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Disoccupazione e ADI
Pubblicazione: 18 agosto 2023 Ultimo aggiornamento: 23 agosto 2023
La prestazione non può essere riconosciuta qualora all’interno del nucleo un componente maggiorenne, che esercita la responsabilità genitoriale, non già occupato e che non frequenta un regolare corso di studi, e che non abbia carichi di cura, tenuto a partecipare alle attività del Progetto di inclusione sociale e lavorativa risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, salvo giusta causa/risoluzione consensuale nell’ambito di una procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il divieto permane nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni.
L’Assegno di Inclusione è compatibile con ogni strumento di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria, se in possesso dei requisiti di accesso richiesti. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina ISEE.