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Incidente ferroviario di Viareggio

Tutte le informazioni che riguardano l'ordinanza n. 3834 del 22 dicembre 2009 che ha previsto agevolazioni per i soggetti coinvolti nell’incidente e nell'esplosione alla stazione ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017

Dopo l'incidente e l'esplosione alla stazione ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009 e lo stato d'emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2009, è stata emanata l'ordinanza n. 3834 del 22 dicembre 2009 che ha previsto agevolazioni per i soggetti coinvolti dal tragico evento.

I soggetti beneficiari

All'articolo 2, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009, sono previste alcune agevolazioni per i soggetti che, alla data dell'incidente, esercitavano attività d'impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili o comunque individuati dal comune di Viareggio e interdetti all'uso con ordinanza del Sindaco del 3 luglio 2009. I soggetti beneficiari sono elencati all'allegato 2 della circolare INPS 4 marzo 2010 n. 31.

La sospensione dei termini

La circolare INPS 31/2010 ha previsto, fino al 1° luglio 2010, la sospensione dei seguenti termini:

  • di prescrizione e decadenza, quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, che comportano prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché quelli dei procedimenti di riscossione coattiva;
  • di attività di recupero dei contributi previdenziali e assistenziali di Equitalia;
  • di notifica, da parte di Poste Italiane, degli atti emessi dall'INPS;
  • di emissione di avvisi bonari e di notifiche dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative, da parte dell'INPS.

Le sospensioni sono disposte d'ufficio e i soggetti interessati non devono presentare alcuna domanda.

La sospensione contributiva

La stessa circolare ha previsto anche la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, in scadenza tra il 29 giugno 2009 e il 1° luglio 2010.

La sospensione richiede esplicita domanda e l'attestazione del possesso dei requisiti richiesti da parte dei soggetti interessati. Eventuali versamenti già effettuati non possono essere rimborsati.

Il recupero dei contributi sospesi

La citata circolare n. 31/2010 ha stabilito che il recupero dei contributi sospesi decorre dal 16 agosto 2010, con possibilità di pagamento in 48 rate mensili costanti, senza aggravio di oneri accessori. Con il messaggio 15 giugno 2010, n. 15746 sono state illustrate le modalità di pagamento.

Gli adempimenti

Per i datori di lavoro dipendente non agricolo, la sospensione riguarda i periodi di paga da giugno 2009 a maggio 2010. Alle aziende interessate viene attribuito il codice di autorizzazione 8V.

La circolare INPS 31/2010 detta le istruzioni per la trasmissione dei moduli DM10 fino a dicembre 2009 e delle denunce UniEmens da gennaio 2010 in poi.

L'importo dei contributi sospesi è evidenziato con il codice N956, appositamente istituito. Il recupero viene effettuato con modulo F24, utilizzando il codice contributo DSOS previsto dalla circolare 98/2002 ed esponendo la matricola aziendale seguita dal codice N956.

Per gli artigiani e i commercianti, i contributi sono sospesi secondo la seguente tabella:

Contributi sospesi per artigiani e commercianti
Contributi sospesi Scadenza di versamento
contributi fissi 2° rata 2009 
3° rata 2009 
4° rata 2009 
20/08/2009 
16/11/2009 
16/02/2010 
contributi a %: 2° acconto 2009 
saldo 2009 e 1° acconto 2010 
30/11/2009 
16/06/2010

La sospensione dei versamenti si applica anche ai contributi dei periodi precedenti, posti in riscossione alle scadenze indicate nella tabella.

Per versare in unica soluzione è necessario procedere secondo le modalità ordinarie, consentendo la regolare contabilizzazione dell'eventuale quota associativa.

Per la rateazione, le rate devono essere versate con il modulo F24, utilizzando il codice AD per le rate della contribuzione dovuta alla Gestione artigiani e con il codice CD per quelle dovute alla Gestione commercianti (circolare INPS 138/00).

Per gli iscritti alla Gestione Separata, i contributi sono sospesi secondo la seguente tabella:

Contributi sospesi per la Gestione Separata
Soggetti Contributi sospesi  Scadenza di versamento
Liberi professionisti2° acconto 2009 
Saldo 2009 e 1° acconto 2010
30/11/2009 
16/06/2010 
Committenti e associanti per compensi corrisposti da giugno 2009 a maggio 2010 

giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso 

(dal 16/07/2009 al 16/06/2010)

Nelle denunce UniEmens dei periodi di sospensione va riportato il codice calamità 10.

Per il recupero dei contributi sospesi, in unica soluzione o con pagamento rateale, va utilizzato il modulo F24, da compilare secondo le modalità indicate nella seguente tabella:

Modalità compilazione mod. F24
Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice Inps/Filiale azienda 

Periodo di riferimento

Da                A

 Importi a debito versati Importi a credito compensati
XXXX COC (per committenti/ associanti) 
POC (per professionisti) 

109999999999 

mm/aaaa 

mm/aaaa 

€ ………

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