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Consultazione delle aliquote contributive per lavoratori agricoli autonomi
Tutte le informazioni che riguardano i contributi Invalidità, Vecchiaia, Superstiti e di maternità che coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali iscritti alla propria gestione sono obbligati a versare all'INPS.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2024
Ogni anno i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali iscritti alla propria gestione sono obbligati a versare all'INPS i contributi IVS e di maternità.
Di seguito sono indicate le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo per il 2024 (circolare INPS 25 giugno 2024, n. 74).
Contributi IVS
Il calcolo dei contributi IVS dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionali, indicate nella Tabella D, legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 e convertite in euro, come da circolare INPS 23 aprile 2002, n. 83.
A ogni azienda corrisponde annualmente la fascia di reddito convenzionale derivante dal reddito agrario dei terreni condotti e/o da quello determinato dall'allevamento degli animali.
La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell'articolo 7, legge 2 agosto 1990, n. 233 moltiplicando il reddito medio convenzionale - stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella Tabella D, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali come di seguito riportate.
Con decreto del 30 maggio 2019 del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato determinato il reddito medio convenzionale, per il 2019, in 58,62 euro.
Le aliquote da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 che all'articolo 24, comma 23, ha previsto che, dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e anche, a partire dal 2013, per gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS, sono quelle di seguito riportate nelle tabelle B e C:
Zona normale | Zona svantaggiata | |||
---|---|---|---|---|
Anno | Maggiore di 21 anni | Minore di 21 anni | Maggiore di 21 anni | Minore di 21 anni |
2012 | 21,6% | 19,4% | 18,7% | 15% |
2013 | 22% | 20,2% | 19,6% | 16,5% |
2014 | 22,4% | 21% | 20,5% | 18% |
2015 | 22,8% | 21,8% | 21,4% | 19,5% |
2016 | 23,2% | 22,6% | 22,3% | 21% |
2017 | 23,6% | 23,4% | 23,2% | 22,5% |
2018 | 24% | 24% | 24% | 24% |
2019 | 24% | 24% | 24% | 24% |
Anni | Aliquota di computo |
---|---|
2012 | 21,6% |
2013 | 22% |
2014 | 22,4% |
2015 | 22,8% |
2016 | 23,2% |
2017 | 23,6% |
2018 | 24% |
Per il 2019 le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall'articolo 12, ultimo comma, legge 2 agosto 1990, n. 233 è la seguente: 24% per tutti senza distinzione né di ubicazione, né di giovane età.
L'importo del contributo addizionale, di cui all'articolo 17, comma 1, legge 3 giugno 1975, n. 160, per il 2019 è pari a 0,68 euro a giornata.
Contribuzione di maternità
Per il 2024 il contributo annuo, dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dell'indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è pari a 7,49 euro, ai sensi dell'articolo 49, legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Tale contributo è dovuto, ai sensi dell'articolo 6, legge 29 dicembre 1987, n. 546 per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e, ai sensi dell'articolo 66, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico sulla maternità) per gli imprenditori agricoli professionali.
Contribuzione INAIL
Essendo stato raggiunto l'aumento dei contributi, previsto dall'articolo 28, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 per il quinquennio 2001-2005, e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 257 e 262 del Testo Unico INAIL, il contributo di cui all'articolo 4, legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per il 2024 rimane di 768,50 euro per le zone normali e 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate (articolo 9, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e articolo 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984).
Il decreto 8 novembre 2023 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha fissato nella misura pari al 15,11% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposti dall’articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale riduzione è applicata alle aziende individuate ed elencate nei tracciati trasmessi dall’INAIL all’Istituto.
Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’articolo 9 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’articolo 15 legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.
Tabelle contributi anno 2024
Nell’allegato 1 della circolare INPS 25 giugno 2024, n. 74 sono riportati gli importi, le aliquote e le relative leggende dei contributi in vigore nel 2024 per le categorie interessate.
Modalità di pagamento
Come stabilito con messaggio 10 dicembre 2015, n. 7381 l'Istituto non invia più, come da prassi, le lettere contenenti gli estremi per il pagamento mediante modelli F24, in quanto gli stessi sono disponibili nel Cassetto Previdenziale per autonomi agricoli.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2024, il 16 settembre 2024, il 18 novembre 2024 e il 16 gennaio 2025.