Ti trovi in:
Pubblicazione: 6 aprile 2022 Ultimo aggiornamento: 12 aprile 2022
L’INPS, con il messaggio 6 aprile 2022, n. 1530, comunica gli aggiornamenti sui termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale previsti dalla legge 17 dicembre 2021, articolo 11-bis, comma 1.
A parziale rettifica del messaggio 23 dicembre 2021, n. 4624, l’Istituto precisa che individuerà a livello centrale le autorizzazioni il cui termine di decadenza ha una data compresa fra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 e, contestualmente, differirà in procedura al 31 dicembre 2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio. Eventuali conguagli riferiti a queste autorizzazioni, esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura di gestione contributiva.
Per i datori di lavoro che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria, rimane valido quanto già previsto dal messaggio n. 4624/2021.