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Totalizzazione dei contributi

Tutte le informazioni che riguardano la totalizzazione dei contributi che consente a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti di acquisire il diritto a un'unica pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità e ai superstiti.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017

La totalizzazione consente a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, di acquisire il diritto a un'unica pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità e ai superstiti.

A differenza della ricongiunzione, che è onerosa, la totalizzazione è completamente gratuita.

Destinatari

Per ottenere un'unica pensione, possono esercitare la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi i lavoratori iscritti a:

  • due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali privatizzati per soggetti iscritti in albi o elenchi professionali;
  • Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
  • Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
  • Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali (soppresso).

Le norme sulla totalizzazione non hanno sostituito le precedenti disposizioni concernenti il cumulo dei periodi contributivi. Se ricorrono le rispettive condizioni di legge, l'assicurato ha la facoltà di chiedere la liquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione delle predette disposizioni concernenti il cumulo dei periodi contributivi oppure con l'applicazione delle disposizioni normative riguardanti la totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo in oggetto.

Allo stesso modo continua a operare la facoltà di ricongiungere la contribuzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della legge 5 marzo 1990, n. 45.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione in totalizzazione sono utili anche i periodi contributivi versati all'estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

I periodi contributivi esteri devono rispettare il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (un anno) o dalle singole convenzioni bilaterali.

Condizioni

La totalizzazione può essere richiesta a condizione che il lavoratore:

  • non sia già titolare di una pensione diretta erogata da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione;
  • non abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/1979 e legge 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.

Non è, invece, preclusivo il fatto che il soggetto abbia già raggiunto un diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte.

Per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità, con effetto dal 1° gennaio 2012, non è più richiesta un'anzianità contributiva minima presso le gestioni coinvolte nella totalizzazione.

La totalizzazione deve interessare tutte le gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto e tutti i periodi contributivi versati nella singola gestione. Non è, quindi, possibile la totalizzazione parziale.

Anzianità contributiva

Nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.

Devono quindi essere accreditati i contributi figurativi e attribuite, ove spettanti, le maggiorazioni contributive previste dalle specifiche disposizioni legislative (come invalidità superiore al 74%, esposizione all'amianto, ecc.).

Devono inoltre risultare contratti i periodi di attività lavorativa per i quali la retribuzione percepita è inferiore al minimale retributivo di accredito previsto dall'articolo 7, legge 11 novembre 1983, n. 638.

Ai fini del raggiungimento del diritto alla prestazione richiesta, vengono sommati i contributi non coincidenti versati nelle varie gestioni, mentre ai fini della misura vengono considerati tutti i contributi versati, anche quelli coincidenti.

Trattamenti erogati

Pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione

Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura al perfezionamento dei seguenti requisiti:

  • raggiungimento di 65 anni di età, sia per gli uomini sia per le donne;
  • anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni (1.040 contributi settimanali);
  • sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall'albo professionale, ecc.).

A decorrere dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico è adeguato alla speranza di vita.

La totalizzazione è preclusa in caso di trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia.

La pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione è riconosciuta con una decorrenza differita di 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

Al soggetto che presenta la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei requisiti, il trattamento pensionistico è riconosciuto dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese.

Pensione di anzianità in regime di totalizzazione

Il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione si perfeziona con:

  • un'anzianità contributiva di almeno 40 anni di contributi (2.080 contributi settimanali);
  • sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall'albo professionale, ecc.).

Il requisito contributivo (40 anni) deve essere raggiunto escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e per malattia.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito contributivo viene adeguato alla speranza di vita.

