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Messaggio numero 102 del 13-01-2021

Dettaglio

Direzione Centrale Entrate

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Rateizzazione dell’ulteriore 50 per cento

1. Premessa

Con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 sono state illustrate le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi dalle norme emergenziali[1].

È stato previsto che il versamento potesse avvenire in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

L’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale; il 50 per cento delle somme oggetto di sospensione poteva essere versato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili entro il 31 dicembre 2020, mentre per il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute è stata prevista una rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili con prima rata da versare entro il 16 gennaio 2021. Resta ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione anche della restante parte delle somme dovute.

Con i messaggi n. 3274 del 9 settembre 2020 e n. 3882 del 23 ottobre 2020 sono state illustrate le modalità di versamento dell’importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni operative per il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. Considerato il perdurare della situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50 per cento, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021.

Si ricorda che, per ciascuna Gestione previdenziale, l’importo minimo di ognuna delle ventiquattro rate non può essere inferiore a € 50,00.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione di cui all’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020 e sull’importo residuo saranno dovuti, con decorrenza 16 settembre 2020, gli interessi legali.

In assenza di regolarizzazione di tale debito residuo, anche attraverso la rateazione di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni, si procederà al trasferimento del credito all’Agente della Riscossione, con la formazione dell’Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

2. Istruzioni operative

2.1 Aziende con dipendenti

Le Aziende con dipendenti che intendono avvalersi delle disposizioni introdotte dall’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020 per il versamento delle ulteriori ventiquattro rate mensili di pari importo, corrispondenti al rimanente 50 per cento delle somme dovute, provvederanno al pagamento tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971- N972 - N973).

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal
               

Periodo al

Importi a debito versati

DSOS

PPNNNNNCCCN9XX

mm/aaaa

 mm/aaaa

Il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe del modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

DSOS

PPNNNNNCCCN9XX

03/2020

03/2020

DSOS

PPNNNNNCCCN9XX

04/2020

04/2020

2.2 Artigiani e commercianti

Per il versamento delle rate i contribuenti possono continuare ad utilizzare l’apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

2.3 Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Per il versamento delle rate, relative all’importo pari all’ulteriore 50 per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici “F24” e le modalità riportate nel messaggio n. 2871/2020, al paragrafo 2.3.

2.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera

Per il versamento delle rate relative all’ulteriore 50 per cento dell’importo della contribuzione sospesa, le aziende con i codici di autorizzazione relativi alle sospensioni da COVID-19 devono continuare ad utilizzare la codeline comunicata per il pagamento delle rate del primo 50 per cento dell’importo. La codeline è consultabile nelle news individuali del “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.

I codici di autorizzazione interessati dal presente messaggio sono:

  1. 7H - “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5”;
  2. 7L - “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020”;
  3. 7Q - “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”.

2.5 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Al momento della restituzione dei contributi sospesi dovrà essere compilato l’elemento <AltriImportiDovuti_Z2> indicando nell’elemento <AnnoMese> quello della denuncia in cui l’elemento è dichiarato, in quello <TipologiaDovuto> il Codice 33 - Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi e in quello <ImportoDovuto> il valore della singola rata relativo alla restituzione del 50 per cento dell’importo totale sospeso, avendo inoltre cura di valorizzare il <TipoOperazione> con D – Dichiarazione e il <TipoEvento> con il Codice 002 - Emergenza Covid Circolare 37/2020.

Il pagamento dovrà essere effettuato con il modello “F24”, avendo cura di indicare sullo stesso il mese in cui viene effettuata la denuncia; la causale da utilizzare sarà P X 33, laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento.

 
 
 
 Il Direttore Generale 
 Gabriella Di Michele 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Articoli 5 e 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.