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Messaggio numero 2584 del 13-07-2021

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Aree di crisi industriale complessa. Articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Finanziamento 2021. Istruzioni contabili

1. Finanziamento a favore delle aree di crisi industriale complessa

Con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’articolo 1, comma 289, è stato previsto che, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 180 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che le regioni possono destinare, nell'anno 2021, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a tal proposito, ha chiarito che le regioni possono utilizzare, anche per il 2021, le risorse residue dei precedenti finanziamenti e, inoltre, che il citato articolo 1, comma 289, della legge n. 178/2020, perseguendo l’intento di semplificare, in un’unica disposizione di carattere generale, tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, consente di utilizzare le risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine da quest’ultimo articolo.

Alla luce di tale interpretazione, pertanto, sulla base delle indicazioni ministeriali, sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 e all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Si ricorda che l’articolo 53-ter del decreto-legge n. 50/2017, che regola i trattamenti di mobilità, stabilisce che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità in deroga.

Per quanto riguarda la trasmissione per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP) dei decreti e il relativo pagamento da parte delle Strutture territorialmente competenti si rinvia a quanto già indicato nella circolare n. 159 del 31 ottobre 2017, nella circolare n. 90 del 1° agosto 2018 e nel successivo messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019.

Tutto ciò premesso, si comunica che il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sulla base dei fabbisogni comunicati dalle regioni, in data 16 aprile 2021 ha emanato il decreto interministeriale n. 18 (Allegato n. 1) con il quale ha ripartito, tra le stesse, le citate risorse finanziarie pari a 180 milioni di euro previste al comma 289 dell’articolo 1 della legge in oggetto, come di seguito riportato:

REGIONE

QUOTA RIPARTO

LAZIO

 28.253.880,32 €

CAMPANIA

 13.889.296,77 €

MOLISE

3.742.999,05 €

MARCHE

16.775.741,44 €

ABRUZZO

7.063.470,08 €

FVG

1.765.867,52 €

PUGLIA

8.829.337,60 €

SARDEGNA

11.919.605,76 €

UMBRIA

10.595.205,12 €

TOSCANA

37.083.217,91 €

VENETO

5.646.961,79 €

PIEMONTE

30.902.681,60 €

SICILIA

3.531.735,04 €

TOTALE

180.000.000,00 €

2. Istruzioni contabili

Gli oneri previsti dall’articolo 1, comma 289, della legge n. 178/2020 andranno rilevati, secondo le istruzioni contenute nel messaggio n. 1873 del 4 maggio 2017 e nella circolare n. 159 del 31 ottobre 2017, ai conti già in uso GAU30210, GAU30280, GAU30165, GAU30265 e GAU30275, che saranno opportunamente ridenominati.

In allegato, si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 2).

 Il Direttore Generale 
 Gabriella Di Michele