Ti trovi in:
Parità di trattamento
Informazioni che riguardano l’equiparazione di trattamento tra lavoratore straniero e lavoratore italiano. Oltre che in materia pensionistica, il principio vale anche per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2025
La parità di trattamento del lavoratore straniero con il lavoratore italiano è un principio fondamentale della legislazione previdenziale italiana. Oltre che in materia pensionistica, il principio vale anche per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali nel rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti dalla legge.
In applicazione di tale principio, nel territorio italiano i lavoratori stranieri hanno gli stessi diritti dei cittadini italiani. Possono quindi godere dei diritti maturati nell'ordinamento italiano anche in assenza di convenzioni di sicurezza sociale con lo Stato di provenienza del lavoratore.
Territorialità dell'obbligo assicurativo
La legislazione previdenziale italiana prevede la territorialità dell'obbligo assicurativo, in base al quale sono sottoposte alle assicurazioni sociali «le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità […] che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri». Quindi, il lavoratore straniero o apolide che lavora in Italia deve essere assicurato secondo le norme italiane (articolo 37, regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827).
Grazie al principio di territorialità, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti nello Stato in cui è svolta l'attività lavorativa per le tipologie di copertura assicurativa, importi, retribuzione imponibile e modalità di versamento. La disciplina previdenziale da applicare è costituita sia da norme di carattere generale che da normative speciali rivolte ai lavoratori stranieri.
Deroghe al principio di territorialità
Il principio di territorialità dell'obbligo assicurativo subisce delle deroghe in alcune situazioni nelle quali è consentito al lavoratore mantenere il regime assicurativo dello Stato di provenienza.
Si hanno deroghe sia nei casi di un accordo di sicurezza sociale tra l'Italia e uno Stato extra UE che regolamenti il distacco sia per gli Stati aderenti all'Unione europea in applicazione dei Regolamenti UE.
Convenzioni bilaterali e Regolamenti comunitari
Le Convenzioni bilaterali e i Regolamenti UE in materia di sicurezza sociale hanno il fine specifico di realizzare il coordinamento tra i diversi sistemi di sicurezza sociale, così da evitare la doppia imposizione contributiva nello Stato di origine e in quello di lavoro.
Convenzioni bilaterali e Regolamenti stabiliscono che nel periodo di impiego nello Stato convenzionato o facente parte dell'UE e per la durata stabilita può rimanere applicabile al lavoratore il regime previdenziale dello Stato di provenienza con apposite procedure amministrative.