere reddituale per i residenti in Lombardia, di carattere reddituale e familiare per i residenti in Veneto, non sono conosciute all’Istituto.

La Regione Lombardia infatti, con legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27, ha previsto l’aliquota dello 0,9 % in luogo di quella dell’1,2 % per i pensionati che, oltre la pensione, abbiano solo il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per un importo complessivo, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a € 10.329,14.

La Regione Veneto, con legge regionale 22 novembre 2002, n. 24, ha previsto l’aliquota dello 0,9 % in luogo delle aliquote progressive, dall’1,2 % all’1,4 % in relazione all’importo del reddito, per i pensionati con reddito imponibile non superiore a 32.600,00 euro e che abbiano nel proprio nucleo familiare un inabile, il cui reddito non sia superiore a euro 32.600,00.

2 – Applicazione delle aliquote agevolate per i residenti nelle Regioni Lombardia e Veneto

Per evitare la necessità di presentazione della dichiarazione dei redditi ai soli fini dell’applicazione delle aliquote agevolate, l’Istituto ha contattato i pensionati per acquisire le necessarie informazioni.

A tal fine sono stati individuati i titolari di pensione INPS, residenti nelle Regioni Lombardia e Veneto che, sulla base del reddito complessivo da pensione, rilevato nel Casellario dei pensionati, potrebbero fruire delle aliquote agevolate per l’anno 2003. Ai soggetti interessati viene inviata la comunicazione di cui agli allegati 1 e 2.

3 – Lettere di richiesta di informazione

La comunicazione illustra brevemente la normativa regionale in materia e invita il pensionato a comunicare all’Istituto, anche tramite gli Enti di Patronato, i CAF e il Call Center dell’Istituto, il diritto a beneficiare dell’aliquota agevolata. L’informazione verrà utilizzata in occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno 2005 ai fini della determinazione dell’importo dell’addizionale regionale relativa ai redditi dell’anno 2004.

I pensionati che possono beneficiare dell’aliquota agevolata devono inoltre comunicare se hanno provveduto o provvederanno alla presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 730/2004 ovvero Mod. UNICO PERSONE FISICHE/2004).

A coloro che non presentano, perché non tenuti, la dichiarazione dei redditi, l’Istituto provvederà a rimborsare la quota di addizionale regionale che sarà trattenuta in eccedenza nel corso del corrente anno.

4 – Adempimenti delle Sedi

Si illustrano di seguito le varie fasi dell’operazione, conseguenti al rientro delle comunicazioni da parte dei pensionati.

4.1 –   Pensionati non in possesso dei requisiti previsti

I pensionati che non sono in possesso dei particolari requisiti previsti dalle leggi regionali per beneficiare dell’aliquota agevolata non devono consegnare la lettera all’INPS, in quanto l’importo dell’addizionale regionale determinato dall’Istituto è corretto. Nessun adempimento è richiesto alle Sedi per le comunicazioni restituite con risposta negativa alla prima domanda.

4.2 – Pensionati in possesso dei requisiti

Per i pensionati che comunicano di possedere i requisiti previsti per beneficiare dell’aliquota agevolata, deve essere acquisita la relativa informazione, con modalità distinte a seconda che debba essere ricalcolata l’addizionale regionale relativa ai redditi 2003 trattenuta nel 2004 o debba essere memorizzata soltanto l’informazione per il calcolo dell’addizionale sui redditi 2004 da trattenere nel 2005.

4.2.1 – Il pensionato ha risposto SI alla prima domanda e SI alla seconda domanda

Per pensionati che dichiarano di essere in possesso dei requisiti richiesti e di aver presentato la dichiarazione dei redditi tramite Mod. 730/2004 o Mod. UNICO PERSONE FISICHE/2004, proprio o del coniuge, sono stati già operati, in sede di dichiarazione, i conguagli conseguenti alla riduzione di aliquota per l’anno 2003.

Per questi casi, le Sedi dovranno memorizzare, utilizzando la procedura Variazione detrazioni d'imposta (SIMA), il diritto alla riduzione di aliquota, inserendo nel nuovo campo “Aliquota regionale ridotta” il codice:

“1” se il pensionato risiede in Lombardia

“2” se il pensionato risiede in Veneto

Il codice segnalato dalla Sede viene memorizzato nel dodicesimo carattere del campo GP3CDTI, contenente i codici detrazione d’imposta, con decorrenza di validità (GP301RZN) dal 1° gennaio 2004.

La procedura di rinnovo delle pensioni per l’anno 2005 verificherà, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, la presenza del codice e la contemporanea residenza al 31 dicembre 2004 in un Comune della Regione interessata.

4.2.2 – Il pensionato ha risposto SI alla prima domanda e NO alla seconda domanda

Per i pensionati che dichiarano di essere in possesso dei requisiti richiesti e di non aver presentato la certificazione fiscale (Mod. 730/2004 o Mod. UNICO PERSONE FISICHE/2004), proprio o del coniuge, deve essere disposto il rimborso della differenza di addizionale regionale per l’anno 2003.

A tal fine dovrà essere acquisita l’informazione relativa al diritto all’aliquota agevolata utilizzando l’opzione “9 - Rimborso addizionale regionale Veneto e Lombardia” della procedura “ Gestione Dati Fiscali”, rilasciata con messaggio n. 402 dell’11 dicembre 2003, al quale si rinvia per le modalità operative, che è stata aggiornata per la gestione dei conguagli dell’addizionale relativa ai redditi dell’anno 2003.

La procedura, effettuate le opportune verifiche:

ridetermina l’importo dell’addizionale regionale dovuta per l’anno 2003 e lo memorizza nel campo GP3EADD del data base delle pensioni e dispone il rimborso della differenza;

memorizza l’informazione relativa al diritto all’aliquota agevolata nel dodicesimo carattere del campo GP3CDTI, con decorrenza di validità (GP301RZN) dal 1° gennaio 2004; tale informazione verrà utilizzata dalla procedura di rinnovo delle pensioni per l’anno 2005.

5 – Nuove liquidazioni e trasferimenti di pensione

Anche per le pensioni da liquidare in favore dei residenti in un Comune delle Regioni Lombardia o Veneto e per i pensionati che vi si trasferiscano da Comuni di altre Regioni sarà possibile acquisire l’informazione relativa alla riduzione di aliquota.

Con successivo messaggio sarà resa disponibile la procedura di prima liquidazione delle pensioni aggiornata. Nel frattempo, e per i trasferimenti di residenza nelle Regioni interessate, le Sedi utilizzeranno la procedura “Variazione detrazioni d'imposta”, con le modalità descritte al punto 4.2.1 del presente messaggio.


Negli allegati 3 e 4 si trasmette il modello DETR04, diversificato per le Regioni Lombardia e Veneto, da utilizzare per i pensionati residenti nelle due Regioni, per le pensioni di nuova liquidazione e per i trasferimenti di residenza da Comuni di altre Regioni a Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto.

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I Direttori delle strutture dell’Istituto delle Regioni Lombardia e Veneto provvederanno a dare la massima diffusione, utilizzando i consueti canali, all’operazione illustrata in questo messaggio.

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE

IL DIRETTORE CENTRALE DEI

PRESTAZIONI

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Nori

Spadaccia

Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4