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I contributi dei medici in formazione specialistica
Tutte le informazioni che riguardano una serie di informazioni utili, circa il versamento dei contributi previdenziali alla luce delle modifiche legislative intercorse a partire dal 2006, rivolte ai medici in formazione specialistica.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017
INPS mette a disposizione per i medici in formazione specialistica una serie di informazioni utili sul versamento dei contributi previdenziali alla luce delle modifiche legislative intercorse a partire dal 2006.
La disciplina
I medici con contratto di formazione specialistica, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, sono iscritti alla Gestione Separata secondo quanto stabilito dell'articolo 1, comma 300, Legge Finanziaria del 2006.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute, su parere conforme del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiarito che i medici in formazione specialistica sono assoggettati come tutti gli altri iscritti alla Gestione Separata all'aliquota ridotta, se sono già iscritti alla cassa professionale e all'aliquota piena in caso contrario.
Documentazione utile:
- circolare INPS 29 novembre 2007, n. 37;
- messaggio 7 dicembre 2007, n. 29642;
- circolare INPS 8 novembre 1988, n. 8;
- messaggio 19 dicembre 2008, n. 28284;
- messaggio 24 febbraio 2009, n. 4317.
La base imponibile
Il contributo si calcola sui compensi percepiti per tutta la durata legale del corso. Il trattamento economico del medico in formazione specialistica è disciplinato dal decreto legislativo 17 agosto 99, n. 368 modificato dalla Legge Finanziaria del 2006, ed è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e una parte variabile. La retribuzione viene corrisposta in rate mensili posticipate dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.
Gli adempimenti
Ai medici in formazione specialistica si applicano le stesse regole previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di:
- iscrizione;
- ripartizione del contributo;
- versamento e denuncia;
- aliquote di finanziamento, massimale e accredito contributivo.
Le università interessate sono soggette agli stessi adempimenti previsti per la generalità dei committenti.
Le università non sono tenute all'obbligo di comunicazione ai Centri per l'Impiego entro le 24 ore precedenti l'inizio della prestazione lavorativa, così come previsto dall'articolo 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), poiché il contratto di formazione specialistica non si configura come contratto di lavoro.
Il codice tipo rapporto da inserire nella denuncia è 14 e non richiede codice attività.