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Periodi riscattabili ai fini dell'Indennità Premio Servizio (IPS)

Tutte le informazioni che riguardano periodi o servizi resi senza iscrizione contributiva alla cassa ex Inadel che possono essere utili al conseguimento di una somma di denaro corrisposta al lavoratore all'atto della cessazione dal servizio.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017

Determinati periodi o servizi resi senza iscrizione contributiva alla cassa ex Inadel, possono essere utili, se riscattati onerosamente, al conseguimento dell'Indennità Premio Servizio (IPS), ovvero una somma di denaro corrisposta al lavoratore iscritto all'INPS all'atto della cessazione dal servizio.

Periodi riscattabili

Possono essere riscattati i periodi di:

  • servizi non di ruolo resi presso enti locali anteriormente al 2 aprile 1968;
  • servizi di ruolo o non prestati dai dipendenti delle comunità israelitiche prima del 31 dicembre 1962;
  • servizi non di ruolo prestati alle dipendenze di enti locali in territori non più italiani;
  • il servizio militare di leva terminato prima del 30 gennaio 1987;
  • servizi non di ruolo prestati prima del 2 aprile 1968 presso lo Stato, sempre che gli stessi non abbiano dato luogo a iscrizione o non siano stati già riscattati ai fini dell'indennità di buonuscita;
  • il servizio prestato presso l'arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, nel corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Esercito, purché sia stato effettuato prima del 2 aprile 1968 e non abbia dato luogo a iscrizione ai fini dell'indennità di buonuscita;
  • il servizio di assistente volontario prestato dai sanitari presso enti ospedalieri che si può riscattare per un massimo di 2 anni (legge 11 giugno 1954, n. 409);
  • il servizio reso in qualità di assistente volontario nelle università per il quale si riscatta l'intera durata del servizio prestato prima del 2 aprile 1968;
  • il servizio non di ruolo prestato prima del 2 aprile 1968 presso enti di diritto pubblico, per i quali gli interessati non abbiano maturato o percepito alcun trattamento di fine rapporto;
  • il servizio civile reso dagli obiettori di coscienza per il quale si riscatta l'intero periodo riportato sul foglio matricolare (legge 15 dicembre 1972, n.772);
  • il servizio civile presso comuni colpiti da calamità naturali per il quale si riscatta solo il periodo corrispondente alla ferma di leva documentata sul foglio matricolare (legge 30 novembre 1970, n. 953);
  • il servizio di volontario civile nei paesi in via di sviluppo per il quale si riscatta il periodo corrispondente alla ferma di leva (legge 15 dicembre 1971, n. 1222);
  • il servizio militare reso presso l'Arma dei carabinieri e corpi speciali non coperto da iscrizione previdenziale.

Periodi riscattabili non contemporanei a servizi con iscrizione previdenziale

Altri periodi sono riscattabili purché non siano contemporanei a servizi con iscrizione previdenziale. Nello specifico si tratta di periodi prestati per:

  • corso di laurea;
  • corso di specializzazione post-laurea;
  • corsi per il conseguimento di diplomi universitari (laurea breve);
  • corsi di dottorato di ricerca;
  • corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano purché il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto che sono riscattabili dal 10 settembre 1991;
  • il tirocinio pratico per sanitari e farmacisti, riscattabili dal 10 settembre 1991;
  • diploma di infermiera professionale e vigilatrice d'infanzia;
  • diploma di assistente sociale, riscattabili dal 10 ottobre 1990;
  • diploma di tecnico fisioterapista e della riabilitazione, riscattabili dal 3 aprile 1991;
  • iscrizione agli albi professionali, riscattabili dal 10 settembre 1991 ed esclusivamente per gli anni esplicitamente richiesti dal bando di concorso o dal regolamento organico dell'ente come condizione necessaria per l'ammissione al posto ricoperto;
  • interruzione dal servizio per eventi bellici;
  • assenza dal servizio per il personale cessato e successivamente riammesso in servizio a domanda, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

A decorrere dal 12 luglio 1997 i periodi per il conseguimento della laurea, della specializzazione post-laurea, del diploma universitario (laurea breve) e del dottorato di ricerca sono riscattabili anche se i relativi titoli non sono previsti per il posto ricoperto durante la carriera (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184). Questi periodi possono essere riscattati per intero o in parte.
Se il riscatto non produce effetti poiché l'interessato non matura il diritto al trattamento di fine servizio, i contributi versati all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) a tale titolo non sono rimborsabili.