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Parità di trattamento

Informazioni che riguardano l’equiparazione di trattamento tra lavoratore straniero e lavoratore italiano. Oltre che in materia pensionistica, il principio vale anche per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 10 aprile 2024

La parità di trattamento del lavoratore straniero con il lavoratore italiano è un principio fondamentale della legislazione previdenziale italiana. Oltre che in materia pensionistica, il principio vale anche per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali nel rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti dalla legge.

In applicazione di tale principio, nel territorio italiano i lavoratori stranieri hanno gli stessi diritti dei cittadini italiani. Possono quindi godere dei diritti maturati nell'ordinamento italiano anche in assenza di convenzioni di sicurezza sociale con il Paese di provenienza del lavoratore.

Territorialità dell'obbligo assicurativo

La legislazione previdenziale italiana prevede la territorialità dell'obbligo assicurativo, in base al quale sono sottoposte alle assicurazioni sociali «le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità […] che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri». Quindi, il lavoratore straniero o apolide che lavora in Italia deve essere assicurato secondo le norme italiane (articolo 37, regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827).

Grazie al principio di territorialità, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti nel Paese in cui è svolta l'attività lavorativa per le tipologie di copertura assicurativa, importi, retribuzione imponibile e modalità di versamento. La disciplina previdenziale da applicare è costituita sia da norme di carattere generale che da normative speciali rivolte ai lavoratori stranieri.

Deroghe al principio di territorialità

Il principio di territorialità dell'obbligo assicurativo subisce delle deroghe in alcune situazioni nelle quali è consentito al lavoratore mantenere il regime assicurativo del Paese di provenienza.

Si hanno deroghe sia nei casi di un accordo di sicurezza sociale tra l'Italia e un Paese extra UE che regolamenti il distacco sia per i Paesi aderenti all'Unione europea in applicazione dei Regolamenti UE.

Convenzioni bilaterali e Regolamenti comunitari

Le Convenzioni bilaterali e i Regolamenti UE in materia di sicurezza sociale hanno il fine specifico di realizzare il coordinamento tra i diversi sistemi di sicurezza sociale, così da evitare la doppia imposizione contributiva nel Paese di origine e in quello di lavoro.

Convenzioni bilaterali e Regolamenti stabiliscono che nel periodo di impiego nel Paese convenzionato o facente parte dell'UE e per la durata stabilita può rimanere applicabile al lavoratore il regime previdenziale del Paese di provenienza con apposite procedure amministrative.