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Legislazione applicabile e distacco UE
Tutte le informazioni che riguardano la richiesta dei datori di lavoro ai propri dipendenti di un periodo limitato di lavoro in un altro Paese dell'UE. Il distacco è lo strumento di promozione e aiuto alla libera circolazione dei lavoratori.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2017
Per esigenze produttive e gestionali, legate alla globalizzazione dell'economia, i datori di lavoro possono richiedere ai propri dipendenti un periodo limitato di lavoro in un altro paese dell'Unione europea.
Il distacco
Il distacco è lo strumento, previsto dalla normativa comunitaria, di promozione e aiuto alla libera circolazione dei lavoratori. Evita anche che la mobilità possa pregiudicare i lavoratori stessi.
Il distacco avviene quando un datore di lavoro in uno stato membro (stato d'invio) invia almeno un dipendente a lavorare in un altro stato membro (di occupazione). I dipendenti sono definiti lavoratori distaccati.
In base alla normativa comunitaria, per i lavoratori che si spostano nell'Unione europea, è prevista un'unica legislazione di sicurezza sociale. Il regime di sicurezza sociale è stabilito dalla legislazione dello stato membro di occupazione, tranne in caso di distacco, in cui si applica la legislazione dello stato di provenienza.
I vantaggi del distacco
Il lavoratore rimane soggetto alla legislazione previdenziale del paese in cui opera normalmente (stato di invio) e mantiene una posizione assicurativa unica.
Al momento del pensionamento, si evitano così gli svantaggi di una carriera assicurativa frammentata e le relative complicazioni amministrative per il disbrigo della pratica.
Il datore di lavoro è esonerato dal versamento dei contributi previdenziali nello stato di occupazione.
Condizioni per il distacco
Per evitare un utilizzo improprio del distacco e prevenire possibili abusi, la normativa comunitaria prevede le seguenti condizioni di distacco legittimo (articolo 12, Regolamento CE 883/2004):
- il datore di lavoro distaccante deve esercitare abitualmente l'attività nello stato di invio;
- il lavoratore distaccato deve svolgere l'attività nello stato di destinazione, per conto del datore di lavoro;
- la durata del lavoro non può superare i 24 mesi. Distacchi superiori richiedono l'autorizzazione delle autorità competenti degli stati membri interessati (articolo 16, Regolamento CE n. 883/2004);
- il lavoratore non può sostituire un altro lavoratore giunto al termine del distacco.
Il documento portatile A1 certifica la legislazione applicabile al lavoratore e ne attesta l'assicurazione previdenziale nel paese dell'impresa distaccante.
Regolamenti comunitari
La normativa comunitaria non crea un sistema previdenziale europeo, ma coordina le normative dei vari sistemi previdenziali nazionali e garantisce la tutela dei diritti di sicurezza sociale dei lavoratori migranti e l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini europei.
La regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale è immediatamente e direttamente applicabile ai paesi dell'Unione europea.
Di seguito i principali regolamenti comunitari che disciplinano la materia:
- Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (versione consolidata del 8 gennaio 2013);
- Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce l'applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004, di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (versione consolidata dell'8 gennaio 2013);
- Ulteriori regolamenti comunitari.
Decisioni della Commissione amministrativa
A partire dal 1° maggio 2010, la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha adottato le seguenti decisioni sulle disposizioni della nuova regolamentazione comunitaria, in materia di legislazione applicabile e distacchi:
- la decisione A1/2009 (pdf 717KB) introduce una procedura di dialogo e di conciliazione sulla validità dei documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento 883/2004;
- la decisione A2/2009 (pdf 715KB) stabilisce la legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello stato di competenza;
- la decisione E3/2011, (pdf 703KB) stabilisce il periodo transitorio per l'attuazione del sistema EESSI (scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale).
Circolari e messaggi INPS
- Circolare 19 settembre 2012, n. 115 sul Regolamento (UE) n. 465/2012: modifiche ai nuovi regolamenti comunitari e disposizioni in materia di legislazione applicabile
- Circolare 13 agosto 2012, n. 107 sull'applicazione dei nuovi regolamenti comunitari alla Svizzera e ai Paesi SEE. Legislazione applicabile e distacchi
- Circolare 29 dicembre 2011, n. 167 sui nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie A, in materia di legislazione applicabile e distacchi, e H (orizzontali)
- Circolare 15 marzo 2011, n. 51 sul Regolamento (UE) n. 1231/2010
- Circolare 17 settembre 2010, n. 124 di regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e guida pratica “Disposizioni UE sulla sicurezza sociale – I diritti di coloro che si spostano nell'Unione Europea”
- Circolare 3 agosto 2010, n. 105: guida pratica sulla legislazione applicabile
- Circolare 21 luglio 2010, n. 99 di regolamentazione comunitaria : formulario A1 - disposizioni in materia di distacco durante il periodo di transizione tra il Regolamento (CEE) n. 1408/71 e il Regolamento (CE) n. 883/2004 - informativa per le aziende e i lavoratori interessati
- Circolare 1°luglio 2010, n. 83 sui nuovi regolamenti comunitari: disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi.
- Circolare 1° luglio 2010, n. 82 sui nuovi regolamenti comunitari: disposizioni di carattere generale
- Circolare 3 dicembre 2013, n. 165 di regolamentazione comunitaria: Trattamento di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri e la Repubblica di Croazia, in vigore dal 1° luglio 2013. Disposizioni in materia di legislazione applicabile.
- Circolare 1° aprile 2014, n. 71 di regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e proroga del periodo transitorio
- Circolare 12 maggio 2015, n. 92 di regolamentazione comunitaria: Decisione n. 1/2014, del 28 novembre 2014, del Comitato misto istituito nel quadro dell'Accordo tra la Comunità europea e suoi stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone. Applicabilità del Regolamento (UE) n. 465/2012 nei rapporti con la Svizzera. Disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi
- Messaggio 20 gennaio 2016, n. 218, modulistica UE: pubblicazione sul sito dell'Istituto dei modelli di richiesta del certificato di legislazione applicabile (A1)