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Con il decreto n. 59003 del 26 giugno 2021 il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante “Disposizioni in materia di usura”, come modificata dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla Banca d’Italia ed in vigore per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021.
Per quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° luglio 2021 – 30 settembre 2021) è il seguente:
Classi d’importo in euro |
Tassi medi |
Tassi soglia usura |
Fino a 15.000 |
10,96 |
17,7000 |
Oltre 15.000 |
7,34 |
13,1750 |
Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:
TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG) | |||
Classi di età* |
Classe di importo del prestito | ||
Fino a 15.000 euro |
Oltre 15.000 euro | ||
fino a 59 anni |
8,20 |
6,29 | |
60-64 |
9,00 |
7,09 | |
65-69 |
9,80 |
7,89 | |
70-74 |
10,50 |
8,59 | |
75-79 |
11,30 |
9,39 |
(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe; l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.
Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° luglio 2021.
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |
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