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Pubblicazione: 19 aprile 2024
Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui l’importo può variare.
Si riportano di seguito le principali informazioni relative al rateo di pensione in pagamento a maggio 2024.
Data di pagamento
Il pagamento avverrà con valuta 2 maggio.
Trattenute fiscali: conguaglio di fine anno 2023, addizionali regionali e comunali, tassazione 2024
A fine anno 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso del medesimo anno di imposta (IRPEF e addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’INPS.
Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’INPS ha provveduto a recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo del rateo pensionistico in pagamento.
Qualora i ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024 siano risultati insufficienti per il recupero totale, prosegue con le trattenute sui ratei mensili successivi fino ad estinzione del debito.
Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010).
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di maggio, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023.
Si ricorda che le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2024.
Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.