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Beneficio economico e durata dell’ADI

Pubblicazione: 18 agosto 2023 Ultimo aggiornamento: 14 gennaio 2025

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del Patto di attivazione digitale.

L’ADI è erogato mensilmente, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi.

La prestazione, sulla base delle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, dà diritto a:

  • una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.500 euro annui o a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
  • una integrazione del reddito per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto dal contratto di locazione come dichiarato ai fini ISEE, fino a un massimo di 3.640 euro annui o di 1.950 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Pena decadenza dal beneficio, chi fruisce della prestazione è tenuto a comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento entro 15 giorni dall’evento modificativo. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’ADI, l’interessato deve presentare entro un mese una DSU aggiornata.