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Trattamenti di integrazione salariale

Pubblicazione: 16 ottobre 2020 Ultimo aggiornamento: 06 novembre 2020

Il decreto Agosto ha introdotto significative innovazioni in materia di integrazioni salariali e trattamenti a sostegno del reddito connessi alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

Trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario

Il “decreto Agosto” prevede la possibilità di chiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario nel secondo semestre 2020. Le destinatarie delle misure sono le aziende che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. I datori di lavoro interessati possono richiedere di accedere ai trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi che vanno dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per una durata massima di nove settimane alle quali possono aggiungersi ulteriori nove settimane.

Le nove settimane aggiuntive devono insistere sullo stesso arco temporale, cioè dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, e possono essere richieste solo dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti, dunque, non può superare le 18 settimane complessive.

La possibilità di fruire di questo periodo di trattamenti di integrazione salariale prescinde dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020. Sarà quindi possibile richiedere l’accesso a questo nuovo piano di ammortizzatori sociali anche da parte dei datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazioni salariali per causale Covid-19.

Per le richieste inerenti alle prime nove settimane i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “Covid-19 nazionale” già in essere.

Riguardo alle modalità di accesso al secondo periodo di nove settimane di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario i datori di lavoro provvederanno a inoltrare specifica domanda con la nuova causale denominata “Covid 19 con fatturato”.

Nella circolare INPS 30 settembre 2020, n. 115, che illustra le citate novità introdotte dal decreto Agosto in materia di trattamenti di integrazione salariale, sono presenti anche specifiche relative all’accesso alla Cassa Integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti e all’estensione del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti.