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Totalizzazione dei contributi

Tutte le informazioni che riguardano la totalizzazione dei contributi che consente a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti di acquisire il diritto a un'unica pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità e ai superstiti.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2023

La totalizzazione consente a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, di acquisire il diritto a un'unica pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità e ai superstiti.

A differenza della ricongiunzione, che è onerosa, la totalizzazione è completamente gratuita.

Destinatari

Per ottenere un'unica pensione, possono esercitare la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi i lavoratori iscritti a:

  • Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO): Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali privatizzati per soggetti iscritti in albi o elenchi professionali;
  • Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
  • Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
  • Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali (soppresso).

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione in totalizzazione sono utili anche i periodi contributivi versati all'estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

I periodi contributivi esteri devono rispettare il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (un anno) o dalle singole convenzioni bilaterali.

Condizioni

La totalizzazione può essere richiesta a condizione che il lavoratore:

  • non sia già titolare di una pensione diretta (compreso l’assegno ordinario di invalidità) erogata da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione;
  • non abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/1979 e legge 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.

Non è, invece, preclusivo il fatto che il soggetto abbia già raggiunto un diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte.

La totalizzazione deve interessare tutte le gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto e tutti i periodi contributivi versati nella singola gestione. Non è, quindi, possibile la totalizzazione parziale.

Trattamenti erogati

PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGINE DI TOTALIZZAZIONE

Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura al perfezionamento dei seguenti requisiti:

  • raggiungimento di 65 anni di età, da adeguare alla speranza di vita (attualmente 66 anni di età), sia per gli uomini sia per le donne;
  • anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni;
  • sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall'albo professionale, ecc.).

La totalizzazione è preclusa in caso di trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia.

La pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione è riconosciuta con una decorrenza differita di 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi previsti.

Pertanto, al soggetto che presenta la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei requisiti, il trattamento pensionistico è riconosciuto dal primo giorno del mese successivo al diciottesimo mese.

È comunque possibile richiedere il trattamento pensionistico con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, sempre che siano decorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti.

PENSIONE DI ANZIANITA' IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

Il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione si perfeziona con:

  • un'anzianità contributiva di almeno 40 anni di contributi, da adeguare alla speranza di vita (attualmente 41 anni di contribuzione);
  • sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall'albo professionale, ecc.).

Il requisito contributivo (40 anni) deve essere raggiunto escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e per malattia.

Anche per il riconoscimento della pensione di anzianità in totalizzazione è necessario attendere l’apertura di una “finestra di accesso al trattamento” che, a partire dal 2014, è di 21 mesi dalla data del perfezionamento del requisito contributivo.

Pertanto, al soggetto che presenta la domanda di pensione di anzianità in totalizzazione il trattamento è riconosciuto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, se risultano decorsi i 21 mesi di differimento dal perfezionamento del requisito contributivo.

PENSIONE DI INABILITA' IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione può essere richiesta (anche dal titolare di assegno ordinario di invalidità) per ottenere un trattamento di inabilità assoluta e permanente.

Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base sia ai requisiti di assicurazione e di contribuzione sia agli ulteriori requisiti richiesti dalla forma pensionistica a cui il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Ai fini del perfezionamento dei requisiti, si devono sommare i periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni a cui l'interessato è stato iscritto.

La pensione di inabilità in regime di totalizzazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, se risultano perfezionati tutti i requisiti previsti (compreso quello sanitario).

PENSIONE AI SUPERSTITI IN REGINE DI TOTALIZZAZIONE

La facoltà di totalizzazione può essere esercitata per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato.

Il diritto alla pensione indiretta è conseguito in base sia ai requisiti di assicurazione e di contribuzione sia agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica a cui il dante causa era iscritto al momento della morte.

La pensione diretta liquidata in regime di totalizzazione è reversibile ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

Le pensioni ai superstiti in regime di totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato.

Domanda

La domanda deve essere presentata dall'assicurato o dal familiare superstite avente diritto all'ultimo ente pensionistico di iscrizione, cioè l'ente a cui risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore.

Qualora al momento della domanda di prestazione in totalizzazione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni, gli è data facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta o di inabilità, risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle prestazioni in totalizzazione.

Nella domanda devono essere indicati tutti gli enti presso i quali il lavoratore ha contribuito. La sede che riceve la domanda avvia il procedimento con gli altri enti interessati.

La domanda di pensione di reversibilità di pensione diretta liquidata con la totalizzazione deve essere presentata all'INPS.

Sistema di calcolo, misura e pagamento della pensione

L'importo della pensione è determinato in "pro-quota" da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati.

Di norma, le quote di pensione liquidate da enti previdenziali pubblici vengono calcolate con le regole del sistema contributivo. Tuttavia, se il lavoratore iscritto prima del 1996 ha già raggiunto in una di tali gestioni i requisiti minimi per il conseguimento del diritto a una autonoma pensione, si effettua nella gestione un calcolo retributivo/misto.

In presenza di un diritto autonomo, l'interessato ha comunque la facoltà di richiedere il sistema di calcolo contributivo, se più favorevole.

L'importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione è corrisposto dall'INPS, per conto anche degli altri enti, con i quali sono state stipulate apposite convenzioni. L'INPS provvede al pagamento delle pensioni anche nei casi in cui non vi siano quote a proprio carico.

Supplementi

Il pensionato che, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione, continua a lavorare e a versare contributi in una delle gestioni comprese nel cumulo dei periodi assicurativi potrà chiedere la liquidazione del supplemento, sempre che la gestione preveda nel proprio ordinamento l’istituto del supplemento. In questo caso, il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione, dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in totalizzazione.

Pensione supplementare

Il pensionato che, successivamente al conseguimento della pensione in regime di cumulo derivante anche da contribuzione accreditata in un fondo sostitutivo e/o esclusivo, si iscriva per la prima volta a una Gestione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD, Commercianti, Artigiani e Coltivatori diretti e Mezzadri e Coloni) ha diritto alla pensione supplementare, qualora nelle relative gestioni non perfezioni un diritto autonomo a pensione.

Nel caso la contribuzione successiva alla pensione in totalizzazione sia versata per la prima volta in Gestione Separata, la pensione supplementare può essere richiesta in questa Gestione, qualora tra le gestioni totalizzate vi siano:

  • le forme assicurative dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • forme sostitutive ed esclusive della stessa;
  • le Casse professionali.

Particolarità

Sulle pensioni liquidate in regime di totalizzazione:

  • è prevista la normale tassazione IRPEF come per gli tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi;
  • si applicano gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate;
  • è prevista la concessione dei trattamenti di famiglia;
  • si applicano eventuali trattenute sindacali;
  • non si operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo;
  • non si riconosce l'integrazione al trattamento minimo;
  • sono concesse le maggiorazioni sociali purché tra le "quote" che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio, in presenza delle richieste condizioni reddituali.