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I contributi per borse di studio, assegni e dottorati di ricerca
Tutte le informazioni che riguardano l'iscrizione alla Gestione Separata per borse di studio, assegni e dottorati di ricerca. Per le borse di studio è stata posta, però, l'esenzione entro i 250mila euro.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017
Le leggi 11 luglio 2003, n. 170 e 3 agosto 1998, n. 315 prevedono l'iscrizione alla Gestione Separata per borse di studio, assegni e dottorati di ricerca. Per le prime però è stata posta l'esenzione entro i 250mila euro.
Gestione Separata per borse di studio e assegni di ricerca
L'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170 ha disposto l'iscrizione alla Gestione Separata per le borse di studio integrative a sostegno della mobilità internazionale anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea Socrates-Erasmus e per gli assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato.
Borse di studio integrative
Nel caso delle borse di studio integrative a sostegno della mobilità internazionale, dal 2004 è stata posta l'esenzione dall'obbligo contributivo nel limite di spesa massimo annuo di 250mila euro (articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 14, comma 8-ter). Visto che sia allo stato attuale che nelle previsioni future i contributi erogati agli studenti non sono tali da indurre sconfinamenti nella copertura finanziaria, dal 2004 queste borse di studio non sono più assoggettabili a contribuzione. L'obbligo resta però valido per il periodo da maggio 2003 (mese di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105) a dicembre 2003.
Per ulteriori informazioni consultare le circolari INPS 21 luglio 2003, n. 133 e 1° ottobre 2008, n. 88.
Gli assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato
È prevista l'iscrizione alla Gestione Separata degli assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato (articolo 13, legge 19 novembre 1990, n. 341), per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, erogati a favore di studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, laurea specialistica, scuole di specializzazione per le professioni forensi e scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria.
Base imponibile
L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 dispone l'esenzione fiscale di tali redditi. L'imponibile contributivo invece è costituito dall'intero ammontare della borsa di studio integrativa o assegno.
Assegni di ricerca
Gli assegni di ricerca sono stati iscritti alla Gestione Separata come previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ulteriori informazioni consultare la circolare INPS 21 luglio 2003, n. 133.
Dottorato di ricerca
L'articolo 1, comma 1, lettera a, della legge 3 agosto 1998, n. 315 ha disposto l'obbligo, dal 1° gennaio 1999, di iscrizione alla Gestione Separata delle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.
La competenza sulla contribuzione è sempre della Gestione Separata INPS anche se i soggetti in questione sono professionisti iscritti a un'apposita cassa.
L'obbligo assicurativo non sussiste per le altre borse di studio non collegate ai corsi di dottorato di ricerca, le quali restano escluse dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La norma in esame è quindi da intendersi come disposizione in deroga ai principi generali di iscrivibilità della legge 335/1995. Per ulteriori informazioni consultare la circolare INPS 5 maggio 1999 n. 101.
Adempimenti per i titolari
Ai titolari degli assegni, delle borse di studio integrative e di borse di studio per dottorato di ricerca si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di ripartizione del contributo, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale e accredito contributivo.
Il termine di 30 giorni previsto per la presentazione della domanda d'iscrizione decorre dalla comunicazione da parte dell'università dell'ammissione ai corsi di dottorato. Il codice tipo rapporto nei flussi E-mens è 05 (non richiede codice attività).