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I contributi dei venditori porta a porta
Tutte le informazioni che riguardano la procedura di versamento dei contributi previdenziali che Inps mette a disposizione dei venditori porta a porta. I venditori sono iscritti alla Gestione Separata se operano con contratto di lavoro autonomo.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 22 marzo 2023
INPS mette a disposizione dei venditori porta a porta informazioni utili sulla procedura di versamento dei contributi previdenziali, indicando le modalità di calcolo e gli adempimenti da assolvere in base alle norme vigenti.
Chi sono i lavoratori porta a porta
Le norme che disciplinano il commercio (articolo 19, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) definiscono la vendita a domicilio come una forma speciale di vendita al dettaglio, che si realizza con la raccolta di ordini di acquisto presso il domicilio del compratore.
I venditori porta a porta sono iscritti alla Gestione Separata se operano con contratto di lavoro autonomo. Dal punto di vista previdenziale si applicano le norme previste per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co. co. co.). In base alla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i venditori porta a porta non è previsto il requisito dell'abitualità e continuità. Perciò, fino al 2003 i lavoratori sono stati iscritti anche per prestazioni occasionali e per qualsiasi importo, mentre dal 2004 vige una soglia di esenzione della base imponibile pari a 5.000 euro annui.
La base imponibile
I venditori porta a porta non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, dal momento che i loro compensi sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo d'imposta.
Fino al 31 dicembre 2002 la base imponibile riguardava l'intero ammontare delle provvigioni riscosse nell'anno. Dal 1° gennaio 2003 l'articolo 2, comma 12, legge finanziaria 2003, ha stabilito la deduzione forfetaria dal reddito pari al 22% a titolo di spese di produzione: da tale data l'imponibile fiscale è quindi pari al 78% delle provvigioni percepite.
L'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2004, i venditori porta a porta sono soggetti a contribuzione previdenziale solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro annui.
Per effetto delle due deduzioni, fiscale e previdenziale, l'esenzione della contribuzione alla Gestione Separata è pari a 6.410,26 euro di provvigioni.
Adempimenti
Nel caso il lavoratore abbia in essere più rapporti di lavoro deve comunicare tempestivamente ai propri committenti il superamento della soglia di esenzione. Se la soglia di esenzione è superata con la presenza di più provvigioni nello stesso mese, ciascun committente provvederà in maniera proporzionale secondo la provvigione erogata e quella totale percepita dal lavoratore.
Contributo, versamento e denuncia
Ai venditori porta a porta si applicano le stesse norme dei collaboratori coordinati e continuativi in materia di:
- iscrizione;
- ripartizione del contributo;
- versamento;
- denuncia;
- aliquote, massimale e accredito contributivo.
Nella denuncia E-mens i venditori porta a porta sono identificati dal codice tipo rapporto 07 (non è richiesto il codice attività).