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I contributi degli associati in partecipazione
Tutte le informazioni che riguardano i contratti di associazione in partecipazione per i lavoratori con redditi di lavoro autonomo. A partire da gennaio 2016 sono stati superati e, pertanto, viene meno anche la relativa assicurazione previdenziale.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017
Dal 1° gennaio 2004, nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione, per i lavoratori con redditi di lavoro autonomo è prevista l'Assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I contratti sono disciplinati dagli articoli da 2549 a 2554 del codice civile.
Con il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'articolo 2549 del codice civile ha subito modificazioni: l'attuale secondo comma prevede che l'apporto dell'associato non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. Il terzo comma è stato invece abrogato.
Di conseguenza, a partire da gennaio 2016 sono superati i contratti di lavoro di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e, pertanto, viene meno anche la relativa assicurazione previdenziale.
Base imponibile
Per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2015, in base ai principi della Gestione Separata, anche per gli associati in partecipazione la base imponibile previdenziale segue quella definita dalle norme fiscali delle Imposte Dirette e indicata dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi (articolo 43, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269).
Ai fini fiscali, l'intero ammontare delle partecipazioni agli utili degli associati costituiscono reddito imponibile (articolo 54, comma 8 del TUIR) e il contributo previdenziale deve quindi essere calcolato sugli importi lordi erogati nell'anno di imposta all'associato, anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, e salvo conguaglio durante la determinazione annuale dei redditi.
Contributo, versamento e denuncia
Agli associati in partecipazione si applicano le stesse regole di iscrizione, contribuzione, versamento e denuncia previste per i collaboratori coordinati e continuativi, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale e accredito contributivo.
Il versamento contributivo va quindi effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione all'associato dell'acconto o dell'eventuale conguaglio durante la determinazione annuale dei redditi, da imputare comunque con il criterio di cassa.
Il codice tipo rapporto nella denuncia E-MENS è 13 (non richiede codice attività).
Nei rapporti di associazione in partecipazione il contributo previdenziale è per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato.
Certificazione
Per prevenire e limitare il contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro, le parti contraenti possono comunque chiedere la certificazione del contratto di associazione in partecipazione presso gli organi certificatori, istituiti ai sensi dell'articolo 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.