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Indennità di malattia
Pubblicazione: 07 dicembre 2020 Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2024
Se sei un lavoratore del settore privato e ti trovi in una condizione di incapacità temporanea al lavoro per malattia hai diritto alla specifica prestazione previdenziale per compensare la perdita del tuo reddito da lavoro.
Il diritto ti verrà riconosciuto se appartieni a una delle seguenti categorie di lavoratori secondo la specifica normativa di riferimento:
- operai dell’industria;
- operai e impiegati del settore terziario e servizi;
- lavoratori agricoli;
- apprendisti;
- lavoratori sospesi o disoccupati con determinati requisiti;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori sportivi subordinati;
- lavoratori marittimi.
Per la richiesta della prestazione, devi assicurarti che venga trasmesso il certificato di malattia mediante il canale telematico di malattia del SAC ad uso del medico curante o, nei casi residuali in cui non sia stato possibile usare il canale telematico, inviare direttamente il certificato di malattia cartaceo all’INPS e al tuo datore di lavoro entro il termine di due giorni dal rilascio.
Per sapere in quali circostanze e in che modo puoi fare domanda, a cosa hai diritto e a chi puoi rivolgerti, consulta i seguenti capitoli della Guida MISSOC (Mutual Information System on Social Protection).
Riferimenti normativi
- Costituzione della Repubblica Italiana, articoli 32 e 38
- Codice Civile, articolo 2110
- Legge 138/1943 sulla malattia
- Deliberazione CdA INAM 10 aprile 1963
- Legge 833/1978
- Legge 33/1980 sulla malattia
- Legge 638/1983 sulla malattia
- Legge 311/2004, articolo 1, comma 149
- Legge 488/1999 sull’indennità di malattia
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 sulla malattia
- D.p.c.m. 26 marzo 2008, articolo 8
- Legge 183/2010 articolo 25
- Decreto interministeriale 26 febbraio 2010
- Decreto interministeriale 18 aprile 2012
- Legge 128/2019 sulla malattia