La pensione di anzianità in regime di totalizzazione è riconosciuta con una decorrenza differita di 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

Al soggetto che presenta la domanda di pensione di anzianità in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, la decorrenza sarà attribuita dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Inoltre, per le pensioni di anzianità in totalizzazione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 trova applicazione il posticipo della decorrenza previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Pertanto se il perfezionamento del requisito si realizza nel:

  • 2012, la pensione di anzianità in totalizzazione decorrerà trascorsi 19 mesi dalla data del perfezionamento del requisito;
  • 2013, la pensione di anzianità in totalizzazione decorrerà trascorsi 20 mesi dalla data del perfezionamento del requisito;
  • 2014 e in avanti, la pensione di anzianità in totalizzazione decorrerà trascorsi 21 mesi dalla data del perfezionamento del requisito.

Pensione di inabilità in regime di totalizzazione

La totalizzazione può essere richiesta (anche dal titolare di assegno ordinario di invalidità) per ottenere un trattamento di inabilità assoluta e permanente.

Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base sia ai requisiti di assicurazione e di contribuzione sia agli ulteriori requisiti richiesti dalla forma pensionistica a cui il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Ai fini del perfezionamento dei requisiti, si devono sommare i periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni a cui l'interessato è stato iscritto.

La gestione di ultima iscrizione del richiedente provvede all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario. Ai soggetti iscritti a gestioni istituite presso l'INPS dovrà essere verificato lo stato inabilitante ai sensi dell'articolo 2, legge 12 giugno 1984, n. 222.

La maggiorazione convenzionale dell'anzianità dovrà essere ripartita tra tutte le gestioni incluse nella pensione di inabilità in totalizzazione, in proporzione all'anzianità assicurativa posseduta dall'assicurato.

La pensione di inabilità in regime di totalizzazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, se risultano perfezionati tutti i requisiti previsti (compreso quello sanitario).

Pensione ai superstiti in regime di totalizzazione

La facoltà di totalizzazione può essere esercitata per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, anche se quest'ultimo è deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Il diritto alla pensione indiretta è conseguito in base sia ai requisiti di assicurazione e di contribuzione sia agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica a cui il dante causa era iscritto al momento della morte.

Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, il diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi può essere utilmente esercitato per i decessi avvenuti a decorrere dal 3 marzo 2006.

La pensione diretta liquidata in regime di totalizzazione è reversibile ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

Le pensioni ai superstiti in regime di totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato.

Domanda

La domanda deve essere presentata dall'assicurato o dal familiare superstite avente diritto all'ultimo ente pensionistico di iscrizione, cioè l'ente a cui risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore.

Qualora al momento della domanda di prestazione in totalizzazione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni, gli è data facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta o di inabilità, risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle prestazioni in totalizzazione.

Nella domanda devono essere indicati tutti gli enti presso i quali il lavoratore ha contribuito. La sede che riceve la domanda avvia il procedimento con gli altri enti interessati.

La domanda di pensione di reversibilità di pensione diretta liquidata con la totalizzazione deve essere presentata all'INPS.

Importo della pensione

L'importo della pensione è determinato in "pro-quota" da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati.

Di norma, le quote di pensione liquidate da enti previdenziali pubblici vengono calcolate con le regole del sistema contributivo. Tuttavia, se il lavoratore iscritto prima del 1996 ha già raggiunto in una di tali gestioni i requisiti minimi per il conseguimento del diritto a una autonoma pensione, si effettua un calcolo retributivo/misto.

In presenza di un diritto autonomo, l'interessato ha la facoltà di richiedere il sistema di calcolo più favorevole.

L'importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione è corrisposto dall'INPS, per conto anche degli altri enti, con i quali sono state stipulate apposite convenzioni. L'INPS provvede al pagamento delle pensioni anche nei casi in cui non vi siano quote a proprio carico.

Particolarità

Sulle pensioni liquidate in regime di totalizzazione:

  • è prevista la normale tassazione IRPEF come per gli tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi;
  • si applicano gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate;
  • è prevista la concessione dei trattamenti di famiglia;
  • si applicano eventuali trattenute sindacali;
  • non si operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo;
  • non si riconosce l'integrazione al trattamento minimo;
  • sono concesse le maggiorazioni sociali purché tra le "quote" che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio, in presenza delle richieste condizioni reddituali.